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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
19/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Francesco Todaro e
Emanuele Maggio mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9775/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. TODARO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv. MAGGIO EMANUELE) Controparte_1
(AVV.TE SPARACINO MARIA GRAZIE E RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 17.407,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dal mese di febbraio del 2021 sino al saldo, ed alla consequenziale regolarizzazione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributiva presso l' CP_2
◊ condanna, altresì, la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.694,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
◊ pone in capo alla società resistente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 26/10/2021 il ricorrente chiedeva al Tribunale di volere “… Ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente è intercorso
rapporto di lavoro subordinato con la mansione di fattorino di livello IV del
CCNL Metalmeccanici PMI dal 28.08.2018 continuativamente sino al
11.01.2021; - Ritenere e dichiarare che in forza delle mansioni e dell'orario di
lavoro effettivamente disimpegnate, lo stesso ricorrente va ancora creditore, per
le causali meglio specificate in narrativa e riportate nel conteggio in atti, della
complessiva somma di € 37.442,40, oltre accessori di legge;
- Condannare la
resistente al pagamento in favore del ricorrente, in ragione delle superiori
causali, della complessiva somma di € 37.442,40 o a quell'altra maggiore o
minore eventualmente risultante da disponenda CTU, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali;
- Condannare la resistente alla regolarizzazione
della posizione contributiva e previdenziale in favore del ricorrente …”. A
fondamento della domanda il ricorrente, premesso di essere stato formalmente assunto in data 23/07/2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni di carrozziere di livello IV del CCNL Metalmeccanica – PMI, per 40 ore settimanali, deduceva di avere iniziato a lavorare “in nero, il 29.08.2018”, di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avere “sempre osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30, svolgendo pertanto 46,30
ore di lavoro settimanali”, percependo per tale attività lavorativa “ … solo la
retribuzione mensile di € 1.400,00 peraltro inferiore rispetto alla paga base
prevista dal CCNL di € 1.678,87”, di non avere mai ricevuto la tredicesima mensilità, di non avere mai goduto di ferie e di straordinario, né di ANF per la moglie ed i tre figli a carico;
aggiungeva che “ Nel corso del 2020 … il datore di
lavoro ha ottenuto due periodi di C.I.G. al 50% la prima dal 16 marzo al 15
maggio e la seconda dal 5 ottobre al 31 dicembre 2020 con una riduzione di
orario di lavoro al 50%” e che “In data 12.01.2021, dopo avere ripetutamente
sollecitato inutilmente il datore di lavoro di essere messo in regola per le effettive
ore lavorative e ricevere tutti gli emolumenti previsti per CCNL, il ricorrente ha
formalizzato lettera di dimissioni per giusta causa”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21/03/2022, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso deducendone l'infondatezza.
Rifiutata da parte della società convenuta la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale il 31/03/2022, istruita la causa attraverso escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il CP_2
deposito di note scritte e la causa viene quivi decisa mediante il deposito di questa sentenza.
◊
Giova premettere che, in applicazione del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato privo di regolarizzazione deve in primo luogo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dimostrare di avere prestato anche nel periodo “in nero” la propria attività
lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro;
più esattamente, è onere del lavoratore fornire prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto lavorativo dedotto in giudizio quale subordinato (Cassazione, 14/04/2013, n. 11530). In proposito, la Suprema Corte
di Cassazione ha costantemente individuato l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato nella soggezione del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
detta tipologia di rapporto, quindi, si caratterizza per la sussistenza di un “vincolo” che assoggetta il prestatore di lavoro al potere datoriale che viene esercitato sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare, limitando conseguentemente la libertà del lavoratore. Più esattamente, i Giudici di legittimità hanno affermato che “…
l'elemento della subordinazione (ossia la sottoposizione al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere
del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere
complessivamente valutate da parte del giudice del merito … nella qualificazione
del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento
alle modalità di espletamento dello stesso ...” (Cassazione, sez. lav., 26/08/2013,
n. 19568).
Effettuata la superiore precisazione, deve procedersi all'esame degli elementi emersi durante la fase istruttoria del giudizio.
