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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2614/2024 R.G. proposta da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DELLA RISCIA DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28; nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti CARIOLI LAURA e DE SERVI FRANCO ANTONIO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Legano, Corso Sempione n. 178;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
con riferimento al matrimonio concordatario celebrato in Parte_1
Muggiò (MI) in data 08.03.2003, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Muggiò al n. 6, parte II, serie A, anno 2003-, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della suddetta sentenza ed alle ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni;
1) nulla disporre in punto affido di IE, in quanto ormai maggiorenne;
2) darsi atto che IE, tutt'oggi studente e non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre, presso la quale avrà la propria residenza anagrafica;
Pag. 1 di 8 3) confermare allo stato, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Volpara (PV) via
Frazione Segale, n.12, - di proprietà esclusiva del marito -, con tutti i suoi arredi e corredi e le sue pertinenze, ad eccezione dei locali dell'azienda agricola del marito, alla sig.ra , nell'interesse del figlio IE, con ella convivente. Controparte_1
4) la signora si obbliga a rinunciare all'assegnazione della casa coniugale CP_1 allorquando si trasferirà con IE nel nuovo immobile da ella acquistato a
Stradella, di sua esclusiva proprietà. Detto trasferimento avverrà non appena termineranno i lavori di approntamento della sua nuova casa, e comunque entro il
30/11/25;
5) sino a che la sig.ra resterà nella casa coniugale con IE, il Controparte_1 sig. continuerà a sostenere i costi di acqua potabile, Parte_1 energia elettrica e linea telefonica internet della casa coniugale, esonerandola da ogni esborso in punto come stabilito all'udienza Presidenziale del 12/11/24 ;
6) le parti convengono che entro la data di rilascio della casa coniugale, la sig.ra asporterà i seguenti beni di sua esclusiva proprietà: Controparte_1 batteria pentole in acciaio, padelle, teglie stoviglie, piatti, bicchieri, posate, mestoli, tazze ecc. acquistate da lei;
portapane in legno, asciuga piatti, tovaglie da tavola, asciugamani e biancheria bagno, pure acquistate da lei o dai suoi familiari;
Friggitrice ad aria, Impastatrice Planetaria, frullatore ad immersione x 3; forno microonde, macina caffè, caffettiera moka (varie misure); Calamite frigo, cestini portafrutta, vassoi in acciaio, tritatutto, tritacarne, n. 2 sbattitori (cucina + ripostiglio), macchina per popcorn;
contenitori in plastica + vetro (frigoverre), mobiletto bianco;
biancheria letto matrimoniale / singola (comprese coperte e piumoni) acquistate da lei o della sua famiglia;
Tende camere letto (3 Camere), sala e finestra (vicino biliardino); Cornice in argento sul comò + quadretto in argento (regalo , sorella ); tutti i beni Tes_1 Per_1 personali e l'oggettistica della sig.ra stessa e di IE;
Reti letto della CP_1 camera matrimoniale al secondo piano, cassettiera color ciliegio della stessa;
materasso matrimoniale camera ospiti primo piano;
Lettore DVD camera + sala
(quest'ultimo con relative casse), stereo sala con casse, CD e DVD propri e di IE, musicassette sue e di IE;
Sedie cucina Muggiò + n.06 sedie regalo sorella, in legno color ciliegio con seduta verde a rombi;
Sedie in plastica richiudibili n. 04 ;
Pag. 2 di 8 Sedia piccola marrone più sediolina di IE (regalata da zia , Pt_2 Per_2 torchio del padre) sia parte in legno che in ferro, culla in ferro battuto della zia e
Scatola con sapone fatta da padre;
Vaschetta in cemento nuova ancora CP_1 imballata;
Libri e IE , ed enciclopedie;
Macchina per il pane;
Asse da CP_1 stiro + ferri da stiro;
Lavatrice; Bicicletta IE;
Lampada camera IE + lampada postazione stiro, lampada comodino IE nera+ rossa Morabito;
3 scarpiere bianche;
Sedia a 5 ruote tipo ufficio che usa per lavorare e tavolo relativo;
Scrivania nera (smontata accanto biliardino); Pc portatile, Libri Morabito e di
IE; Aspirapolvere Colombina, scopa swiffer x2, scopa in silicone, più tutto ciò che riguarda la pulizia della casa (detersivi, scope, tappeti ecc.; Stufa alogena
(grigio/arancio); IN AL (sala), GO (sala), OM (sala) ; Beni nel ripostiglio e nel locale freezer di IE o della stessa;
CP_1
7) stante la maggiore età del figlio, gli incontri di IE con il padre avverranno sulla base di liberi accordi tra di essi, nella misura in cui vi sia la volontà in tal senso di IE;
8) il sig. si impegna a continuare a versare, a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio IE, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'attuale somma di euro 350,00 mensili stabilita all'udienza del
12/11/24 con provvedimento provvisorio del Giudice. Per espresso accordo delle parti, detta somma, a far tempo dalla data di rilascio della casa coniugale da parte di moglie e figlio, diverrà automaticamente di euro 450,00 mensili, sino alla indipendenza economica di IE. Importo da corrispondere sia ora che poi, in via anticipata, alla madre con esso convivente, per 12 mesi l'anno, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione luglio
2026), L'importo del mantenimento di IE non potrà subire alcuna decurtazione non consentendo la norma di legge alcuna compensazione;
9) Il padre si farà carico al 100% delle spese scolastiche dell'Università di IE in
Pavia (es. tasse di iscrizione;
libri di testo;
dispense; materiale scolastico ecc.) e dei costi di viaggio da e verso la sede universitaria. Pagamento diretto e anticipato da parte del padre delle dette spese extra che sostiene al 100%.
