CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 122/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MARINI KATIA e dall'avv. Parte_1
BOEMI NATALIA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
“ Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. STEFANUCCI MARIA
[...]
ANTONIETTA, gli avv.ti MARIA ASTUTO, FRANCESCO SAVERIO IVELLA elett.te dom.to in VIA UGO BARTOLOMEI 23 ROMA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
, in servizio presso la Casa di riposo Fondazione “Ceci” di Parte_1
Camerano (AN), alle dipendenze della cooperativa sociale con qualifica CP_1 di operatrice socio sanitaria, impugna la sentenza n. 393/2023, pubblicata il 20 novembre
2023, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale pagina 1 di 8 veniva rigettata la domanda di accertamento della illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa a lei irrogata a partire dal 15/06/2021, per violazione dell'art. 4 bis e art. 4 comma 3 del D.L. 44/211, nonché la domanda di condanna della stessa CP_1 al reintegro della dipendente sul luogo di lavoro oltre al pagamento della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire dal 15/06/2021 fino al reintegro della ricorrente nel posto del lavoro, oltre al risarcimento dei danni patiti, ovvero, in via subordinata, al pagamento di un assegno alimentare.
Assume parte appellante l'erroneità della predetta sentenza, nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto il possesso dell'esenzione alla vaccinazione e la possibilità di rientrare a lavoro, quanto meno dal 27/05/2022; nella parte in cui la ricorrente viene condannata alle spese nella misura di euro 4.500,00 oltre accessori, anziché disporre la compensazione;
nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto l'impossibilità dell'adempimento vaccinale per l'inidoneità dei farmaci proposti alla prevenzione da sars-cov 2, rifacendosi a pronunce della Corte Costituzionale che si sono basate su bollettini dell'Istituto Superiore di Sanitò pubblica rivelatisi nel tempo inattendibili;
nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non necessaria la prescrizione medica;
nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la procedura non era stata violata dalla cooperativa senza, peraltro, valutare la possibile adibizione ad altre mansioni.
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale in riforma della sentenza n. 393/2023 accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o comunque annullabile, la sospensione dall'attività lavorativa per l'effetto CONDANNARE la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento Controparte_1 della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire da 15 giugno 2021 fino al reintegro della ricorrente nel posto del lavoro e CONDANNARE altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni per la modifica delle condizioni in pejus dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione in relazione alla sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa. - in via ulteriormente principale e in riforma della sentenza n. 393/2023 accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o comunque annullabile, la sospensione dall'attività lavorativa per
l'effetto CONDANNARE la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire dal 27/05/2023 (data del green pass da esenzione da vaccinazione) fino al reintegro della ricorrente nel posto del pagina 2 di 8 lavoro e CONDANNARE altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni per la modifica delle condizioni in pejus dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione in relazione alla sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale dei due gradi di giudizio. - in via subordinata in riforma della sentenza n. 393/2023 nel solo capo che prevede la condanna alle spese di lite disporne la compensazione”. Si costituisce in giudizio la parte appellata, insistendo per il rigetto del gravame, in quanto, innanzitutto, inammissibile e, comunque, infondato ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, in quanto correttamente motivata. Propone a sua volta appello incidentale condizionato nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla questione relativa all'impossibilità di rendere la prestazione a causa del divieto di accesso nel luogo di lavoro posto dal committente proprietario dei locali ai non vaccinati.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato ed ancor prima, inammissibile.
Come contestato dalla parte appellata, infatti, i motivi di appello si limitano a censurare, “a spot”, singole parti della sentenza, senza prendere in esame le complessive motivazioni poste a base del rigetto e senza motivare le ragioni secondo cui, dall'accoglimento dei motivi, dovrebbe derivare l'accoglimento delle proprie ragioni. Infatti, anche nell'attuale versione della norma di cui all'art. 434 c.p.c., sono validi quei principi giurisprudenziali che hanno ribadito (v. Cass. civ. n. 17712/2016) che “i requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”. La compiutezza ed adeguatezza della motivazione (o meglio: di ogni singolo motivo che concorre a comporla) dell'appello esige che ad un profilo volitivo
(l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare) si accompagnino un profilo argomentativo (le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado) e/o un profilo censorio (l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge) mai disgiunto quest'ultimo da un profilo causale (la rilevanza della violazione della legge ai fini della decisione impugnata). pagina 3 di 8 I motivi sono, inoltre, esposti senza alcun ordine logico di ragionamento, laddove, soltanto, si ponga mente al fatto che il primo motivo di appello lamenta (soltanto) il mancato riconoscimento del diritto alla riammissione al lavoro quanto meno dal
27.5.2022, così facendo intendere la rinuncia a pretendere le retribuzioni per il periodo precedente, salvo, poi, nel prosieguo, riproporre argomentazioni che sembrerebbero voler sorreggere la domanda principale.
Ad ogni modo, nell'intento di non sottrarsi al proprio compito di revisione, possono di seguito esaminarsi, comunque, i motivi di appello, accomunati da evidenti profili di infondatezza, anche nel merito.
Col primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato che la aveva ottenuto l'esenzione dalla vaccinazione a causa della sua Pt_1 condizione di salute, ossia per l'insorta gravidanza, in data 27.5.2022. Il primo giudice, tuttavia, ha espressamente preso in considerazione tale circostanza, affermando che la stessa sarebbe stata solo allegata ma non provata.
In effetti, il doc. 51 che attesta il rilascio del green pass per esenzione alla vaccinazione non è stato prodotto in allegato al ricorso introduttivo ma soltanto con le note scritte depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione.
La tardiva produzione di tale documento è stata espressamente eccepita dalla parte convenuta e, dal canto suo, la ricorrente oggi appellante non ha, in alcun modo, motivato le ragioni, eventualmente sussistenti, che le avrebbero impedito la tempestiva produzione con l'atto introduttivo. È, infatti, noto che, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.) (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 16337 del 13/07/2009).
In mancanza di prova di tali presupposti, deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del primo giudice secondo cui il rilascio dell'esenzione non risulta essere stato provato.
A nulla vale, infatti, riferirsi ai diversi documenti di cui agli allegati 14, 17 e 18 del ricorso, in quanto si tratta soltanto di missive in cui la lavoratrice affermava di essere in possesso dell'esenzione. Venendo, ora, al terzo motivo di appello (dovendo logicamente posporsi alla fine l'esame del secondo motivo, in quanto attinente alle spese), lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe considerato che il vaccino non impediva la trasmissione del contagio. pagina 4 di 8 Si tratta, tuttavia, di motivo inammissibile, non essendo specificato perché, quand'anche si ritenesse che il vaccino non fosse completamente efficace, ciò avrebbe dovuto comportare per la ricorrente l'impossibilità o l'esenzione dalla vaccinazione imposta dalla legge.
D'altronde, appare anche evidente l'infondatezza della tesi propugnata, in quanto fondata su dati non documentati (imprecisati dati resi noti da quotidiani e da canali TV o dichiarazioni di dirigenti della o notizie pubblicate dal British Medical Journal che Pt_2 non trovano corrispondenza nella documentazione allegata al ricorso), comunque privi di valenza scientificamente comprovata.
Né l'inefficacia dei vaccini potrebbe desumersi da affermazioni estratte da sentenze di merito rese da alcuni tribunali italiani, ritenute, incomprensibilmente, maggiormente attendibili rispetto alle affermazioni di cui alle note sentenze emesse dalla Corte
Costituzionale che hanno, al contrario, respinto ogni ipotesi di illegittimità della normativa impositiva dell'obbligo vaccinale. Ad ogni modo, come si afferma nell'atto di appello, la presunta inefficacia del vaccino si sarebbe rivelata successivamente ai fatti in questione, laddove, invece, ogni valutazione di legittimità dell'imposizione vaccinale (che, come noto, ha avuto efficacia fino al novembre 2022) non può che effettuarsi sulla base delle conoscenze scientifiche in possesso del legislatore all'atto dell'emanazione delle leggi in esame, nonché sulla base dell'andamento epidemiologico della patologia.
Come affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze n. 14-15/2023 in materia di obbligo vaccinale, “La soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte deve necessariamente muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia” (sentenza n. 14 del 2023).”
Dunque, non vale a dimostrare che la vaccinazione non rappresentava un mezzo tecnicamente idoneo al contenimento dei contagi, l'offerta di dati statistici circa la diffusività del virus anche tra i vaccinati riferiti a periodi successivi al dicembre 2022, ossia ad un'epoca in cui il virus era probabilmente mutato ed era stato eliminato l'obbligo vaccinale.
Dimentica, poi, l'appellante che, in quel momento storico, ciò che rilevava, ai fini delle scelte del legislatore, non erano tanto i dati relativi alla diffusione del virus (ossia il numero dei soggetti “positivi”), quanto, invece, i dati relativi alla saturazione dei reparti di terapia intensiva, elemento che non poteva che consigliare l'adozione di incisive misure restrittive.
Pertanto, fondare il giudizio sull'obbligo vaccinale esclusivamente sui dati relativi pagina 5 di 8 alla diffusione del virus non appare corretto, dovendosi andare a valutare, piuttosto, le ricadute dei vaccini sulla tenuta del sistema sanitario nazionale, ossia sulla gravità della malattia.
Infondato deve ritenersi anche il quarto motivo di appello, atteso che, trattandosi, nella specie, di vaccinazione resa obbligatoria per legge (a seguito della positiva sperimentazione scientifica del vaccino) non potrebbe avere alcun senso richiedere la prescrizione medica, necessaria, al contrario, solo in caso di controindicazioni mediche all'effettuazione dello stesso. D'altronde, affermare che nel “foglietto illustrativo” del vaccino sarebbe stata riportata l'indicazione della necessità della prescrizione medica non tiene evidentemente conto della forza cogente della legge che non può che superare il contenuto del citato foglio.
Venendo, dunque, al quinto motivo di appello nel merito, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente affermato la mancata violazione da parte della cooperativa della procedura prevista dall'art. 4 co. 3 D.L.n. 44/2021, in particolare, nella parte riguardante le incombenze preliminari all'adozione dell'atto di sospensione. Tuttavia, come sembra ammettersi nel prosieguo dell'atto, il primo giudice non ha accertato l'inesistenza di violazioni procedurali ma ha affermato, da un lato, che un'eventuale omissione procedurale non potrebbe giustificare la prestazione lavorativa a rischio della salute degli assistiti, dall'altro, che il datore di lavoro non potrebbe essere chiamato a risarcire il danno per le conseguenze del mancato avviso preventivo, non risultando dagli atti che la ricorrente, ove avvisata tempestivamente, si sarebbe vaccinata.
Tale ratio decidendi non risulta essere stata sottoposta a vaglio critico dal motivo in esame, sicché si palesa, anche in tal caso, la sua inammissibilità, non confrontandosi l'appello con le precise ragioni della decisione che non vengono idoneamente contraddette. D'altronde, se l'intenzione della fosse stata quella di vaccinarsi pur Pt_1 di non subire la sospensione dal lavoro, nulla le impediva di farlo anche in pendenza della sospensione che, a quel punto, sarebbe stata revocata, con limitazione al minimo dei danni retributivi subiti.
Ad ogni modo, come già ritenuto da questa Corte in casi simili, pur in mancanza dell'atto di accertamento da parte dell' (presumibilmente intervenuto in un Pt_3 momento successivo), la condotta del datore di lavoro che ha disposto la sospensione della dipendente, quale operatrice sanitaria, dal servizio e dalla retribuzione, non può dirsi illegittima.
Infatti, il datore di lavoro, quale responsabile della salute dei propri dipendenti ex art. 2087 c.c. ma anche, nella specie, rivestente una posizione di garanzia rispetto alla salute degli ospiti della struttura residenziale, soggetti fragili e, dunque, più esposti ai pagina 6 di 8 rischi connessi al contagio da Covid 19, aveva il dovere di allontanare dal luogo di lavoro i dipendenti inottemperanti all'obbligo vaccinale. D'altronde, la legge era chiara nel prescrivere la vaccinazione quale requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Dunque, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione si giustifica, sia in un'ottica di tutela della salute dei dipendenti e dei soggetti assistiti dalla struttura, sia quale eccezione di inadempimento, rispetto alla condotta della lavoratrice che, per sua volontà, ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, pur se in assenza di impedimenti.
Occorre, poi, osservare come, poco tempo dopo la disposta sospensione, la legge sia cambiata, introducendosi anche una sanzione in capo al lavoratore che svolgesse l'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis, nonché in capo al datore di lavoro, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale (v. Cass. 12211/2024).
Inammissibile deve, pure, ritenersi la doglianza contenuta nel medesimo motivo di appello circa la mancata adibizione della lavoratrice a mansioni esenti da rischio per i pazienti. Il primo giudice ha, infatti, espressamente affermato che con la prova testimoniale il datore di lavoro aveva dimostrato l'impossibilità di adibire la ricorrente a mansioni che non implicassero contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio, statuizione che non risulta essere stata sufficientemente sottoposta a vaglio critico, con la specificazione delle eventuali prove che porterebbero a diverse conclusioni.
Venendo, infine, al motivo di appello riguardante il regolamento delle spese di lite, lo stesso appare parzialmente fondato.
Alla luce della novità della questione, quanto meno, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, si ritengono, infatti, sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite parzialmente, in ragione di un terzo, per entrambi i gradi del giudizio, seguendo la restante parte il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. in parziale accoglimento dell'appello, compensa le spese di lite di primo grado in ragione di un terzo e condanna la ricorrente a rifondere alla convenuta i restanti due terzi delle spese, così come liquidate, per l'intero, in primo grado;
B. conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
C. Compensa le spese di lite del presente grado per un terzo e condanna la appellante a rifondere all'appellata i restanti due terzi delle spese che liquida, per l'intero, pagina 7 di 8 in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona, 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 122/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MARINI KATIA e dall'avv. Parte_1
BOEMI NATALIA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
“ Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. STEFANUCCI MARIA
[...]
ANTONIETTA, gli avv.ti MARIA ASTUTO, FRANCESCO SAVERIO IVELLA elett.te dom.to in VIA UGO BARTOLOMEI 23 ROMA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
, in servizio presso la Casa di riposo Fondazione “Ceci” di Parte_1
Camerano (AN), alle dipendenze della cooperativa sociale con qualifica CP_1 di operatrice socio sanitaria, impugna la sentenza n. 393/2023, pubblicata il 20 novembre
2023, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale pagina 1 di 8 veniva rigettata la domanda di accertamento della illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa a lei irrogata a partire dal 15/06/2021, per violazione dell'art. 4 bis e art. 4 comma 3 del D.L. 44/211, nonché la domanda di condanna della stessa CP_1 al reintegro della dipendente sul luogo di lavoro oltre al pagamento della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire dal 15/06/2021 fino al reintegro della ricorrente nel posto del lavoro, oltre al risarcimento dei danni patiti, ovvero, in via subordinata, al pagamento di un assegno alimentare.
Assume parte appellante l'erroneità della predetta sentenza, nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto il possesso dell'esenzione alla vaccinazione e la possibilità di rientrare a lavoro, quanto meno dal 27/05/2022; nella parte in cui la ricorrente viene condannata alle spese nella misura di euro 4.500,00 oltre accessori, anziché disporre la compensazione;
nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto l'impossibilità dell'adempimento vaccinale per l'inidoneità dei farmaci proposti alla prevenzione da sars-cov 2, rifacendosi a pronunce della Corte Costituzionale che si sono basate su bollettini dell'Istituto Superiore di Sanitò pubblica rivelatisi nel tempo inattendibili;
nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non necessaria la prescrizione medica;
nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la procedura non era stata violata dalla cooperativa senza, peraltro, valutare la possibile adibizione ad altre mansioni.
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale in riforma della sentenza n. 393/2023 accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o comunque annullabile, la sospensione dall'attività lavorativa per l'effetto CONDANNARE la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento Controparte_1 della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire da 15 giugno 2021 fino al reintegro della ricorrente nel posto del lavoro e CONDANNARE altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni per la modifica delle condizioni in pejus dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione in relazione alla sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa. - in via ulteriormente principale e in riforma della sentenza n. 393/2023 accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o comunque annullabile, la sospensione dall'attività lavorativa per
l'effetto CONDANNARE la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento della retribuzione, comprensivi degli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione a partire dal 27/05/2023 (data del green pass da esenzione da vaccinazione) fino al reintegro della ricorrente nel posto del pagina 2 di 8 lavoro e CONDANNARE altresì la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni per la modifica delle condizioni in pejus dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione in relazione alla sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale dei due gradi di giudizio. - in via subordinata in riforma della sentenza n. 393/2023 nel solo capo che prevede la condanna alle spese di lite disporne la compensazione”. Si costituisce in giudizio la parte appellata, insistendo per il rigetto del gravame, in quanto, innanzitutto, inammissibile e, comunque, infondato ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, in quanto correttamente motivata. Propone a sua volta appello incidentale condizionato nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla questione relativa all'impossibilità di rendere la prestazione a causa del divieto di accesso nel luogo di lavoro posto dal committente proprietario dei locali ai non vaccinati.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è da ritenersi infondato ed ancor prima, inammissibile.
Come contestato dalla parte appellata, infatti, i motivi di appello si limitano a censurare, “a spot”, singole parti della sentenza, senza prendere in esame le complessive motivazioni poste a base del rigetto e senza motivare le ragioni secondo cui, dall'accoglimento dei motivi, dovrebbe derivare l'accoglimento delle proprie ragioni. Infatti, anche nell'attuale versione della norma di cui all'art. 434 c.p.c., sono validi quei principi giurisprudenziali che hanno ribadito (v. Cass. civ. n. 17712/2016) che “i requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”. La compiutezza ed adeguatezza della motivazione (o meglio: di ogni singolo motivo che concorre a comporla) dell'appello esige che ad un profilo volitivo
(l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare) si accompagnino un profilo argomentativo (le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado) e/o un profilo censorio (l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge) mai disgiunto quest'ultimo da un profilo causale (la rilevanza della violazione della legge ai fini della decisione impugnata). pagina 3 di 8 I motivi sono, inoltre, esposti senza alcun ordine logico di ragionamento, laddove, soltanto, si ponga mente al fatto che il primo motivo di appello lamenta (soltanto) il mancato riconoscimento del diritto alla riammissione al lavoro quanto meno dal
27.5.2022, così facendo intendere la rinuncia a pretendere le retribuzioni per il periodo precedente, salvo, poi, nel prosieguo, riproporre argomentazioni che sembrerebbero voler sorreggere la domanda principale.
Ad ogni modo, nell'intento di non sottrarsi al proprio compito di revisione, possono di seguito esaminarsi, comunque, i motivi di appello, accomunati da evidenti profili di infondatezza, anche nel merito.
Col primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato che la aveva ottenuto l'esenzione dalla vaccinazione a causa della sua Pt_1 condizione di salute, ossia per l'insorta gravidanza, in data 27.5.2022. Il primo giudice, tuttavia, ha espressamente preso in considerazione tale circostanza, affermando che la stessa sarebbe stata solo allegata ma non provata.
In effetti, il doc. 51 che attesta il rilascio del green pass per esenzione alla vaccinazione non è stato prodotto in allegato al ricorso introduttivo ma soltanto con le note scritte depositate in sostituzione della prima udienza di comparizione.
La tardiva produzione di tale documento è stata espressamente eccepita dalla parte convenuta e, dal canto suo, la ricorrente oggi appellante non ha, in alcun modo, motivato le ragioni, eventualmente sussistenti, che le avrebbero impedito la tempestiva produzione con l'atto introduttivo. È, infatti, noto che, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.) (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 16337 del 13/07/2009).
In mancanza di prova di tali presupposti, deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del primo giudice secondo cui il rilascio dell'esenzione non risulta essere stato provato.
A nulla vale, infatti, riferirsi ai diversi documenti di cui agli allegati 14, 17 e 18 del ricorso, in quanto si tratta soltanto di missive in cui la lavoratrice affermava di essere in possesso dell'esenzione. Venendo, ora, al terzo motivo di appello (dovendo logicamente posporsi alla fine l'esame del secondo motivo, in quanto attinente alle spese), lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe considerato che il vaccino non impediva la trasmissione del contagio. pagina 4 di 8 Si tratta, tuttavia, di motivo inammissibile, non essendo specificato perché, quand'anche si ritenesse che il vaccino non fosse completamente efficace, ciò avrebbe dovuto comportare per la ricorrente l'impossibilità o l'esenzione dalla vaccinazione imposta dalla legge.
D'altronde, appare anche evidente l'infondatezza della tesi propugnata, in quanto fondata su dati non documentati (imprecisati dati resi noti da quotidiani e da canali TV o dichiarazioni di dirigenti della o notizie pubblicate dal British Medical Journal che Pt_2 non trovano corrispondenza nella documentazione allegata al ricorso), comunque privi di valenza scientificamente comprovata.
Né l'inefficacia dei vaccini potrebbe desumersi da affermazioni estratte da sentenze di merito rese da alcuni tribunali italiani, ritenute, incomprensibilmente, maggiormente attendibili rispetto alle affermazioni di cui alle note sentenze emesse dalla Corte
Costituzionale che hanno, al contrario, respinto ogni ipotesi di illegittimità della normativa impositiva dell'obbligo vaccinale. Ad ogni modo, come si afferma nell'atto di appello, la presunta inefficacia del vaccino si sarebbe rivelata successivamente ai fatti in questione, laddove, invece, ogni valutazione di legittimità dell'imposizione vaccinale (che, come noto, ha avuto efficacia fino al novembre 2022) non può che effettuarsi sulla base delle conoscenze scientifiche in possesso del legislatore all'atto dell'emanazione delle leggi in esame, nonché sulla base dell'andamento epidemiologico della patologia.
Come affermato dalla Corte costituzionale, nelle sentenze n. 14-15/2023 in materia di obbligo vaccinale, “La soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte deve necessariamente muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia” (sentenza n. 14 del 2023).”
Dunque, non vale a dimostrare che la vaccinazione non rappresentava un mezzo tecnicamente idoneo al contenimento dei contagi, l'offerta di dati statistici circa la diffusività del virus anche tra i vaccinati riferiti a periodi successivi al dicembre 2022, ossia ad un'epoca in cui il virus era probabilmente mutato ed era stato eliminato l'obbligo vaccinale.
Dimentica, poi, l'appellante che, in quel momento storico, ciò che rilevava, ai fini delle scelte del legislatore, non erano tanto i dati relativi alla diffusione del virus (ossia il numero dei soggetti “positivi”), quanto, invece, i dati relativi alla saturazione dei reparti di terapia intensiva, elemento che non poteva che consigliare l'adozione di incisive misure restrittive.
Pertanto, fondare il giudizio sull'obbligo vaccinale esclusivamente sui dati relativi pagina 5 di 8 alla diffusione del virus non appare corretto, dovendosi andare a valutare, piuttosto, le ricadute dei vaccini sulla tenuta del sistema sanitario nazionale, ossia sulla gravità della malattia.
Infondato deve ritenersi anche il quarto motivo di appello, atteso che, trattandosi, nella specie, di vaccinazione resa obbligatoria per legge (a seguito della positiva sperimentazione scientifica del vaccino) non potrebbe avere alcun senso richiedere la prescrizione medica, necessaria, al contrario, solo in caso di controindicazioni mediche all'effettuazione dello stesso. D'altronde, affermare che nel “foglietto illustrativo” del vaccino sarebbe stata riportata l'indicazione della necessità della prescrizione medica non tiene evidentemente conto della forza cogente della legge che non può che superare il contenuto del citato foglio.
Venendo, dunque, al quinto motivo di appello nel merito, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente affermato la mancata violazione da parte della cooperativa della procedura prevista dall'art. 4 co. 3 D.L.n. 44/2021, in particolare, nella parte riguardante le incombenze preliminari all'adozione dell'atto di sospensione. Tuttavia, come sembra ammettersi nel prosieguo dell'atto, il primo giudice non ha accertato l'inesistenza di violazioni procedurali ma ha affermato, da un lato, che un'eventuale omissione procedurale non potrebbe giustificare la prestazione lavorativa a rischio della salute degli assistiti, dall'altro, che il datore di lavoro non potrebbe essere chiamato a risarcire il danno per le conseguenze del mancato avviso preventivo, non risultando dagli atti che la ricorrente, ove avvisata tempestivamente, si sarebbe vaccinata.
Tale ratio decidendi non risulta essere stata sottoposta a vaglio critico dal motivo in esame, sicché si palesa, anche in tal caso, la sua inammissibilità, non confrontandosi l'appello con le precise ragioni della decisione che non vengono idoneamente contraddette. D'altronde, se l'intenzione della fosse stata quella di vaccinarsi pur Pt_1 di non subire la sospensione dal lavoro, nulla le impediva di farlo anche in pendenza della sospensione che, a quel punto, sarebbe stata revocata, con limitazione al minimo dei danni retributivi subiti.
Ad ogni modo, come già ritenuto da questa Corte in casi simili, pur in mancanza dell'atto di accertamento da parte dell' (presumibilmente intervenuto in un Pt_3 momento successivo), la condotta del datore di lavoro che ha disposto la sospensione della dipendente, quale operatrice sanitaria, dal servizio e dalla retribuzione, non può dirsi illegittima.
Infatti, il datore di lavoro, quale responsabile della salute dei propri dipendenti ex art. 2087 c.c. ma anche, nella specie, rivestente una posizione di garanzia rispetto alla salute degli ospiti della struttura residenziale, soggetti fragili e, dunque, più esposti ai pagina 6 di 8 rischi connessi al contagio da Covid 19, aveva il dovere di allontanare dal luogo di lavoro i dipendenti inottemperanti all'obbligo vaccinale. D'altronde, la legge era chiara nel prescrivere la vaccinazione quale requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Dunque, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione si giustifica, sia in un'ottica di tutela della salute dei dipendenti e dei soggetti assistiti dalla struttura, sia quale eccezione di inadempimento, rispetto alla condotta della lavoratrice che, per sua volontà, ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, pur se in assenza di impedimenti.
Occorre, poi, osservare come, poco tempo dopo la disposta sospensione, la legge sia cambiata, introducendosi anche una sanzione in capo al lavoratore che svolgesse l'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis, nonché in capo al datore di lavoro, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale (v. Cass. 12211/2024).
Inammissibile deve, pure, ritenersi la doglianza contenuta nel medesimo motivo di appello circa la mancata adibizione della lavoratrice a mansioni esenti da rischio per i pazienti. Il primo giudice ha, infatti, espressamente affermato che con la prova testimoniale il datore di lavoro aveva dimostrato l'impossibilità di adibire la ricorrente a mansioni che non implicassero contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio, statuizione che non risulta essere stata sufficientemente sottoposta a vaglio critico, con la specificazione delle eventuali prove che porterebbero a diverse conclusioni.
Venendo, infine, al motivo di appello riguardante il regolamento delle spese di lite, lo stesso appare parzialmente fondato.
Alla luce della novità della questione, quanto meno, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, si ritengono, infatti, sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite parzialmente, in ragione di un terzo, per entrambi i gradi del giudizio, seguendo la restante parte il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. in parziale accoglimento dell'appello, compensa le spese di lite di primo grado in ragione di un terzo e condanna la ricorrente a rifondere alla convenuta i restanti due terzi delle spese, così come liquidate, per l'intero, in primo grado;
B. conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
C. Compensa le spese di lite del presente grado per un terzo e condanna la appellante a rifondere all'appellata i restanti due terzi delle spese che liquida, per l'intero, pagina 7 di 8 in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona, 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 8 di 8