Orbene, il TE escusso all'udienza del 15/02/2023, ha testualmente Tes_1
riferito: “Sono un amico del ricorrente, lo conosco dal mese di novembre del
2008. Egli è sempre stato un carrozziere. Quando io sono arrivato lavorava per
un tale Francesco nella zona di via Noce, ora lavora invece al Nord Italia, a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Como. Fra il 2018 e il 2021 ha lavorato per , ricordo che cominciò a CP_1
lavorare a fine agosto del 2018 fino a quando poi si è trasferito credo a Padova.
Ricordo con esattezza quando ha cominciato perché quando ha iniziato il lavoro
per egli mi chiamò dicendomi che potevo raggiungerlo per farmi CP_1
riparare il parabrezza che da tempo era scheggiato. Mi disse che avrebbe potuto
fare il lavoro senza sostituire l'intero vetro. Io all'epoca mi trovavo in ferie, ferie
di cui no0rmaslmente fruisco nelle ultime 2 settimane di agosto. Andai presso
questa officina un venerdì, erano gli ultimi giorni di ferie per me. Io lavoro in
una ditta che si occupa di produzione di detergenti. Per quel che sapevo io egli
lavora sia di mattina che di pomeriggio, tutto il giorno. Quella volta io andai
molto presto intorno alle 8 del mattino. Mi ci sono recato anche altre volte, sia
nel 2018 per circa 3 volte e anche nel 2019 e nel 2020. Ricordo che una volta
andai in officina dopo che avevo finito il lavoro, sicuramente dopo le 17 perché
comprai anche una scarpiera prima di andare da lui e dunque lo trovai lì
intorno alle 18-18:30. Lo accompagnai a casa in quell'occasione. Non so se
osservasse o meno una pausa pranzo. Nel 2019 sono stato da lui 2 volte e
pensandoci bene non credo di esserci andato nel 2020, da quando cioè si è
entrati nel periodo covid”.
La TE , escussa anch'ella all'udienza del 15/02/2023, dopo avere Testimone_2
precisato di lavorare, dal maggio 2019, per la società resistente (in amministrazione), ha testualmente riferito quanto segue: “… Quando sono
arrivata non vi lavorava il ricorrente il quale è arrivato un paio di mesi dopo,
non l'avevo visto lì prima di allora. Egli lavorava dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Non sono io a occuparmi delle buste paga di cui
si occupa un collega che lavora nel mio stesso ufficio. Il ricorrente riceveva
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regolarmente le buste paga e come tutti gli altri dipendenti le relative
retribuzioni venivano corrisposte mediante bonifico. Sono certa che al signor
venisse corrisposta tutta la somma indicata in busta paga perché lo Pt_1
sentivo dire al collega che si occupava delle buste paga, né del resto ho mai
sentito contestazioni al riguardo. Anzi io vedevo pure che nel caso del ricorrente
gli veniva corrisposta dentro una busta del denaro in contanti che si aggiungeva
all'importo indicato in busta paga di 100/200 euro, vedevo ogni mese la stessa
busta. Io ho sempre osservato identico orario di lavoro del ricorrente e
lavoriamo tutti in locali attigui. Non so dire quale fosse la ragione dell'extra in
contanti corrispostogli, posso solo dire che lo vedevo conteggiare materialmente
i soldi e che questi ammontavano appunto talvolta a 100, talvolta a 150 e
talvolta a 200 euro”.
Infine, il TE , escusso all'udienza del 05/10/2023, ha riferito: Testimone_3
“Sono un amico del ricorrente da 16 anni. Sono a conoscenza del rapporto di
lavoro tra il ricorrente e l'autofficina poiché io all'epoca lavoravo nelle CP_1
vicinanze di tale officina, esattamente in via Uditore. È successo dunque tre volte
all'incirca che io gli dessi un passaggio con la mia macchina recandomi a lavoro
e ciò intorno alle 7/7:30 del mattino. È capitato pure che mangiassimo insieme
intorno alle 13:30. Egli ha cominciato nel mese di settembre del 2018. Non so
esattamente quando lui abbia cessato di lavorare lì, ma io l'ho visto sino al 2021.
