Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Emma M anzionna - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nel procedi mento i scritto nel Regist ro General e degli affari di volont ari a giurisdi zione per l 'anno 202 5 s otto i l numero d 'ordine 573, avent e per oggett o dom anda d i declaratori a di e ffi caci a di sentenza di nullit à del m at IO pronunci at a dal Tri bunale ecclesi asti co ex art. 8 comm a 2° della L. n. 121/1985, propost a da e con ri cors o Parte_1 Parte_2 congiunto deposit at o in dat a 11/04/ 2025 , con l 'int ervento ex l ege del PROCUR ATORE GENER ALE DELLA REPUBBLIC A PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI B AR I .
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. e con ricorso congi unt o Parte_1 Parte_2 deposit ato in dat a 11/04/ 2025 , chiedevano a quest a Cort e di appello di vol er accogli ere l e seguent i conclusi oni: “a) dichiarare efficace agli effetti civili e, per l'effetto, es ecut iva nell 'or dinamento itali ano, la sentenza emessa fra i Si gg.ri
e dal Tri bunal e CC esiasti co Regional e Parte_1 Parte_2
Pugli ese in data 28.06.2024, r esa esecuti va il 04.03.2025, con la qual e s i dichiarava la nullità del matri monio fra gli st essi celebrat o i n Bari (anno 2018, part e II, seri e A, n. 35, vol. 00001 C omune di Bari – ; b) per Parte_3
l'effetto, ordi nar e all 'Uffi cial e dell o stato ci vil e del Comune di Bari di provvedere all e pr es critt e annotazi oni e t rascrizi oni del la conseguent e sent enza”.
A sost egno dell a domanda , i ri correnti al legavano: di avere contratt o matrim oni o con rit o concordatari o in Bari in dat a 05/05/2018 , t rascritt o nel regist ro degl i att i di m at IO del C omune di B ari per l'anno 2018, P art e 2 , serie A, n. 35, vol. 00001 Com une di B ari – Quartiere che dall'uni one non erano nati fi gli;
Pt_3 che, vi sti gli esiti fallimentari del m atri monio , durat o appena tre anni (durant e i quali non era mai s t at a cos tituit a alcuna comunione materi al e ed affettiva ), l a ricorrent e, in dat a 01/06/ 2022, aveva proposto ritual e li bello presso il Tribunal e
CC esi asti co R egi onal e P ugli es e di Bari, per i vi sent ire pronunci are l a nulli tà del propri o m at IO;
che il Tribunale CC esi asti co Regional e Pugli ese di B ari con decret o del 27 /07/2022 aveva ri tenuto ammissibi le il libell o introdut tivo e con successi vo d ecret o in dat a 0 3/02 /2023 aveva st abilito “il dubbio di causa” per tre capi di nul lit à [1) “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice (mancanza di li ber tà interna) e del convenuto circa i di ritti e doveri mat rimoni ali da dare e accett ar e recipr ocamente (can. 1095 n. 2)”; 2) “Incapacità da parte dell 'at tri ce e del convenuto ad assumere gli obblighi essenzi ali del matri monio per causa di natur a psichi ca (can. 1095 n. 3)”. In subordi ne: 3) “Simulazione total e da part e del convenuto ”]; che, a seguito dell 'ist rut toria svolt a, l a dom anda propost a aveva t rovato accoglim ent o per i primi due capi di nullità form ul ati con esclusivo ri ferim ento al cons enso matrim onial e dell 'att ri ce (“A F F E R M A T I V A M E N T E
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tant um i n actri ce”), avendo il Tribunal e CC esiastico R egi onal e P ugli ese, con sent enza defi nitiva di prim o grado i n dat a 28/ 06/2024, di chi arat o null o i l mat IO de quo; che t al e s entenza, resa esecuti va dal Supremo Tribunale dell a
