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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 75217/2019 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
23.06.1977 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, CodiceFiscale_1
alla Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio dell'Avv. Aldo Minghelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(già ON [...]
, con sede legale in Roma, alla Via Crescenzio n. 93 (C.F. e P. CP_1
IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa , P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giammaria Camici, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia, il Tribunale, accertare l'inadempimento della
[...]
(già per le ragioni esposte in atti ON ON
1 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di quanto versato da
[...]
per il corso biennale per attori, pari a complessivi Parte_1
euro 8.101,00 – di cui euro 500,00 pagati al momento della presentazione della domanda, euro 7.395,00 versati mediante ricorso ad un finanziamento ed euro
206,00 pagati per interessi sull'importo erogato a titolo di finanziamento – oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento delle suindicate somme fino al saldo. Condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti da in conseguenza del Parte_1
lamentato inadempimento, liquidando il dovuto per tale titolo in via equitativa.
Con vittoria di spese di lite”; per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, in via principale rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Parte_1 ON
(già , dacché infondate in fatto ed in diritto per
[...] ON
tutti i motivi esposti in atti. In subordine e salvo gravame, valutate le condotte tenute dall'attore e la responsabilità dello nella produzione dell'evento Pt_2 lamentato, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e ritenuta detta responsabilità prevalente rispetto a quella addebitabile alla convenuta, ridurre proporzionalmente le somme che l' (già ON
dovesse essere condannata a restituire a ON [...]
. Con vittoria di spese di lite”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva l' (ora
[...] ON ON
innanzi all'intestato Tribunale deducendo che
[...]
➢ in data 27 giugno 2017 aveva presentato domanda di iscrizione ad un corso biennale di recitazione cine-televisiva della durata di 180 ore, organizzato dall' (ora ON ON
ed avente il costo di euro 6.075,00, oltre IVA;
[...]
2 ➢ al momento dell'iscrizione aveva versato la somma di euro 500,00, dovuta in aggiunta al corrispettivo per l'intero corso;
➢ il 25 luglio 2017 aveva sottoscritto con un Controparte_3
contratto di finanziamento onde ottenere l'erogazione della complessiva somma di euro 7.400,00 da versare alla (ora ON
quale corrispettivo per il suindicato ON
corso;
➢ con il contratto di finanziamento si era obbligato a versare alla
[...]
oltre ai ratei per il rimborso della somma erogatagli, Controparte_3
l'importo di complessivi euro 206,46 a titolo di interessi;
➢ ottenuto il finanziamento, aveva provveduto a versare all'
[...]
(ora la somma di euro CP_1 ON
7.395,00, IVA inclusa, a saldo sul dovuto per l'intero corso.
L'attore deduceva, ancora, che
✓ il corso di recitazione aveva avuto inizio nel settembre 2017;
✓ già in occasione della prima lezione era stato consegnato agli allievi un programma dal quale risultavano modifiche sia al calendario delle lezioni originariamente comunicato che alla stessa durata del corso;
✓ inoltre, durante la frequentazione del corso aveva dovuto constatare che molti dei docenti indicati nel programma – attori di chiara fama – erano stati sostituiti con soggetti “di calibro nettamente inferiore” che, spesso, neppure erano a conoscenza dei temi da trattare;
✓ delle suindicate situazioni egli si era lamentato con l'Amministratrice dell' senza sortire esito alcuno;
CP_1
✓ in data 10 novembre 2017, nel mentre si accingeva ad entrare nei locali dell' (ora ON ON per assistere ad una lezione, era stato bloccato dall'Amministratrice e dal di Lei coniuge, i quali gli avevano impedito l'ingresso e comunicato che era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione, motivato dal fatto che – a loro dire – con un post pubblicato su Facebook aveva diffamato l' CP_1
3 ✓ successivamente aveva appreso che l'Amministratrice dell' CP_1
aveva sporto nei suoi confronti una denuncia – querela per diffamazione;
✓ indi, ritenendo di essere stato truffato dalla predetta Amministratrice, il
28 novembre 2017 aveva presentato, a propria volta, una denuncia – querela nei confronti della e, in pari data, aveva inviato alla Pt_3
(ora una ON ON lettera raccomandata con la quale, nel dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della odierna convenuta, aveva richiesto la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto;
✓ tale diffida, tuttavia, era rimasta priva di fattivo riscontro.
Ciò premesso , richiamate le condotte di Parte_1 inadempimento addebitabili all' (ora ON ON
ed evidenziato che le stesse valevano a fondare la risoluzione
[...]
del contratto già concluso inter partes ed il conseguente diritto di esso attore alla restituzione delle somme versate nonché al risarcimento dei danni, precisava che la sua espulsione dall' non poteva in nessun caso ritenersi legittima, CP_1 atteso, tra l'altro, che la stessa era stata disposta in violazione delle previsioni contrattuali;
rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' ON
(già , la quale contestava integralmente gli avversi ON
addebiti.
Segnatamente, la convenuta eccepiva che le doglianze di parte attrice afferenti l'asserita modifica del calendario delle lezioni del corso di recitazione oggetto di causa e la pretesa sostituzione degli insegnanti originariamente indicati con altri di asserito minor “valore artistico” erano del tutto generiche, prive di conforto probatorio e, in ogni caso, inidonee a fondare la pronuncia di risoluzione del contratto;
in particolare, con riferimento alla modifica del calendario contestava, in primo luogo, che i “prospetti” allegati da Parte_1
costituissero effettivamente i calendari del corso al quale lo si era
[...] Pt_2
4 iscritto;
precisava che, comunque, con clausola trasfusa al punto H del contratto sottoscritto dall'odierno attore era stato espressamente previsto che “il calendario delle lezioni” avrebbe potuto “subire variazioni di orari e docenti a insindacabile decisione di , a condizione che restasse garantito il numero ON
complessivo di ore di lezione contrattualmente previsto.
Quanto, poi, all'addebito relativo all'avvenuta espulsione, l' ON
(già deduceva di essere stata costretta ad
[...] ON
allontanare in conseguenza delle condotte Parte_1 di “disturbo” da quest'Ultimo poste in essere e, soprattutto, in ragione del fatto che lo SS aveva pubblicato sui social o propalato presso gli altri allievi del corso insulti nonché messaggi di intimidazione e gravemente diffamatori, atti a ledere l'immagine e la reputazione di cui essa godeva;
lamentava, tra l'altro, che, proprio in ragione delle condotte tenute dall'attore, la – società di CP_4 produzione di programmi cine-televisivi riconducibile a – aveva Controparte_5 risolto l'accordo già concluso con essa convenuta;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'espletamento dell'interrogatorio formale di e con l'escussione dei testi Parte_1 Tes_1
e
[...] Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
infine, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, Testimone_5
la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba trovare accoglimento la domanda proposta da Parte_1
, volta ad ottenere la pronuncia della risoluzione del contratto
[...]
5 concluso con l' (ora , ON ON per grave inadempimento di quest'Ultima.
In proposito va osservato che è ben vero che a fondare la pronuncia della risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c. non possono valere le doglianze di parte attrice – peraltro, generiche e non adeguatamente confortate – afferenti le modifiche del calendario del corso e delle persone degli artisti già indicati come incaricati delle lezioni;
e ciò, a tacer d'altro, anche alla luce delle specifiche previsioni trasfuse delle condizioni di contratto sottoscritte per accettazione da
, laddove, alla lettera H), è dato leggere Parte_1 testualmente quanto segue: “Il calendario delle lezioni potrà subire variazioni di orari e docenti a insindacabile decisione di ma comunque non ON potrà mai essere inferiore al totale delle ore stabilite”.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che rilevi quale inadempimento grave la condotta di parte convenuta, sostanziatasi nell'aver forzosamente allontanato dai locali della scuola, con divieto di farvi Parte_1
rientro, così impedendo allo SS di seguire il corso d recitazione e di avvalersi delle prestazioni oggetto del contratto, nonostante l'attore avesse già versato l'intero corrispettivo previsto.
Né può ritenersi che, nella fattispecie concreta, l' (ora ON
, nell'espellere l'odierno attore dal corso, si ON
sia legittimamente avvalsa del diritto potestativo di recedere anticipatamente dal rapporto, a fronte delle condotte tenute dall'allievo.
