CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7261/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDLTDLM000429 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, ha impugnato il silenzio rifiuto da parte di Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso, del 30.11.2015, della somma di euro 2.944,00.
Deduceva in proposito il ricorrente quanto segue: “Per un errore del suo commercialista non è stata trasmessa la dichiarazione dei redditi 2010 per i redditi 2009, che presentava un credito d'imposta di euro 967,00 portato in detrazione nella dichiarazione 2011 redditi 2010. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha trovato la dichiarazione dei redditi 2010 ha ritenuto che il credito fosse inesistente per cui ha emesso la comunicazione di irregolarità n.0032114311001,codice atton.23680011113,finalizzata al recupero del credito indebitamente portato in detrazione nel 2011, per un importo di euro 1097,00 ridotto a euro 705,00 che il sottoscritto ha prontamente pagato. Sempre per la mancata presentazione della dichiarazione non poteva usufruire delle detrazioni fiscali di euro 4.282, l'Agenzia dell'Entrate- ufficio Territoriale di Paola-in data 22-08-2014 ha emesso un verbale n.TDLTDLM000429 DI EURO 3.259,64 pagato regolarmente, forse troppo diligentemente per usufruire delle sanzioni ridotte, ritenendo che alla fine lo STATO avrebbe restituito quanto non dovuto”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere, deducendo quanto segue: “in relazione al rimborso di Euro 967,00 si fa presente che il rifiuto è legittimo in quanto trattasi di anno d'imposta 2009 e l'istanza è stata presentata nel 2015 quindi la stessa risulta tardiva. Infatti in base all'art. 38 comma 1 del Dpr 603/1973 “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”. Per quanto riguarda invece il rimborso di Euro 3.259,64 si rappresenta che lo stesso è stato convalidato dall'Ufficio come da documentazione che si allega. Si precisa che lo stesso è in corso di erogazione. Su tale richiesta di rimborso si chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, si rileva preliminarmente che non può essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, in quanto il rimborso non risulta pervenuto al ricorrente.
Ciò premesso, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
Nel merito si rileva come la documentazione prodotta dal ricorrente riscontri pienamente la fondatezza del ricorso, in quanto emerge che in effetti il ricorrente ha versato imposta non dovuta, come del resto riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, relativamente al credito d'imposta di euro 967,00, maturato nel 2009, va rilevato come la richiesta di rimborso sia tardiva, in quanto presentata nel 2015 e quindi oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38
d.p.r. 603/1973.
Ne consegue che il rimborso richiesto va riconosciuto, ad eccezione della somma di euro 967,00.
L'accoglimento parziale della domanda comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva.
- Spese compensate.
Cosenza, 20 febbraio 2026. Il giudicePiero Santese
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7261/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDLTDLM000429 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, ha impugnato il silenzio rifiuto da parte di Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso, del 30.11.2015, della somma di euro 2.944,00.
Deduceva in proposito il ricorrente quanto segue: “Per un errore del suo commercialista non è stata trasmessa la dichiarazione dei redditi 2010 per i redditi 2009, che presentava un credito d'imposta di euro 967,00 portato in detrazione nella dichiarazione 2011 redditi 2010. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha trovato la dichiarazione dei redditi 2010 ha ritenuto che il credito fosse inesistente per cui ha emesso la comunicazione di irregolarità n.0032114311001,codice atton.23680011113,finalizzata al recupero del credito indebitamente portato in detrazione nel 2011, per un importo di euro 1097,00 ridotto a euro 705,00 che il sottoscritto ha prontamente pagato. Sempre per la mancata presentazione della dichiarazione non poteva usufruire delle detrazioni fiscali di euro 4.282, l'Agenzia dell'Entrate- ufficio Territoriale di Paola-in data 22-08-2014 ha emesso un verbale n.TDLTDLM000429 DI EURO 3.259,64 pagato regolarmente, forse troppo diligentemente per usufruire delle sanzioni ridotte, ritenendo che alla fine lo STATO avrebbe restituito quanto non dovuto”.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere, deducendo quanto segue: “in relazione al rimborso di Euro 967,00 si fa presente che il rifiuto è legittimo in quanto trattasi di anno d'imposta 2009 e l'istanza è stata presentata nel 2015 quindi la stessa risulta tardiva. Infatti in base all'art. 38 comma 1 del Dpr 603/1973 “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”. Per quanto riguarda invece il rimborso di Euro 3.259,64 si rappresenta che lo stesso è stato convalidato dall'Ufficio come da documentazione che si allega. Si precisa che lo stesso è in corso di erogazione. Su tale richiesta di rimborso si chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, si rileva preliminarmente che non può essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, in quanto il rimborso non risulta pervenuto al ricorrente.
Ciò premesso, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
Nel merito si rileva come la documentazione prodotta dal ricorrente riscontri pienamente la fondatezza del ricorso, in quanto emerge che in effetti il ricorrente ha versato imposta non dovuta, come del resto riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, relativamente al credito d'imposta di euro 967,00, maturato nel 2009, va rilevato come la richiesta di rimborso sia tardiva, in quanto presentata nel 2015 e quindi oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38
d.p.r. 603/1973.
Ne consegue che il rimborso richiesto va riconosciuto, ad eccezione della somma di euro 967,00.
L'accoglimento parziale della domanda comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva.
- Spese compensate.
Cosenza, 20 febbraio 2026. Il giudicePiero Santese