Pag. 3 di 8 10) Il padre terrà altresì a proprio carico il 100% le spese dentistiche di IE relative all'ortodonzia fissa in essere (lavori iniziati nel 2024 e con fine terapia a giugno 2026) e le prestazioni dentistiche / odontoiatriche tutte fatturate in epoca antecedente a giugno 2025.
11) Salvo quanto stabilito ai punti che precedono, restano a carico di entrambi i genitori le altre spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno secondo lo schema previsto dal Protocollo di Pavia che le parti approvano.
12) con riferimento alle detrazioni fiscali per il figlio a carico le parti concordano che le spese andranno suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
Per esempio, se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
13) per espresso accordo delle parti l'AUU sarà percepito al 100% dalla madre, ad integrazione del mantenimento di IE così come alla madre spetteranno eventuali benefit relativi alla prole al 100%. Il sig. si impegna a sottoscrivere e Parte_1 consegnare la documentazione che dovesse essere richiesta da INPS/CAF, a sé relativa, ai fini del detto percepimento da parte della madre
14) la sig.ra all'atto del suo allontanamento dalla casa coniugale Controparte_1 porterà con sé il gatto nero.
15). la vettura DR, tg. FX266DJ resta alla moglie in quanto di sua proprietà esclusiva e la vettura Dacia Logan Tg DG490ST resta al marito. Ognuno sosterrà i costi del proprio mezzo;
16) il signor riconosce alla moglie l'importo di € Parte_1
11.000,00 a mezzo bonifico bancario all'atto della sottoscrizione delle presenti note d'udienza congiunte e prima del loro deposito, quale una tantum separativa / contributo per l'allestimento di nuova abitazione / rinuncia all'assegnazione da parte della moglie
17) rinuncia reciproca alla domanda di addebito ed a ogni ulteriore diversa domanda avanzata in atti.
18) Dare atto che le parti attribuiscono efficacia immediata ai loro accordi separativi che si intendono – e sono – efficaci ed esecutivi sin dalla data della sottoscrizione;
19) Dare atto che i coniugi rinunciano alla impugnazione della emananda sentenza.
Pag. 4 di 8 20) Spese legali del giudizio di separazione integralmente compensate. Pagamento di eventuale CU da parte del sig. . Parte_1
In merito alla domanda di divorzio:
- Decorso il termine di legge, e passata in giudicato la sentenza di separazione rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al g.r. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al p.m. per acquisirne il parere
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e (MI), in Parte_1 Controparte_2 data 08.03.2003 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Muggiò, al n. 6 parte II serie A- anno 2003, n con ordine all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. ed alle ulteriori incombenze alle seguenti condizioni;
2. nulla disporre in punto affido di IE, in quanto ormai maggiorenne;
3. darsi atto che IE, a tutt'oggi studente e non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre, presso la quale ha la propria residenza anagrafica;
4. stante la maggiore età del figlio, gli incontri di IE con il padre avverranno sulla base di liberi accordi tra di essi, nella misura in cui vi sia la volontà in tal senso di IE;
5. il sig. si impegna a continuare a versare, a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio IE, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 450,00 mensili sino alla sua indipendenza economica. Importo da corrispondere in via anticipata, alla madre con esso convivente, per 12 mesi l'anno, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. L'importo del mantenimento di
IE non potrà subire alcuna decurtazione non consentendo la norma di legge alcuna compensazione;
Pag. 5 di 8 6. Il padre si farà carico al 100% delle spese scolastiche dell'Università di
IE in Pavia (es. tasse di iscrizione;
libri di testo;
dispense; materiale scolastico ecc.) e dei costi di viaggio da e verso la sede universitaria. Pagamento diretto e anticipato da parte del padre delle dette spese extra che sostiene al 100%.
