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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11076/2024
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11076/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGORINI Parte_1 C.F._1
ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
RICORRENTE
Voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa emissione in via cautelare del provvedimento di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, anche inaudita altera parte, reietta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di allontanamento del comunitario emesso dal Prefetto di PROT.N. 2024/185/P CP_2 nonchè degli atti successivi, e per l'effetto dichiararne l'annullamento in quanto emessi in violazione della normativa richiamata in narrativa e comunque nel merito in assenza dei
Pagina 1 presupposti previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ed emissione di ogni consequenziale pronuncia oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
RESISTENTE
Voglia il Tribunale respingere il ricorso avversario. Spese vinte
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, , cittadino tunisino e Parte_1 familiare di cittadina italiana, ha impugnato il decreto di allontanamento immediato dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di in data 20 settembre 2024, ai sensi CP_2 dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/2007, per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha altresì proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. A fondamento del ricorso, la difesa ha dedotto:
- la mancanza di attualità e concretezza della pericolosità sociale del ricorrente, evidenziando che la pena inflitta è stata interamente espiata e che l'allontanamento si fonda esclusivamente su condanne pregresse, senza valutazione della situazione attuale;
- la violazione del principio di proporzionalità, in quanto non sarebbe stato effettuato un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico e la posizione personale e familiare del ricorrente, padre di una minore cittadina italiana;
- l'avvio di un percorso di reinserimento sociale e genitoriale, con partecipazione a programmi di lavoro durante la detenzione e adesione, dopo la scarcerazione, a un percorso di riavvicinamento alla figlia minore, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la mancanza di motivazione circa l'urgenza e la necessità del trattenimento presso il CPR, successivamente non convalidato dal Tribunale di Potenza, che ha disposto il rilascio del ricorrente.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato. In particolare, ha evidenziato:
- la gravità e reiterazione dei reati commessi dal ricorrente, tra cui maltrattamenti, violenza domestica, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, anche durante la detenzione;
- l'assenza di un percorso di integrazione sociale e culturale in Italia, nonostante la lunga permanenza sul territorio e la nascita della figlia;
Pagina 2 - la mancanza di regolarizzazione della posizione giuridica del ricorrente, mai titolare di permesso di soggiorno, e l'assenza di fonti lecite di reddito;
- la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza rispetto al diritto alla vita privata e familiare, alla luce della pericolosità sociale dimostrata. Il ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo il provvedimento CP_1 fondato su un'istruttoria completa e conforme alla normativa vigente. Con decreto del 17.10.2024 considerato che, pur a fronte dei precedenti penali, nulla è stato dedotto “nel provvedimento impugnato in ordine all'attuale rapporto con la figlia minore, cittadina italiana, nata a [...] il [...]; che il Tribunale per i Persona_1
Minorenni, con decreto del 15.5.2018, nel disporre l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva previsto il ripristino dopo il periodo di carcerazione degli incontri padre-minore in luogo neutro e alla presenza di un educatore “previa adeguata preparazione psicologica della minore e la verifica della disponibilità del padre ad aderire ad un idoneo percorso di riavvicinamento alla figlia e di sostegno alla genitorialità”; che tale percorso, che il richiedente dichiara di voler seriamente avviare e ritenuto dal Tribunale per i Minorenni conforme al superiore interesse del minore, non potrebbe evidentemente avere luogo in caso di allontanamento forzoso;
che l'esigenza di un bilanciamento concreto dei parametri indicazioni dal citato art. 20 rende quindi opportuno un periodo di monitoraggio”, è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato incaricando il Servizio Sociale di relazionare in ordine alla situazione socio-familiare della minore e alla sua evoluzione, con particolare riferimento alla posizione del padre e alla permanenza di situazioni di pregiudizio in riferimento alle violenze familiari pregresse, fornendo in particolare informazioni in ordine a: percorso di riavvicinamento padre-figlia, percorso di sostegno alla genitorialità, percorso di recupero per uomini maltrattanti, percorso SERD secondo le indicazioni fornite dal Tribunale per i Minorenni nel decreto di affidamento al Servizio Sociale e ogni ulteriore elemento utile a fini di giustizia.
Il Servizio Sociale ha fatto pervenire due relazioni in data 16.4.2025 e 26.6.2025.
°°°° In punto di diritto, si osserva che il d. Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, sancisce al comma 1, che "Salvo quanto previsto dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione
o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". Il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8
(attuativa della direttiva sul mandato d'arresto europeo, tra cui rientrano anche i reati in materia di stupefacenti) o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444
Pagina 3 c.p.p., per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere". Nella formulazione più recente è stato eliminato l'automatismo ostativo per condanna per reato specifico, ove nel 4° comma si prescrive che: “..i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da
…ragioni estranee ai comportamenti individuali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza . L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”. Il comma 5 dello stesso art.20 D.lvo n. 30/2007 prevede che nell'adottare il provvedimento di allontanamento si deve tener conto anche :´ “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami col paese di origine”. Nel caso di specie, il provvedimento di allontanamento impugnato è stato adottato dal Prefetto di in data 20.09.2024, all'atto della scarcerazione del ricorrente a seguito CP_2 dell'espiazione di una pena complessiva di anni 8 e mesi 2 di reclusione, disposta con provvedimento di esecuzione pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa del 12.10.2020. Tale cumulo comprende:
- sentenza del GIP del Tribunale di Livorno del 24.05.2018, confermata dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza irrevocabile del 10.07.2020, con condanna a 6 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 605, 609-bis, 609-ter, 582 e 585 c.p., commessi in danno della ex convivente e madre della figlia minore;
- ulteriori condanne per i reati di cui agli artt. 337, 582 co. 2, 585, 576 co. 1 n. 1, 385 co. 1, 383 co. 3 c.p., con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per anni 6, interdizione perpetua dall'esercizio di tutela e curatela (ex Legge Merlin), nonché l'obbligo di comunicare la propria residenza e gli spostamenti alla Polizia per un anno. Il ricorrente era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) con sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 19.07.2018, divenuta irrevocabile il 23.11.2018, per fatti sempre commessi in danno della medesima persona offesa, con applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. A tali condanne si aggiungono:
- notizie di reato per minacce alla figlia della ex convivente (Carabinieri di Pisa,
29.10.2017);
- violazioni dell'art. 73 co. 1 DPR 309/90 in materia di stupefacenti (Squadra Mobile di Pisa, 13.10.2011 e 06.10.2017; Nucleo Radiomobile Carabinieri di Pisa, 01.01.2016);
- episodi di violenza durante la detenzione (notizie di reato del 16.02.2024 e 23.02.2024 per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 c.p.).
Pagina 4 I gravi delitti commessi, in ambito familiare e domestico, denotano il carattere violento del ricorrente e sono di particolare allarme sociale. Sebbene il provvedimento del Tribunale per i minorenni citato (N.1448/2016 VG del 15.05.2018, allegato) confermi “il mandato al S.S. affidatario per la programmazione degli incontri padre-minore in luogo neutro e alla presenza di un educatore e per la riattivazione degli incontri stessi, su richiesta del padre stesso (…) e la verifica della disponibilità del padre ad aderire ad un idoneo percorso di riavvicinamento alla figlia (…)”, nondimeno lo stesso provvedimento cita anche diverse relazioni del S.S. dell'Azienda AUSL Toscana Nord Ovest – Pisa del 2016 fino al 08.03.2018 ove viene evidenziato l'atteggiamento “aggressivo e persecutorio” del ricorrente nei confronti della madre di sua figlia “(…) che è andato acuendosi dopo la nascita della bambina con violenze fisiche e psicologiche, aggressioni, ingiurie, minacce di morte rivolte contro gli altri figli della signora, messaggi e telefonate continue”. Viene altresì, in tale provvedimento, descritto il “nuovo gravissimo episodio di violenza fisica e sessuale compiuto ai danni della ex compagna, segnatamente – per quanto denunciato dalla donna – dopo averla aspettata sulla strada di ritorno dalla scuola nido dove aveva appena lasciato la figlia, sotto la minaccia di un coltello, l'aveva costretta a seguirlo a casa sua e, una volta qui giunti, a sottostare a ripetuti rapporti sessuali mentre, con il medesimo coltello, le infliggeva varie ferite”, confermando l'affidamento della minore al Servizio Sociale con collocamento presso la madre “permanendo elevato il rischio di nuove destabilizzazioni degli equilibri, in grado di cagionare pregiudizio alla bambina, quale conseguenza della reiterazione di condotte prevaricatrici e rivendicative del padre, che la madre – vittima di ripetute e gravi violenze da parte dello stesso –potrebbe trovarsi in forte difficoltà a fronteggiare da sola (…)”.