Egli si occupava delle riparazioni. Preciso che è successo in 3 occasioni che
mangiassimo insieme intorno alle 13:30 e per due volte gli ho dato un passaggio
accompagnandolo intorno alle 7:30. Nelle occasioni in cui gli ho dato un
passaggio l'ho lasciato in officina alle 7:30 del mattino e l'ho ripreso nel
pomeriggio alle 18:30. Ricordo con esattezza che il rapporto è iniziato nel mese
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di settembre 2018 perché io svolgo dei lavori edili come imbianchino, idraulico e
ricordo che proprio nel mese di settembre 2018, per tutto il mese, lavorai
nell'abitazione di questa cliente ubicata in via Uditore e che proprio in costanza
di tale lavoro mi capitò di accompagnare il ricorrente a lavoro presso la società
resistente. Le occasioni in cui gli ho dato un passaggio e abbiamo mangiato
insieme risalgono tutte al mese di settembre 2018, ciò non si è ripetuto
successivamente. In seguito infatti io l'ho semplicemente incontrato nelle
vicinanze dell'officina quando mi capitava di passare con la macchina. Ciò è
accaduto episodicamente nelle occasioni in cui sono passato da lì per caso con la
macchina”.
Stante l'evidente contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, giova precisare che quand'anche si opti, nonostante la riscontrata natura genuina e spontanea della dichiarazione resa, per non riconoscere attendibilità piena ed incondizionata a quanto riferito dalla TE (specialmente in Testimone_2
considerazione del rapporto lavorativo alle dipendenze della società convenuta),
un esame attento, scrupoloso e critico delle dichiarazioni fornite dai testi indicati dal ricorrente non consente, in verità, di ritenere assolto l'onere probatorio da parte del lavoratore sia in ordine all'epoca in cui egli stesso assume che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia sorto (agosto 2018), sia circa l'orario di lavoro che il medesimo deduce di avere costantemente osservato nell'espletamento della proprie mansioni. Ed invero, il TE si è limitato in buona sostanza a Tes_1
riferire di essersi recato presso l'officina “nel 2018 per circa tre CP_1
volte”, “nel 2019 … due volte” e nessuna nel 2020 (il TE, sul punto, ha difatti precisato che “… pensandoci bene non credo di esserci andato nel 2020 …”).
Analogamente, il TE si è limitato a riferire: “… è successo in 3 Testimone_3
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occasioni che mangiassimo insieme intorno alle 13:30 e per due volte gli ho dato
un passaggio accompagnandolo intorno alle 7:30. Nelle occasioni in cui gli ho
dato un passaggio l'ho lasciato in officina alle 7:30 del mattino e l'ho ripreso nel
pomeriggio alle 18:30 … Le occasioni in cui gli ho dato un passaggio e abbiamo
mangiato insieme risalgono tutte al mese di settembre 2018, ciò non si è ripetuto
successivamente. In seguito infatti io l'ho semplicemente incontrato nelle
vicinanze dell'officina quando mi capitava di passare con la macchina. Ciò è
accaduto episodicamente nelle occasioni in cui sono passato da lì per caso con la
macchina”.
Secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, le dichiarazioni rese dai testi e appaiono eccessivamente generiche ed Tes_1 Testimone_3
indeterminate. I fatti riferiti da detti testi (legati, tra l'altro e per come dai medesimi riferito, da un rapporto di amicizia al ricorrente) sono dunque, per la loro episodicità e per la loro circoscrizione, insufficienti ed inidonei a dimostrare,
senza l'ausilio di ulteriori elementi probatori o, quantomeno, indiziari, che il ricorrente abbia effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della società resistente con decorrenza anteriore a quella risultante dal contratto di lavoro versato in atti e dunque sin dall'agosto del 2018 e osservando un orario di lavoro settimanale diverso rispetto a quello concordato contrattualmente e coincidente invece con quello indicato in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, quindi, non può che riconoscersi esclusivamente il diritto del ricorrente alle differenze retributive ancora dovutegli per l'attività
lavorativa espletata quale carrozziere di IV° livello del CCNL Metalmeccanici -
PMI, maturate dal 23/07/2019 al 12/01/2021, considerando che lo stesso abbia lavorato per 5 giorni la settimana, osservando un orario di 40 ore settimanali. E'
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro appena il caso di rilevare che dette differenze includono minimi salariali, 13^ mai percepita, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, assegni familiari non corrisposti, TFR residuo e si fondano sul presupposto che il ricorrente ha ricevuto, in costanza di rapporto, esclusivamente gli importi netti indicati nella consulenza tecnica di parte in atti, senza mai godere di ferie o permessi. Era, infatti, onere di parte resistente dimostrare la percezione da parte del ricorrente di emolumenti in misura superiore a quella dichiarata nel ricorso ovvero la regolare fruizione dei periodi di ferie e/o permesso stabiliti dal CCNL:
onere cui la società resistente – e, invero, anche il suo perito di parte nelle osservazioni trasmesse al CTU il 29/05/2025 – hanno inteso vanamente assolvere attraverso il richiamo a cedolini stipendiali che non sono mai stati quietanzati dal ricorrente nonché attraverso dichiarazioni di un soggetto (la ricordata
[...]
) che non ha mai avuto cognizione personale e diretta della retribuzione Tes_2
corrisposta concretamente al ricorrente.
Circa la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente si condividono pienamente i conteggi elaborati a rigor di logica dall'Ausiliario del Giudice nella
“ipotesi 2)” (pagg. 9 e ss. nonché pagg. 15-16 della relazione in atti), che li ha stimati in una somma complessivamente pari ad euro 13.574,59 (di cui euro
10.941,02 per differenze retributive, indennità di ferie non godute, indennità di permessi non goduti, assegni nucleo familiare e 13^ mensilità, ed euro 2.633,57 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al mese di gennaio del
2021 per finali euro 17.407,51.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro
26.000,00.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 21/05/2025.
- 10 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
19/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Francesco Todaro e
Emanuele Maggio mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9775/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. TODARO FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv. MAGGIO EMANUELE) Controparte_1
(AVV.TE SPARACINO MARIA GRAZIE E RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_2
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 17.407,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dal mese di febbraio del 2021 sino al saldo, ed alla consequenziale regolarizzazione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributiva presso l' CP_2
◊ condanna, altresì, la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.694,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
◊ pone in capo alla società resistente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 26/10/2021 il ricorrente chiedeva al Tribunale di volere “… Ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente è intercorso
rapporto di lavoro subordinato con la mansione di fattorino di livello IV del
CCNL Metalmeccanici PMI dal 28.08.2018 continuativamente sino al
11.01.2021; - Ritenere e dichiarare che in forza delle mansioni e dell'orario di
lavoro effettivamente disimpegnate, lo stesso ricorrente va ancora creditore, per
le causali meglio specificate in narrativa e riportate nel conteggio in atti, della
complessiva somma di € 37.442,40, oltre accessori di legge;
- Condannare la
resistente al pagamento in favore del ricorrente, in ragione delle superiori
causali, della complessiva somma di € 37.442,40 o a quell'altra maggiore o
minore eventualmente risultante da disponenda CTU, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali;
- Condannare la resistente alla regolarizzazione
della posizione contributiva e previdenziale in favore del ricorrente …”. A
fondamento della domanda il ricorrente, premesso di essere stato formalmente assunto in data 23/07/2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni di carrozziere di livello IV del CCNL Metalmeccanica – PMI, per 40 ore settimanali, deduceva di avere iniziato a lavorare “in nero, il 29.08.2018”, di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avere “sempre osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30, svolgendo pertanto 46,30
ore di lavoro settimanali”, percependo per tale attività lavorativa “ … solo la
retribuzione mensile di € 1.400,00 peraltro inferiore rispetto alla paga base
prevista dal CCNL di € 1.678,87”, di non avere mai ricevuto la tredicesima mensilità, di non avere mai goduto di ferie e di straordinario, né di ANF per la moglie ed i tre figli a carico;
aggiungeva che “ Nel corso del 2020 … il datore di
lavoro ha ottenuto due periodi di C.I.G. al 50% la prima dal 16 marzo al 15
maggio e la seconda dal 5 ottobre al 31 dicembre 2020 con una riduzione di
orario di lavoro al 50%” e che “In data 12.01.2021, dopo avere ripetutamente
sollecitato inutilmente il datore di lavoro di essere messo in regola per le effettive
ore lavorative e ricevere tutti gli emolumenti previsti per CCNL, il ricorrente ha
formalizzato lettera di dimissioni per giusta causa”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21/03/2022, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso deducendone l'infondatezza.
