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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2849/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2849/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di rappresentante dell' (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Ragusa, nella via Marsala n. 36, presso e nello studio dell'avv. Francesco Guastella, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cosio, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro il , in Controparte_2
persona del r.l.p.t. e difeso dal funzionario delegato Isp. Stefano Verde, elettivamente domiciliato in
Ragusa via Empedocle n. 28, giusta delega generali in atti;
OPPOSTO
Avente ad oggetto:
Ricorso depositato il 03.08.2021, ex art. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 d.lgvo 150/2011).
Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 18/0192 prot. n. 5049 e n. 5050 del 19.06.2021 not. il
22.07.2021, emesse dal Servizio XXIII della Direzione Territoriale del lavoro, notificate il 22.07.2020.
Violazione contestata: art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015
All'udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 1. , in proprio e nella qualità di rappresentante dell' , ha Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18/0192 prot. n. 5049 e n. 5050 del
19.06.2021 not. il 22.07.2021 a mezzo del servizio postale sia al ricorrente che alla ditta quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/81, emessa dall' Controparte_2
di Ragusa, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 9.034,90 (di cui € 9.000,00 per sanzione amministrativa ed € 34,90 per notifica), per la violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.
Lgs. n. 151/2015 per aver impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, con riferimento ai lavoratori “ Persona_1
e occupati dal 19.06.2017 al 20.06.2017 per 1 gg. ciascuno”. Persona_2 Persona_3
2.Segnatamente, in data 28.06.2017 veniva eseguito, nell'ambito dei controlli in materia di caporalato,
“accesso ispettivo” in congiunta da parte della Questura e presso la sede Controparte_2 dell' con sede legale in IT Via A. Picco n. 12 e sede operativa in Controparte_1
Acate c.da Fossa Nera, durante il quale sono state acquisite le dichiarazioni a verbale dei lavoratori presenti trovati intenti al lavoro, tra le quali quelli dei lavoratori indicati nell'atto opposto.
Veniva, pertanto, redatto verbale di primo accesso (consegnato brevi manu a ) con le Parte_1
acquisite dichiarazioni dei lavoratori, dalle quali emergeva l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria;
sicché l'ente resistente procedeva alla richiesta di esibizione ed esame della documentazione di lavoro in data 13/09/2017 ed in pari data venivano conclusi i relativi accertamenti con redazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 17/549 notificato in data 26/10/2017 sia all'opponente che alla azienda in qualità di obbligata in solido, avverso il quale in data 24.11.2017 venivano fatti pervenire all' scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, CP_2
Per_ con richiesta audizione del consulente Dott. , qual consulente e delegato dell'azienda, sentito in data 22.03.2018.
Successivamente, veniva redatto rapporto ex art. 17 L. 689/81 considerato il mancato adempimento del trasgressore nei termini di legge, e, infine, in data 19.05.2021, venivano emesse ai sensi dell'art. 18 L.
689/81 le ingiunzioni di pagamento opposte.
3. A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha assunto l'infondatezza e l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, eccependo preliminarmente l'eccessiva durata del procedimento amministrativo stante la lamentata decadenza dall'art. 14 L. n. 689/81 essendo la contestazione dell'illecito avvenuta ben oltre il termine di 90 giorni;
in secondo luogo, lamentava l'insussistenza sia pagina 2 di 8 dell'elemento oggettivo che soggettivo della condotta, che, sul versante probatorio, l'onere della prova della fondatezza della pretesa creditoria in capo all'ente resistente.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, in via principale la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con conseguente annullamento e revoca delle stesse ad ogni effetto di legge;
in via subordinata, ritenere eccessive le sanzioni pecuniarie comminate in danno dell'opponente, con conseguente rideterminazione delle sanzioni pecuniarie nella misura minima di legge valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della L. n. 689/81; in via istruttoria, chiedeva di essere ammesso alla prova per testi.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio, ha chiesto respingere la sospensiva chiesta dalla controparte ed il rigetto dell'opposizione stante la legittimità delle contestate ingiunzioni, con conferma dei
Con provvedimenti impugnati;
ha chiesto riconoscere all' il diritto a riscuotere gli importi di cui alle ordinanze impugnate con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, della L. n.
689/81; si opponeva, infine, all'articolato di prova ex adverso formulato, chiedendo, in subordine, di essere ammesso alla prova diretta e contraria con i testi citati da parte opponente.
Sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e della prova per testi ammessa.