Nel corso del giudizio è stata richiesta una relazione al Servizio Sociale per avere un quadro aggiornato ma dalla stessa non emerge un effettivo e serio percorso di presa di consapevolezza del disvalore dei propri comportamenti, di riconoscimento delle proprie responsabilità e la volontà di non reiterare tali fatti. Nella relazione del Servizio Sociale si legge che il ricorrente sente quotidianamente la madre della minore ma, a parere della stessa, non è davvero interessato ad un riavvicinamento alla figlia quanto alla stessa invitandola insistentemente ad uscire, ad andare a cena fuori, non accettando i suoi rifiuti. Ha riferito che lo stesso ha provato più volte ad avvicinarla per strada e di essersi rivolta alla polizia. Il ricorrente ha confermato
“di essersi avvicinato in più occasioni ai luoghi frequentati dalla bambina” violando le disposizioni del Tribunale per i Minorenni non essendo stato avviato un percorso propedeutico. Nonostante il tempo trascorso vi è stato un solo incontro protetto il 11.11.2024. Il ricorrente non si è presentato agli appuntamenti successivi “senza avvisare e senza rispondere alle chiamate del servizio”. L'assistente sociale riferisce che il ricorrente “non è stato più raggiungibile telefonicamente e non si è presentato all'appuntamento comunicato tramite messaggio scritto”. Nonostante il tentativo di intermediazione del difensore, il Servizio Sociale riferisce che anche ai successivi appuntamenti il ricorrente non si è presentato tanto che il percorso è stato sospeso.
Pagina 5 E' significativo che a fronte dell'invito del Servizio Sociale di riprendere con serietà e costanza il percorso al SERD e di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità e di preparazione lo stesso “non si è attivato in tal senso e ha interrotto i rapporti anche con il Servizio scrivente”. Va altresì osservato che il ricorrente non risulta che abbia neppure intrapreso il percorso di recupero per uomini maltrattanti nonostante le sollecitazioni degli operatori. In relazione al percorso presso il SERD, in particolare, dalla relazione risulta che i controlli urinari sono risultati frequentemente positivi per cannabinoidi e metaboliti della cocaina. Dal 3.12.2024 il ricorrente ha interrotto il monitoraggio tossicologico. Il ricorrente, quindi, nonostante la pendenza del presente procedimento, il monitoraggio in corso da parte del Servizio Sociale e del Tribunale per i Minorenni, non ha dimostrato concrete prospettive reinserimento e di recupero del rapporto con la figlia. La condotta tenuta anche dopo la carcerazione, il disinteresse dimostrato verso il percorso di recupero per uomini maltrattanti così come quello presso il SERD, l'assenza di contatti con il Servizio Sociale sono indici che fanno ritenere non cessato l'allarme sociale discendente dalle gravi condotte di reato per le quali ha subito condanna penale. Non sussiste una effettiva e positiva integrazione sociale sul territorio nazionale non potendo assumere rilievo il mero dato temporale della permanenza (sempre irregolare) sul TN. Il ricorrente è stato fotosegnalato per la prima volta il 01.10.2010 ad Agrigento per ingresso illegale, ed è stato destinatario di precedenti provvedimenti espulsivi, senza mai aver richiesto, prima del presente procedimento, un permesso di soggiorno, neppure dopo la nascita della figlia, cittadina italiana dal 2018. Il ricorrente non dispone di fonti di reddito lecite che consentano di garantirgli l'autosufficienza economica.
Per tali ragioni, a fronte della condotta tenuta, integrante una minaccia concreta effettiva e grave ai diritti della persona, soprattutto in ambito familiare e domestico, la mera presenza della figlia in Italia, con la quale non ha alcun rapporto significativo non appare ostativa all'adozione del provvedimento impugnato che risulta quindi misura proporzionata e legittima. Il quadro generale dimostra una pericolosità sociale costante del ricorrente, aggravata dalla mancanza di integrazione, di mezzi leciti di sostentamento e dalla ripetuta violazione della legge.