Infatti, anche a voler ritenere provate le condotte diffamatorie e lesive dell'immagine dell' (ora ON ON
, in concreto addebitate a , resta fermo
[...] Parte_1
che la società odierna convenuta non poteva legittimamente allontanare il predetto
“allievo” dalla scuola, trattenendo l'intero corrispettivo da quest'Ultimo versato, se non alle condizioni e secondo l'iter indicato nelle condizioni di contratto dalla
Stessa predisposte.
Ed a tal proposito deve rimarcarsi che con clausola trasfusa nella lettera J) del contratto concluso tra le odierne parti in lite, richiamato l'impegno di ciascun
6 allievo a “tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei responsabili di
dei docenti e dei colleghi allievi”, venivano, poi, previste e ON
puntualmente disciplinate le conseguenze correlate alla violazione del suddetto impegno;
in particolare, veniva sì attribuita, alla (ora ON
, la facoltà di espellere il “trasgressore” dalla ON
scuola, ma solo dopo che l'allievo avesse disatteso per tre volte l'obbligo in questione e, in ogni caso, solo previo richiamo scritto.
Invero, la clausola in questione, sottoscritta per accettazione da
[...]
, così recita: “Mi impegno fin da ora a tenere un Parte_1
comportamento rispettoso nei confronti dei responsabili di dei ON
docenti e dei colleghi allievi. In caso di comportamento non consono alle regole di convivenza civile (come stabilito dalla legge in vigore), ON
dopo 3 (tre) richiami scritti, avrà diritto di espellermi dal Corso, senza alcun rimborso della soma già versata o ancora da versare”.
In altri termini, dalla clausola richiamata si ricava, in primo luogo, che il diritto dell'odierna convenuta di espellere l'allievo dalla scuola poteva essere legittimamente esercitato solo dopo che lo stesso, per almeno tre volte, avesse tenuto condotte “non consone”. Inoltre, il legittimo esercizio di tale diritto richiedeva e richiede, in ogni caso, che ciascuna condotta concretante la violazione dell'impegno assunto venisse debitamente contestata ed attenzionata al trasgressore con richiamo scritto;
e ciò, evidentemente, anche al fine di consentire all'allievo di “correggere” il proprio agire onde evitare le gravi conseguenze contrattualmente previste.
Senonché, nel caso di specie è sostanzialmente pacifico che l'
[...]
(ora non si sia affatto attenuta CP_1 ON
alle previsioni e prescrizioni della clausola richiamata;
ché, invece, risulta dagli atti che l'Amministratrice della predetta società, avuta notizia dei giudizi e commenti fortemente critici e dai toni non certo civili propalati da
[...]
, in data 10 novembre 2017 impediva fisicamente allo Parte_1
SS l'accesso ai locali della scuola, avvalendosi anche dell'ausilio della Forza pubblica, provvedendo successivamente a comunicargli l'avvenuta espulsione.
7 Atteso, dunque, che all'odierno attore, a decorrere dal 10 novembre 2017, non
è stato consentito, di fatto, di usufruire delle prestazioni promesse e, dunque, di seguire le lezioni ancora in programma, va senz'altro pronunciata la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, del contratto dallo SS sottoscritto in data 27 giugno 2017.
Passando, ora, all'esame della domanda di restituzione formulata da
[...]
, ritiene questo Giudice che la stessa possa trovare Parte_1
accoglimento solo parziale.
Invero, il contratto dedotto in lite va ricompreso nel novero dei contratti di durata, onde gli effetti della relativa risoluzione non operano ex tunc (come previsto dall'art. 1458 c.c. con limitatamente ai contratti ad esecuzione istantanea); ché, invece, nel caso di specie trova applicazione il disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 1458 c.c. che, con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica prevede testualmente che “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Pertanto, nel caso di specie, risultando che Parte_1
ha frequentato il corso di recitazione e partecipato alle lezioni tenutesi nei
[...]
mesi di settembre ed ottobre del 2017 oltre che alla prima delle lezioni svoltesi nel mese di novembre 2017 - per un ammontare di ore 50 di lezione sul totale di 180 ore previsto dal contratto per l'intera durata del corso – si ritiene che sull'importo di complessivi euro 7.895,00 (IVA inclusa) in concreto versato sia per tassa di iscrizione che a titolo di corrispettivo possa imputarsi alle prestazioni ricevute l'importo di euro 2.200,00.
