TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/01/2026, n. 392
TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incostituzionalità della normativa di riferimento (art. 4-ter D.L. 44/2021)

    La Corte Costituzionale ha più volte confermato la compatibilità costituzionale della normativa in questione, ritenendo la vaccinazione un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e la sospensione una misura proporzionata e necessaria per la tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di autodeterminazione e consenso informato

    La Corte Costituzionale ha chiarito che l'obbligatorietà del vaccino non esclude la necessità del consenso informato, il quale autorizza la materiale inoculazione del vaccino, pur in presenza di un obbligo. La scelta di sottrarsi all'obbligo comporta l'assunzione delle conseguenze previste dalla legge.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto europeo

    Le argomentazioni relative all'incostituzionalità della normativa interna sono state ritenute assorbenti anche rispetto ai profili di contrasto con il diritto europeo, dato che la normativa interna è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali e, di conseguenza, anche ai principi europei pertinenti.

  • Rigettato
    Irragionevolezza e discriminazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la vaccinazione una misura proporzionata e idonea a ridurre la circolazione del virus, non ravvisando irragionevolezza o discriminazione nell'obbligo imposto a determinate categorie professionali, considerate più esposte al rischio e essenziali per la collettività.

  • Rigettato
    Violazione del Codice dell'Ordinamento Militare

    La normativa speciale anti-COVID-19, avente forza di legge, prevale sulla normativa generale del Codice dell'Ordinamento Militare. La sospensione prevista è una conseguenza diretta della legge speciale e non una sanzione disciplinare o penale.

  • Rigettato
    Mancata previsione di ricollocamento in mansioni diverse

    La normativa non prevede il ricollocamento in altre mansioni come deroga all'obbligo vaccinale. L'obbligo è legato all'appartenenza alla categoria professionale e non alle mansioni concretamente svolte. La scelta legislativa di circoscrivere le deroghe è stata ritenuta ragionevole.

  • Rigettato
    Sproporzionalità della misura

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura proporzionata al momento della sua adozione, data l'emergenza pandemica e l'assenza di alternative altrettanto efficaci. La successiva introduzione del test come alternativa non inficia la proporzionalità della misura originaria.

  • Rigettato
    Mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti

    La normativa speciale anti-COVID-19 prevede espressamente la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. Pertanto, la richiesta di corresponsione della retribuzione è stata rigettata.

  • Accolto
    Mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici

    La normativa speciale anti-COVID-19 è chiara nel limitare le conseguenze della sospensione alla mancata retribuzione. Qualsiasi ulteriore conseguenza, come la mancata utilità ai fini pensionistici, è illegittima in quanto non espressamente prevista dalla norma speciale. Pertanto, la contestazione è stata accolta.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento del danno

    Poiché il ricorso è stato respinto nella maggior parte dei suoi motivi, la richiesta di risarcimento del danno è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 392
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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