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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 42123/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Largo Toniolo 6, presso lo studio legale rappresentata e difesa Pt_2
dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
CP_1
convenuto all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute da le somme a lei Parte_1 richieste in restituzione dall' con la nota del 29.8.2024; CP_1
condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte CP_1 ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 885,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute
(contributo unificato) pari a € 43,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare sia di pensione di reversibilità con decorrenza Parte_1
febbraio 2012 che di pensione di vecchiaia, si è vista recapitare la nota del CP_1
29.8.2024 con la quale l' le comunicava che sulla base della CP_2
dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 la sua prestazione di reversibilità era stata ricalcolata, con accertamento di un pagamento da parte dell' CP_1
relativamente al periodo da febbraio 2012 a luglio 2024, di un importo superiore al dovuto pari a € 2.665,18, somma che l' le richiedeva in restituzione CP_2
nella misura netta di € 1.898,92.
La ha impugnato giudizialmente detta pretesa restitutoria Pt_1 sostenendo per più motivi la irripetibilità della somma richiesta dall CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Siamo in presenza di un indebito previdenziale (e non assistenziale) determinato da motivi reddituali.
Al riguardo, vanno richiamati i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, l' deve procedere CP_1 alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (per tutte, Cass. 8.2.2019, n. 3802). Entro detto termine l deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto CP_2
indebito (e cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato), e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. 20.5.2021, n. 13918). Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita CP_1
oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, CP_2
dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass.
31.5.2019, n. 15039).
Tenuti fermi detti principi, nel caso di specie la richiesta restitutoria effettuata dall' non è tempestiva. CP_1
Nel provvedimento di recupero l' ha fatto riferimento alla CP_1 comunicazione dei redditi per l'anno 2021, comunicazione che andava
2 presentata nel successivo anno 2022, con conseguente termine decadenziale per azionare il recupero ad opera dell' entro l'anno 2023. CP_1
Né l' , che come detto è contumace nel presente giudizio, ha invocato CP_2
le particolari condizioni che avrebbero potuto determinare la proroga del recupero (entro il secondo, e non il primo, anno successivo a quello di verifica), in base al comma 2-bis del citato art. 13.
Poiché il provvedimento di recupero è come detto del 29.8.2024 e poiché non risultano comunicazioni o avvisi precedenti, la richiesta restitutoria dell' è tardiva. CP_1
Deve pertanto dichiararsi che la parte ricorrente non è tenuta a versare all' le somme richieste in restituzione con la predetta nota del 29.8.2024. CP_1
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n.
4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e
4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al
50% del valore medio di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata l'estrema semplicità della questione trattata.
Roma, 18.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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