L (ora va, dunque, ON ON
condannata a restituire a la somma di euro Parte_1
5.695,00, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di messa in mora (29 novembre 2017).
Ritiene, poi, questo Giudice che vada parimenti accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere, da parte della società convenuta, il rimborso dei “costi” sostenuti per procurarsi, mediante ricorso ad un finanziamento la somma
8 necessaria al fine di provvedere al pagamento del dovuto per la partecipazione al corso.
In particolare, l'importo in questione, pari ad euro 206,00, va accordato a a titolo risarcitorio, atteso che lo SS ha Parte_1
fatto ricorso al credito onde assicurarsi la prestazione oggetto del contratto dedotto in lite e, tuttavia, in ragione dell'inadempimento della convenuta non ha potuto conseguire le “utilità” avute di mira.
Ritiene, invece, questo Giudice che non possa accordarsi null'altro, all'attore, a titolo risarcitorio, atteso che , pur gravato Parte_1 dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha neppure indicato – e, men che meno, dimostrato - ulteriori pregiudizi asseritamente sofferti in conseguenza dell'avverso inadempimento.
Alla soccombenza consegue la condanna dell' (ora ON
alla rifusione delle spese del presente ON
giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
Il pagamento delle cennate spese di lite va disposto in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che Parte_1
risulta essere stata ammesso al beneficio del patrocinio a spese
[...]
dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 75217/2019
R.G., così provvede:
- Pronuncia la risoluzione, per grave inadempimento dell' ON
(ora , del contratto concluso tra le
[...] ON parti il 27 giugno 2017 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a restituire, a , la somma di euro Parte_1
9 5.695,00, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di messa in mora (29 novembre 2017).
- Condanna, inoltre, l' (ora ON ON
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, dell'ulteriore somma di euro 206,00.
[...]
- Condanna, infine, l' (ora ON ON
alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 4.464,00 – di cui euro 264,00 per spese prenotate a debito ed euro 4.200,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che il pagamento delle spese processuali, come innanzi liquidate,
sia eseguito in favore dello Stato, atteso che l'attore risulta ammesso al patrocinio di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Roma, il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 75217/2019 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
23.06.1977 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, CodiceFiscale_1
alla Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio dell'Avv. Aldo Minghelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(già ON [...]
, con sede legale in Roma, alla Via Crescenzio n. 93 (C.F. e P. CP_1
IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa , P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giammaria Camici, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia, il Tribunale, accertare l'inadempimento della
[...]
(già per le ragioni esposte in atti ON ON
1 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di quanto versato da
[...]
per il corso biennale per attori, pari a complessivi Parte_1
euro 8.101,00 – di cui euro 500,00 pagati al momento della presentazione della domanda, euro 7.395,00 versati mediante ricorso ad un finanziamento ed euro
206,00 pagati per interessi sull'importo erogato a titolo di finanziamento – oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento delle suindicate somme fino al saldo. Condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti da in conseguenza del Parte_1
lamentato inadempimento, liquidando il dovuto per tale titolo in via equitativa.
Con vittoria di spese di lite”; per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, in via principale rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Parte_1 ON
(già , dacché infondate in fatto ed in diritto per
[...] ON
tutti i motivi esposti in atti. In subordine e salvo gravame, valutate le condotte tenute dall'attore e la responsabilità dello nella produzione dell'evento Pt_2 lamentato, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e ritenuta detta responsabilità prevalente rispetto a quella addebitabile alla convenuta, ridurre proporzionalmente le somme che l' (già ON
dovesse essere condannata a restituire a ON [...]
. Con vittoria di spese di lite”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva l' (ora
[...] ON ON
innanzi all'intestato Tribunale deducendo che
[...]
➢ in data 27 giugno 2017 aveva presentato domanda di iscrizione ad un corso biennale di recitazione cine-televisiva della durata di 180 ore, organizzato dall' (ora ON ON
ed avente il costo di euro 6.075,00, oltre IVA;
[...]