Rifiutata da parte della società convenuta la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale il 31/03/2022, istruita la causa attraverso escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il CP_2
deposito di note scritte e la causa viene quivi decisa mediante il deposito di questa sentenza.
◊
Giova premettere che, in applicazione del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato privo di regolarizzazione deve in primo luogo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dimostrare di avere prestato anche nel periodo “in nero” la propria attività
lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro;
più esattamente, è onere del lavoratore fornire prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto lavorativo dedotto in giudizio quale subordinato (Cassazione, 14/04/2013, n. 11530). In proposito, la Suprema Corte
di Cassazione ha costantemente individuato l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato nella soggezione del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
detta tipologia di rapporto, quindi, si caratterizza per la sussistenza di un “vincolo” che assoggetta il prestatore di lavoro al potere datoriale che viene esercitato sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare, limitando conseguentemente la libertà del lavoratore. Più esattamente, i Giudici di legittimità hanno affermato che “…
l'elemento della subordinazione (ossia la sottoposizione al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere
del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere
complessivamente valutate da parte del giudice del merito … nella qualificazione
del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento
alle modalità di espletamento dello stesso ...” (Cassazione, sez. lav., 26/08/2013,
n. 19568).
Effettuata la superiore precisazione, deve procedersi all'esame degli elementi emersi durante la fase istruttoria del giudizio.
Orbene, il TE escusso all'udienza del 15/02/2023, ha testualmente Tes_1
riferito: “Sono un amico del ricorrente, lo conosco dal mese di novembre del
2008. Egli è sempre stato un carrozziere. Quando io sono arrivato lavorava per
un tale Francesco nella zona di via Noce, ora lavora invece al Nord Italia, a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Como. Fra il 2018 e il 2021 ha lavorato per , ricordo che cominciò a CP_1
lavorare a fine agosto del 2018 fino a quando poi si è trasferito credo a Padova.
Ricordo con esattezza quando ha cominciato perché quando ha iniziato il lavoro
per egli mi chiamò dicendomi che potevo raggiungerlo per farmi CP_1
riparare il parabrezza che da tempo era scheggiato. Mi disse che avrebbe potuto
fare il lavoro senza sostituire l'intero vetro. Io all'epoca mi trovavo in ferie, ferie
di cui no0rmaslmente fruisco nelle ultime 2 settimane di agosto. Andai presso
questa officina un venerdì, erano gli ultimi giorni di ferie per me. Io lavoro in
una ditta che si occupa di produzione di detergenti. Per quel che sapevo io egli
lavora sia di mattina che di pomeriggio, tutto il giorno. Quella volta io andai
molto presto intorno alle 8 del mattino. Mi ci sono recato anche altre volte, sia
nel 2018 per circa 3 volte e anche nel 2019 e nel 2020. Ricordo che una volta
andai in officina dopo che avevo finito il lavoro, sicuramente dopo le 17 perché
comprai anche una scarpiera prima di andare da lui e dunque lo trovai lì
intorno alle 18-18:30. Lo accompagnai a casa in quell'occasione. Non so se
osservasse o meno una pausa pranzo. Nel 2019 sono stato da lui 2 volte e
pensandoci bene non credo di esserci andato nel 2020, da quando cioè si è
entrati nel periodo covid”.