4. Deve essere accolta l'opposizione.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento
pagina 3 di 8 della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019,
n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del
2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
5. Il primo motivo di censura di parte opponente, riguardante la decadenza del potere sanzionatorio dell'opposta di cui all'art. 14, comma 2 L. 689/81, è infondato.
Per costante giurisprudenza il termine di 90 (novanta) giorni disposto dalla norma de qua non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. Sez. Lavoro n.
7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso cfr. Cass. 4523/2021; nello stesso senso, Cass. 3693/2021, 20522/2020 e 27702/2019).
Per come precisato da Cass. Sez. Un. 28210/2019, “al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di
pagina 4 di 8 merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”.
Nel caso di specie, il tempo decorso dal primo accesso ispettivo del 28.06.2017 da parte degli agenti Con dell' in congiunta con la Questura, alla redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/549 del 13.09.2017, risulta giustificato, perché in tale torno di tempo l'autorità ispettiva ha posto in essere attività necessaria al fine di comprendere la sussistenza e la portata dell'illecito, come, oltre l'acquisizione, nella medesima data dell'accesso ispettivo, delle dichiarazioni rilasciate a verbale da oltre una decina di lavoratori, anche della successiva documentazione (prospetti paga, libro unico del lavoro, ecc.), di cui ha richiesto l'esibizione entro il 10.7.2017 al soggetto ispezionato;
gli accertamenti sono stati conclusi in data 13.09.2017, così come indicato nel verbale unico di accertamento del
13.09.2017, notificato il 26.10.2017; il termine di 90 (novanta) giorni previsti dall' art. 14 L. 689/81 risulta dunque rispettato, non apparendo irragionevole che l'esame della documentazione si sia protratto, dal 10.7.2017, almeno fino al 26.7.2017.
6. Quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”; dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
L' basa la sanzione sulle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo del CP_2
28.06.2017 dai lavoratori indicati nell'atto opposto trovati intenti al lavoro, i quali hanno tutti precisato quale data di inizio del rapporto di lavoro con la ditta opponente la data del 19.06.2017 (cfr. doc. 7 parte resistente).
Ed invero, in data 28.06.2017 (accesso ispettivo) riferiva “Lavoro dal Persona_1
19.06.2017 alle dipendenze della ditta in qualità di bracciante agricolo, dal lunedì al Parte_1
venerdì per 8 ore al giorno;
non ho ricevuto alcuna retribuzione, percepisco la somma di € 33,00 al
Con giorno”; dichiarava “Lavoro alle dipendenze dell' Agricola di al 19.06.2017 e Persona_2 Pt_1 svolo le mansioni di bracciante agricolo…non ho ricevuto il contratto di assunzione;
lavoro dal lunedì al venerdì, ho pattuito la paga di € 30,00 al giorno”; anche dichiarava di Persona_3 lavorare per la ditta opposta dal 19.06.2017 con le mansioni di bracciante agricolo “dal lunedì al venerdì” e di aver pattuito la paga di € 30 al giorno.
pagina 5 di 8 Dagli dei lavoratori summenzionati e di cui all'ingiunzione di pagamento, versati in atti Pt_2 dall'ente resistente, emerge che l'invio degli stessi è del 19.06.2017, mentre la data di inizio lavoro è il
20.06.2017.
