Articolo 7 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 febbraio 1982
Art. 7.
Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 e' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 9, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'articolo 4 e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'articolo 5.
Al fondo saranno altresi' imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, e' istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilita' speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982
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