7. Il padre terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese dentistiche di IE relative all'ortodonzia fissa in essere (lavori iniziati nel 2024 e con fine terapia prevista giugno 2026) e le prestazioni dentistiche / odontoiatriche fatturate in epoca antecedente a giugno 2025.
8. Salvo quanto stabilito ai punti che precedono, restano a carico di entrambi i genitori le altre spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno secondo lo schema previsto dal Protocollo di Pavia che le parti approvano.
9. Prevedere che con riferimento alle detrazioni fiscali per i figli a carico le parti concordano che le spese andranno suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Per esempio, se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
10. per espresso accordo delle parti l'AUU sarà percepito al 100% dalla madre, ad integrazione del mantenimento di IE così come alla madre spetteranno eventuali benefit relativi alla prole al 100%. Il sig. si impegna a sottoscrivere e Parte_1 consegnare la documentazione che dovesse essere richiesta da INPS/CAF, a sé relativa, ai fini del detto percepimento da parte della madre;
11. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 entro la data dell'udienza di divorzio (che si chiede sia celebrata in forma scritta)
l'importo di euro 11.000,00 netti a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo a titolo di una tantum divorzile. La signora accetta tale somma che una volta CP_1 percepita da ella definirà i rapporti economici tra i coniugi derivanti dal divorzio, come previsto ex lege.
12. Spese legali del giudizio di divorzio integralmente compensate. Eventuale CU a carico del Parte_1
13. Dare atto che i coniugi rinunciano alla impugnazione della sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 6 di 8 Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con le note d'udienza del 7.7.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori condizioni proposte le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed entrambe le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, sposatisi in Muggiò (MI), in data
[...] Controparte_1
08.3.2003 (atto n. 6, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
Pag. 7 di 8 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 25.09.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2614/2024 R.G. proposta da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DELLA RISCIA DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28; nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti CARIOLI LAURA e DE SERVI FRANCO ANTONIO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Legano, Corso Sempione n. 178;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
con riferimento al matrimonio concordatario celebrato in Parte_1
Muggiò (MI) in data 08.03.2003, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Muggiò al n. 6, parte II, serie A, anno 2003-, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della suddetta sentenza ed alle ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni;
1) nulla disporre in punto affido di IE, in quanto ormai maggiorenne;
2) darsi atto che IE, tutt'oggi studente e non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre, presso la quale avrà la propria residenza anagrafica;
Pag. 1 di 8 3) confermare allo stato, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Volpara (PV) via
Frazione Segale, n.12, - di proprietà esclusiva del marito -, con tutti i suoi arredi e corredi e le sue pertinenze, ad eccezione dei locali dell'azienda agricola del marito, alla sig.ra , nell'interesse del figlio IE, con ella convivente. Controparte_1
4) la signora si obbliga a rinunciare all'assegnazione della casa coniugale CP_1 allorquando si trasferirà con IE nel nuovo immobile da ella acquistato a
Stradella, di sua esclusiva proprietà. Detto trasferimento avverrà non appena termineranno i lavori di approntamento della sua nuova casa, e comunque entro il
30/11/25;
5) sino a che la sig.ra resterà nella casa coniugale con IE, il Controparte_1 sig. continuerà a sostenere i costi di acqua potabile, Parte_1 energia elettrica e linea telefonica internet della casa coniugale, esonerandola da ogni esborso in punto come stabilito all'udienza Presidenziale del 12/11/24 ;
6) le parti convengono che entro la data di rilascio della casa coniugale, la sig.ra asporterà i seguenti beni di sua esclusiva proprietà: Controparte_1 batteria pentole in acciaio, padelle, teglie stoviglie, piatti, bicchieri, posate, mestoli, tazze ecc. acquistate da lei;
portapane in legno, asciuga piatti, tovaglie da tavola, asciugamani e biancheria bagno, pure acquistate da lei o dai suoi familiari;
