Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 13/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 122/2023 vertente
TRA
c.f.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Casacchia, elettivamente domic. presso lo studio dello stesso in Castel di Sangro (AQ), in forza di mandato in atti
(c.f.. ), in persona del suo Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Casacchia, elettivamente domic. presso lo studio dello stesso in Castel di Sangro (AQ), in forza di mandato in atti
Opponenti
E
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, presso lo studio CP_1 C.F._1 dell'avv. Paolo Caione, dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti
Opposta
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 (già e la (già Parte_3 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 2.02.2023 con Parte_4 cui era stato loro intimato dalla sig.ra il pagamento delle somme dovute in base CP_1 alla sentenza n.2568/2017 del Tribunale di Napoli, spedita in forma esecutiva in data 3.05.2017
e alla successiva sentenza n. 668/2021 della Corte di Appello di Napoli, spedita in forma
1
A) evidente non corrispondenza tra la firma del cedente apposta in calce Parte_5 all'atto di cessione di crediti e la firma del medesimo apposta sul documento di riconoscimento, rilasciato in data 20.06.2017 dal Comune di Portici, preannunciando la proposizione di querela di falso all'esito della esibizione degli originali dei predetti documenti;
B) i ridetti titoli esecutivi NON disponevano che le somme liquidate e così come riportate nell'atto di precetto opposto venissero pagate dalle attrici opponenti in via solidale tra di loro. Tanto premesso, chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli: A) sentenza n. 2568/2017 del Tribunale di Napoli, spedita in forma esecutiva in data 3/05/2017
(doc. n. 3) e B) sentenza n. 668/2021 della Corte di Appello di Napoli, spedita in forma esecutiva in data 28/04/2021 (doc. n. 4), sulle quali si fonda il precetto notificato, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alle opponenti dalla preannunciata esecuzione, per i motivi di cui in narrativa;
2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della IG.ra , per le ragioni dedotte CP_1 in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del precetto opposto, notificato in data 2/02/2023 alle società opponenti;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della IG.ra di procedere ad CP_1 esecuzione forzata verso entrambe le società opponenti, in via solidale tra di loro, in relazione alle seguenti somme così indicate nell'atto di precetto: - interessi di mora al tasso del 10% sull'importo di cui alla scrittura privata 29/07/1994 (pari ad €. 59.392,54 a decorrere dal 1/01/1995 al 2/2/2023 pari ad €.166.933,72 - interessi al tasso legale sul residuo importo (pari a €.24.266,46) a decorrere dal 13/5/2009 al 2/2/2023 €.3.415,86; - spese legali €.10.798,98; 4) accogliere la presente opposizione e dichiarare la inesistenza parziale del credito come precettato e vantato nell'atto di precetto qui opposto a cui consegue la nullità o l'inefficacia parziale dello stesso per la somma eccedente, siccome non corrispondente ai titoli sottostanti con riguardo all'importo richiesto in relazione alla parte contestata.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio….”.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con comparsa depositata il 29.04.2023, CP_1 impugnando e contestando le avverse richieste ed eccezioni, e chiedendone il rigetto: evidenziava la propria legittimazione in conseguenza dell'intervenuto atto di cessione di crediti, pienamente legittimo e personalmente sottoscritto dal cedente sig. nonché la Parte_5 corretta indicazione dei conteggi nell'atto di precetto, conformemente a quanto statuito dalle predette sentenze. Rigettata con ordinanza del 21.06.2023 l'istanza di sospensione dei titoli e del precetto avanzata dalle società attrici, venivano concessi i temini di cui all'art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti. La causa era successivamente assegnata alla scrivente e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte opposta, era rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza fissata ex art. 171 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni come nelle rispettive note scritte e con successivo provvedimento la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. richiesti dalle parti.
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I motivi di opposizione non possono ritenersi fondati, con conseguente rigetto della domanda. Deve anzitutto rilevarsi che all'esito dell'istruttoria svolta la convenuta ha dato piena prova della propria legittimazione attiva, tenuto conto dell'atto di cessione di crediti in proprio favore, sottoscritto in data 4.11.2020, alcuni giorni prima del decesso del cedente avvenuto il
13.11.2020 (doc. 10 certificato di morte), atto notificato a mezzo pec alle società opponenti in data 4.04.2022 (doc. 7), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1260 e 1264 c.c.
