Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15652 /2021 RG
Alla udienza del 17.01.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc.
prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 15652 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1
Piazza
ATTORE
CONTRO
IL , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
avv. Eliana Benvegna
CONVENUTO
E
in persona del Suo Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, Cod. Fisc. avv. P.IVA_1
Daniele Failla
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente la domanda attorea, ritenendo satisfattive le somme gia percepite dal sig. , da parte dell' in Parte_1 CP_3
fase stragiudiziale;
Considerati i profili della vicenda si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra parte attrice e le altre parti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il sig. , ha premesso che in data 26/06/2019, alle ore Parte_1
10.30 circa, si trovava in in via Tommaso Aversa all'altezza CP_1
del civico 130, allorquando inciampava al di sotto del marciapiede, a causa di una buca presente sul manto stradale a ridosso del marciapiede, quasi interamente nascosto sotto le auto ivi parcheggiate. Ed ancora , evidenziava che a causa della caduta si provocava danni alla caviglia e frattura all'emicostato sinistro,
pertanto, citava in giudizio l'Ente Civico al fine di ottenere la declaratoria di responsabilità dello stesso per l'evento lamentato e la conseguente condanna risarcitoria dei danni patrimoniali, e non,
ammontanti alla complessiva somma di Euro 8.655,50.
Costituitosi Il ha contestato integralmente i Fatti e Controparte_1
le pretese attoree sia con riguardo all'An che al Quantum, ed ha chiesto ed ottenuto, poi, l'autorizzazione a chiamare in causa a fini di manleva l'odierna cui è stata affidata la gestione del CP_2
Servizio di Tutela e Manutenzione della rete stradale.
Ciò posto, la domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, si appaleserebbe meritevole di parziale accoglimento sulla scorta dell'accertato concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita
3 premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione sul manto stradale, a ridosso del marciapiede di via Tommaso Aversa all'altezza del civico 130, ove insisteva una buca, causa della caduta attorea.
Ed invero, il teste attoreo escusso ha testualmente dichiarato:
“Premetto che io mi trovavo fuori dalla mia parruccheria ed ho assistito
al sinistro per cui è giudizio;
preciso che l'attore si trovava sulla strada
intento a spazzare, ed un certo punto ha messo il piede , non ricordo
quale, dentro una buca collocata fra due vetture posteggiate a spina di
pesce. Aggiungo che tale buca, all'epoca del sinistro era abbastanza
grande, oggi lo è diventata ancora di piu e non stata mai riparata.
Preciso pure che sul posto c'è stato un'altra caduta di una signora ed
anche di una vettura che ci è finita con una ruota. Preciso che la ci
sono sempre auto posteggiate a spina di pesce. Io ho aiutato l'attore
ad alzarsi ed ho prestato soccorso, ma poi sono andato via. Non so se
sia arrivato il 118.Riconosco le foto mostratemi e la buca ivi
raffigurata, posta proprio a ridosso del marciapiede. Io dal mio negozio
vedevo la buca, ma se sulla strada non vi erano auto posteggiate,
altrimenti non era visibile. Io avevo visto altre volte l'attore spazzare in
zona, ma non so dove lavori.
E' di tutta evidenza quindi come l'Ente Civico, nel caso di specie,
4 risponda (seppure non integralmente) del sinistro per la sua precipua funzione di Ente proprietario delle rete viaria e, conseguentemente,
custode e manutentore della stessa, alla luce della consolidata applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. inerente i danni provocati dalla P.A. e dalle res in sua custodia.
Specificatamente, dalla analisi della deposizione testimoniale resa dal teste attoreo escusso può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'istante , allo stato dell'asse viario ed al contempo alla disattenzione della parte attrice.
In particolare, il teste presente all'epoca dei fatti, in maniera chiara e circostanziata ha descritto la condizione dei luoghi, al momento della caduta attorea, precisando che la buca, sebbene posta a ridosso del marciapiede, era di una certa dimensione, tanto che vi erano inciampate anche una signora, e vi era finita dentro la ruota di un'auto; ed inoltre aveva visto, altre volte, l'attore in zona nei pressi della buca, intento a spazzare,
anche se non sapeva quale fosse il luogo ove lo stesso lavorasse.
Alla luce della superiore istruttoria raccolta, a parere di questo
Decidente, appare evidente una corresponsabilità in capo all'attore il quale conosceva lo stato dei luoghi, lavorando abitualmente in quella zona, e peraltro l'ora diurna in cui ha avuto luogo la caduta, in un giorno di settembre, rendeva verosimilmente visibile lo stato dei luoghi., circostanze che avrebbero dovuto indurre parte attrice ad
5 usare una maggiore accortezza nell'incedere, proprio considerata la visibilità naturale e della condizione conosciuta dei luoghi.
I giudici di Legittimità, in due recentissime decisioni, pur ribadendo la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al proprietario per difetto di manutenzione hanno al contempo sottolineato la rilevanza del comportamento del danneggiato utente e la sua incidenza causale nella determinazione dell'occorso:
“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai
sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri
riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima
valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile
di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele
da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima
incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso
eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Cfr.
cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013)
Ed ancora:
“Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in
6 base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso
causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod.
civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso,
la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito
rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione
valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella
previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.). Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 999 del 20/01/2014
E' pur vero comunque che la responsabilità della caduta di parte attrice deve ascriversi in maniera concorrente, in capo alla pubblica amministrazione ed alla stessa parte attrice per le ragioni sopra esposte. In particolare il per la sua qualità di Controparte_1
proprietario, custode ed al tempo stesso manutentore delle vie pubbliche ha omesso di provvedervi anche eventualmente segnalando la condizione dei luoghi , ovvero delimitandola al transito al fine di scongiurare pericolo alla cittadinanza, ovvero ancora, provvedendo tempestivamente a ripararla.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, deve darsi atto della circostanza che in corso di causa l'attore ha percepito dall' la CP_3
somma pari ad € 7.127,07, come risulta dal prospetto versato in atti su ordine del Giudice.
Pertanto, considerato il concorso di colpa accertato in capo all'istante ex art 1227 c.cc. in ordine alla determinazione
7 dell'occorso, e ritenuto che le somme chieste dall'istante a titolo risarcitorio, sono pari ad € 8.655,50, quindi di un importo assai vicino a quello già percepito dal sig. , le ulteriori Parte_1
domande vanno respinte, ritenendo satisfattive le somme gia percepite dall'attore, da parte dell' in fase stragiudiziale. CP_3
Considerati i profili della vicenda si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra parte attrice e le altre parti in causa
Così deciso.
Pa, lì 17/01/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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