All'udienza del 31.01.2024 sono stati sentiti i testi indicati dall'opponente, i quali, sentiti sugli articolati di prova ammessi, hanno riferito quanto segue:
-il teste sentito sull'articolato 3 di cui al ricorso introduttivo ha precisato di essere il tecnico Tes_1
agronomo della ditta opponente e di essere a conoscenza dell'istituzione di un ufficio del personale adibito alle pratiche di assunzione all'interno dei locali della cooperativa, in IT c.da Guacciarda, in quanto “è l'ambiente di lavoro che frequento”; “so che a volte vengono operai a cercare lavoro e noi li mandiamo prima alla sede principale per fare tutte le pratiche preliminari;
noi nel senso del responsabile che si trova nell'azienda associata, lo so perché vado a fare i sopralluoghi nelle aziende agricole associate” (articolato 4); confermava (“vero”) che dopo questo passaggio interlocutorio il personale assunto inizia l'attività lavorativa il giorno seguente tale attività preliminare (articolato 5);
“ricordo che sono venuti tutti e tre insieme nell'azienda e li abbiamo mandati ad espletare gli CP_1 adempimenti finalizzati all'assunzione presso la sede amministrativa;
sono venuti tutti e tre insieme…”
(articolato 6); confermava che l'attività lavorativa era iniziata il 20.06.2017 in quanto presente nell'azienda (articolato 7); precisava, inoltre: “…non ricordo la data esatta della mia CP_1 assunzione…ricordo che sono stato assunto a fine marzo 2017; non ricordo le giornate precise del 19
e del 20.06.2017, ricordo che era giugno, di solito gli operai cercano lavoro in quel periodo, ricordo la consecuzione dei due giorni, uno finalizzato all'assunzione, l'altro di lavoro effettivo…”;
-il teste riferiva che anche nel suo caso si era verificata la circostanza articolata con il Tes_2
capitolato di prova 4 (ovvero passaggio preliminare dalla sede amministrativa); “vero, ad ingaggio effettivo” (articolato 5); inoltre, dichiarava “Ricordo che il 19.6 si sono presentate diverse persone, anche loro 3 (prendo visione dei nomi che mi vengono esibiti); hanno presentato la documentazione ma il lavoro è iniziato il giorno successivo, se non viene data comunicazione dagli uffici amministrativi dell'ingaggio effettivo, non possono iniziare l'attività lavorativa” (articolato 6); ed ancora “è vero ricordo la data del 20 giugno in cui sono venuti a lavorare presso la sede di come faccio a CP_5
ricordare con precisione le date del 19 e del 20 giugno, rispondo che lo so perché era stata confusa la data di inizio effettivo del lavoro, cioè i tre lavoratori rumeni Persona_1 Persona_2 Per_3
avevano confuso tale data, e questo l'ho saputo dopo l'ispezione, per come riferitomi nel
[...]
luogo di lavoro;
io posso rispondere per la mia esperienza che il lavoro inizia ad ingaggio effettivo;
se non ricordo male, facendo mente locale, lavoro per le aziende associate della IT Tomatoes da circa 19 anni” (articolato 7).
pagina 6 di 8 Alla stregua di quanto sopra complessivamente evidenziato, trova applicazione ai fini del decidere il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Il giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito;
può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio da un dichiarante.
Trova, dunque, attuazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione secondo il quale i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95).
Orbene, dalle dichiarazioni testimoniali su riportate emerge con ogni evidenza che l'attività preliminare all'assunzione dei dipendenti della ditta opponente - operante nel territorio di Acate in c. da Fossa
Nera, dove fra l'altro si è svolto l'accesso ispettivo, nell'attività di coltivazione di prodotti agricoli - si svolge nella sede amministrativa all'interno dei locali della sita in IT, c. da Parte_3
Guardaccia, e che solo dal giorno successivo all'espletamento della fase interlocutoria ha inizio in concreto l'attività lavorativa dei nuovi dipendenti assunti.
I testi escussi hanno riferito della verificazione e delle modalità di tali passaggi funzionali all'assunzione anche con riguardo ai lavoratori di cui all'atto opposto, per le giornate del 19 (per le attività preliminari) e del 20 giugno e l'attendibilità e precisione di quanto dagli stessi dichiarato, di per sé non inverosimile, non è validamente contrastata dalle prove contrarie fornite dall'Autorità opposta, che si sono esaurite nella produzione dei verbali in cui sono state raccolte le scarne dichiarazioni dei lavoratori interessati, in base alle quali non può escludersi che il primo giorno di lavoro sia stato indicato (in) o confuso (con) quello nel quale sono stati svolti gli adempimenti preliminari finalizzati all'assunzione; va inoltre rilevato che parte resistente si è limitata a richiedere solo prova contraria con i testi citati dall'opponente, senza avanzare alcuna istanza di prova diretta nel primo atto difensivo utile con i lavoratori interessati, di cui all'ingiunzione di pagamento.
Ne consegue, pertanto, per le ragioni fin qui esposte, che l'opposizione proposta da Parte_1
vada accolta, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente per quanto concerne pagina 7 di 8 le condotte violative ascrittegli dall'ente resistente, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 dell' , avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18/0192 prot. n. 5049 e n. 5050 Controparte_1 del 19.06.2021 not. il 22.07.2021, emesse dall' di Ragusa, che Controparte_2
annulla; condanna l'Autorità opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, spese che liquida complessivamente in € 3.264,00 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre spese generali, IVA e
CPA.
