Accoglimento
Sentenza 9 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/08/2022, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2022
N. 07055/2022REG.PROV.COLL.
N. 09604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9604 del 2021, proposto da
IA EL EG, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata e Stefania Vecchio, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12
Capo del dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, non costituito in giudizio
nei confronti
EL SU e NN TO MA, non costituite in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza- bis , n. 3196/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e degli Uffici scolastici regionale per il Piemonte e per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il consigliere Fabio Franconiero, uditi per le parti l’avvocato Laura Clarizia, in sostituzione dell’avvocato Stefania Vecchio, e Federico Basilica per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La professoressa IA EL EG propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, di rigetto del suo ricorso contro gli atti del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (allora così denominato) con decreto in data 23 novembre 2017, n. 1259.
2. Collocatasi al 1901esimo posto della graduatoria finale (decreto del 1° agosto 2019, n. 1205, come rettificato dal decreto del 7 agosto 2019, n. 1229), con il punteggio 166,5, e dichiarata pertanto vincitrice, e dopo avere inutilmente chiesto l’attribuzione di 1,5 punti in più, in virtù del master universitario di II livello in « Materie inerenti il profilo professionale del Dirigente Scolastico » (di 1500 ore, e 60 crediti formativi universitari), la ricorrente era successivamente depennata dalla graduatoria, in applicazione dell’art. 15, comma 4, del bando di concorso, per avere rifiutato l’assunzione nella sede assegnata (decreto del 9 ottobre 2019, n. 1461).
3. Il ricorso era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la sentenza del Tribunale amministrativo adito indicata in epigrafe, a causa del fatto che l’impugnazione non era stata estesa al « Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 con cui sono state rivalutati i punteggi di alcuni vincitori e pertanto modificato le posizioni in graduatoria » e che pertanto era da considerare « l’unico atto conclusivo della procedura ».
4. Con il proprio appello, in resistenza del quale si è costituito con comparsa di forma il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione), la professoressa EL EG censura la dichiarazione di improcedibilità del proprio ricorso e ripropone le censure dirette all’attribuzione del maggior punteggio rispetto a quello ottenuto per il master universitario.
DIRITTO
1. L’appello censura innanzitutto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, alla quale oppone che la pretesa rivalutazione delle posizioni in graduatoria a mezzo del decreto ministeriale del 6 agosto 2020, n. 986, dalla cui mancata impugnazione la sentenza di primo grado ha tratto la sopravvenuta carenza di interesse, è stata in realtà disposta in esecuzione di sentenze rese in contenziosi riguardanti il medesimo concorso oggetto del presente giudizio, per cui il provvedimento sopravvenuto in questione non sarebbe espressivo di un’autonoma valutazione del Ministero dell’istruzione.
2. Con le censure di merito riproposte, l’appello ribadisce innanzitutto che per il master universitario conseguito la ricorrente avrebbe diritto ad ottenere 3 punti in luogo degli 1,5 assegnati, poiché il titolo in questione rientrerebbe nell’ipotesi prevista dal punto A.6 della tabella A, « di valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica », allegata al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138 ( Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ).
3. In secondo luogo l’appello ripropone le contestazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, per le quali, secondo quanto inizialmente previsto, si sarebbe dovuto tenere un corso di formazione dopo le prove concorsuali, ed all’esito del quale si sarebbero dovuti dichiarare i vincitori, con gestione della procedura interamente centralizzata. Le censure si indirizzano allo “spacchettamento” della graduatoria nazionale presso gli uffici scolastici regionali, disposto in conseguenza della soppressione del corso, ed attuato sulla base delle preferenze espresse dai candidati in sede scorrimento della graduatoria e secondo i posti disponibili. Si deduce al riguardo che le descritte modalità sarebbero tali da non consentire di rispettare l’ordine di graduatoria nella scelta di questi ultimi e che la comminatoria di esclusione prevista dal sopra citato art. 15, comma 4, del bando per i candidati che rinunciano all’assunzione, inizialmente concepita per un concorso strutturato in una fase selettiva e in un successivo corso di formazione a valle del quale si sarebbero dovuti dichiarare i vincitori, non sarebbe applicabile.
4. Tutto ciò premesso, sono innanzitutto fondate le critiche relative alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso e, con carattere assorbente, quelle relative alla mancata attribuzione dei 3 punti previsti dalla tabella A, punto A.7, allegata al sopra citato regolamento ministeriale concernente le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
5. Il provvedimento sopravvenuto risulta in effetti adottato in esecuzione di « provvedimenti giurisdizionali con i quali il Giudice Amministrativo ha disposto la rivalutazione dei titoli con conseguente modifica del punteggio e posizione in graduatoria per i ricorrenti risultati vittoriosi » (così nel preambolo), per cui come si deduce nel primo motivo d’appello esso non costituisce espressione di una volontà autonoma del Ministero dell’istruzione di modificare la graduatoria iniziale, con correlativo onere di estendere ad esso l’impugnazione nei confronti di quest’ultima.
6. Sono inoltre fondate le censure concernenti il punteggio di 1,5 ottenuto dalla ricorrente per il master universitario di II livello in « Materie inerenti il profilo professionale del Dirigente Scolastico », ottenuto sulla base della frequenza di 1500 ore di lezione e il conseguimento 60 crediti formativi universitari, con relativo esame finale. Il titolo di alta formazione in possesso della ricorrente rientra nell’ipotesi del sopra citato punto A.6 della tabella di valutazione dei titoli, il quale prevede che siano assegnati 3 punti per « ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere… », e non già nell’ipotesi di cui al successivo punto A.7, come supposto dall’amministrazione appellante, relativo a master in materie inerenti al profilo di « dirigente pubblico o in scienze dell’educazione », da cui è conseguita la contestata assegnazione alla ricorrente di 1,5 punti.
7. In conseguenza dell’accoglimento della censura in esame risulta illegittima e va annullata la graduatoria finale del concorso nella parte concernente la ricorrente, che dovrà quindi essere riformulata in conseguenza del maggior punteggio spettante a quest’ultima, come sopra accertato. Deve inoltre essere annullato in via derivata il provvedimento di depennamento dalla graduatoria successivamente adottato nei confronti della medesima ricorrente.
8. In riforma della sentenza di primo grado, l’appello deve essere accolto nei termini ora esposti. La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO