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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26540/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26540/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO MANLIO con Parte_1 C.F._1 studio in CORSO ITALIA N. 50 20122 MILANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANO ROSARIA con Controparte_1 C.F._2 studio in VIA VOLTA, 62 22100 COMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELPI VITTORIO, Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. GELPI ANNA e dell'avv. DALLE DONNE STEFANO con studio in VIA CINQUE GIORNATE, 61
22100 COMO
RESISTENTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
1. Esposizione delle domande e delle difese svolte dalle parti
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e il chirurgo plastico Dott. , chiedendo accertarsi la responsabilità Controparte_2 Controparte_1 degli stessi per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora in conseguenza Parte_1 delle prestazioni sanitarie dai medesimi rese e, per l'effetto, condannarsi i resistenti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 80.432 o della maggiore/minor somma accertata come dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso a criteri equitativi, nonché accertarsi che la ricorrente nulla deve al Dott. a titolo di compensi per l'operazione chirurgica da quest'ultimo eseguita in Controparte_1 data 25 febbraio 2019.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
pagina 1 di 13 - che da diversi anni era affetta da una patologia, denominata mastopatia fibrocistica complessa, che interessava una parte della ghiandola mammaria posizionata nel quadrante superiore della mammella destra;
- che, a seguito di una modificazione del quadro clinico rilevata con RMN del 20 dicembre 2017, si era rivolta al dott. , specialista in chirurgia plastica, per valutare se e in che misura intervenire sulla lesione;
CP_1
-che quest'ultimo, avendo rilevato all'esame obiettivo la presenta di un “addensamento (placca) di circa 6 cm x 3, a margini non ben definiti, mobili, consistenza aumentata”, senza prescrivere o raccomandare l'esecuzione di ulteriori esami, aveva dato indicazione alla paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico finalizzato a rimuovere completamente la sezione ghiandolare contenente la lesione in questione;
- che in data 25 febbraio 2019 la ricorrente si era quindi sottoposta ad un intervento di quadrantectomia della mammella destra e ricostruzione immediata con rotazione dei lembi locali e protesizzazione monolaterale, eseguito dal dott. presso la CP_1 Controparte_2
- che, a seguito del suddetto intervento, la ricorrente aveva fin da subito manifestato un deficit della mobilità della spalla omolaterale all'intervento e ritrazione dolorosa della muscolatura del pettorale destro;
- che, inoltre, la ricorrente aveva constatato che il proprio seno destro, in esito all'intervento, presentava un'abnorme salienza rispetto al sinistro, oltre ad una forma evidentemente dismorfica, dovuta a una collocazione della protesi in posizione eccessivamente craniale rispetto alla norma;
- che, conseguentemente, la ricorrente si era sottoposta ad ulteriori visite specialistiche per far valutare i postumi dell'intervento ad altri professionisti, i quali avevano mostrato perplessità verso la scelta del dott.
di eseguire un'ampia demolizione in assenza di un preventivo accertamento di neoplasia e avevano CP_1 prospettato alla paziente diverse soluzioni chirurgiche correttive;
- che il costo del suddetto intervento riparatore era stato preventivato in euro 21.505,74 dalla medesima
Controparte_2
- che, poiché tutti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vicenda non erano andati a buon fine, la ricorrente aveva instaurato nei confronti delle resistenti il procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. avanti al
Tribunale di Milano, all'esito del quale i CTU hanno accertato la responsabilità dei sanitari sotto un duplice profilo;
-che in primo luogo si era censurata la scelta di avere proceduto a un intervento fortemente demolitivo senza che vi fossero sufficienti indicazioni in tal senso e, in particolare, senza effettuare almeno una biopsia intralesionale con esame estemporaneo intraoperatorio, anche al fine di effettuare una resezione ghiandolare più contenuta;
-che in secondo luogo, si era rilevata la adozione di una tecnica di ricostruzione inadeguata che aveva comportato una evidente asimmetria con la mammella controlaterale e un posizionamento troppo craniale della protesi;
- che per quanto concerne i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, i CTU avevano stimato un'invalidità temporanea assoluta di 2 (due) giorni;
un'invalidità temporanea parziale di 10 (dieci) giorni al pagina 2 di 13 75%, di 10 (dieci) giorni al 50% e di altri 10 (dieci) giorni al 25%; un'invalidità permanente al 5/6%, passibile di riduzione al 2% a seguito di intervento chirurgico correttivo e lipofilling;
- che quanto ai danni patrimoniali, i CTU hanno stimato un costo medio complessivo per l'intervento riparatore di euro 15.000, cui devono sommarsi altri euro 3.000 per lipofilling;
-che secondo la prospettazione attorea, i danni subiti per effetto delle censurabili prestazioni di cura ammontavano alla complessiva somma di euro 80.432,00;
- che, per quanto concerne i danni non patrimoniali, le risultanze della CTU non erano condivisibili, sia relativamente alla stima della invalidità temporanea, cui dovevano essere aggiunti ulteriori 180 giorni nella misura del 10% per le sedute riabilitative svolte al fine di risolvere le problematiche algomiocontratturali a carico di rachide cervicale e della spalla destra, da ritenersi compatibili con la lesione temporanea del nervo toracico lungo, sia relativamente alla invalidità permanente, da stimarsi quanto meno nella misura del 9% considerato che gli esiti permanenti erano costituiti dalla perdita totale di un organo, nella sua accezione non solo estetica, ma anche funzionale e psicologica;
- che, quandanche tale danno fosse emendabile tramite un intervento chirurgico correttivo, residuerebbe un'invalidità permanente pari almeno al 5%;
- che, in ogni caso, doveva essere riconosciuta alla paziente la massima personalizzazione in considerazione dell'età della paziente al momento dell'intervento e della grave sofferenza psicologica subita nel corso degli anni successivi, come documentata in atti;
- che, per quanto concerne i costi dell'intervento riparatore, la cifra prospettata dai CTU era sottostimata, risultando invece pari ad almeno 48.672,50 euro;
- che, per quanto concerne i danni patrimoniali, la ricorrente aveva diritto al ristoro delle spese mediche sinora sopportate, sia per il pagamento dell'intervento errato eseguito, sia per le successive sedute fisioterapiche riabilitative, nonché per le varie visite di controllo, la perizia e le consulenze post operatorie cui si è sottoposta, anche per potere raccogliere i necessari pareri in relazione all'intervento riparatore da svolgersi, a cui devono aggiungersi le spese sopportate per le sedute di psicoterapia, per un totale di euro 19.153,62;
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e Controparte_2 censurando l'operato dei CTU in ragione di quanto segue:
- che, per quanto concerne l'indirizzo terapeutico adottato dal dott. , l'addebito relativo alla scelta CP_1 dell'intervento praticato, ritenuto eccessivamente demolitivo dai CTU, si fondava sull'errato presupposto secondo cui il caso della sig.ra richiedesse in via preliminare una valutazione oncologica preoperatoria, Pt_1 in realtà non necessaria nel caso di specie perché la paziente era comunque determinata a sottoporsi alla suddetta operazione;
- che, l'operato del dott. risulta conforme alle linee guida FOMCAM 2013 e 2020, CP_1 CP_3
secondo cui la modificazione di una lesione del tipo di cui soffriva la paziente costituisce una valida ragione per deciderne l'asportazione;
pagina 3 di 13 - che non era condivisibile l'assunto dei CTU per cui sarebbe stata preferibile un'asportazione più ridotta della mammella, essendo precisa volontà della paziente rimuovere interamente la lesione che da tempo la affliggeva;
- che, per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dell'intervento, i CTU avevano errato nell'identificare la causa del dismorfismo nella collocazione “sottomuscolare completa” della protesi, posto che dal registro operatorio risulta che la protesi era stata collocata esclusivamente sotto il muscolo pettorale e non anche sotto il muscolo dentato;
- che, invece, era da ritenersi verosimile che la migrazione della protesi impiantata fosse stata determinata da una contrattura capsulare, complicanza non rara per il tipo di intervento di cui trattasi;
- che, in relazione ai costi dell'intervento riparatore, la stima operata dai consulenti tecnici non era condivisibile, sia per la possibilità di effettuazione a carico del SSN, sia perché lo stesso fiduciario di parte ricorrente, dott. , aveva stimato un costo pari a 8.000/9.000 euro;
Per_1
- che, per quanto concerne il quantum debeatur, la pretesa di controparte di vedersi congiuntamente attribuita sia la somma corrispondente al danno biologico “pieno”, sia il costo dell'eventuale intervento riparatorio costituirebbe un'indebita locupletazione a favore della ricorrente;
-che in secondo luogo, la richiesta di personalizzazione era inammissibile in quanto priva di specifiche allegazioni;
-che era infondata la richiesta di restituzione di quanto corrisposto alla struttura per le prestazioni cd. di spedalità relative all'intervento censurato, posto che i CCTTUU non hanno mai affermato l'inutilità di tale intervento;
-che, infine, la richiesta di rimborso delle spese per sedute di psicoterapia doveva essere rigettata in quanto non documentata nel procedimento ex art. 696-bis e pertanto non scrutinata dai CCTTUU.
Si è costituito in giudizio il Dott. , chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente, Controparte_1 deducendo:
-che le risultanze della consulenza preventiva erano censurabili sotto molteplici profili;
- che in primo luogo, quanto alla censura sulla decisione di non sottoporre la paziente a biopsia prima dell'intervento chirurgico, tale decisone era stata presa in quanto sarebbe stato un passaggio diagnostico inutile data la volontà della paziente di procedere comunque con l'intervento demolitivo;
- che, con riferimento al danno estetico riscontrato, l'attuale condizione della ricorrente era dovuta non a un errore tecnico bensì a una complicanza non rara dell'intervento effettuato;
- che non era condivisibile la stima svolta dai CTU sul residuare di una percentuale di invalidità permanente pari al 2% in caso di intervento correttivo;
- che con riferimento ai costi dell'intervento correttivo, dovevano essere esclusi quelli per l'intervento di lipofilling e l'impianto controlaterale di protesi mammaria, eccedendo questi ultimi interventi il normale ristoro del danno subito.
pagina 4 di 13 Il resistente ha poi rilevato che, facendo applicazione dei criteri della Legge Gelli Bianco, qualora la domanda principale venisse accolta, l'onere risarcitorio doveva gravare interamente sulla struttura resistente, non sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei suoi confronti.
In data 27.12.2023 la ricorrente ha prodotto agli atti la cartella clinica dell'intervento riparatore effettivamente eseguito dalla medesima in data 13.11.2023, consistente in una capsulectomia, con cambio della protesi ed impianto di protesi controlaterale, per un costo complessivo di euro 13.227,20.
Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo della predetta ATP, non è stata svolta ulteriore attività istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 1.10.2024.
2. Il thema decidendum e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale di e del dott. sotto il profilo della erronea Controparte_2 Controparte_1 indicazione e progettazione di un intervento di quadrantectomia della mammella destra e ricostruzione immediata con rotazione dei lembi locali e protesizzazione monolaterale, nonché sulla deficitaria esecuzione tecnica di tale intervento.
Dalla consulenza tecnica preventiva svolta dai consulenti tecnici dott. e dott.ssa Persona_2
emergono i seguenti dati: Persona_3
1) la ricorrente, prima dell'esecuzione dell'intervento chirurgico in esame, presentava un quadro di mastopatia fibrocistica complessa di una parte della ghiandola mammaria posizionata nei quadranti superiori, in follow up annuale mediante RMN. All'ultimo controllo RMN del dicembre 2017, il radiologo aveva rilevato delle modificazioni di tale formazione per progressivo enhancement contrastografico e con piccole formazioni cistiche nel contesto di tale formazione;
2) l'aspetto delle regioni interessate dall'intervento è desumibile solo dall'EO presente in cartella clinica, dove si legge: “ai QQSS della mammella destra presenza di addensamento (placca) di circa 6 cm x 3, a margini non ben definiti, mobile, consistenza aumentata. No adenopatie ascellari”;
3) in data 25.02.2019 la paziente veniva ricoverata presso la con esami Controparte_2 ematochimici, ECG e RX torace eseguiti nel febbraio del 2020 e RM del 01.12.2017, per eseguire un intervento di quadrantectomia della mammella destra e ricostruzione immediata con rotazione di lembi locali e protesizzazione monolaterale;
4) la paziente è stata dimessa in data 27.02.2022 con decorso postoperatorio regolare;
5) non sussistevano sufficienti indicazioni all'esecuzione di un intervento di resezione ghiandolare così ampio, dal momento che non erano stati effettuati esami idonei a rilevare una patologia neoplastica e considerato che, all'esame istologico postoperatorio del tessuto asportato, tale patologia è risultata assente;
6) per quanto riguarda l'aspetto demolitivo dell'atto chirurgico eseguito, l'intervento eseguito non corrisponde tecnicamente né alla quadrantectomia citata nel report operatorio (che prevede anche la rimozione della cute sovrastante la ghiandola rimossa a cuneo, e il prelievo della fascia muscolare sottostante), né a quello pagina 5 di 13 descritto nel consenso di (che comporta la rimozione di tutta la ghiandola mammaria Controparte_4
+ areola e capezzolo);
7) per quanto riguarda l'aspetto ricostruttivo, a fronte di un intervento meno demolitivo e più adeguato con maggior risparmio di tessuto ghiandolare, sarebbe derivata una più semplice ricostruzione;
8) inoltre, la tecnica di ricostruzione adottata (rotazione di lembi ghiandolari locali e inserimento di protesi in sede sottomuscolare completa) è risultata inadeguata, comportando una evidente asimmetria con la mammella controlaterale e il posizionamento troppo craniale della protesi;
9) le lesioni conseguenti all'intervento sono identificabili nella presenza di protesi disgiunta dalla mammella, in sede sottomuscolare completa, fissa, senza segni di contrattura capsulare patologica, che a riposo crea una salienza innaturale sul torace e subisce importante deformazione dinamica alla contrazione del muscolo pettorale;
nella presenza, in corrispondenza del passaggio tra i quadranti supero-esterno e infero-esterno, di evidente ed estesa area di aderenza, lineariforme a decorso sagittale, della cute ai tessuti profondi;
nel fatto che inquadranti inferiori della mammella risultano vuoti alla palpazione;
nella presenza, a livello periareolare superiore, di cicatrice della lunghezza di 5 cm, sottile, chiara, stabilizzata.
Si è quindi rilevato che l'attuale condizione estetica rappresenta un peggioramento rispetto alle condizioni quo ante;
10) i deficit funzionali lamentati sono compatibili con una lesione temporanea del nervo toracico lungo con deficit secondario del muscolo dentato anteriore, lesione a sua volta compatibile con l'intervento eseguito nella fase di posizionamento sottomuscolare completo, ma attualmente non si rilevano deficit funzionali a carico della spalla o dell'arto superiore;
11) l'inabilità temporanea assoluta è limitata al periodo di ricovero di 2 giorni;
il periodo di invalidità temporanea parziale è stato stimato in 10 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%, al fine di stabilizzazione dell'intervento chirurgico;
12) tali postumi sono passibili di miglioramento mediante intervento chirurgico correttivo di capsulectomia, riposizionamento protesi e sua sostituzione e lipofilling, in grado di decurtare il danno biologico di almeno i 2/3, con conseguente residuare di un danno biologico definitivo del 2%, da ascriversi al danno anatomico derivante dalla chirurgia;
13) il costo medio onnicomprensivo dei suddetti interventi è pari a circa € 15.000, tenuto conto anche che sarà da valutarsi intraoperatoriamente la necessità di una simmetrizzazione controlaterale protesica o con altre metodiche. È concretamente possibile che si verifichi la necessità di interventi di lipofilling a 6 mesi di distanza, con un costo ulteriore di circa € 3000,00.
All'esito delle osservazioni dei consulenti di parte, i CCTTUU hanno confermato le valutazioni esposte nella bozza della relazione.
3. La valutazione del dedotto inadempimento dei resistenti e il nesso causale
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza preventiva in quanto fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure e sorrette da congrua motivazione.
pagina 6 di 13 In particolare, in adesione alle conclusioni della consulenza tecnica, risultano provati i dedotti inadempimenti attinenti all'intervento eseguito in data 25 febbraio 2019 presso la che nella sua Controparte_2 ampiezza demolitiva è risultato non sorretto da adeguata indicazione e non è stato svolto in maniera corretta, in considerazione della tecnica di ricostruzione adottata (rotazione di lembi ghiandolari locali e inserimento di protesi in sede sottomuscolare completa) e del posizionamento troppo craniale della protesi, che hanno comportato un grave inestetismo nonché un'evidente asimmetria con la mammella controlaterale.
Come osservato dai consulenti tecnici, infatti, il corretto modus operandi nel caso di specie sarebbe stato quello di procedere ad un inquadramento clinico preoperatorio mediante una biopsia percutanea, che avrebbe permesso una diagnosi istologica preoperatoria della lesione e quindi consentito una exeresi ghiandolare più contenuta e precisa. Anche nel caso in cui si fosse voluto intervenire a mero scopo preventivo, per evitare una eventuale futura degenerazione della lesione, rilevatasi ex post benigna, le linee guida (cfr pag. 64 CTU) avrebbero comunque imposto tutt'altro iter e modus operandi, optando per una rimozione più contenuta e adeguata.
Diversamente da quanto affermato dai resistenti, la valutazione di non indicazione dell'intervento non può essere confutata in forza del consenso della paziente all'esecuzione di una resezione finanche maggiore, posto che, in definitiva, la scelta dell'iter diagnostico e operatorio corretto compete al medico curante e che, in ogni caso,
l'esecuzione di una biopsia intraoperatoria sarebbe stata comunque indicata al fine di eseguire una resezione più contenuta e ottenere, anche sotto il profilo ricostruttivo, un risultato più soddisfacente per la paziente stessa.
Difatti, la consulenza tecnica ha evidenziato che, a fronte di un intervento meno demolitivo e più adeguato con maggior risparmio di tessuto ghiandolare, la ricostruzione della mammella sarebbe stata di più pronta esecuzione e non avrebbe richiesto l'impianto di alcuna protesi.
Parimenti risulta provato l'evento di danno: il quadro descritto dai consulenti tecnici è quello di una protesi disgiunta dalla mammella, che a riposo crea un'innaturale salienza sul torace e alla contrazione muscolare subisce un'importante deformazione dinamica.
Tali condizioni, che rappresentano un peggioramento estetico rispetto allo status quo ante, si sarebbero potute evitare ricorrendo a una resezione ghiandolare più contenuta, che avrebbe consentito di adottare una tecnica ricostruttiva più adeguata al caso concreto, così come illustrato nella relazione peritale.
Sussiste, dunque, anche la prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla ricorrente e l'operato dei resistenti.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione contrattuale per responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l' insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.civ. sez. 3, 23 ottobre 2018 n. 26700, Cass.civ., sez.3, 11 novembre 2019 n.28991).
pagina 7 di 13 Nel caso in esame, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla ricorrente, i resistenti non hanno dimostrato l'esistenza di fattori diversi che abbiano verosimilmente determinato o favorito il verificarsi dell'asimmetria; i consulenti tecnici non hanno infatti riscontrato all'esame della paziente alcuna retrazione capsulare, il che consente di escludere che nel caso di specie sia occorsa la complicanza invocata dalla controparte.
Né, tantomeno, i resistenti hanno dimostrato il proprio esatto adempimento, non essendovi evidenza dell'utilizzo di tecniche volte ad evitare l'insorgere del problema ed essendosi gli stessi limitati a imputare le problematiche riscontrate a una complicanza – la retrazione capsulare – espressamente esclusa dai consulenti tecnici.
Il rilievo circa la reale collocazione della protesi, a detta dei resistenti erroneamente indicata come “sotto muscolare completa” dai periti, non vale ad escludere la sussistenza del nesso causalità, posto che i resistenti non hanno spiegato come detta circostanza possa aver inciso sul risultato finale.
Si ritiene quindi che la ricorrente abbia assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la lesione alla salute psicofisica lamentata e la condotta dei resistenti, mentre le controparti non abbiano assolto all'onere di fornire la citata prova liberatoria.
4. Il danno risarcibile
In base a quanto fin qui esposto, risultano sussistenti gli inadempimenti dedotti, ascrivibili alle condotte dei resistenti, nonché il nesso causale tra tali violazioni e i conseguenti danni psico-fisici subiti dalla ricorrente costituiti dal prolungarsi del periodo di invalidità temporanea e dal danno permanente relativo agli esiti descritti e valutati in sede di consulenza tecnica preventiva.
Va quindi in primo luogo risarcito il danno di natura biologica, che, tenuto conto dell'avvenuta sottoposizione da parte della ricorrente a un primo intervento correttivo idoneo alla riduzione dei postumi, si ritiene stimabile nella misura residuale del 2%, dal momento che, come rilevato dai consulenti, l'esecuzione di tale intervento avrebbe emendato di almeno 3 punti percentuali i postumi accertati nella misura del 5/6%, potendo correggere gli aspetti estetici ma non anche il fatto dell'asportazione del tessuto ghiandolare.
A tal proposito, occorre in primis disattendere la contestazione della ricorrente in punto di quantificazione percentuale del danno biologico: la diversa percentuale del 9% richiesta risulta, infatti, sproporzionata, tenuto conto del fatto che la ricorrente avrebbe comunque dovuto sottoporsi ad un intervento – quandanche più contenuto nelle modalità esecutive – per rimuovere la lesione che la affliggeva;
in aggiunta, si rileva che la quantificazione del 5/6% già tiene conto del danno derivante dalla perdita di un organo.
In secondo luogo, con riferimento alle contestazioni mosse dai resistenti in punto di danno residuo, occorre precisare che i consulenti tecnici, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, hanno congruamente argomentato che il danno biologico differenziale del 2% è il minus che residua rimuovendo la protesi, minus che solo in parte può essere colmato da successivi e plurimi interventi di lipofilling, la cui realizzabilità è incerta data la magrezza costituzionale della paziente. In ogni caso, anche laddove i successivi interventi di lipofilling vadano a colmare il vuoto lasciato dalla rimozione della protesi dalla sede di originaria collocazione, il 2%
pagina 8 di 13 residuale sarebbe comunque giustificato dalle differenze intrinseche tra tessuto autologo e protesi in silicone (cfr pag. 70 della CTU).
Come risulta provato in atti (cfr documenti allegati alla nota di deposito autorizzata in data 27 dicembre 2023), la ricorrente si è già sottoposta a un primo intervento correttivo di inserimento protesi bilaterale, che ha in parte rimediato ai postumi dell'intervento eseguito dagli odierni resistenti. Pertanto, la scelta della ricorrente di chiedere, come danno patrimoniale, la corresponsione delle spese per tale intervento esclude che la stessa possa anche ottenere la liquidazione del danno biologico richiesto, pari al 5/6% nella quantificazione operata dai consulenti tecnici in quanto corrispondente alla percentuale di invalidità che sarebbe residuata in assenza dell'intervento correttivo.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, in condivisione con l'orientamento fatto proprio della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28994), trova applicazione alla fattispecie l'art. 7 comma 4 L. n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Utilizzando il citato criterio, spetta a a titolo di danno permanente l'importo di €1.740,19 Parte_1 considerando l'età della parte al momento del fatto (43 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2023.
Quanto all'inabilità temporanea, si condivide la valutazione espressa dai consulenti, e va quindi riconosciuto alla ricorrente l'importo complessivo di €939,08 (determinato considerando come valore base la somma di €55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente per il grado di inabilità riconosciuta).
Quanto alla richiesta da parte della ricorrente di considerare ai fini dell'invalidità temporanea ulteriori 180 giorni, coincidenti con il periodo in cui la stessa si è sottoposta a sedute di massoterapia, detta richiesta non può essere accolta, condividendosi a tal proposito il giudizio dei CCTTUU secondo cui tali sedute sono già ricomprese nel periodo di invalidità temporanea parziale (cfr pag. 72 CTU).
Dalle allegazioni contenute nel ricorso si desume che la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da sofferenza non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo morale, in relazione alla non necessaria asportazione di un organo di spiccata valenza “psico-relazionale-emotiva” per una donna (cfr pag. 14 ricorso).
Al riguardo, si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente avuto riguardo alle conseguenze subite dalla parte a causa del trattamento al quale è stata sottoposta e alla zona interessata dagli inestetismi, circostanze che fanno presumere le conseguenze in termini di senso di sofferenza e disagio patite dalla ricorrente.
In base al comma terzo dell'art. 138 del codice delle assicurazioni, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%.
pagina 9 di 13 Al riguardo, si ritiene si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente avuto riguardo alle conseguenze subite dalla parte a causa del trattamento al quale è stata sottoposta, alla zona interessata dagli inestetismi, il che fa presumere le conseguenze in termini di senso di sofferenza, disagio patite dalla ricorrente.
Tuttavia, tale personalizzazione deve essere limitata al periodo di inabilità temporanea, in considerazione del fatto che la ricorrente si è già sottoposta a un intervento correttivo che ha considerevolmente ridotto la percentuale di invalidità permanente ponendo quasi totale rimedio al danno estetico.
Al riguardo, tenuto conto dei citati elementi, si ritiene quindi che la somma riconosciuta alla ricorrente a titolo di danno dinamico relazionale temporaneo possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza, mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di €187,81.
Il danno non patrimoniale ammonta quindi alla somma complessiva di €2.867,08 espressa in moneta attuale.
Va accolta, inoltre, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativa alle spese dell'intervento correttivo cui la ricorrente si è già sottoposta.
Con riferimento al quantum, si reputa congruo quanto stimato dai CTU sia per l'intervento di sostituzione della protesi, che tiene anche conto della possibile esigenza di intervenire sull'altro seno per raggiungere la simmetrizzazione, sia del lipofilling necessario al fine di migliorarne ulteriormente l'aspetto, per un totale di euro 18.000. Al riguardo si evidenzia che la stima dei CCTUU è stata ritenuta congrua anche dal consulente di parte ricorrente, che non ha presentato osservazioni in relazione a tale quantificazione, come si evince da pag. 60 della CTU.
Tale somma, rivalutata dalla data degli esborsi, risalenti al 14 novembre 2023, ammonta a €15.180,00.
Non si reputa quindi accoglibile la domanda di risarcimento dei maggiori costi allegati dalla parte. Da un lato, con riferimento al primo intervento correttivo eseguito presso la clinica Columbus, che comprende anche l'inserimento della protesi controlaterale, non emergono elementi che giustifichino il maggior costo allegato dalla ricorrente;
a tal proposito, è bene ricordare che la valutazione dei CCTTUU deve necessariamente tenere conto dei prezzi medi di mercato, fermo restando la libertà della parte di rivolgersi a un professionista di sua preferenza quandanche tale scelta risulti più onerosa ma senza che tale maggior costo possa essere posto a carico del danneggiante, pena l'indebita locupletazione del danneggiato.
Dall'altro lato, per quanto riguarda il secondo intervento correttivo prospettato da parte ricorrente, si ritiene riconoscibile la somma di € 3.000,00 quantificata dai CCTTUU e non la maggiore somma indicata dalla ricorrente, sia per la medesima considerazione già formulata, relativa alla necessità di tener conto dei prezzi medi di mercato, sia perché l'intervento di lipofilling prospettato dalla ricorrente interesserebbe anche l'altro seno non intaccato dall'operazione del dott. . CP_1
Tale ultimo credito, riguardando spese future, non va rivalutato.
Quanto alle altre richieste della ricorrente, la stessa ha in primo luogo svolto domanda di accertamento negativo della non debenza di quanto pattuito a titolo di corrispettivo per le prestazioni mal eseguite dal dott.
pagina 10 di 13 , somma che, stando alle prospettazioni di parte ricorrente, non è stata ad oggi ancora corrisposta, nonché CP_1 di restituzione delle somme versate alla casa di cura CP_2
Il fatto che la parte non abbia formulato una domanda di risoluzione del contratto non preclude l'esame di tale domanda.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno” (Cass.civ., sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36497).
Nella motivazione, la Corte ha osservato che nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del danno, il rimedio della risoluzione ed il rimedio del risarcimento del danno hanno carattere omogeneo, in quanto entrambi costituiscono una reazione al fatto che lo scambio insito nei contratti a prestazione corrispettiva è rimasto inattuato.
Nel caso in cui la parte faccia valere la tutela risarcitoria, il danno risarcibile si deve intendere esteso al cd.
“interesse positivo”, dovendo il contraente adempiente essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, indipendentemente dall'esperimento della tutela risarcitoria, in caso di mancato o inadeguato conseguimento della prestazione subita, è configurabile una perdita in capo al contraente adempiente, che si individua nelle spese sostenute invano.
Il caso in esame va quindi affrontato facendo applicazione di tali principi.
E' infatti evidente, alla luce delle risultanze della relazione peritale, che la prestazione svolta dal dott. CP_1 non è stata correttamente eseguita e ha determinato un significativo peggioramento dello status quo ante della paziente, con conseguente lesione dell'interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.
Conseguentemente, nulla è dovuto al dott. a titolo di compenso per la prestazione mal eseguita. CP_1
Tuttavia, nel caso di specie, l'intervento cui si è sottoposta la ricorrente, benché mal eseguito, non poteva ritenersi del tutto inutile, giacché per eliminare la lesione di cui soffriva sarebbe stato comunque necessario intervenire chirurgicamente.
Di conseguenza, non si ritiene accoglibile la richiesta di restituzione di quanto versato alla Controparte_2
(doc. 11-ter, fascicolo ricorrente), posto che le relative prestazioni di spedalità, da un lato, sono state
[...] correttamente eseguite e, dall'altro lato, si sarebbero comunque rese necessarie anche in caso di esecuzione di un intervento meno demolitivo.
Va invece riconosciuto alla ricorrente il rimborso del costo della protesi, indicato nella somma di €1.000 versata al dott. posto che, come emerge dalla consulenza tecnica, laddove si fosse optato per una resezione CP_1 ghiandolare più contenuta, non sarebbe stato necessario alcun impianto protesico;
a tal proposito, l'esecuzione del pagamento non è contestato dal resistente e, pertanto, spetta alla ricorrente il rimborso di tale somma.
pagina 11 di 13 Con riferimento altre spese mediche allegate, si ritiene di poter porre e carico dei resistenti le spese relative alle sessioni di massoterapia, inizialmente escluse dai CTU per mancanza della prescrizione, successivamente prodotta in atti dalla ricorrente (doc. 11, 12 e 12-bis, fascicolo ricorrente).
Si tratta della somma di €2.222,00, che rivalutata alla data odierna, tenendo conto del fatto che l'importo di
€1082,00 riguarda sedute eseguite entro il mese di giugno 2020, come da relativa fattura, e le altre riguardano altre 2 sedute eseguite nel 2020, 7 sedute eseguite nel 2021, 8 nel 2022 e 2 nel il 2023, ammonta a complessivi €
2.485,57.
Non si ritiene invece di poter riconoscere le spese relative alle sedute di psicoterapia, in quanto le relative fatture non sono state prodotte in sede di ATP e, pertanto, non sono state sottoposte a scrutinio da parte dei consulenti tecnici. Inoltre, non risulta sufficientemente provato il nesso causale tra la condotta degli odierni resistenti e l'insorgere della necessità per la ricorrente di sottoporsi a sedute di psicoterapia.
Alle spese rimborsabili deve aggiungersi il costo della perizia stragiudiziale a firma del dott. (doc. 7, Per_1 fascicolo ricorrente), pari ad €1.464,00 posto che la stessa è risultata funzionale all'individuazione degli addebiti attribuiti ai resistenti, che rivalutata ad oggi dalla data dell'esborso ammonta a € 1.717,27.
Spetta quindi alla ricorrente la complessiva somma di €23.382,84, a titolo di danno patrimoniale,
Spettano poi alla parte ricorrente gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, pari a complessivi € 26.249,92. Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente nella somma di €2.388,81, che si ottiene prendendo come base di calcolo la somma devalutata alla data dell'illecito (febbraio 2019), pari a €22.359,39 con applicazione di interessi da calcolarsi anno per anno sui singoli scaglioni via via rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al tasso legale di interessi.