Questi elementi rendono il suo comportamento incompatibile con i principi dell'ordinamento giuridico, al punto da far prevalere la tutela della sicurezza pubblica sul suo diritto alla vita familiare, considerato peraltro che i fatti di reato hanno interessato proprio questo ambito destabilizzandone gli equilibri. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 147/2022 valutata la natura della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 per compensi oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 18 luglio 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11076/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGORINI Parte_1 C.F._1
ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
RICORRENTE
Voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa emissione in via cautelare del provvedimento di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, anche inaudita altera parte, reietta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di allontanamento del comunitario emesso dal Prefetto di PROT.N. 2024/185/P CP_2 nonchè degli atti successivi, e per l'effetto dichiararne l'annullamento in quanto emessi in violazione della normativa richiamata in narrativa e comunque nel merito in assenza dei
Pagina 1 presupposti previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ed emissione di ogni consequenziale pronuncia oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
RESISTENTE
Voglia il Tribunale respingere il ricorso avversario. Spese vinte
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, , cittadino tunisino e Parte_1 familiare di cittadina italiana, ha impugnato il decreto di allontanamento immediato dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di in data 20 settembre 2024, ai sensi CP_2 dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/2007, per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha altresì proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. A fondamento del ricorso, la difesa ha dedotto:
- la mancanza di attualità e concretezza della pericolosità sociale del ricorrente, evidenziando che la pena inflitta è stata interamente espiata e che l'allontanamento si fonda esclusivamente su condanne pregresse, senza valutazione della situazione attuale;
- la violazione del principio di proporzionalità, in quanto non sarebbe stato effettuato un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico e la posizione personale e familiare del ricorrente, padre di una minore cittadina italiana;
- l'avvio di un percorso di reinserimento sociale e genitoriale, con partecipazione a programmi di lavoro durante la detenzione e adesione, dopo la scarcerazione, a un percorso di riavvicinamento alla figlia minore, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la mancanza di motivazione circa l'urgenza e la necessità del trattenimento presso il CPR, successivamente non convalidato dal Tribunale di Potenza, che ha disposto il rilascio del ricorrente.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato. In particolare, ha evidenziato:
- la gravità e reiterazione dei reati commessi dal ricorrente, tra cui maltrattamenti, violenza domestica, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, anche durante la detenzione;
- l'assenza di un percorso di integrazione sociale e culturale in Italia, nonostante la lunga permanenza sul territorio e la nascita della figlia;
Pagina 2 - la mancanza di regolarizzazione della posizione giuridica del ricorrente, mai titolare di permesso di soggiorno, e l'assenza di fonti lecite di reddito;
- la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza rispetto al diritto alla vita privata e familiare, alla luce della pericolosità sociale dimostrata. Il ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo il provvedimento CP_1 fondato su un'istruttoria completa e conforme alla normativa vigente. Con decreto del 17.10.2024 considerato che, pur a fronte dei precedenti penali, nulla è stato dedotto “nel provvedimento impugnato in ordine all'attuale rapporto con la figlia minore, cittadina italiana, nata a [...] il [...]; che il Tribunale per i Persona_1
Minorenni, con decreto del 15.5.2018, nel disporre l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva previsto il ripristino dopo il periodo di carcerazione degli incontri padre-minore in luogo neutro e alla presenza di un educatore “previa adeguata preparazione psicologica della minore e la verifica della disponibilità del padre ad aderire ad un idoneo percorso di riavvicinamento alla figlia e di sostegno alla genitorialità”; che tale percorso, che il richiedente dichiara di voler seriamente avviare e ritenuto dal Tribunale per i Minorenni conforme al superiore interesse del minore, non potrebbe evidentemente avere luogo in caso di allontanamento forzoso;
che l'esigenza di un bilanciamento concreto dei parametri indicazioni dal citato art. 20 rende quindi opportuno un periodo di monitoraggio”, è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato incaricando il Servizio Sociale di relazionare in ordine alla situazione socio-familiare della minore e alla sua evoluzione, con particolare riferimento alla posizione del padre e alla permanenza di situazioni di pregiudizio in riferimento alle violenze familiari pregresse, fornendo in particolare informazioni in ordine a: percorso di riavvicinamento padre-figlia, percorso di sostegno alla genitorialità, percorso di recupero per uomini maltrattanti, percorso SERD secondo le indicazioni fornite dal Tribunale per i Minorenni nel decreto di affidamento al Servizio Sociale e ogni ulteriore elemento utile a fini di giustizia.
Il Servizio Sociale ha fatto pervenire due relazioni in data 16.4.2025 e 26.6.2025.