Friggitrice ad aria, Impastatrice Planetaria, frullatore ad immersione x 3; forno microonde, macina caffè, caffettiera moka (varie misure); Calamite frigo, cestini portafrutta, vassoi in acciaio, tritatutto, tritacarne, n. 2 sbattitori (cucina + ripostiglio), macchina per popcorn;
contenitori in plastica + vetro (frigoverre), mobiletto bianco;
biancheria letto matrimoniale / singola (comprese coperte e piumoni) acquistate da lei o della sua famiglia;
Tende camere letto (3 Camere), sala e finestra (vicino biliardino); Cornice in argento sul comò + quadretto in argento (regalo , sorella ); tutti i beni Tes_1 Per_1 personali e l'oggettistica della sig.ra stessa e di IE;
Reti letto della CP_1 camera matrimoniale al secondo piano, cassettiera color ciliegio della stessa;
materasso matrimoniale camera ospiti primo piano;
Lettore DVD camera + sala
(quest'ultimo con relative casse), stereo sala con casse, CD e DVD propri e di IE, musicassette sue e di IE;
Sedie cucina Muggiò + n.06 sedie regalo sorella, in legno color ciliegio con seduta verde a rombi;
Sedie in plastica richiudibili n. 04 ;
Pag. 2 di 8 Sedia piccola marrone più sediolina di IE (regalata da zia , Pt_2 Per_2 torchio del padre) sia parte in legno che in ferro, culla in ferro battuto della zia e
Scatola con sapone fatta da padre;
Vaschetta in cemento nuova ancora CP_1 imballata;
Libri e IE , ed enciclopedie;
Macchina per il pane;
Asse da CP_1 stiro + ferri da stiro;
Lavatrice; Bicicletta IE;
Lampada camera IE + lampada postazione stiro, lampada comodino IE nera+ rossa Morabito;
3 scarpiere bianche;
Sedia a 5 ruote tipo ufficio che usa per lavorare e tavolo relativo;
Scrivania nera (smontata accanto biliardino); Pc portatile, Libri Morabito e di
IE; Aspirapolvere Colombina, scopa swiffer x2, scopa in silicone, più tutto ciò che riguarda la pulizia della casa (detersivi, scope, tappeti ecc.; Stufa alogena
(grigio/arancio); IN AL (sala), GO (sala), OM (sala) ; Beni nel ripostiglio e nel locale freezer di IE o della stessa;
CP_1
7) stante la maggiore età del figlio, gli incontri di IE con il padre avverranno sulla base di liberi accordi tra di essi, nella misura in cui vi sia la volontà in tal senso di IE;
8) il sig. si impegna a continuare a versare, a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio IE, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'attuale somma di euro 350,00 mensili stabilita all'udienza del
12/11/24 con provvedimento provvisorio del Giudice. Per espresso accordo delle parti, detta somma, a far tempo dalla data di rilascio della casa coniugale da parte di moglie e figlio, diverrà automaticamente di euro 450,00 mensili, sino alla indipendenza economica di IE. Importo da corrispondere sia ora che poi, in via anticipata, alla madre con esso convivente, per 12 mesi l'anno, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione luglio
2026), L'importo del mantenimento di IE non potrà subire alcuna decurtazione non consentendo la norma di legge alcuna compensazione;
9) Il padre si farà carico al 100% delle spese scolastiche dell'Università di IE in
Pavia (es. tasse di iscrizione;
libri di testo;
dispense; materiale scolastico ecc.) e dei costi di viaggio da e verso la sede universitaria. Pagamento diretto e anticipato da parte del padre delle dette spese extra che sostiene al 100%.
Pag. 3 di 8 10) Il padre terrà altresì a proprio carico il 100% le spese dentistiche di IE relative all'ortodonzia fissa in essere (lavori iniziati nel 2024 e con fine terapia a giugno 2026) e le prestazioni dentistiche / odontoiatriche tutte fatturate in epoca antecedente a giugno 2025.
11) Salvo quanto stabilito ai punti che precedono, restano a carico di entrambi i genitori le altre spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno secondo lo schema previsto dal Protocollo di Pavia che le parti approvano.
12) con riferimento alle detrazioni fiscali per il figlio a carico le parti concordano che le spese andranno suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
Per esempio, se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
13) per espresso accordo delle parti l'AUU sarà percepito al 100% dalla madre, ad integrazione del mantenimento di IE così come alla madre spetteranno eventuali benefit relativi alla prole al 100%. Il sig. si impegna a sottoscrivere e Parte_1 consegnare la documentazione che dovesse essere richiesta da INPS/CAF, a sé relativa, ai fini del detto percepimento da parte della madre
14) la sig.ra all'atto del suo allontanamento dalla casa coniugale Controparte_1 porterà con sé il gatto nero.