La TE , escussa anch'ella all'udienza del 15/02/2023, dopo avere Testimone_2
precisato di lavorare, dal maggio 2019, per la società resistente (in amministrazione), ha testualmente riferito quanto segue: “… Quando sono
arrivata non vi lavorava il ricorrente il quale è arrivato un paio di mesi dopo,
non l'avevo visto lì prima di allora. Egli lavorava dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Non sono io a occuparmi delle buste paga di cui
si occupa un collega che lavora nel mio stesso ufficio. Il ricorrente riceveva
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regolarmente le buste paga e come tutti gli altri dipendenti le relative
retribuzioni venivano corrisposte mediante bonifico. Sono certa che al signor
venisse corrisposta tutta la somma indicata in busta paga perché lo Pt_1
sentivo dire al collega che si occupava delle buste paga, né del resto ho mai
sentito contestazioni al riguardo. Anzi io vedevo pure che nel caso del ricorrente
gli veniva corrisposta dentro una busta del denaro in contanti che si aggiungeva
all'importo indicato in busta paga di 100/200 euro, vedevo ogni mese la stessa
busta. Io ho sempre osservato identico orario di lavoro del ricorrente e
lavoriamo tutti in locali attigui. Non so dire quale fosse la ragione dell'extra in
contanti corrispostogli, posso solo dire che lo vedevo conteggiare materialmente
i soldi e che questi ammontavano appunto talvolta a 100, talvolta a 150 e
talvolta a 200 euro”.
Infine, il TE , escusso all'udienza del 05/10/2023, ha riferito: Testimone_3
“Sono un amico del ricorrente da 16 anni. Sono a conoscenza del rapporto di
lavoro tra il ricorrente e l'autofficina poiché io all'epoca lavoravo nelle CP_1
vicinanze di tale officina, esattamente in via Uditore. È successo dunque tre volte
all'incirca che io gli dessi un passaggio con la mia macchina recandomi a lavoro
e ciò intorno alle 7/7:30 del mattino. È capitato pure che mangiassimo insieme
intorno alle 13:30. Egli ha cominciato nel mese di settembre del 2018. Non so
esattamente quando lui abbia cessato di lavorare lì, ma io l'ho visto sino al 2021.
Egli si occupava delle riparazioni. Preciso che è successo in 3 occasioni che
mangiassimo insieme intorno alle 13:30 e per due volte gli ho dato un passaggio
accompagnandolo intorno alle 7:30. Nelle occasioni in cui gli ho dato un
passaggio l'ho lasciato in officina alle 7:30 del mattino e l'ho ripreso nel
pomeriggio alle 18:30. Ricordo con esattezza che il rapporto è iniziato nel mese
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di settembre 2018 perché io svolgo dei lavori edili come imbianchino, idraulico e
ricordo che proprio nel mese di settembre 2018, per tutto il mese, lavorai
nell'abitazione di questa cliente ubicata in via Uditore e che proprio in costanza
di tale lavoro mi capitò di accompagnare il ricorrente a lavoro presso la società
resistente. Le occasioni in cui gli ho dato un passaggio e abbiamo mangiato
insieme risalgono tutte al mese di settembre 2018, ciò non si è ripetuto
successivamente. In seguito infatti io l'ho semplicemente incontrato nelle
vicinanze dell'officina quando mi capitava di passare con la macchina. Ciò è
accaduto episodicamente nelle occasioni in cui sono passato da lì per caso con la
macchina”.
Stante l'evidente contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, giova precisare che quand'anche si opti, nonostante la riscontrata natura genuina e spontanea della dichiarazione resa, per non riconoscere attendibilità piena ed incondizionata a quanto riferito dalla TE (specialmente in Testimone_2
considerazione del rapporto lavorativo alle dipendenze della società convenuta),
un esame attento, scrupoloso e critico delle dichiarazioni fornite dai testi indicati dal ricorrente non consente, in verità, di ritenere assolto l'onere probatorio da parte del lavoratore sia in ordine all'epoca in cui egli stesso assume che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia sorto (agosto 2018), sia circa l'orario di lavoro che il medesimo deduce di avere costantemente osservato nell'espletamento della proprie mansioni. Ed invero, il TE si è limitato in buona sostanza a Tes_1
riferire di essersi recato presso l'officina “nel 2018 per circa tre CP_1
volte”, “nel 2019 … due volte” e nessuna nel 2020 (il TE, sul punto, ha difatti precisato che “… pensandoci bene non credo di esserci andato nel 2020 …”).
