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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000786374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006318845000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 03020249000786374000, con cui Agenzia delle Entrate ON le ha ingiunto il pagamento della somma di € 255,18, rinveniente dalla cartella di pagamento n. 03020200006318845000, relativa a tassa automobilistica dovuta per l'anno 2015.
Ha chiesto che ne venisse dichiarata la nullità per una pluralità di motivi.
2. - Agenzia delle Entrate ON ha resistito all'avversa azione, autonomamente chiamando in causa la Regione Calabria, quale Ente impositore.
Questa si è costituita, domandando il rigetto del ricorso, ma prima accora eccependo la nullità dello stesso, ad essa - litisconsorte necessario - non notificato sin dall'origine.
3. - Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - L'art. 14, comma 6-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ratione temporis, stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Poiché, come si vedrà, la parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica anche dell'avviso d'accertamento emesso dalla Regione Calabria, tale Ente è litisconsorte necessario.
La sua mancata originaria evocazione in giudizio, nondimeno, non determina la nullità del ricorso o la sua inammissibilità, ma solo la necessità di integrare il contraddittorio, alla stregua del comma 2 del medesimo art. 14 citato.
Nel caso di specie, la costituzione dell'amministrazione regionale a seguito dell'iniziativa dell'agente della riscossione ha comunque consentito che il contraddittorio fosse integro, cosicché possono esaminarsi i motivi del ricorso.
5. - Con la prima censura si lamenta la mancata notificazione della pesupposta cartella di pagamento.
Vi è, però, che l'agente della riscossione ha depositato copia dell'avviso di ricevimento di detta cartella, notificata a mani del destinatario l'11 febbraio 2022.
Il motivo è, pertanto, destituito di fondamento in fatto.
6. - Con il secondo motivo si deduce la prescrizione del credito.
Ora, l'eventuale prescrizione maturata prima della notifazione ella cartella di pagamento non è, in questa sede, più deducibile, essendosi consolidata la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento ormai inoppugnabile. Successivamente, non è sicuramente trascorso il termine triennale di estinzione del credito per prescrizione.
7. - Con il terzo motivo si lamenta la mancata notifica dell'avviso d'accertamento; con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancata notifica della comunicazione bonaria a seguito dei controlli automatici;
con il quinto motivo si eccepisce la mancata comunicazione degli esiti dei controlli formali;
con il sesto motivo si assume la nullità dell'intimazione di pagamento perché l'amministrazione non ha instaurato il contraddittorio procedimentale prima dell'emanazione dell'atto impositivo;
con il settimo motivo si afferma il superamento dei termini stabiliti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le attività di accertamento;
l'ottavo motivo attiene all'uso dello strumento del controllo formale della dichiarazione dei redditi in ipotesi non prevista dalla legge;
il nono motivo si riferisce al difetto di motivazione dell'atto impositivo;
con il decimo motivo si eccepisce il superamente del termine di decadenza per la notifica dell'atto di accertamento;
con l'undicesimo motivo si assume che anche la notifica della cartella di pagamento sarebbe avvenuta posteriormente alla scadenza del termine fissato dal legislatore.
A parte la palese inconferenza della gran parte di tali censure, giacché l'intimazione di pagamento non riguarda imposte erariali ma la tassa automobilistica, vi è che le questioni dedotte riguardano aspetti antecedenti alla notifica dell'inoppugnata cartella di pagamento, e quindi non possono più essere trattate in sede di ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento, essendo ormai irretrattabile il credito, così come cristallizzato nella cartella di pagamento.
I motivi sintetizzati, quindi, vanno tutti respinti.
8. - Con il dodicesimo motivo si deduce la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Ebbene, in questa sede non è più deducibile l'eventuale prescrizione di sanzioni e interessi prima della notificazione della cartella di pagamento, che, come già evidenziato, ha definitivamente fissato la pretesa.
Successivamente, il tempo intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento non è tale per cui può essere maturata la prescrizione.
Anche questo motivo è infondato.
9. - Con il tredicesimo e ultimo motivo si assume l'inapplicabilità degli interessi di mora, non essendo stato chiarito come essi siano stati computati.
Anche questo motivo è inamissibile in questa sede, giacché la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha reso inoppugnabile anche la misura degli interessi di mora pretesi.
10. - Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favor di Agenzia delle Entrate ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 233,00 per ciascuna, oltre ad accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000786374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006318845000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 03020249000786374000, con cui Agenzia delle Entrate ON le ha ingiunto il pagamento della somma di € 255,18, rinveniente dalla cartella di pagamento n. 03020200006318845000, relativa a tassa automobilistica dovuta per l'anno 2015.
Ha chiesto che ne venisse dichiarata la nullità per una pluralità di motivi.
2. - Agenzia delle Entrate ON ha resistito all'avversa azione, autonomamente chiamando in causa la Regione Calabria, quale Ente impositore.
Questa si è costituita, domandando il rigetto del ricorso, ma prima accora eccependo la nullità dello stesso, ad essa - litisconsorte necessario - non notificato sin dall'origine.
3. - Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - L'art. 14, comma 6-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ratione temporis, stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Poiché, come si vedrà, la parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica anche dell'avviso d'accertamento emesso dalla Regione Calabria, tale Ente è litisconsorte necessario.
La sua mancata originaria evocazione in giudizio, nondimeno, non determina la nullità del ricorso o la sua inammissibilità, ma solo la necessità di integrare il contraddittorio, alla stregua del comma 2 del medesimo art. 14 citato.
Nel caso di specie, la costituzione dell'amministrazione regionale a seguito dell'iniziativa dell'agente della riscossione ha comunque consentito che il contraddittorio fosse integro, cosicché possono esaminarsi i motivi del ricorso.
5. - Con la prima censura si lamenta la mancata notificazione della pesupposta cartella di pagamento.
Vi è, però, che l'agente della riscossione ha depositato copia dell'avviso di ricevimento di detta cartella, notificata a mani del destinatario l'11 febbraio 2022.
Il motivo è, pertanto, destituito di fondamento in fatto.
6. - Con il secondo motivo si deduce la prescrizione del credito.
Ora, l'eventuale prescrizione maturata prima della notifazione ella cartella di pagamento non è, in questa sede, più deducibile, essendosi consolidata la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento ormai inoppugnabile. Successivamente, non è sicuramente trascorso il termine triennale di estinzione del credito per prescrizione.
7. - Con il terzo motivo si lamenta la mancata notifica dell'avviso d'accertamento; con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancata notifica della comunicazione bonaria a seguito dei controlli automatici;
con il quinto motivo si eccepisce la mancata comunicazione degli esiti dei controlli formali;
con il sesto motivo si assume la nullità dell'intimazione di pagamento perché l'amministrazione non ha instaurato il contraddittorio procedimentale prima dell'emanazione dell'atto impositivo;
con il settimo motivo si afferma il superamento dei termini stabiliti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le attività di accertamento;
l'ottavo motivo attiene all'uso dello strumento del controllo formale della dichiarazione dei redditi in ipotesi non prevista dalla legge;
il nono motivo si riferisce al difetto di motivazione dell'atto impositivo;
con il decimo motivo si eccepisce il superamente del termine di decadenza per la notifica dell'atto di accertamento;
con l'undicesimo motivo si assume che anche la notifica della cartella di pagamento sarebbe avvenuta posteriormente alla scadenza del termine fissato dal legislatore.
A parte la palese inconferenza della gran parte di tali censure, giacché l'intimazione di pagamento non riguarda imposte erariali ma la tassa automobilistica, vi è che le questioni dedotte riguardano aspetti antecedenti alla notifica dell'inoppugnata cartella di pagamento, e quindi non possono più essere trattate in sede di ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento, essendo ormai irretrattabile il credito, così come cristallizzato nella cartella di pagamento.
I motivi sintetizzati, quindi, vanno tutti respinti.
8. - Con il dodicesimo motivo si deduce la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Ebbene, in questa sede non è più deducibile l'eventuale prescrizione di sanzioni e interessi prima della notificazione della cartella di pagamento, che, come già evidenziato, ha definitivamente fissato la pretesa.
Successivamente, il tempo intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento non è tale per cui può essere maturata la prescrizione.
Anche questo motivo è infondato.
9. - Con il tredicesimo e ultimo motivo si assume l'inapplicabilità degli interessi di mora, non essendo stato chiarito come essi siano stati computati.
Anche questo motivo è inamissibile in questa sede, giacché la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha reso inoppugnabile anche la misura degli interessi di mora pretesi.
10. - Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favor di Agenzia delle Entrate ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 233,00 per ciascuna, oltre ad accessori di legge.