2 ➢ al momento dell'iscrizione aveva versato la somma di euro 500,00, dovuta in aggiunta al corrispettivo per l'intero corso;
➢ il 25 luglio 2017 aveva sottoscritto con un Controparte_3
contratto di finanziamento onde ottenere l'erogazione della complessiva somma di euro 7.400,00 da versare alla (ora ON
quale corrispettivo per il suindicato ON
corso;
➢ con il contratto di finanziamento si era obbligato a versare alla
[...]
oltre ai ratei per il rimborso della somma erogatagli, Controparte_3
l'importo di complessivi euro 206,46 a titolo di interessi;
➢ ottenuto il finanziamento, aveva provveduto a versare all'
[...]
(ora la somma di euro CP_1 ON
7.395,00, IVA inclusa, a saldo sul dovuto per l'intero corso.
L'attore deduceva, ancora, che
✓ il corso di recitazione aveva avuto inizio nel settembre 2017;
✓ già in occasione della prima lezione era stato consegnato agli allievi un programma dal quale risultavano modifiche sia al calendario delle lezioni originariamente comunicato che alla stessa durata del corso;
✓ inoltre, durante la frequentazione del corso aveva dovuto constatare che molti dei docenti indicati nel programma – attori di chiara fama – erano stati sostituiti con soggetti “di calibro nettamente inferiore” che, spesso, neppure erano a conoscenza dei temi da trattare;
✓ delle suindicate situazioni egli si era lamentato con l'Amministratrice dell' senza sortire esito alcuno;
CP_1
✓ in data 10 novembre 2017, nel mentre si accingeva ad entrare nei locali dell' (ora ON ON per assistere ad una lezione, era stato bloccato dall'Amministratrice e dal di Lei coniuge, i quali gli avevano impedito l'ingresso e comunicato che era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione, motivato dal fatto che – a loro dire – con un post pubblicato su Facebook aveva diffamato l' CP_1
3 ✓ successivamente aveva appreso che l'Amministratrice dell' CP_1
aveva sporto nei suoi confronti una denuncia – querela per diffamazione;
✓ indi, ritenendo di essere stato truffato dalla predetta Amministratrice, il
28 novembre 2017 aveva presentato, a propria volta, una denuncia – querela nei confronti della e, in pari data, aveva inviato alla Pt_3
(ora una ON ON lettera raccomandata con la quale, nel dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della odierna convenuta, aveva richiesto la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto;
✓ tale diffida, tuttavia, era rimasta priva di fattivo riscontro.
Ciò premesso , richiamate le condotte di Parte_1 inadempimento addebitabili all' (ora ON ON
ed evidenziato che le stesse valevano a fondare la risoluzione
[...]
del contratto già concluso inter partes ed il conseguente diritto di esso attore alla restituzione delle somme versate nonché al risarcimento dei danni, precisava che la sua espulsione dall' non poteva in nessun caso ritenersi legittima, CP_1 atteso, tra l'altro, che la stessa era stata disposta in violazione delle previsioni contrattuali;
rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' ON
(già , la quale contestava integralmente gli avversi ON
addebiti.
Segnatamente, la convenuta eccepiva che le doglianze di parte attrice afferenti l'asserita modifica del calendario delle lezioni del corso di recitazione oggetto di causa e la pretesa sostituzione degli insegnanti originariamente indicati con altri di asserito minor “valore artistico” erano del tutto generiche, prive di conforto probatorio e, in ogni caso, inidonee a fondare la pronuncia di risoluzione del contratto;
in particolare, con riferimento alla modifica del calendario contestava, in primo luogo, che i “prospetti” allegati da Parte_1
costituissero effettivamente i calendari del corso al quale lo si era
[...] Pt_2
4 iscritto;
precisava che, comunque, con clausola trasfusa al punto H del contratto sottoscritto dall'odierno attore era stato espressamente previsto che “il calendario delle lezioni” avrebbe potuto “subire variazioni di orari e docenti a insindacabile decisione di , a condizione che restasse garantito il numero ON
complessivo di ore di lezione contrattualmente previsto.
Quanto, poi, all'addebito relativo all'avvenuta espulsione, l' ON
(già deduceva di essere stata costretta ad
[...] ON
allontanare in conseguenza delle condotte Parte_1 di “disturbo” da quest'Ultimo poste in essere e, soprattutto, in ragione del fatto che lo SS aveva pubblicato sui social o propalato presso gli altri allievi del corso insulti nonché messaggi di intimidazione e gravemente diffamatori, atti a ledere l'immagine e la reputazione di cui essa godeva;
lamentava, tra l'altro, che, proprio in ragione delle condotte tenute dall'attore, la – società di CP_4 produzione di programmi cine-televisivi riconducibile a – aveva Controparte_5 risolto l'accordo già concluso con essa convenuta;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'espletamento dell'interrogatorio formale di e con l'escussione dei testi Parte_1 Tes_1
e
[...] Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
infine, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, Testimone_5
la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba trovare accoglimento la domanda proposta da Parte_1
, volta ad ottenere la pronuncia della risoluzione del contratto
[...]
5 concluso con l' (ora , ON ON per grave inadempimento di quest'Ultima.
In proposito va osservato che è ben vero che a fondare la pronuncia della risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c. non possono valere le doglianze di parte attrice – peraltro, generiche e non adeguatamente confortate – afferenti le modifiche del calendario del corso e delle persone degli artisti già indicati come incaricati delle lezioni;
e ciò, a tacer d'altro, anche alla luce delle specifiche previsioni trasfuse delle condizioni di contratto sottoscritte per accettazione da
, laddove, alla lettera H), è dato leggere Parte_1 testualmente quanto segue: “Il calendario delle lezioni potrà subire variazioni di orari e docenti a insindacabile decisione di ma comunque non ON potrà mai essere inferiore al totale delle ore stabilite”.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che rilevi quale inadempimento grave la condotta di parte convenuta, sostanziatasi nell'aver forzosamente allontanato dai locali della scuola, con divieto di farvi Parte_1
rientro, così impedendo allo SS di seguire il corso d recitazione e di avvalersi delle prestazioni oggetto del contratto, nonostante l'attore avesse già versato l'intero corrispettivo previsto.
Né può ritenersi che, nella fattispecie concreta, l' (ora ON
, nell'espellere l'odierno attore dal corso, si ON
sia legittimamente avvalsa del diritto potestativo di recedere anticipatamente dal rapporto, a fronte delle condotte tenute dall'allievo.
Infatti, anche a voler ritenere provate le condotte diffamatorie e lesive dell'immagine dell' (ora ON ON
, in concreto addebitate a , resta fermo
[...] Parte_1
che la società odierna convenuta non poteva legittimamente allontanare il predetto
“allievo” dalla scuola, trattenendo l'intero corrispettivo da quest'Ultimo versato, se non alle condizioni e secondo l'iter indicato nelle condizioni di contratto dalla
Stessa predisposte.
Ed a tal proposito deve rimarcarsi che con clausola trasfusa nella lettera J) del contratto concluso tra le odierne parti in lite, richiamato l'impegno di ciascun
6 allievo a “tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei responsabili di
dei docenti e dei colleghi allievi”, venivano, poi, previste e ON
puntualmente disciplinate le conseguenze correlate alla violazione del suddetto impegno;
in particolare, veniva sì attribuita, alla (ora ON
, la facoltà di espellere il “trasgressore” dalla ON
scuola, ma solo dopo che l'allievo avesse disatteso per tre volte l'obbligo in questione e, in ogni caso, solo previo richiamo scritto.
Invero, la clausola in questione, sottoscritta per accettazione da
[...]
, così recita: “Mi impegno fin da ora a tenere un Parte_1
comportamento rispettoso nei confronti dei responsabili di dei ON
docenti e dei colleghi allievi. In caso di comportamento non consono alle regole di convivenza civile (come stabilito dalla legge in vigore), ON
dopo 3 (tre) richiami scritti, avrà diritto di espellermi dal Corso, senza alcun rimborso della soma già versata o ancora da versare”.
In altri termini, dalla clausola richiamata si ricava, in primo luogo, che il diritto dell'odierna convenuta di espellere l'allievo dalla scuola poteva essere legittimamente esercitato solo dopo che lo stesso, per almeno tre volte, avesse tenuto condotte “non consone”. Inoltre, il legittimo esercizio di tale diritto richiedeva e richiede, in ogni caso, che ciascuna condotta concretante la violazione dell'impegno assunto venisse debitamente contestata ed attenzionata al trasgressore con richiamo scritto;
e ciò, evidentemente, anche al fine di consentire all'allievo di “correggere” il proprio agire onde evitare le gravi conseguenze contrattualmente previste.