Segnat ura Apost oli ca con decreto in dat a 04/03/ 2025, m erita va di trovare espresso accoglim ent o e ri conosci mento agli effett i civi li anche nell 'ordinamento it ali ano, att eso che l a gi uri sprudenza del Tri bunal e dell a Rot a R omana i ndivi dua va, quali requisiti necess ari e suffi ci enti per l a decl arat oria di nullit à del vi ncolo mat rimonial e affetto da vizi o del consenso di uno dei nubendi dovut o ad incapacit à del medesimo per m otivi di nat ura psi cologi ca, al cuni elem enti dai quali il gi udi ce traeva il proprio convincim ento, quali la confessi one resa dall a medesim a part e nel process o canoni co (avvalorat a dall e t esti moni anze acquisit e in giudizio ), l e risul tanze dell a perizi a psicologi ca (esperit a, nel caso i n esame , su entram bi i coni ugi ), l a valutazione dell e circostanze ant ecedenti , concomit anti e susseguenti all a cel ebrazione del mat IO , l 'effettiva gravit à dell o stato psichi co che avev a i nfluito sull a decisi one m at rim oni al e, sul consenso nonché sull a vita coni ugal e;
che , i nfatti , dalle ri sult anze dell a peri zi a psi col ogi ca espl et at a nel processo canoni co em ergeva un consenso mat rimonial e dell a ricorrent e inval idat o da una “grave immaturità psicoaffettiva (strettamente correl ata ad un dif et to di libert à int erna) ”; che il perito aveva concluso che “… la coniugalit à pr esuppone di ritti e doveri che l 'attri ce, probabilmente, non era in grado di as sumere per l 'immat urit à psi coaffet tiva … ”; che nel caso di speci e, in cui vi era ri chi est a congiunt a volt a ad ottenere l a di chi arazi one di effi caci a ed esecutivi tà dell a s entenza ecclesi asti ca di nullit à matrim oni al e, nessun ostacolo all a delibazione pot eva ess ere ravvisato nell 'ordine pubbl ico it ali ano sott o il profil o dell a tut el a dell a buona fede e del l'affidam ent o del coniuge incolpevol e , avendo l a Cort e di cass azione, al ri guardo, stabilito che i l pri nci pio dell a t utel a dell a buona fede e del l 'affi damento i ncolpevol e, ancorché inderogabil e per l'ordinamento italiano, non poteva operare contro la volontà del coniuge a favore del qual e era dis post o, che avrebbe sem pre pot uto opt are per la non conservazi one del rapporto vi ziato (ex multis Cass. , n. 3056/ 2001; Cass., sez. un., n. 6128/ 1985;
Cass., n. 5548/1995; Cas s., n. 11863/1999); che i l imiti tem porali stabiliti dall e disposizioni codi cis tiche per l 'im pugnazione del m atIO, per cost ant e giurisprudenza di l egitt imit à, non erano considerat i principi inderogabili dell 'ordi namento [l a C orte di cassazi one aveva più volt e st abilit o che l e disposizioni codi ci s tiche cont enute nel l 'ulti mo comma dell'art . 122 c.c. e dell 'art . 123 c.c. “… pur avendo carattere imperativo, non configurano espressione di pri ncipi e regol e f ondament ali con l e quali l a Costituzione e l e leggi dell o Stato deli neano l 'i stitut o del matri monio, e che, pertanto, la indicata difformità non pone l a pronuncia ecclesiastica in cont rast o con l 'ordine pubblico italiano” (Cass., s ez. un., n. 4700/1988); che “Il principio stabilito dall 'art. 122 c.c. – secondo il quale l'azione di impugnazione del matIO non può ess er e proposta se vi s ia s tata coabitazione per un anno … – pur avendo carattere imperat ivo, non conf igura l 'es pr essi one di princi pi e regole fondamentali con cui la Cost ituzi one e la legge ordi naria deli neano l 'istitut o del matri monio, con l a conseguenz a che non può rit ener si in contrasto con l 'ordi ne pubbli co it aliano la sent enza eccl es iasti ca di chiarati va della nullità del matri monio st esso emanata nonostante la r el ati va domanda si a st ata int rodotta i n ep oca successiva al la scadenza del t er mine ” (Cass., n. 13428/ 2002 nonché Cass., n. 2467/ 2008 ); che
