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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1218/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/06/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 avv. GUARNIERI PAOLA, giusta procura in atti – ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.283/2023 –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. PELUCCHI GIOVANNA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio, all'udienza di prima comparizione tenutasi avanti al
Giudice delegato in data 10/06/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione dei coniugi, le parti, assistite dai rispettivi difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronuncia divorzile. Autorizzati dal Giudice delegato, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, che venivano anche recepite ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Stezzano il 15/02/2001, che sono genitori adottivi di (nato a [...] – RUSSIA – il 30/04/2008) e che le condizioni della Persona_1
separazione consensuale venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 03/02/2021, all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 27/01/2021.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, il Tribunale reputa che il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti possa essere qui positivamente valutato, non ravvisandovi contrarietà all'interesse del figlio minore, né a norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Stezzano il 15/02/2001 (dati trascrizione: anno 2001, atto n.2, parte Controparte_1
II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il Per_1 padre, disponendo che lo stesso possa trascorrere con la madre tutto il tempo che desidera, prendendo contatti direttamente con la medesima e, in ogni caso, quantomeno per due incontri pagina 2 di 5 settimanali, oltre a weekend alternati, alla metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
2. assegna la casa coniugale sita in Stezzano via Puccini n. 8 a con Controparte_1 tutti i mobili e gli arredi, in essa contenuti affinché continui ad abitarvi con il figlio minore fino a quando i signori e non avranno alienato detto immobile a terzi, Per_1 Pt_1 CP_1 impegnandosi in tal senso a cedere il bene al prezzo di mercato (eventualmente risultante da perizia asseverata), con suddivisione tra loro al 50% del ricavato della vendita;
3. pone a carico della madre il versamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma di euro 200,00 al mese, da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione CP_1 annuale ex indici Istat a decorrere dalla mensilità di giugno 2026;
4. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che viene di seguito riportato, con l'intesa che le parti concordano di far ultimare il percorso scolastico del figlio presso l'istituto privato al quale già risulta iscritto e si impegnano a Per_1 pagare la retta in misura del 50% ciascuno: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o pagina 3 di 5 apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle pagina 4 di 5 spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. dà atto che l'assegno unico familiare erogato dall' verrà percepito in esclusiva dalla CP_2 signora Parte_1
6. dà atto che le parti si prestano reciprocamente assenso alla richiesta e al rinnovo dei propri documenti e di quelli del figlio validi per l'espatrio; Per_1
7. dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti;
B) manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stezzano, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/06/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/02/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 avv. GUARNIERI PAOLA, giusta procura in atti – ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.283/2023 –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. PELUCCHI GIOVANNA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio, all'udienza di prima comparizione tenutasi avanti al
Giudice delegato in data 10/06/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione dei coniugi, le parti, assistite dai rispettivi difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronuncia divorzile. Autorizzati dal Giudice delegato, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni, che venivano anche recepite ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Stezzano il 15/02/2001, che sono genitori adottivi di (nato a [...] – RUSSIA – il 30/04/2008) e che le condizioni della Persona_1
separazione consensuale venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 03/02/2021, all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 27/01/2021.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, il Tribunale reputa che il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti possa essere qui positivamente valutato, non ravvisandovi contrarietà all'interesse del figlio minore, né a norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Stezzano il 15/02/2001 (dati trascrizione: anno 2001, atto n.2, parte Controparte_1
II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il Per_1 padre, disponendo che lo stesso possa trascorrere con la madre tutto il tempo che desidera, prendendo contatti direttamente con la medesima e, in ogni caso, quantomeno per due incontri pagina 2 di 5 settimanali, oltre a weekend alternati, alla metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
2. assegna la casa coniugale sita in Stezzano via Puccini n. 8 a con Controparte_1 tutti i mobili e gli arredi, in essa contenuti affinché continui ad abitarvi con il figlio minore fino a quando i signori e non avranno alienato detto immobile a terzi, Per_1 Pt_1 CP_1 impegnandosi in tal senso a cedere il bene al prezzo di mercato (eventualmente risultante da perizia asseverata), con suddivisione tra loro al 50% del ricavato della vendita;
3. pone a carico della madre il versamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma di euro 200,00 al mese, da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione CP_1 annuale ex indici Istat a decorrere dalla mensilità di giugno 2026;
4. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che viene di seguito riportato, con l'intesa che le parti concordano di far ultimare il percorso scolastico del figlio presso l'istituto privato al quale già risulta iscritto e si impegnano a Per_1 pagare la retta in misura del 50% ciascuno: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o pagina 3 di 5 apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle pagina 4 di 5 spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. dà atto che l'assegno unico familiare erogato dall' verrà percepito in esclusiva dalla CP_2 signora Parte_1
6. dà atto che le parti si prestano reciprocamente assenso alla richiesta e al rinnovo dei propri documenti e di quelli del figlio validi per l'espatrio; Per_1
7. dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti;
B) manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stezzano, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi pagina 5 di 5