2 Al riguardo, l'unico motivo di doglianza formulato dalle controparti attiene alla “evidente non corrispondenza tra la firma del cedente apposta in calce all'atto di cessione Parte_5
e la firma del medesimo IG. apposta sul documento di riconoscimento, Parte_5 rilasciato in data 20/06/2017 dal Comune di Portici” . Tale eccezione è priva di fondamento.
Nel caso di specie la convenuta ha dichiarato sin dalla comparsa di costituzione che la firma contestata era stata apposta personalmente dal sig. con l'assistenza di Parte_5 testimoni, in momento di piena pandemia da infezione Covid 19 ed in cui lo stesso, invalido civile cieco, era reduce da un ictus invalidante a livello motorio di tutto il lato destro, che lo aveva colpito nello stesso anno 2020. L'opposta, avendo comunque interesse a provare la veridicità della sottoscrizione a fronte della contestazione di controparte, depositava ampia documentazione a dimostrazione delle circostanze dedotte e richiedeva in proposito l'ammissione della prova testimoniale, confermando espressamente anche nella 1^ memoria ex art. 183 c.p.c. di volersi avvalere dell'atto di cessione dei crediti. Ebbene, dalla documentazione depositata e dall'istruttoria orale svolta è risultata accertata la sottoscrizione dell'atto di cessione da parte del sig. con l'assistenza dei Parte_5 familiari a causa delle condizioni fisiche (ved. verbale 7.05.2020 Commissione medica per invalidità civile con riconoscimento delle condizioni di “cieco assoluto”- doc. 11; dimissione 6.04.2020 Ospedale Evangelico Betania di Napoli con diagnosi di ictus ischemico realizzante emiparesi destra – doc. 12;). Tutti i testi escussi hanno confermato la circostanza, in particolare i testi , , , presenti al momento della Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 sottoscrizione, e comunque tutti hanno riferito in merito alle condizioni in cui versava il sig. all'epoca, quasi totalmente cieco, colpito nel marzo 2020 da un ictus che gli aveva Pt_5 provocato una paresi del lato destro e del successivo seppur limitato recupero dei movimenti, della parola e della scrittura grazie alla terapie cui si sottopose (ved. docc. 19 allegati alla 2^ memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta). Tutti hanno confermato la forza di carattere e l'impegno del nel continuare ad occuparsi Pt_5 della gestione delle propria attività professionale e degli affari familiari, anche se fisicamente faceva molta fatica e, pur non dialogando correntemente, riusciva comunque a comunicare sia a gesti che a parole. Riguardo alla firma in questione, è stato specificato che nel periodo suddetto il si esercitava molto nella scrittura ed in particolare nella riproduzione della propria Pt_5 firma e che nell'occasione, a causa della quasi totale perdita della vista, venne aiutato nella sottoscrizione: “mia moglie aveva indicato il punto dell'atto in cui firmare, l'aveva aiutato portando la sua mano sullo spazio in cui firmare e poi il sig. aveva provveduto da Parte_5 solo alla firma”(teste , coniuge dell'opposta in regime di separazione dei Testimone_4 beni e sottoscrittore dell'atto di cessione, quale testimone unitamente alla sig.ra Testimone_2 che in udienza confermava le circostanze.
Alla luce dei riscontri sopra evidenziati, supportati dalla documentazione prodotta, appare chiara la volontà del sig. di procedere alla cessione de quo e l'effettiva apposizione Parte_5 della firma in calce all'atto da parte dello stesso, peraltro con l'assistenza dei due testimoni che in tale qualità sottoscrivevano anch'essi l'atto, nel rispetto della normativa di cui alla L. 18/1975 (Provvedimenti a favore dei ciechi).