I resistenti e devono quindi essere condannati al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di della somma complessiva di €28.638,73. Parte_1
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto della prevalente soccombenza dei resistenti, va disposta la condanna di questi ultimi alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio e di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
I resistenti vanno poi condannati a rifondere le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c, liquidate in base al valore dell'accolto e secondo i valori medi, oltre al rimborso delle spese di CTU e delle spese di CTP di cui al doc. 14 di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente, condanna e Controparte_1 Controparte_2
in via solidale, al pagamento in favore di della complessiva somma di
[...] Parte_1
€28.638,73, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
pagina 12 di 13 2. condanna i resistenti ,in solido, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €5.260,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €259,00 per spese, €3.056,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP di cui alle fatture prodotte dalla ricorrente.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26540/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINO MANLIO con Parte_1 C.F._1 studio in CORSO ITALIA N. 50 20122 MILANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANO ROSARIA con Controparte_1 C.F._2 studio in VIA VOLTA, 62 22100 COMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELPI VITTORIO, Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. GELPI ANNA e dell'avv. DALLE DONNE STEFANO con studio in VIA CINQUE GIORNATE, 61
22100 COMO
RESISTENTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
1. Esposizione delle domande e delle difese svolte dalle parti
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e il chirurgo plastico Dott. , chiedendo accertarsi la responsabilità Controparte_2 Controparte_1 degli stessi per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora in conseguenza Parte_1 delle prestazioni sanitarie dai medesimi rese e, per l'effetto, condannarsi i resistenti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 80.432 o della maggiore/minor somma accertata come dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso a criteri equitativi, nonché accertarsi che la ricorrente nulla deve al Dott. a titolo di compensi per l'operazione chirurgica da quest'ultimo eseguita in Controparte_1 data 25 febbraio 2019.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
pagina 1 di 13 - che da diversi anni era affetta da una patologia, denominata mastopatia fibrocistica complessa, che interessava una parte della ghiandola mammaria posizionata nel quadrante superiore della mammella destra;
- che, a seguito di una modificazione del quadro clinico rilevata con RMN del 20 dicembre 2017, si era rivolta al dott. , specialista in chirurgia plastica, per valutare se e in che misura intervenire sulla lesione;
CP_1
-che quest'ultimo, avendo rilevato all'esame obiettivo la presenta di un “addensamento (placca) di circa 6 cm x 3, a margini non ben definiti, mobili, consistenza aumentata”, senza prescrivere o raccomandare l'esecuzione di ulteriori esami, aveva dato indicazione alla paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico finalizzato a rimuovere completamente la sezione ghiandolare contenente la lesione in questione;
- che in data 25 febbraio 2019 la ricorrente si era quindi sottoposta ad un intervento di quadrantectomia della mammella destra e ricostruzione immediata con rotazione dei lembi locali e protesizzazione monolaterale, eseguito dal dott. presso la CP_1 Controparte_2
- che, a seguito del suddetto intervento, la ricorrente aveva fin da subito manifestato un deficit della mobilità della spalla omolaterale all'intervento e ritrazione dolorosa della muscolatura del pettorale destro;
- che, inoltre, la ricorrente aveva constatato che il proprio seno destro, in esito all'intervento, presentava un'abnorme salienza rispetto al sinistro, oltre ad una forma evidentemente dismorfica, dovuta a una collocazione della protesi in posizione eccessivamente craniale rispetto alla norma;
- che, conseguentemente, la ricorrente si era sottoposta ad ulteriori visite specialistiche per far valutare i postumi dell'intervento ad altri professionisti, i quali avevano mostrato perplessità verso la scelta del dott.
di eseguire un'ampia demolizione in assenza di un preventivo accertamento di neoplasia e avevano CP_1 prospettato alla paziente diverse soluzioni chirurgiche correttive;
- che il costo del suddetto intervento riparatore era stato preventivato in euro 21.505,74 dalla medesima
Controparte_2
- che, poiché tutti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vicenda non erano andati a buon fine, la ricorrente aveva instaurato nei confronti delle resistenti il procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. avanti al
Tribunale di Milano, all'esito del quale i CTU hanno accertato la responsabilità dei sanitari sotto un duplice profilo;
-che in primo luogo si era censurata la scelta di avere proceduto a un intervento fortemente demolitivo senza che vi fossero sufficienti indicazioni in tal senso e, in particolare, senza effettuare almeno una biopsia intralesionale con esame estemporaneo intraoperatorio, anche al fine di effettuare una resezione ghiandolare più contenuta;
-che in secondo luogo, si era rilevata la adozione di una tecnica di ricostruzione inadeguata che aveva comportato una evidente asimmetria con la mammella controlaterale e un posizionamento troppo craniale della protesi;
- che per quanto concerne i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, i CTU avevano stimato un'invalidità temporanea assoluta di 2 (due) giorni;
un'invalidità temporanea parziale di 10 (dieci) giorni al pagina 2 di 13 75%, di 10 (dieci) giorni al 50% e di altri 10 (dieci) giorni al 25%; un'invalidità permanente al 5/6%, passibile di riduzione al 2% a seguito di intervento chirurgico correttivo e lipofilling;
- che quanto ai danni patrimoniali, i CTU hanno stimato un costo medio complessivo per l'intervento riparatore di euro 15.000, cui devono sommarsi altri euro 3.000 per lipofilling;
-che secondo la prospettazione attorea, i danni subiti per effetto delle censurabili prestazioni di cura ammontavano alla complessiva somma di euro 80.432,00;
- che, per quanto concerne i danni non patrimoniali, le risultanze della CTU non erano condivisibili, sia relativamente alla stima della invalidità temporanea, cui dovevano essere aggiunti ulteriori 180 giorni nella misura del 10% per le sedute riabilitative svolte al fine di risolvere le problematiche algomiocontratturali a carico di rachide cervicale e della spalla destra, da ritenersi compatibili con la lesione temporanea del nervo toracico lungo, sia relativamente alla invalidità permanente, da stimarsi quanto meno nella misura del 9% considerato che gli esiti permanenti erano costituiti dalla perdita totale di un organo, nella sua accezione non solo estetica, ma anche funzionale e psicologica;
- che, quandanche tale danno fosse emendabile tramite un intervento chirurgico correttivo, residuerebbe un'invalidità permanente pari almeno al 5%;
- che, in ogni caso, doveva essere riconosciuta alla paziente la massima personalizzazione in considerazione dell'età della paziente al momento dell'intervento e della grave sofferenza psicologica subita nel corso degli anni successivi, come documentata in atti;
- che, per quanto concerne i costi dell'intervento riparatore, la cifra prospettata dai CTU era sottostimata, risultando invece pari ad almeno 48.672,50 euro;
- che, per quanto concerne i danni patrimoniali, la ricorrente aveva diritto al ristoro delle spese mediche sinora sopportate, sia per il pagamento dell'intervento errato eseguito, sia per le successive sedute fisioterapiche riabilitative, nonché per le varie visite di controllo, la perizia e le consulenze post operatorie cui si è sottoposta, anche per potere raccogliere i necessari pareri in relazione all'intervento riparatore da svolgersi, a cui devono aggiungersi le spese sopportate per le sedute di psicoterapia, per un totale di euro 19.153,62;
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e Controparte_2 censurando l'operato dei CTU in ragione di quanto segue:
- che, per quanto concerne l'indirizzo terapeutico adottato dal dott. , l'addebito relativo alla scelta CP_1 dell'intervento praticato, ritenuto eccessivamente demolitivo dai CTU, si fondava sull'errato presupposto secondo cui il caso della sig.ra richiedesse in via preliminare una valutazione oncologica preoperatoria, Pt_1 in realtà non necessaria nel caso di specie perché la paziente era comunque determinata a sottoporsi alla suddetta operazione;
- che, l'operato del dott. risulta conforme alle linee guida FOMCAM 2013 e 2020, CP_1 CP_3
secondo cui la modificazione di una lesione del tipo di cui soffriva la paziente costituisce una valida ragione per deciderne l'asportazione;
pagina 3 di 13 - che non era condivisibile l'assunto dei CTU per cui sarebbe stata preferibile un'asportazione più ridotta della mammella, essendo precisa volontà della paziente rimuovere interamente la lesione che da tempo la affliggeva;
- che, per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dell'intervento, i CTU avevano errato nell'identificare la causa del dismorfismo nella collocazione “sottomuscolare completa” della protesi, posto che dal registro operatorio risulta che la protesi era stata collocata esclusivamente sotto il muscolo pettorale e non anche sotto il muscolo dentato;
- che, invece, era da ritenersi verosimile che la migrazione della protesi impiantata fosse stata determinata da una contrattura capsulare, complicanza non rara per il tipo di intervento di cui trattasi;
- che, in relazione ai costi dell'intervento riparatore, la stima operata dai consulenti tecnici non era condivisibile, sia per la possibilità di effettuazione a carico del SSN, sia perché lo stesso fiduciario di parte ricorrente, dott. , aveva stimato un costo pari a 8.000/9.000 euro;
Per_1
- che, per quanto concerne il quantum debeatur, la pretesa di controparte di vedersi congiuntamente attribuita sia la somma corrispondente al danno biologico “pieno”, sia il costo dell'eventuale intervento riparatorio costituirebbe un'indebita locupletazione a favore della ricorrente;
-che in secondo luogo, la richiesta di personalizzazione era inammissibile in quanto priva di specifiche allegazioni;
-che era infondata la richiesta di restituzione di quanto corrisposto alla struttura per le prestazioni cd. di spedalità relative all'intervento censurato, posto che i CCTTUU non hanno mai affermato l'inutilità di tale intervento;
-che, infine, la richiesta di rimborso delle spese per sedute di psicoterapia doveva essere rigettata in quanto non documentata nel procedimento ex art. 696-bis e pertanto non scrutinata dai CCTTUU.