Analogamente, il TE si è limitato a riferire: “… è successo in 3 Testimone_3
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occasioni che mangiassimo insieme intorno alle 13:30 e per due volte gli ho dato
un passaggio accompagnandolo intorno alle 7:30. Nelle occasioni in cui gli ho
dato un passaggio l'ho lasciato in officina alle 7:30 del mattino e l'ho ripreso nel
pomeriggio alle 18:30 … Le occasioni in cui gli ho dato un passaggio e abbiamo
mangiato insieme risalgono tutte al mese di settembre 2018, ciò non si è ripetuto
successivamente. In seguito infatti io l'ho semplicemente incontrato nelle
vicinanze dell'officina quando mi capitava di passare con la macchina. Ciò è
accaduto episodicamente nelle occasioni in cui sono passato da lì per caso con la
macchina”.
Secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, le dichiarazioni rese dai testi e appaiono eccessivamente generiche ed Tes_1 Testimone_3
indeterminate. I fatti riferiti da detti testi (legati, tra l'altro e per come dai medesimi riferito, da un rapporto di amicizia al ricorrente) sono dunque, per la loro episodicità e per la loro circoscrizione, insufficienti ed inidonei a dimostrare,
senza l'ausilio di ulteriori elementi probatori o, quantomeno, indiziari, che il ricorrente abbia effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della società resistente con decorrenza anteriore a quella risultante dal contratto di lavoro versato in atti e dunque sin dall'agosto del 2018 e osservando un orario di lavoro settimanale diverso rispetto a quello concordato contrattualmente e coincidente invece con quello indicato in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, quindi, non può che riconoscersi esclusivamente il diritto del ricorrente alle differenze retributive ancora dovutegli per l'attività
lavorativa espletata quale carrozziere di IV° livello del CCNL Metalmeccanici -
PMI, maturate dal 23/07/2019 al 12/01/2021, considerando che lo stesso abbia lavorato per 5 giorni la settimana, osservando un orario di 40 ore settimanali. E'
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro appena il caso di rilevare che dette differenze includono minimi salariali, 13^ mai percepita, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, assegni familiari non corrisposti, TFR residuo e si fondano sul presupposto che il ricorrente ha ricevuto, in costanza di rapporto, esclusivamente gli importi netti indicati nella consulenza tecnica di parte in atti, senza mai godere di ferie o permessi. Era, infatti, onere di parte resistente dimostrare la percezione da parte del ricorrente di emolumenti in misura superiore a quella dichiarata nel ricorso ovvero la regolare fruizione dei periodi di ferie e/o permesso stabiliti dal CCNL:
onere cui la società resistente – e, invero, anche il suo perito di parte nelle osservazioni trasmesse al CTU il 29/05/2025 – hanno inteso vanamente assolvere attraverso il richiamo a cedolini stipendiali che non sono mai stati quietanzati dal ricorrente nonché attraverso dichiarazioni di un soggetto (la ricordata
[...]
) che non ha mai avuto cognizione personale e diretta della retribuzione Tes_2
corrisposta concretamente al ricorrente.
Circa la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente si condividono pienamente i conteggi elaborati a rigor di logica dall'Ausiliario del Giudice nella
“ipotesi 2)” (pagg. 9 e ss. nonché pagg. 15-16 della relazione in atti), che li ha stimati in una somma complessivamente pari ad euro 13.574,59 (di cui euro
10.941,02 per differenze retributive, indennità di ferie non godute, indennità di permessi non goduti, assegni nucleo familiare e 13^ mensilità, ed euro 2.633,57 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al mese di gennaio del
2021 per finali euro 17.407,51.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro
26.000,00.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 21/05/2025.
- 10 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro