Decreto cautelare 14 aprile 2010
Ordinanza cautelare 6 maggio 2010
Sentenza 17 febbraio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 17/02/2011, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LO AG, RM SC, DA RI, ND LZ, ND TO, EL GO, RO IZ, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso NA TE in Bari, via M. Celentano, 27;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, via Dalmazia, 70;
nei confronti di
PP AR, RA CA;
e con l'intervento di
ad opponendum:
RA CA, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Della Queva Mavi, con domicilio eletto presso Mavi Cinzia Della Queva in Bari, via Calefati 249;
per l'annullamento
- dell’Avviso pubblico regionale n. 17/09 POR PUGLIA – F.S.E. 2007 – 2013, pubblicato sul BURP n. 194 del 3 dicembre 2009 ed avente ad oggetto il finanziamento di borse di studio per dottorandi di ricerca domiciliati nel territorio pugliese;
- della determina n. 1521 del 26 novembre 2009, pubblicata sul BURP n. 194 del 3 dicembre 2009, con cui il dir. Servizio Formazione Professionale della R.P. ha approvato l’avviso n. 17/09 (all. 2);
e con motivi aggiunti:
- della determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia del 3 marzo 2010 n. 436 avente ad oggetto “POR PUGLIA 2007-2013, Asse IV – Capitale Umano: Avviso n. 17/2009 “RITORNO AL FUTURO – RICERCA” approvato con D.D. n. 1521 del 26.11.2009 pubblicata sul BURP n. 194 suppl. del 03.12.2009. Approvazione graduatoria”;
- della graduatoria dei candidati ammessi a finanziamento allegato D) della suddetta determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- della graduatoria dei candidati ai quali è stata richiesta integrazione con nota reg. prot. n. A00 – 137/5822 dell’1.03.2010 allegato C) della suddetta determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ove occorra:
- degli allegati A) “Elenco candidature irricevibili” e B) “Elenco dei Candidati non ammessi a finanziamento” della stessa determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- della nota prot. n. AOO – 137/0005822 dell’1.03.2010, con cui la R.P. ha richiesto l’integrazione documentale di n. 13 domande di candidatura al bando impugnato;
- della determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia del 15 marzo 2010 n. 489, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2007-2013, Asse IV – Capitale Umano: Avviso n. 17/2009 “RITORNO AL FUTURO – RICERCA” approvato con D.D. n. 1521 del 26.11.2009 pubblicata sul BURP n. 194 suppl. del 03.12.2009. Integrazione graduatoria e rettifiche anagrafica approvata con D.D. n. 436 del 03.03.2010”;
- della graduatoria degli ulteriori candidati ammessi definitivamente a finanziamento all. A) della suddetta determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 8);
- ove occorra, dell’Allegato B) “Candidata non ammessa” della stessa determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè di estremi sconosciuti e, in particolare, di ogni atto successivo di numero, data e contenuto sconosciuti, con cui è stato eventualmente disposto il finanziamento in favore dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie definitivamente approvate dall’amministrazione;
nonché per il risarcimento dei relativi danni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. RO Giampetruzzi, su delega dell'avv. G.De Giorgi Cezzi, avv. S.O. Di Lecce e avv. Stefania Rocca, su delega dell'avv. C.M.Della Queva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato e depositato rispettivamente il 1 febbraio e 12 febbraio del 2010, i ricorrenti,tutti dottorandi di ricerca presso l’Università del Salento, hanno impugnato i provvedimenti ed atti deliberativi in epigrafe indicati, tutti riguardanti contributi finanziari (borse di studio) per i dottorandi di ricerca domiciliati nel territorio pugliese, borse di studio di cui gli attuali ricorrenti al momento non usufruiscono.
Giova osservare che gli attuali ricorrenti, che già in precedenza avevano presentato, e con esito positivo, domanda per ottenere i finanziamenti inseriti questi nel Programma operativo della Regione (P O R ) 2000-2006 a scadenza 31.12.2006,li ottenevano solo per due annualità e ciò in conseguenza del ritardo dell’attivazione dei corsi di studio. Di poi la Regione ha bandito nuovo finanziamento (a valer sul P O R 2007-2013) dalla cui procedura sono stati esclusi i ricorrenti perché già finanziati sia pure per due sole annualità e non tre qual’era la durata naturale dei cicli di studio che li aveva visti impegnati.
Deducono ora cinque motivi di gravame e cioè:
Violazione art. 12 legge 241/90 ed art. 97 Cost. ed eccesso di potere. La concessione di finanziamenti pubblici deve essere preceduta dalla determinazione e pubblicazione dei criteri per la loro attribuzione, qui invece carenti.
Eccesso di potere. La scelta dell’amministrazione di consentire l’accesso al nuovo finanziamento POR solo ai dottorandi che nell’ambito del precedente programma avevano ottenuto la borsa di studio per un anno di corso escludendone gli altri, è frutto di una assoluta carenza di istruttoria oltre che di motivazione in capo alla Regione.
Violazione art. 1 l.r. puglia nn. 15/02 e 18/07.Violazione P.O.R. Puglia. Si sono violate le norme che disciplinano i finanziamenti pubblici ed in particolare quelle relative agli aiuti all’alta istruzione. A fronte di principi intesi ad assicurare la pari opportunità per tutti e la non discriminazione, inopinatamente si vengono ora ad escludere dalla partecipazione i dottorandi che avevano già ottenuto la borsa di studio per due annualità ed erano in attesa della terza insieme a quelli del ciclo successivo finanziati per un solo anno e tuttavia ammessi al nuovo bando per completare il finanziamento del loro ciclo; di qui la contraddittorietà ed illogicità che ha inficiato l’azione amministrativa.
Falsa ed erronea applicazione dell’art. 12 legge 241/90 in relazione al documento. Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. Eccesso di potere. La Regione ha omesso di fissare criteri di selezione differenziati in considerazione delle condizioni oggettive di ciascun candidato, condizioni evidentemente diverse per i dottorandi che avevano già ottenuto il finanziamento e quelli che avevano per la prima volta presentato la domanda, appunto in occasione del bando impugnato.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento. I dottorandi di ricerca finanziati solo in parte col vecchio POR sono stati selezionati in base a criteri diversi da quelli più restrittivi previsti dal bando impugnato.
Si è costituita in giudizio la Regione opponendosi alle avverse pretese e concludendo per il rigetto del proposto grame. Ha svolto poi intervento ad opponendum il dott. RA CA, destinatario in base agli atti gravati, di benefici economici previsti dalla Regione Puglia, che ha anch’esso concluso per la infondatezza dell’avverso gravame.
DIRITTO
il ricorso è infondato.
Va premesso una breve cronistoria della vicenda che viene a riguardare finanziamenti regionali a studenti universitari. Con delibera di Giunta Regionale n. 1140/06 la Regione nell’ambito del P.O.R. 2000-2006 stabiliva di finanziare i dottorandi di ricerca che non fruivano di borse di studio stanziate dalle Università di appartenenza; in particolare in finanziamenti vedevano quali beneficiari i dottorandi dei cicli attivi XVII, XIX, XX e XXI che si fossero trovati in posizione utile nella graduatorie trasmesse dalla rispettive università e che appunto sarebbero stati finanziati con una, due o tre annualità, compatibilmente col completamento dei dottorati entro il termine di chiusura del POR fissato al 31,.12.2008.
Ancora successivamente la Regione e coi provvedimenti gravati (segnatamente l’avviso pubblico n. 17/09 ) ha previsto l’erogazione di altre borse di studio e questa volta a valere sui fondi 2007-2013, da cui sono stati esclusi gli attuali ricorrenti siccome avevano concluso il ciclo di dottorato di pertinenza.
Passando ora all’esame di vari motivi dedotti, sul primo in cui si deduce carenza di indicazione dei criteri per attribuire i finanziamenti, e comunque meglio descritto nella parte in Fatto e che può essere esaminato congiuntamente col secondo in cui si eccepisce eccesso di potere per difetto di istruttoria nonche per disparità di trattamento, ritiene il Collegio di disattendere le relative censure nella precipua considerazi0one che i dottorati dei ricorrenti si erano già conclusi; sol se si consideri che le risorse erano destinate a finanziare l’attività di studio e di ricerca, non tutti i dottorandi potevano essere beneficiari, ma solo quelli che alla data dell’avviso pubblico non avessero già concluso i rispettivi cicli di lezioni; diversamente ragionando e come giustamente fatto osservare da parte resistente, la misura concessoria –che deve essere mirata- si trasformerebbe in una distribuzione indifferenziata di fondi pubblici.
Sugli altri tre motivi che possono anch’essi trattarsi congiuntamente, per quanto riguarda le eccepite disparità di trattamento, va rammentato ed in punto di fatto che gli attuali ricorrenti si appartengono al XX (taluni) ed al XXI (gli altri) ciclo di specifici dottorati di ricerca e furono interessati dalla delibera di G.R. n. 1140 del 4 agosto 2006 che ebbe a finanziari essi dottorandi attingendo dal P.O.R. (programma operativo regionale) 2000-2006) con la previsione che il finanziamento avrebbe coperto le annualità di corso compatibilmente col completamento dei dottorati entro il termine di chiusura del POR che era il 31 dic. 2008; e quindi accaduto che a seguito di “ritardo nell’attivazione dei corsi di studio” ebbero ad ottenere non tre ma due sole annualità (coincidenti con la data suddetta); ancora successivamente la Regione con delibera di G.R. n. 2154 del 11 dic. 2007 ebbe a bandire un nuovo finanziamento e questa volta in via esclusiva rivolto ai dottorandi del XXII ciclo, nion ritenendo di coprire la terza annualità dei precedenti dottorandi che avevano ottenuto finanziamenti per due sole annualità. Così ricostruita la vicenda indubbiamente complessa dal punto di vista amministrativo, sottolinea il Collegio che la discriminazione tra i vari dottorandi vede la sua origine storica proprio nella scelta al tempo (2007) operata di passare a soddisfare i nuovi senza completare i precedenti cioè dare a questi la terza annualità. Orbene essa delibera giuntale del 2007 non fu al tempo impugnata da chi appunto non si era visto il finanziamento corrisposto per il terzo anno (stante-come anticipato- la intervenuta scadenza di validità del POR del tempo). Si tende dagli stessi ora di recuperare impugnando ora gli atti regionali che trovano origine e fondamento nel nuovo POR (207-2013) che invece non paiono affetti dai vizi denunciati soprattutto perché lamentata lesione era di già intervenuta con la scelta Regionale del 2007 cui dianzi si è fatto cenno, e che nel corso del tempo a valle non poteva non determinare la complessa situazione che vede compromessa la posizione dei “vecchi” rispetto ai nuovi ed anche ai loro colleghi del XII ciclo di studi, compromissione che ripetesi vede la sua genesi non negli atti gravati ma in quelli precedenti.
Sul quinto ed ultimo motivo di ricorso, in cui si lamentano criteri più severi previsti per la nuova procedura rispetto a quelli che improntavano la precedente svoltasi sotto la vigenza del POR 2000-2006, va brevemente detto che come già osservato i ricorrenti non hanno titolo ad essere ammessi ai finanziamenti per cui è causa; ne deriva che il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Le considerazioni di cui sopra servono anche per respingere l’atto di motivi aggiunti (proposto avverso l’approvazione della graduatoria dei candidati ammessi al finanziamento , ed atti connessi, atteso che in essi motivi aggiunti si deducono vizi di illegittimità in via derivata.
Va disattesa poi l’azione risarcitoria di cui è cenno negli atti di causa (ricorso ed atto di motivi aggiunti) atteso che è carente la dimostrazione di illegittimità dei provvedimento gravati, che costituisce necessario presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c.
Si ravvisano poi ragioni, con particolare riferimento alla qualità delle persone coinvolte, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge il ricorso in epigrafe in uno con l’atto di motivi aggiunti.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011
IL SEGRETARIO