Si è costituito in giudizio il Dott. , chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente, Controparte_1 deducendo:
-che le risultanze della consulenza preventiva erano censurabili sotto molteplici profili;
- che in primo luogo, quanto alla censura sulla decisione di non sottoporre la paziente a biopsia prima dell'intervento chirurgico, tale decisone era stata presa in quanto sarebbe stato un passaggio diagnostico inutile data la volontà della paziente di procedere comunque con l'intervento demolitivo;
- che, con riferimento al danno estetico riscontrato, l'attuale condizione della ricorrente era dovuta non a un errore tecnico bensì a una complicanza non rara dell'intervento effettuato;
- che non era condivisibile la stima svolta dai CTU sul residuare di una percentuale di invalidità permanente pari al 2% in caso di intervento correttivo;
- che con riferimento ai costi dell'intervento correttivo, dovevano essere esclusi quelli per l'intervento di lipofilling e l'impianto controlaterale di protesi mammaria, eccedendo questi ultimi interventi il normale ristoro del danno subito.
pagina 4 di 13 Il resistente ha poi rilevato che, facendo applicazione dei criteri della Legge Gelli Bianco, qualora la domanda principale venisse accolta, l'onere risarcitorio doveva gravare interamente sulla struttura resistente, non sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei suoi confronti.
In data 27.12.2023 la ricorrente ha prodotto agli atti la cartella clinica dell'intervento riparatore effettivamente eseguito dalla medesima in data 13.11.2023, consistente in una capsulectomia, con cambio della protesi ed impianto di protesi controlaterale, per un costo complessivo di euro 13.227,20.
Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo della predetta ATP, non è stata svolta ulteriore attività istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 1.10.2024.
2. Il thema decidendum e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale di e del dott. sotto il profilo della erronea Controparte_2 Controparte_1 indicazione e progettazione di un intervento di quadrantectomia della mammella destra e ricostruzione immediata con rotazione dei lembi locali e protesizzazione monolaterale, nonché sulla deficitaria esecuzione tecnica di tale intervento.
Dalla consulenza tecnica preventiva svolta dai consulenti tecnici dott. e dott.ssa Persona_2
emergono i seguenti dati: Persona_3
1) la ricorrente, prima dell'esecuzione dell'intervento chirurgico in esame, presentava un quadro di mastopatia fibrocistica complessa di una parte della ghiandola mammaria posizionata nei quadranti superiori, in follow up annuale mediante RMN. All'ultimo controllo RMN del dicembre 2017, il radiologo aveva rilevato delle modificazioni di tale formazione per progressivo enhancement contrastografico e con piccole formazioni cistiche nel contesto di tale formazione;
2) l'aspetto delle regioni interessate dall'intervento è desumibile solo dall'EO presente in cartella clinica, dove si legge: “ai QQSS della mammella destra presenza di addensamento (placca) di circa 6 cm x 3, a margini non ben definiti, mobile, consistenza aumentata. No adenopatie ascellari”;
3) in data 25.02.2019 la paziente veniva ricoverata presso la con esami Controparte_2 ematochimici, ECG e RX torace eseguiti nel febbraio del 2020 e RM del 01.12.2017, per eseguire un intervento di quadrantectomia della mammella destra e ricostruzione immediata con rotazione di lembi locali e protesizzazione monolaterale;
4) la paziente è stata dimessa in data 27.02.2022 con decorso postoperatorio regolare;
5) non sussistevano sufficienti indicazioni all'esecuzione di un intervento di resezione ghiandolare così ampio, dal momento che non erano stati effettuati esami idonei a rilevare una patologia neoplastica e considerato che, all'esame istologico postoperatorio del tessuto asportato, tale patologia è risultata assente;
6) per quanto riguarda l'aspetto demolitivo dell'atto chirurgico eseguito, l'intervento eseguito non corrisponde tecnicamente né alla quadrantectomia citata nel report operatorio (che prevede anche la rimozione della cute sovrastante la ghiandola rimossa a cuneo, e il prelievo della fascia muscolare sottostante), né a quello pagina 5 di 13 descritto nel consenso di (che comporta la rimozione di tutta la ghiandola mammaria Controparte_4
+ areola e capezzolo);
7) per quanto riguarda l'aspetto ricostruttivo, a fronte di un intervento meno demolitivo e più adeguato con maggior risparmio di tessuto ghiandolare, sarebbe derivata una più semplice ricostruzione;
8) inoltre, la tecnica di ricostruzione adottata (rotazione di lembi ghiandolari locali e inserimento di protesi in sede sottomuscolare completa) è risultata inadeguata, comportando una evidente asimmetria con la mammella controlaterale e il posizionamento troppo craniale della protesi;
9) le lesioni conseguenti all'intervento sono identificabili nella presenza di protesi disgiunta dalla mammella, in sede sottomuscolare completa, fissa, senza segni di contrattura capsulare patologica, che a riposo crea una salienza innaturale sul torace e subisce importante deformazione dinamica alla contrazione del muscolo pettorale;
nella presenza, in corrispondenza del passaggio tra i quadranti supero-esterno e infero-esterno, di evidente ed estesa area di aderenza, lineariforme a decorso sagittale, della cute ai tessuti profondi;
nel fatto che inquadranti inferiori della mammella risultano vuoti alla palpazione;
nella presenza, a livello periareolare superiore, di cicatrice della lunghezza di 5 cm, sottile, chiara, stabilizzata.
Si è quindi rilevato che l'attuale condizione estetica rappresenta un peggioramento rispetto alle condizioni quo ante;
10) i deficit funzionali lamentati sono compatibili con una lesione temporanea del nervo toracico lungo con deficit secondario del muscolo dentato anteriore, lesione a sua volta compatibile con l'intervento eseguito nella fase di posizionamento sottomuscolare completo, ma attualmente non si rilevano deficit funzionali a carico della spalla o dell'arto superiore;
11) l'inabilità temporanea assoluta è limitata al periodo di ricovero di 2 giorni;
il periodo di invalidità temporanea parziale è stato stimato in 10 giorni al 75%, di 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%, al fine di stabilizzazione dell'intervento chirurgico;
12) tali postumi sono passibili di miglioramento mediante intervento chirurgico correttivo di capsulectomia, riposizionamento protesi e sua sostituzione e lipofilling, in grado di decurtare il danno biologico di almeno i 2/3, con conseguente residuare di un danno biologico definitivo del 2%, da ascriversi al danno anatomico derivante dalla chirurgia;
13) il costo medio onnicomprensivo dei suddetti interventi è pari a circa € 15.000, tenuto conto anche che sarà da valutarsi intraoperatoriamente la necessità di una simmetrizzazione controlaterale protesica o con altre metodiche. È concretamente possibile che si verifichi la necessità di interventi di lipofilling a 6 mesi di distanza, con un costo ulteriore di circa € 3000,00.
All'esito delle osservazioni dei consulenti di parte, i CCTTUU hanno confermato le valutazioni esposte nella bozza della relazione.
3. La valutazione del dedotto inadempimento dei resistenti e il nesso causale
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza preventiva in quanto fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure e sorrette da congrua motivazione.
pagina 6 di 13 In particolare, in adesione alle conclusioni della consulenza tecnica, risultano provati i dedotti inadempimenti attinenti all'intervento eseguito in data 25 febbraio 2019 presso la che nella sua Controparte_2 ampiezza demolitiva è risultato non sorretto da adeguata indicazione e non è stato svolto in maniera corretta, in considerazione della tecnica di ricostruzione adottata (rotazione di lembi ghiandolari locali e inserimento di protesi in sede sottomuscolare completa) e del posizionamento troppo craniale della protesi, che hanno comportato un grave inestetismo nonché un'evidente asimmetria con la mammella controlaterale.