Ragusa, 05/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2849/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di rappresentante dell' (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Ragusa, nella via Marsala n. 36, presso e nello studio dell'avv. Francesco Guastella, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cosio, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro il , in Controparte_2
persona del r.l.p.t. e difeso dal funzionario delegato Isp. Stefano Verde, elettivamente domiciliato in
Ragusa via Empedocle n. 28, giusta delega generali in atti;
OPPOSTO
Avente ad oggetto:
Ricorso depositato il 03.08.2021, ex art. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 d.lgvo 150/2011).
Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 18/0192 prot. n. 5049 e n. 5050 del 19.06.2021 not. il
22.07.2021, emesse dal Servizio XXIII della Direzione Territoriale del lavoro, notificate il 22.07.2020.
Violazione contestata: art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015
All'udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 1. , in proprio e nella qualità di rappresentante dell' , ha Parte_1 Controparte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18/0192 prot. n. 5049 e n. 5050 del
19.06.2021 not. il 22.07.2021 a mezzo del servizio postale sia al ricorrente che alla ditta quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/81, emessa dall' Controparte_2
di Ragusa, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 9.034,90 (di cui € 9.000,00 per sanzione amministrativa ed € 34,90 per notifica), per la violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.
Lgs. n. 151/2015 per aver impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, con riferimento ai lavoratori “ Persona_1
e occupati dal 19.06.2017 al 20.06.2017 per 1 gg. ciascuno”. Persona_2 Persona_3
2.Segnatamente, in data 28.06.2017 veniva eseguito, nell'ambito dei controlli in materia di caporalato,
“accesso ispettivo” in congiunta da parte della Questura e presso la sede Controparte_2 dell' con sede legale in IT Via A. Picco n. 12 e sede operativa in Controparte_1
Acate c.da Fossa Nera, durante il quale sono state acquisite le dichiarazioni a verbale dei lavoratori presenti trovati intenti al lavoro, tra le quali quelli dei lavoratori indicati nell'atto opposto.
Veniva, pertanto, redatto verbale di primo accesso (consegnato brevi manu a ) con le Parte_1
acquisite dichiarazioni dei lavoratori, dalle quali emergeva l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria;
sicché l'ente resistente procedeva alla richiesta di esibizione ed esame della documentazione di lavoro in data 13/09/2017 ed in pari data venivano conclusi i relativi accertamenti con redazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 17/549 notificato in data 26/10/2017 sia all'opponente che alla azienda in qualità di obbligata in solido, avverso il quale in data 24.11.2017 venivano fatti pervenire all' scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, CP_2
Per_ con richiesta audizione del consulente Dott. , qual consulente e delegato dell'azienda, sentito in data 22.03.2018.
Successivamente, veniva redatto rapporto ex art. 17 L. 689/81 considerato il mancato adempimento del trasgressore nei termini di legge, e, infine, in data 19.05.2021, venivano emesse ai sensi dell'art. 18 L.
689/81 le ingiunzioni di pagamento opposte.
3. A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha assunto l'infondatezza e l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, eccependo preliminarmente l'eccessiva durata del procedimento amministrativo stante la lamentata decadenza dall'art. 14 L. n. 689/81 essendo la contestazione dell'illecito avvenuta ben oltre il termine di 90 giorni;
in secondo luogo, lamentava l'insussistenza sia pagina 2 di 8 dell'elemento oggettivo che soggettivo della condotta, che, sul versante probatorio, l'onere della prova della fondatezza della pretesa creditoria in capo all'ente resistente.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, in via principale la nullità e/o l'illegittimità delle impugnate ordinanze ingiunzioni, con conseguente annullamento e revoca delle stesse ad ogni effetto di legge;
in via subordinata, ritenere eccessive le sanzioni pecuniarie comminate in danno dell'opponente, con conseguente rideterminazione delle sanzioni pecuniarie nella misura minima di legge valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della L. n. 689/81; in via istruttoria, chiedeva di essere ammesso alla prova per testi.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio, ha chiesto respingere la sospensiva chiesta dalla controparte ed il rigetto dell'opposizione stante la legittimità delle contestate ingiunzioni, con conferma dei
Con provvedimenti impugnati;
ha chiesto riconoscere all' il diritto a riscuotere gli importi di cui alle ordinanze impugnate con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, della L. n.
689/81; si opponeva, infine, all'articolato di prova ex adverso formulato, chiedendo, in subordine, di essere ammesso alla prova diretta e contraria con i testi citati da parte opponente.
Sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e della prova per testi ammessa.