Nessuna rilevanza pertanto assume la circostanza lamentata dalle società opponenti circa la
“evidente non corrispondenza” tra detta firma e quella apposta dal sul proprio Pt_5 documento di identità nel 2017, e quindi prima degli eventi che avevano decisamente e specificamente inciso sulla sua capacità visiva e di scrittura, e per gli stessi motivi del tutto ininfluente risulta la perizia calligrafica in atti, richiesta dal procuratore delle attrici, ed appare inoltre superflua la richiesta di esibizione in originale dell'atto di cessione. Va ricordato che in ambito analogo di verificazione della scrittura privata disconosciuta (nel caso in esame non si tratta di “disconoscimento” proveniente dallo stesso apparente sottoscrittore, ma di eccezione di “non corrispondenza della firma” sollevata da terzi) la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha reiteratamente affermato (si vedano
3 tra le numerose, le decisioni di seguito riportate) che l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale e può essere anche implicita (come nell'ipotesi in cui si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento), né esige l'assunzione di specifiche prove, potendo il Giudice fondare il proprio convincimento sulla base degli elementi già acquisiti o da acquisirsi con ogni strumento asseverativo, comprese le prove testimoniali. Il Giudice, inoltre, non è nemmeno vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, posto che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, così come la normativa in materia non richiede quale requisito di ammissibilità la produzione dell'originale della scrittura:
“Rispetto alla domanda di accertamento della posizione debitoria così formulata, la richiesta di verifica della sottoscrizione delle cambiali assume una funzione strumentale, in guisa di mezzo istruttorio volto ad asseverare la soggettività passiva della situazione obbligatoria. Pur sussunta nell'àmbito della verificazione di scrittura regolata dagli artt. 216 e seguenti cod. proc. civ., detta istanza non richiede, in ossequio alla deformalizzazione che connota l'istituto, una specifica modalità di introduzione nella lite, non origina peculiari scansioni procedimentali e nemmeno impone lo svolgimento di attività istruttorie predeterminate, potendo la riferibilità della scrittura essere accertata con ogni strumento asseverativo (in tal senso va inteso il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove;
da ultimo: Cass. 02/11/2022, n. 32169; Cass. 04/07/2017, n. 16383).
Coerentemente con la descritta struttura, gli artt. 216 e 217 del codice di rito non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione (proposta in via incidentale o principale), la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. È dunque in iure non corretta la prospettazione della ricorrente, la quale ascrive all'omissione allegativa dell'originale una (insussistente) efficacia preclusiva del vaglio di merito in ordine alla paternità della scrittura” (Cass. n. 23959/2023);
“Va, infatti, ribadito che poichè, come detto, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo, ai fini del relativo accertamento ben potrebbe il giudice di merito decidere la controversia senza reputare di avvalersi dell'ausilio di un tecnico, ovvero ben può, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica, formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, posto che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (Cass. n. 15686/2015; Cass. n.
12695/2008, a mente della quale allorchè sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo).” (Cass. n. 4538/2021, conforme Cass. 32169/2022).
Alla luce delle circostanze e dei principi sopra esposti, deve ritenersi senza dubbio accertata l'effettiva e personale sottoscrizione dell'atto di cessione in data 4.11.2020 da parte del creditore
4 ed in conseguenza la legittimazione attiva della intimante sig.ra cessionaria dei CP_1 crediti di cui alle sentenze poste alla base dell'impugnato atto di precetto. Assolutamente generica e comunque infondata è infine la contestazione riguardante le somme indicate nell'atto di precetto come dovute da entrambe le società in via solidale tra di loro. Come si evince dalle due sentenze in atti, costituenti i titoli posti a fondamento dell'atto di precetto opposto (sentenza Tribunale di Napoli n. 2568/2017 e sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 668/2021 - non impugnata nei termini e quindi passata in giudicato - di rigetto dell'appello e di conferma in toto della predetta decisione di primo grado), le due società sono state condannate al pagamento di distinte somme singolarmente, mentre sono state condannate in via solidale tra di loro al pagamento degli interessi, così come risulta specificamente e correttamente indicato nell'atto di precetto. In conclusione, tutto ciò considerato, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione a precetto proposta dalla e dalla Parte_1 Parte_2
[...]
- condanna le opponenti in via solidale al pagamento in favore dell' opposta sig.ra CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.
Sulmona, 13.04.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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