Come osservato dai consulenti tecnici, infatti, il corretto modus operandi nel caso di specie sarebbe stato quello di procedere ad un inquadramento clinico preoperatorio mediante una biopsia percutanea, che avrebbe permesso una diagnosi istologica preoperatoria della lesione e quindi consentito una exeresi ghiandolare più contenuta e precisa. Anche nel caso in cui si fosse voluto intervenire a mero scopo preventivo, per evitare una eventuale futura degenerazione della lesione, rilevatasi ex post benigna, le linee guida (cfr pag. 64 CTU) avrebbero comunque imposto tutt'altro iter e modus operandi, optando per una rimozione più contenuta e adeguata.
Diversamente da quanto affermato dai resistenti, la valutazione di non indicazione dell'intervento non può essere confutata in forza del consenso della paziente all'esecuzione di una resezione finanche maggiore, posto che, in definitiva, la scelta dell'iter diagnostico e operatorio corretto compete al medico curante e che, in ogni caso,
l'esecuzione di una biopsia intraoperatoria sarebbe stata comunque indicata al fine di eseguire una resezione più contenuta e ottenere, anche sotto il profilo ricostruttivo, un risultato più soddisfacente per la paziente stessa.
Difatti, la consulenza tecnica ha evidenziato che, a fronte di un intervento meno demolitivo e più adeguato con maggior risparmio di tessuto ghiandolare, la ricostruzione della mammella sarebbe stata di più pronta esecuzione e non avrebbe richiesto l'impianto di alcuna protesi.
Parimenti risulta provato l'evento di danno: il quadro descritto dai consulenti tecnici è quello di una protesi disgiunta dalla mammella, che a riposo crea un'innaturale salienza sul torace e alla contrazione muscolare subisce un'importante deformazione dinamica.
Tali condizioni, che rappresentano un peggioramento estetico rispetto allo status quo ante, si sarebbero potute evitare ricorrendo a una resezione ghiandolare più contenuta, che avrebbe consentito di adottare una tecnica ricostruttiva più adeguata al caso concreto, così come illustrato nella relazione peritale.
Sussiste, dunque, anche la prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla ricorrente e l'operato dei resistenti.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione contrattuale per responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l' insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.civ. sez. 3, 23 ottobre 2018 n. 26700, Cass.civ., sez.3, 11 novembre 2019 n.28991).
pagina 7 di 13 Nel caso in esame, a fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla ricorrente, i resistenti non hanno dimostrato l'esistenza di fattori diversi che abbiano verosimilmente determinato o favorito il verificarsi dell'asimmetria; i consulenti tecnici non hanno infatti riscontrato all'esame della paziente alcuna retrazione capsulare, il che consente di escludere che nel caso di specie sia occorsa la complicanza invocata dalla controparte.
Né, tantomeno, i resistenti hanno dimostrato il proprio esatto adempimento, non essendovi evidenza dell'utilizzo di tecniche volte ad evitare l'insorgere del problema ed essendosi gli stessi limitati a imputare le problematiche riscontrate a una complicanza – la retrazione capsulare – espressamente esclusa dai consulenti tecnici.
Il rilievo circa la reale collocazione della protesi, a detta dei resistenti erroneamente indicata come “sotto muscolare completa” dai periti, non vale ad escludere la sussistenza del nesso causalità, posto che i resistenti non hanno spiegato come detta circostanza possa aver inciso sul risultato finale.
Si ritiene quindi che la ricorrente abbia assolto all'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la lesione alla salute psicofisica lamentata e la condotta dei resistenti, mentre le controparti non abbiano assolto all'onere di fornire la citata prova liberatoria.
4. Il danno risarcibile
In base a quanto fin qui esposto, risultano sussistenti gli inadempimenti dedotti, ascrivibili alle condotte dei resistenti, nonché il nesso causale tra tali violazioni e i conseguenti danni psico-fisici subiti dalla ricorrente costituiti dal prolungarsi del periodo di invalidità temporanea e dal danno permanente relativo agli esiti descritti e valutati in sede di consulenza tecnica preventiva.
Va quindi in primo luogo risarcito il danno di natura biologica, che, tenuto conto dell'avvenuta sottoposizione da parte della ricorrente a un primo intervento correttivo idoneo alla riduzione dei postumi, si ritiene stimabile nella misura residuale del 2%, dal momento che, come rilevato dai consulenti, l'esecuzione di tale intervento avrebbe emendato di almeno 3 punti percentuali i postumi accertati nella misura del 5/6%, potendo correggere gli aspetti estetici ma non anche il fatto dell'asportazione del tessuto ghiandolare.
A tal proposito, occorre in primis disattendere la contestazione della ricorrente in punto di quantificazione percentuale del danno biologico: la diversa percentuale del 9% richiesta risulta, infatti, sproporzionata, tenuto conto del fatto che la ricorrente avrebbe comunque dovuto sottoporsi ad un intervento – quandanche più contenuto nelle modalità esecutive – per rimuovere la lesione che la affliggeva;
in aggiunta, si rileva che la quantificazione del 5/6% già tiene conto del danno derivante dalla perdita di un organo.
In secondo luogo, con riferimento alle contestazioni mosse dai resistenti in punto di danno residuo, occorre precisare che i consulenti tecnici, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, hanno congruamente argomentato che il danno biologico differenziale del 2% è il minus che residua rimuovendo la protesi, minus che solo in parte può essere colmato da successivi e plurimi interventi di lipofilling, la cui realizzabilità è incerta data la magrezza costituzionale della paziente. In ogni caso, anche laddove i successivi interventi di lipofilling vadano a colmare il vuoto lasciato dalla rimozione della protesi dalla sede di originaria collocazione, il 2%
pagina 8 di 13 residuale sarebbe comunque giustificato dalle differenze intrinseche tra tessuto autologo e protesi in silicone (cfr pag. 70 della CTU).
Come risulta provato in atti (cfr documenti allegati alla nota di deposito autorizzata in data 27 dicembre 2023), la ricorrente si è già sottoposta a un primo intervento correttivo di inserimento protesi bilaterale, che ha in parte rimediato ai postumi dell'intervento eseguito dagli odierni resistenti. Pertanto, la scelta della ricorrente di chiedere, come danno patrimoniale, la corresponsione delle spese per tale intervento esclude che la stessa possa anche ottenere la liquidazione del danno biologico richiesto, pari al 5/6% nella quantificazione operata dai consulenti tecnici in quanto corrispondente alla percentuale di invalidità che sarebbe residuata in assenza dell'intervento correttivo.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, in condivisione con l'orientamento fatto proprio della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. sez.3, 11 novembre 2019 n. 28994), trova applicazione alla fattispecie l'art. 7 comma 4 L. n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Utilizzando il citato criterio, spetta a a titolo di danno permanente l'importo di €1.740,19 Parte_1 considerando l'età della parte al momento del fatto (43 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2023.
Quanto all'inabilità temporanea, si condivide la valutazione espressa dai consulenti, e va quindi riconosciuto alla ricorrente l'importo complessivo di €939,08 (determinato considerando come valore base la somma di €55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente per il grado di inabilità riconosciuta).
Quanto alla richiesta da parte della ricorrente di considerare ai fini dell'invalidità temporanea ulteriori 180 giorni, coincidenti con il periodo in cui la stessa si è sottoposta a sedute di massoterapia, detta richiesta non può essere accolta, condividendosi a tal proposito il giudizio dei CCTTUU secondo cui tali sedute sono già ricomprese nel periodo di invalidità temporanea parziale (cfr pag. 72 CTU).
Dalle allegazioni contenute nel ricorso si desume che la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da sofferenza non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo morale, in relazione alla non necessaria asportazione di un organo di spiccata valenza “psico-relazionale-emotiva” per una donna (cfr pag. 14 ricorso).
Al riguardo, si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente avuto riguardo alle conseguenze subite dalla parte a causa del trattamento al quale è stata sottoposta e alla zona interessata dagli inestetismi, circostanze che fanno presumere le conseguenze in termini di senso di sofferenza e disagio patite dalla ricorrente.
In base al comma terzo dell'art. 138 del codice delle assicurazioni, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%.
pagina 9 di 13 Al riguardo, si ritiene si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente avuto riguardo alle conseguenze subite dalla parte a causa del trattamento al quale è stata sottoposta, alla zona interessata dagli inestetismi, il che fa presumere le conseguenze in termini di senso di sofferenza, disagio patite dalla ricorrente.