4. Deve essere accolta l'opposizione.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento
pagina 3 di 8 della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019,
n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del
2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
5. Il primo motivo di censura di parte opponente, riguardante la decadenza del potere sanzionatorio dell'opposta di cui all'art. 14, comma 2 L. 689/81, è infondato.
Per costante giurisprudenza il termine di 90 (novanta) giorni disposto dalla norma de qua non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
Osserva la Suprema Corte che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. Sez. Lavoro n.
7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso cfr. Cass. 4523/2021; nello stesso senso, Cass. 3693/2021, 20522/2020 e 27702/2019).
Per come precisato da Cass. Sez. Un. 28210/2019, “al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di
pagina 4 di 8 merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”.
Nel caso di specie, il tempo decorso dal primo accesso ispettivo del 28.06.2017 da parte degli agenti Con dell' in congiunta con la Questura, alla redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/549 del 13.09.2017, risulta giustificato, perché in tale torno di tempo l'autorità ispettiva ha posto in essere attività necessaria al fine di comprendere la sussistenza e la portata dell'illecito, come, oltre l'acquisizione, nella medesima data dell'accesso ispettivo, delle dichiarazioni rilasciate a verbale da oltre una decina di lavoratori, anche della successiva documentazione (prospetti paga, libro unico del lavoro, ecc.), di cui ha richiesto l'esibizione entro il 10.7.2017 al soggetto ispezionato;
gli accertamenti sono stati conclusi in data 13.09.2017, così come indicato nel verbale unico di accertamento del
13.09.2017, notificato il 26.10.2017; il termine di 90 (novanta) giorni previsti dall' art. 14 L. 689/81 risulta dunque rispettato, non apparendo irragionevole che l'esame della documentazione si sia protratto, dal 10.7.2017, almeno fino al 26.7.2017.
6. Quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”; dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
L' basa la sanzione sulle dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo del CP_2
28.06.2017 dai lavoratori indicati nell'atto opposto trovati intenti al lavoro, i quali hanno tutti precisato quale data di inizio del rapporto di lavoro con la ditta opponente la data del 19.06.2017 (cfr. doc. 7 parte resistente).
Ed invero, in data 28.06.2017 (accesso ispettivo) riferiva “Lavoro dal Persona_1
19.06.2017 alle dipendenze della ditta in qualità di bracciante agricolo, dal lunedì al Parte_1
venerdì per 8 ore al giorno;
non ho ricevuto alcuna retribuzione, percepisco la somma di € 33,00 al
Con giorno”; dichiarava “Lavoro alle dipendenze dell' Agricola di al 19.06.2017 e Persona_2 Pt_1 svolo le mansioni di bracciante agricolo…non ho ricevuto il contratto di assunzione;
lavoro dal lunedì al venerdì, ho pattuito la paga di € 30,00 al giorno”; anche dichiarava di Persona_3 lavorare per la ditta opposta dal 19.06.2017 con le mansioni di bracciante agricolo “dal lunedì al venerdì” e di aver pattuito la paga di € 30 al giorno.
pagina 5 di 8 Dagli dei lavoratori summenzionati e di cui all'ingiunzione di pagamento, versati in atti Pt_2 dall'ente resistente, emerge che l'invio degli stessi è del 19.06.2017, mentre la data di inizio lavoro è il
20.06.2017.