15). la vettura DR, tg. FX266DJ resta alla moglie in quanto di sua proprietà esclusiva e la vettura Dacia Logan Tg DG490ST resta al marito. Ognuno sosterrà i costi del proprio mezzo;
16) il signor riconosce alla moglie l'importo di € Parte_1
11.000,00 a mezzo bonifico bancario all'atto della sottoscrizione delle presenti note d'udienza congiunte e prima del loro deposito, quale una tantum separativa / contributo per l'allestimento di nuova abitazione / rinuncia all'assegnazione da parte della moglie
17) rinuncia reciproca alla domanda di addebito ed a ogni ulteriore diversa domanda avanzata in atti.
18) Dare atto che le parti attribuiscono efficacia immediata ai loro accordi separativi che si intendono – e sono – efficaci ed esecutivi sin dalla data della sottoscrizione;
19) Dare atto che i coniugi rinunciano alla impugnazione della emananda sentenza.
Pag. 4 di 8 20) Spese legali del giudizio di separazione integralmente compensate. Pagamento di eventuale CU da parte del sig. . Parte_1
In merito alla domanda di divorzio:
- Decorso il termine di legge, e passata in giudicato la sentenza di separazione rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al g.r. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al p.m. per acquisirne il parere
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e (MI), in Parte_1 Controparte_2 data 08.03.2003 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Muggiò, al n. 6 parte II serie A- anno 2003, n con ordine all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. ed alle ulteriori incombenze alle seguenti condizioni;
2. nulla disporre in punto affido di IE, in quanto ormai maggiorenne;
3. darsi atto che IE, a tutt'oggi studente e non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre, presso la quale ha la propria residenza anagrafica;
4. stante la maggiore età del figlio, gli incontri di IE con il padre avverranno sulla base di liberi accordi tra di essi, nella misura in cui vi sia la volontà in tal senso di IE;
5. il sig. si impegna a continuare a versare, a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio IE, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 450,00 mensili sino alla sua indipendenza economica. Importo da corrispondere in via anticipata, alla madre con esso convivente, per 12 mesi l'anno, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. L'importo del mantenimento di
IE non potrà subire alcuna decurtazione non consentendo la norma di legge alcuna compensazione;
Pag. 5 di 8 6. Il padre si farà carico al 100% delle spese scolastiche dell'Università di
IE in Pavia (es. tasse di iscrizione;
libri di testo;
dispense; materiale scolastico ecc.) e dei costi di viaggio da e verso la sede universitaria. Pagamento diretto e anticipato da parte del padre delle dette spese extra che sostiene al 100%.
7. Il padre terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese dentistiche di IE relative all'ortodonzia fissa in essere (lavori iniziati nel 2024 e con fine terapia prevista giugno 2026) e le prestazioni dentistiche / odontoiatriche fatturate in epoca antecedente a giugno 2025.
8. Salvo quanto stabilito ai punti che precedono, restano a carico di entrambi i genitori le altre spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno secondo lo schema previsto dal Protocollo di Pavia che le parti approvano.
9. Prevedere che con riferimento alle detrazioni fiscali per i figli a carico le parti concordano che le spese andranno suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Per esempio, se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
10. per espresso accordo delle parti l'AUU sarà percepito al 100% dalla madre, ad integrazione del mantenimento di IE così come alla madre spetteranno eventuali benefit relativi alla prole al 100%. Il sig. si impegna a sottoscrivere e Parte_1 consegnare la documentazione che dovesse essere richiesta da INPS/CAF, a sé relativa, ai fini del detto percepimento da parte della madre;
11. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 entro la data dell'udienza di divorzio (che si chiede sia celebrata in forma scritta)
l'importo di euro 11.000,00 netti a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo a titolo di una tantum divorzile. La signora accetta tale somma che una volta CP_1 percepita da ella definirà i rapporti economici tra i coniugi derivanti dal divorzio, come previsto ex lege.
12. Spese legali del giudizio di divorzio integralmente compensate. Eventuale CU a carico del Parte_1
13. Dare atto che i coniugi rinunciano alla impugnazione della sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 6 di 8 Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con le note d'udienza del 7.7.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori condizioni proposte le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed entrambe le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, sposatisi in Muggiò (MI), in data
[...] Controparte_1
08.3.2003 (atto n. 6, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
Pag. 7 di 8 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò di provvedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) spese di lite al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 25.09.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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