Tuttavia, tale personalizzazione deve essere limitata al periodo di inabilità temporanea, in considerazione del fatto che la ricorrente si è già sottoposta a un intervento correttivo che ha considerevolmente ridotto la percentuale di invalidità permanente ponendo quasi totale rimedio al danno estetico.
Al riguardo, tenuto conto dei citati elementi, si ritiene quindi che la somma riconosciuta alla ricorrente a titolo di danno dinamico relazionale temporaneo possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza, mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di €187,81.
Il danno non patrimoniale ammonta quindi alla somma complessiva di €2.867,08 espressa in moneta attuale.
Va accolta, inoltre, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativa alle spese dell'intervento correttivo cui la ricorrente si è già sottoposta.
Con riferimento al quantum, si reputa congruo quanto stimato dai CTU sia per l'intervento di sostituzione della protesi, che tiene anche conto della possibile esigenza di intervenire sull'altro seno per raggiungere la simmetrizzazione, sia del lipofilling necessario al fine di migliorarne ulteriormente l'aspetto, per un totale di euro 18.000. Al riguardo si evidenzia che la stima dei CCTUU è stata ritenuta congrua anche dal consulente di parte ricorrente, che non ha presentato osservazioni in relazione a tale quantificazione, come si evince da pag. 60 della CTU.
Tale somma, rivalutata dalla data degli esborsi, risalenti al 14 novembre 2023, ammonta a €15.180,00.
Non si reputa quindi accoglibile la domanda di risarcimento dei maggiori costi allegati dalla parte. Da un lato, con riferimento al primo intervento correttivo eseguito presso la clinica Columbus, che comprende anche l'inserimento della protesi controlaterale, non emergono elementi che giustifichino il maggior costo allegato dalla ricorrente;
a tal proposito, è bene ricordare che la valutazione dei CCTTUU deve necessariamente tenere conto dei prezzi medi di mercato, fermo restando la libertà della parte di rivolgersi a un professionista di sua preferenza quandanche tale scelta risulti più onerosa ma senza che tale maggior costo possa essere posto a carico del danneggiante, pena l'indebita locupletazione del danneggiato.
Dall'altro lato, per quanto riguarda il secondo intervento correttivo prospettato da parte ricorrente, si ritiene riconoscibile la somma di € 3.000,00 quantificata dai CCTTUU e non la maggiore somma indicata dalla ricorrente, sia per la medesima considerazione già formulata, relativa alla necessità di tener conto dei prezzi medi di mercato, sia perché l'intervento di lipofilling prospettato dalla ricorrente interesserebbe anche l'altro seno non intaccato dall'operazione del dott. . CP_1
Tale ultimo credito, riguardando spese future, non va rivalutato.
Quanto alle altre richieste della ricorrente, la stessa ha in primo luogo svolto domanda di accertamento negativo della non debenza di quanto pattuito a titolo di corrispettivo per le prestazioni mal eseguite dal dott.
pagina 10 di 13 , somma che, stando alle prospettazioni di parte ricorrente, non è stata ad oggi ancora corrisposta, nonché CP_1 di restituzione delle somme versate alla casa di cura CP_2
Il fatto che la parte non abbia formulato una domanda di risoluzione del contratto non preclude l'esame di tale domanda.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno” (Cass.civ., sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36497).
Nella motivazione, la Corte ha osservato che nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del danno, il rimedio della risoluzione ed il rimedio del risarcimento del danno hanno carattere omogeneo, in quanto entrambi costituiscono una reazione al fatto che lo scambio insito nei contratti a prestazione corrispettiva è rimasto inattuato.
Nel caso in cui la parte faccia valere la tutela risarcitoria, il danno risarcibile si deve intendere esteso al cd.
“interesse positivo”, dovendo il contraente adempiente essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, indipendentemente dall'esperimento della tutela risarcitoria, in caso di mancato o inadeguato conseguimento della prestazione subita, è configurabile una perdita in capo al contraente adempiente, che si individua nelle spese sostenute invano.
Il caso in esame va quindi affrontato facendo applicazione di tali principi.
E' infatti evidente, alla luce delle risultanze della relazione peritale, che la prestazione svolta dal dott. CP_1 non è stata correttamente eseguita e ha determinato un significativo peggioramento dello status quo ante della paziente, con conseguente lesione dell'interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.
Conseguentemente, nulla è dovuto al dott. a titolo di compenso per la prestazione mal eseguita. CP_1
Tuttavia, nel caso di specie, l'intervento cui si è sottoposta la ricorrente, benché mal eseguito, non poteva ritenersi del tutto inutile, giacché per eliminare la lesione di cui soffriva sarebbe stato comunque necessario intervenire chirurgicamente.
Di conseguenza, non si ritiene accoglibile la richiesta di restituzione di quanto versato alla Controparte_2
(doc. 11-ter, fascicolo ricorrente), posto che le relative prestazioni di spedalità, da un lato, sono state
[...] correttamente eseguite e, dall'altro lato, si sarebbero comunque rese necessarie anche in caso di esecuzione di un intervento meno demolitivo.
Va invece riconosciuto alla ricorrente il rimborso del costo della protesi, indicato nella somma di €1.000 versata al dott. posto che, come emerge dalla consulenza tecnica, laddove si fosse optato per una resezione CP_1 ghiandolare più contenuta, non sarebbe stato necessario alcun impianto protesico;
a tal proposito, l'esecuzione del pagamento non è contestato dal resistente e, pertanto, spetta alla ricorrente il rimborso di tale somma.
pagina 11 di 13 Con riferimento altre spese mediche allegate, si ritiene di poter porre e carico dei resistenti le spese relative alle sessioni di massoterapia, inizialmente escluse dai CTU per mancanza della prescrizione, successivamente prodotta in atti dalla ricorrente (doc. 11, 12 e 12-bis, fascicolo ricorrente).
Si tratta della somma di €2.222,00, che rivalutata alla data odierna, tenendo conto del fatto che l'importo di
€1082,00 riguarda sedute eseguite entro il mese di giugno 2020, come da relativa fattura, e le altre riguardano altre 2 sedute eseguite nel 2020, 7 sedute eseguite nel 2021, 8 nel 2022 e 2 nel il 2023, ammonta a complessivi €
2.485,57.
Non si ritiene invece di poter riconoscere le spese relative alle sedute di psicoterapia, in quanto le relative fatture non sono state prodotte in sede di ATP e, pertanto, non sono state sottoposte a scrutinio da parte dei consulenti tecnici. Inoltre, non risulta sufficientemente provato il nesso causale tra la condotta degli odierni resistenti e l'insorgere della necessità per la ricorrente di sottoporsi a sedute di psicoterapia.
Alle spese rimborsabili deve aggiungersi il costo della perizia stragiudiziale a firma del dott. (doc. 7, Per_1 fascicolo ricorrente), pari ad €1.464,00 posto che la stessa è risultata funzionale all'individuazione degli addebiti attribuiti ai resistenti, che rivalutata ad oggi dalla data dell'esborso ammonta a € 1.717,27.
Spetta quindi alla ricorrente la complessiva somma di €23.382,84, a titolo di danno patrimoniale,
Spettano poi alla parte ricorrente gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, pari a complessivi € 26.249,92. Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente nella somma di €2.388,81, che si ottiene prendendo come base di calcolo la somma devalutata alla data dell'illecito (febbraio 2019), pari a €22.359,39 con applicazione di interessi da calcolarsi anno per anno sui singoli scaglioni via via rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al tasso legale di interessi.
I resistenti e devono quindi essere condannati al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di della somma complessiva di €28.638,73. Parte_1
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto della prevalente soccombenza dei resistenti, va disposta la condanna di questi ultimi alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio e di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione.
I resistenti vanno poi condannati a rifondere le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c, liquidate in base al valore dell'accolto e secondo i valori medi, oltre al rimborso delle spese di CTU e delle spese di CTP di cui al doc. 14 di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente, condanna e Controparte_1 Controparte_2
in via solidale, al pagamento in favore di della complessiva somma di
[...] Parte_1
€28.638,73, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
pagina 12 di 13 2. condanna i resistenti ,in solido, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €5.260,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €259,00 per spese, €3.056,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP di cui alle fatture prodotte dalla ricorrente.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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