“… Non acquista… rilievo, ai fini della delibazione, la circostanza che i coniugi abbiano convi ssut o successi vament e alla cel ebrazi one del matIO –
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circostanza che, a norma dell 'art. 123, secondo comma, cod. civ., rende improponibil e l 'azione di impugnazi one del mat IO per si mulazione – in quant o la citat a dis posizi one codi cist ica non si configura come espressi one di principi e regol e fondament ali con i qual i la Costituzione e l e l eggi dello Stat o deli neano l 'i stituto del matri moni o ” (C ass., n. 10143/2002) ]; che l a giurisprudenza dell a Corte s uprem a chi ariva, i nolt re, che “… al giudizio avente ad oggetto l a di chi arazi one d 'effi cacia in Italia dell e sentenze di nullità di matri monio concordatario, pronunci at e dai Tribunali CC esi astici, si cont inuano ad appli car e gli arti coli da 796 a 805 del c.p.c., att eso che l 'abrogazi one di tali disposizioni, sancit a dall 'art . 73 della legge 218/1995, non è idonea a spi egar e alcuna ef ficacia sull e nor me dell 'accordo tra Santa Sede e Repubbli ca Italiana e dell 'anness o prot ocollo addizional e, poiché queste sono coperte dal cosiddetto
«princi pio concordat ario» ” (C ass., n. 8764/ 2003) ; che, in defi nitiva, sussist evano le condizioni dettate dall 'art . 8 del la L. n. 121/1985 (nuovi accordi t ra lo St ato itali ano e l a Santa S ede) e dall'art. 797 c.p.c., at teso che la sentenza canoni ca era stat a pronunci ata oss ervando l e regol e sul la compet enza vigent i nell 'ordi nam ento itali ano;
che la st ess a s entenza gode va dell a stabilit à del passaggio in giudi cat o secondo i pri ncipi vi genti nel l 'ordinamento canonico e non present a va, peral tro, motivi di cont rast o con altra pronunci a del Giudice i tal iano, emanat a o em ananda, att eso che sull a val idità del vi ncolo si era pronunciat o soltant o il Tribunal e
CC esi asti co adit o e non vi erano gi udi zi pendenti dinanzi a Tribunali it ali ani per il m edesim o oggett o e fra le st esse parti;
che, in defi nitiva, ricorrevano tutt e le condi zioni richi est e dall a legge i tal iana per l a di chi arazione di efficaci a dell e sent enze straniere [e cioè: a) ass enza di una sent enza passat a i n gi udi cato em ess a nell 'ordi namento it al iano che fosse contrastante con l a sentenza ecclesiasti ca;
b) non pendenza, innanzi ad un Gi udi ce it al iano , di un giudi zi o fra le st esse parti avent e il m edes imo oggetto (ci oè l a nulli tà dello st esso m at ri monio anche se per motivi di versi da quelli addotti in ambit o eccl esi astico), inst aurato prim a che l a sent enza canonica fos se divenuta esecuti va;
c) assenza , nell a sent enza eccl esi ast ica, di di sposi zioni contrari e all 'ordi ne pubbli co it ali ano ]; che, sost anzi alm ent e, l a nul lit à del vi ncol o era st at a pronunci ata dal Giudi ce eccl esi ast ico compet ent e, per un vi zio del consenso dovut o ad incapacit à psichi ca di uno dei nubendi al mom ent o dell a cel ebraz i one dell e nozze [mot ivo che non era in cont rasto con i princi pi di ordi ne pubblico, essendo anzi cont emplat o nell 'ordi namento ci vile italiano qual e espressa causa di nul li tà del m at IO
(art. 120 c.c.) ]; che il Tribunale di B ari , con s entenza n. 1889/2023 i n dat a
17/05 /2023, pronunciat a nel giudi zi o n. 14369/2022 R.G., aveva di chi arato la cessazione degli effet ti ci vili del m atIO reli gioso contratto da loro ricorrenti;
che essi ri correnti avevano int eresse alla declaratori a di efficaci a civil e dell a sent enza canonica di nul lit à.