Senonché, nel caso di specie è sostanzialmente pacifico che l'
[...]
(ora non si sia affatto attenuta CP_1 ON
alle previsioni e prescrizioni della clausola richiamata;
ché, invece, risulta dagli atti che l'Amministratrice della predetta società, avuta notizia dei giudizi e commenti fortemente critici e dai toni non certo civili propalati da
[...]
, in data 10 novembre 2017 impediva fisicamente allo Parte_1
SS l'accesso ai locali della scuola, avvalendosi anche dell'ausilio della Forza pubblica, provvedendo successivamente a comunicargli l'avvenuta espulsione.
7 Atteso, dunque, che all'odierno attore, a decorrere dal 10 novembre 2017, non
è stato consentito, di fatto, di usufruire delle prestazioni promesse e, dunque, di seguire le lezioni ancora in programma, va senz'altro pronunciata la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, del contratto dallo SS sottoscritto in data 27 giugno 2017.
Passando, ora, all'esame della domanda di restituzione formulata da
[...]
, ritiene questo Giudice che la stessa possa trovare Parte_1
accoglimento solo parziale.
Invero, il contratto dedotto in lite va ricompreso nel novero dei contratti di durata, onde gli effetti della relativa risoluzione non operano ex tunc (come previsto dall'art. 1458 c.c. con limitatamente ai contratti ad esecuzione istantanea); ché, invece, nel caso di specie trova applicazione il disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 1458 c.c. che, con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica prevede testualmente che “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Pertanto, nel caso di specie, risultando che Parte_1
ha frequentato il corso di recitazione e partecipato alle lezioni tenutesi nei
[...]
mesi di settembre ed ottobre del 2017 oltre che alla prima delle lezioni svoltesi nel mese di novembre 2017 - per un ammontare di ore 50 di lezione sul totale di 180 ore previsto dal contratto per l'intera durata del corso – si ritiene che sull'importo di complessivi euro 7.895,00 (IVA inclusa) in concreto versato sia per tassa di iscrizione che a titolo di corrispettivo possa imputarsi alle prestazioni ricevute l'importo di euro 2.200,00.
L (ora va, dunque, ON ON
condannata a restituire a la somma di euro Parte_1
5.695,00, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di messa in mora (29 novembre 2017).
Ritiene, poi, questo Giudice che vada parimenti accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere, da parte della società convenuta, il rimborso dei “costi” sostenuti per procurarsi, mediante ricorso ad un finanziamento la somma
8 necessaria al fine di provvedere al pagamento del dovuto per la partecipazione al corso.
In particolare, l'importo in questione, pari ad euro 206,00, va accordato a a titolo risarcitorio, atteso che lo SS ha Parte_1
fatto ricorso al credito onde assicurarsi la prestazione oggetto del contratto dedotto in lite e, tuttavia, in ragione dell'inadempimento della convenuta non ha potuto conseguire le “utilità” avute di mira.
Ritiene, invece, questo Giudice che non possa accordarsi null'altro, all'attore, a titolo risarcitorio, atteso che , pur gravato Parte_1 dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha neppure indicato – e, men che meno, dimostrato - ulteriori pregiudizi asseritamente sofferti in conseguenza dell'avverso inadempimento.
Alla soccombenza consegue la condanna dell' (ora ON
alla rifusione delle spese del presente ON
giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
Il pagamento delle cennate spese di lite va disposto in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che Parte_1
risulta essere stata ammesso al beneficio del patrocinio a spese
[...]
dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 75217/2019
R.G., così provvede:
- Pronuncia la risoluzione, per grave inadempimento dell' ON
(ora , del contratto concluso tra le
[...] ON parti il 27 giugno 2017 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a restituire, a , la somma di euro Parte_1
9 5.695,00, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di messa in mora (29 novembre 2017).
- Condanna, inoltre, l' (ora ON ON
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, dell'ulteriore somma di euro 206,00.
[...]
- Condanna, infine, l' (ora ON ON
alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 4.464,00 – di cui euro 264,00 per spese prenotate a debito ed euro 4.200,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che il pagamento delle spese processuali, come innanzi liquidate,
sia eseguito in favore dello Stato, atteso che l'attore risulta ammesso al patrocinio di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Roma, il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
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