All'udienza del 31.01.2024 sono stati sentiti i testi indicati dall'opponente, i quali, sentiti sugli articolati di prova ammessi, hanno riferito quanto segue:
-il teste sentito sull'articolato 3 di cui al ricorso introduttivo ha precisato di essere il tecnico Tes_1
agronomo della ditta opponente e di essere a conoscenza dell'istituzione di un ufficio del personale adibito alle pratiche di assunzione all'interno dei locali della cooperativa, in IT c.da Guacciarda, in quanto “è l'ambiente di lavoro che frequento”; “so che a volte vengono operai a cercare lavoro e noi li mandiamo prima alla sede principale per fare tutte le pratiche preliminari;
noi nel senso del responsabile che si trova nell'azienda associata, lo so perché vado a fare i sopralluoghi nelle aziende agricole associate” (articolato 4); confermava (“vero”) che dopo questo passaggio interlocutorio il personale assunto inizia l'attività lavorativa il giorno seguente tale attività preliminare (articolato 5);
“ricordo che sono venuti tutti e tre insieme nell'azienda e li abbiamo mandati ad espletare gli CP_1 adempimenti finalizzati all'assunzione presso la sede amministrativa;
sono venuti tutti e tre insieme…”
(articolato 6); confermava che l'attività lavorativa era iniziata il 20.06.2017 in quanto presente nell'azienda (articolato 7); precisava, inoltre: “…non ricordo la data esatta della mia CP_1 assunzione…ricordo che sono stato assunto a fine marzo 2017; non ricordo le giornate precise del 19
e del 20.06.2017, ricordo che era giugno, di solito gli operai cercano lavoro in quel periodo, ricordo la consecuzione dei due giorni, uno finalizzato all'assunzione, l'altro di lavoro effettivo…”;
-il teste riferiva che anche nel suo caso si era verificata la circostanza articolata con il Tes_2
capitolato di prova 4 (ovvero passaggio preliminare dalla sede amministrativa); “vero, ad ingaggio effettivo” (articolato 5); inoltre, dichiarava “Ricordo che il 19.6 si sono presentate diverse persone, anche loro 3 (prendo visione dei nomi che mi vengono esibiti); hanno presentato la documentazione ma il lavoro è iniziato il giorno successivo, se non viene data comunicazione dagli uffici amministrativi dell'ingaggio effettivo, non possono iniziare l'attività lavorativa” (articolato 6); ed ancora “è vero ricordo la data del 20 giugno in cui sono venuti a lavorare presso la sede di come faccio a CP_5
ricordare con precisione le date del 19 e del 20 giugno, rispondo che lo so perché era stata confusa la data di inizio effettivo del lavoro, cioè i tre lavoratori rumeni Persona_1 Persona_2 Per_3
avevano confuso tale data, e questo l'ho saputo dopo l'ispezione, per come riferitomi nel
[...]
luogo di lavoro;
io posso rispondere per la mia esperienza che il lavoro inizia ad ingaggio effettivo;
se non ricordo male, facendo mente locale, lavoro per le aziende associate della IT Tomatoes da circa 19 anni” (articolato 7).
pagina 6 di 8 Alla stregua di quanto sopra complessivamente evidenziato, trova applicazione ai fini del decidere il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Il giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito;
può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio da un dichiarante.
Trova, dunque, attuazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione secondo il quale i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95).
Orbene, dalle dichiarazioni testimoniali su riportate emerge con ogni evidenza che l'attività preliminare all'assunzione dei dipendenti della ditta opponente - operante nel territorio di Acate in c. da Fossa
Nera, dove fra l'altro si è svolto l'accesso ispettivo, nell'attività di coltivazione di prodotti agricoli - si svolge nella sede amministrativa all'interno dei locali della sita in IT, c. da Parte_3
Guardaccia, e che solo dal giorno successivo all'espletamento della fase interlocutoria ha inizio in concreto l'attività lavorativa dei nuovi dipendenti assunti.
I testi escussi hanno riferito della verificazione e delle modalità di tali passaggi funzionali all'assunzione anche con riguardo ai lavoratori di cui all'atto opposto, per le giornate del 19 (per le attività preliminari) e del 20 giugno e l'attendibilità e precisione di quanto dagli stessi dichiarato, di per sé non inverosimile, non è validamente contrastata dalle prove contrarie fornite dall'Autorità opposta, che si sono esaurite nella produzione dei verbali in cui sono state raccolte le scarne dichiarazioni dei lavoratori interessati, in base alle quali non può escludersi che il primo giorno di lavoro sia stato indicato (in) o confuso (con) quello nel quale sono stati svolti gli adempimenti preliminari finalizzati all'assunzione; va inoltre rilevato che parte resistente si è limitata a richiedere solo prova contraria con i testi citati dall'opponente, senza avanzare alcuna istanza di prova diretta nel primo atto difensivo utile con i lavoratori interessati, di cui all'ingiunzione di pagamento.
Ne consegue, pertanto, per le ragioni fin qui esposte, che l'opposizione proposta da Parte_1
vada accolta, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente per quanto concerne pagina 7 di 8 le condotte violative ascrittegli dall'ente resistente, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 dell' , avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18/0192 prot. n. 5049 e n. 5050 Controparte_1 del 19.06.2021 not. il 22.07.2021, emesse dall' di Ragusa, che Controparte_2
annulla; condanna l'Autorità opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, spese che liquida complessivamente in € 3.264,00 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre spese generali, IVA e
CPA.
Ragusa, 05/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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