I.B. Il P.G. in s ede interveni va nel procedi mento con not a deposit at a tel em aticam ente in dat a 2 4/04/ 2025.
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. La dom anda propost a congiunt am ent e da e Parte_1
è fondata e m eri ta accoglim ento . Parte_2 II.A.
1. L'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell 'accordo, con pr otocollo addizi onal e, firmat o a Roma il 18 f ebbrai o 1984, che apporta modifi cazioni al Concordat o lat eranense dell '11 f ebbraio 1929, tr a la Repubbl ica it aliana e la Santa Sede ”) recita: «Le sentenz e di null ità di matri moni o pronunci ate dai tri bunali eccl esi asti ci,
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che si ano munit e del decr eto di esecuti vit à del superiore organo eccl esi asti co di controll o, sono, s u domanda dell e parti o di una di esse, di chi arat e effi caci nel la
Repubblica it aliana con sentenza della cort e d 'appello competent e, quando questa accerti : a) che il giudi ce eccl esiastico era il gi udi ce compet ente a conoscere della causa i n quanto mat r imoni o celebrat o i n conformità del presente arti colo;
b) che nel pr ocedi ment o davanti ai tri bunali ecclesiastici è stato assi curat o alle part i il diritt o di agir e e di resist ere in gi udizi o in modo non difforme dai princìpi fondamental i dell 'ordi namento it aliano;
c) che ri cor rono le altr e condizioni richiest e dalla l egislazi one italiana per la di chi arazione di efficaci a dell e sentenze st rani ere.
La corte d 'appello potrà, nell a s ent enza i ntesa a rendere esecutiva una sentenza canoni ca, stat uir e pr ovvedi menti economi ci provvi sori a favore di uno dei coniugi il cui matr imonio si a stato dichiarato nullo, ri mandando l e parti al giudi ce compet ent e per la decisi one s ulla mat eria.».
L'art. 4 l ett . b) n. 3 ) del “Protocoll o Addizi onal e ” (cont enente le di chi arazi oni fat te di comune int esa dall a R epubbl ica itali ana e dall a S ant a Sede al mom ent o dell a firm a dell 'Accordo modi fi cativo del Concordat o lat eranense, al fine di assi curare con opportune precisazioni l a m igliore appli cazi one dei P atti lat eranensi e dell e convenut e modifi cazioni nonché di evit are ogni di ffi coltà interpretativa) esclude, in ogni caso , che l a C ort e di appell o, nel pronunciarsi sull a dom anda volt a ad ott enere l a decl arat ori a di effi cacia , nell a Repubbli ca itali ana, dell e s ent enze di nullit à di mat IO pronunciat e dai Tribunal i eccl esi ast ici e muni t e del decreto di esecutivit à del superi ore organo eccl esi astico di cont rollo , poss a procedere ad un ri esam e nel m erito della deci sione del
Tri bunal e eccl esi as ti co .
II.A.
2. Dalla sent enza in dat a 28/ 06/2024 del Tribunal e eccl esi ast ico interdi ocesano pugli es e, munita del decreto di esecutivi tà del superi ore organo eccl esi ast ico di cont roll o (v. decreto in dat a 04/ 03/2025 del Supremo Tribunal e dell a S egnat ura Apos tolica, alt resì att est ante che t rattasi di sentenza “ definitiva ”, il che fa ragionevol ment e presum ere l a mancata proposizione di impugnazione ent ro i termi ni di l egge), si evince che la nullit à del m atIO cont ratto dall 'attore e dall a convenuta fu di chi arata “per grave difetto di discrezione di giudi zio dell 'att rice … cir ca i diritti e i doveri essenziali del matri monio da dar e e accettare reci procament e (can. 1095 n. 2) ” e per “incapacità dell'attrice … ad assumere gl i obbli ghi ess enziali del matIO per cause di natura psi chi ca
(can. 1095 n. 3 )”, ossi a per cause di nullit à del mat rim onio -atto am missi bili nell 'ordi namento giuridi co dell a R epubbl ica it ali ana , osservando che , all a l uce dell e di chi arazioni dei coniugi, d elle deposi zioni dei t estim oni escussi e d egli esiti dell a perizia psicologica espl et at a dall a dott .s s a sia s ul Per_1
si a s ulla , i capi in esame risul tavano “provati … Parte_2 Parte_1 uni camente nella parte attri ce ” (in parti col are, all e pag g. 16 -17 dell a sentenza, si l egge quanto s egue: «La donna giunse alle nozze i n una condizione di profonda immaturi tà psi cologi ca in una personalit à nevroti ca di ti po passi vo -di pendent e det erminata dal legame disfunzional e con le fi gure genit oriali. Tal e condi zione ha evi dent ement e compromess o il consenso matri monial e e la capacità della
[...]
di i nt ess er e una relazi one coniugale equili brat a. La donna, pertant o , non Pt_1 era in grado di ass umere i diritti e i doveri coniugali poi ché la sua condi zione psicoaff etti va l a por tava ad agire unicamente i n f unzi one di propri desi deri e dell e propr ie necessità, t ras curando, inconsapevolment e, la necessità di
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interagi re con il mar ito in un rapporto di coppia. Ri sult ano dunque provati i capi in esame nell a donna . Dal canto suo present a una Parte_2 personalità fort e, dominant e, è un uomo per cert i versi duro e sospettoso tendent e all'aggressi vità non fisica e di certo questo modo di essere non ha aiutat o la mogli e ad avvi ar e, anche s e in rit ardo, un processo di graduale emancipazione dalla famigli a di or igine che ella, anche dopo l e nozze, ha riconosciuto come uni co “ rifugio si cur o ” ove ri pararsi nell e diffi coltà coniugali. Tuttavia dagli atti
e dall a perizi a i n parti colare non emergono problematiche di caratt er e psicologico tali da avere infi ciat o i l consenso matri moni al e espresso dall 'uomo.
Pertant o i capi i n lui non possono essere accolti perché gi uri dicament e infondati .»).
II.A.
3. Il giudi zi o canoni co risulta essersi svolto nel ri spett o del principio del contraddittorio (come em erge i nconfutabilm ent e dalla sent enza em ess a dall 'Autorit à CC esi asti ca ) e l a decisi one fu adott at a all 'esit o dell 'acquisi zione di compendi i struttori (rappres ent ati dal l 'audi zione della e del Parte_1
), dal l'assunzione di t esti moni anze rese da persone indi cat e da Parte_2 ent rambe l e parti , dagli accertam enti peri tali ).
II.A.
4. La sent enza del Tri bunal e eccl esiasti co regi onal e pugliese non conti ene disposizioni cont rari e all 'ordine pubbli co ital iano .
Tali non sono l e cause di nul lit à post e dal Tri bunal e eccl esi asti co regional e pugli ese a fondamento del la decisi one , avendo l a Corte suprema gi à chi arit o ( e da t al e autorevol e insegnam ento, pi enament e condivisibil e, non v 'è ragione al cuna di discost arsi ) che “La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matri moni o per difett o grave in uno dei coniugi dell a capacità di discrezi one nel giudi zio cir ca i diritti e i doveri matri moniali essenzi ali, non si pone i n contrast o con l 'ordi ne pubbli co italiano, non ost andovi la circostanza che tale pronuncia richi eda un 'i ndagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stat a condott a con strumenti di prova ammessi dall 'ordinament o interno (nella specie, con una c.t.u.), poi ché la r agi one post a a fondamento di t ale declaratoria è sostanzial ment e cor r ispondent e all 'i ncapacit à naturale di cui all 'art . 120 cod. ci v., né l e diff er enz e di di sciplina i n mat eria, f ra ordi namento canonico ed ordinament o it aliano, incidono sui fondamentali pri ncipi del diritto statual e ”1.
II.A.
5. Da ul timo, si oss erva che all 'accoglim ent o dell a dom anda di exequatur dell a sent enza eccl esi asti ca dichi arativa dell a nul lit à del mat rim oni o concordat ario non os ta l a ci rcost anza che nei confronti dei coni ugi, gi à l egalm ent e separati in forza del decret o in dat a 02/ 05/2022 di om ologazione dell a separazione consensual e em ess o dal Tribunal e di B ari (proc. n. 784/2022 R.G.), fosse stat a pronunci at a l a s ent enza n. 1889 /2023 in dat a 17/05/2023 del Tri bunal e di B ari dichiarativa dell a cess azione degli effetti civi li del mat ri monio religioso (v. annot azi oni in calce all 'estratt o per ri assunto dai regi stri degl i atti di m atri moni o ril asciato dall 'Uffici o dello st ato ci vil e del Com une di B ari i n data 31/01/2025, prodott o dai ri correnti nel present e procedim ento ), st ante il rapporto di indipendenza che vige fra giuris dizi one it ali ana e giurisdi zi on e eccl esi astica .
II.A.
6. Ed allora, t irando l e fil a sparse del discorso sin qui svolto, può concl usivam ent e affermarsi :
che non è dubbi a la sussis tenza dell a compet enza del Giudi ce ecclesi asti co, trattandosi di m atri monio contratt o dal l e parti con il rit o religioso , per il quale sus sist e l a giurisdi zione del Gi udi ce nazional e i tal iano uni cam ente in
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ordi ne agli effett i ci vili conseguenti alla trascri zione;
che il giudizio canonico ri sult a essersi svolto nel rispett o del pri ncipio del contraddittorio, inst auratos i regol armente;
che l 'is truttori a ri sult a essersi svolt a con l 'audi zi one dell e parti ,
l'assunzione di t es timoni anze (rese da t esti addott i dalle parti ) e l'espl et am ento di perizi a psicologica d'ufficio su ent rambe l e parti;
che l a deli banda s entenza, divenut a definitiva, non conti ene di sposizioni contrarie all 'ordine pubbl ico it ali ano. Pert anto, sussist endo tutt e le condizi oni previst e dall a legge, la dom anda può essere accolt a.
II.B. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R O C E D I M E N T O.
Non v 'è da provvedere sull e spes e del procedim ent o , atteso che la dom anda è stata propost a da e con ri cors o Parte_1 Parte_2 congiunto.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando s ull a dom anda proposta da e Parte_1
con ricorso congiunto deposit ato i n dat a 11/ 04/ 2025, Parte_2 nel procedim ent o n. 573/ 2025 R .G.A.V.G., con l 'int ervent o ex l ege del PROCUR ATORE GENER ALE DELLA R EPUBBLIC A in sede, così provvede:
1) accogli e l a dom anda e , per l'effetto:
a) dichiara l'efficaci a, nell a R epubbli ca It aliana , del la sentenza in data
28/06/2024 del Tri bunal e CC esiasti co Interdiocesano Pugli ese - Bari dichiarativa dell a nullità del mat rim onio con rito reli gioso contratto in dat a 05/05/2018 da nat o in B ari in data Parte_2 Part 12/09/1982, e nat a in B ari in dat a 01/ 04/1984, Parte_1 munit a del decreto di esecutività del Supremo Tri bunal e dell a
Segnat ura Apost oli ca , nella sua qualità di “Superiore Organo
CC esi asti co di C ontroll o ai sensi dell 'art . 8, n. 2 dell 'Accordo di modi ficazione del concordat o l at eranense del 18 febbrai o 1984 ”, em esso in data 04/03/2025 ;
b) ordi na all 'Uffici al e dello st ato civil e del Comune di Bari, ove il gi orno
05/05/2018 era st ato cel ebrato il m at rim onio con rito religi oso tra l e parti (t ras crit to nel regi stro degli att i di matrim oni o del predet to
Comune per l 'anno 2018, P art e 2, Seri e A, n. 35, vol . 00001 Comune di Bari – , l a t rascri zione dell a sentenza i n ordi ne Parte_3 all 'efficaci a dell a nullità del m at IO;
2) null a per l e s pese .
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 06/05/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 573/2025 R.G.A.V.G.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., ord. n. 1262/2011. In senso conforme Cass., n. 4889/1987.