°°°° In punto di diritto, si osserva che il d. Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, sancisce al comma 1, che "Salvo quanto previsto dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione
o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". Il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8
(attuativa della direttiva sul mandato d'arresto europeo, tra cui rientrano anche i reati in materia di stupefacenti) o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444
Pagina 3 c.p.p., per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere". Nella formulazione più recente è stato eliminato l'automatismo ostativo per condanna per reato specifico, ove nel 4° comma si prescrive che: “..i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da
…ragioni estranee ai comportamenti individuali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza . L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”. Il comma 5 dello stesso art.20 D.lvo n. 30/2007 prevede che nell'adottare il provvedimento di allontanamento si deve tener conto anche :´ “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami col paese di origine”. Nel caso di specie, il provvedimento di allontanamento impugnato è stato adottato dal Prefetto di in data 20.09.2024, all'atto della scarcerazione del ricorrente a seguito CP_2 dell'espiazione di una pena complessiva di anni 8 e mesi 2 di reclusione, disposta con provvedimento di esecuzione pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa del 12.10.2020. Tale cumulo comprende:
- sentenza del GIP del Tribunale di Livorno del 24.05.2018, confermata dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza irrevocabile del 10.07.2020, con condanna a 6 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 605, 609-bis, 609-ter, 582 e 585 c.p., commessi in danno della ex convivente e madre della figlia minore;
- ulteriori condanne per i reati di cui agli artt. 337, 582 co. 2, 585, 576 co. 1 n. 1, 385 co. 1, 383 co. 3 c.p., con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per anni 6, interdizione perpetua dall'esercizio di tutela e curatela (ex Legge Merlin), nonché l'obbligo di comunicare la propria residenza e gli spostamenti alla Polizia per un anno. Il ricorrente era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) con sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 19.07.2018, divenuta irrevocabile il 23.11.2018, per fatti sempre commessi in danno della medesima persona offesa, con applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. A tali condanne si aggiungono:
- notizie di reato per minacce alla figlia della ex convivente (Carabinieri di Pisa,
29.10.2017);
- violazioni dell'art. 73 co. 1 DPR 309/90 in materia di stupefacenti (Squadra Mobile di Pisa, 13.10.2011 e 06.10.2017; Nucleo Radiomobile Carabinieri di Pisa, 01.01.2016);
- episodi di violenza durante la detenzione (notizie di reato del 16.02.2024 e 23.02.2024 per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 c.p.).
Pagina 4 I gravi delitti commessi, in ambito familiare e domestico, denotano il carattere violento del ricorrente e sono di particolare allarme sociale. Sebbene il provvedimento del Tribunale per i minorenni citato (N.1448/2016 VG del 15.05.2018, allegato) confermi “il mandato al S.S. affidatario per la programmazione degli incontri padre-minore in luogo neutro e alla presenza di un educatore e per la riattivazione degli incontri stessi, su richiesta del padre stesso (…) e la verifica della disponibilità del padre ad aderire ad un idoneo percorso di riavvicinamento alla figlia (…)”, nondimeno lo stesso provvedimento cita anche diverse relazioni del S.S. dell'Azienda AUSL Toscana Nord Ovest – Pisa del 2016 fino al 08.03.2018 ove viene evidenziato l'atteggiamento “aggressivo e persecutorio” del ricorrente nei confronti della madre di sua figlia “(…) che è andato acuendosi dopo la nascita della bambina con violenze fisiche e psicologiche, aggressioni, ingiurie, minacce di morte rivolte contro gli altri figli della signora, messaggi e telefonate continue”. Viene altresì, in tale provvedimento, descritto il “nuovo gravissimo episodio di violenza fisica e sessuale compiuto ai danni della ex compagna, segnatamente – per quanto denunciato dalla donna – dopo averla aspettata sulla strada di ritorno dalla scuola nido dove aveva appena lasciato la figlia, sotto la minaccia di un coltello, l'aveva costretta a seguirlo a casa sua e, una volta qui giunti, a sottostare a ripetuti rapporti sessuali mentre, con il medesimo coltello, le infliggeva varie ferite”, confermando l'affidamento della minore al Servizio Sociale con collocamento presso la madre “permanendo elevato il rischio di nuove destabilizzazioni degli equilibri, in grado di cagionare pregiudizio alla bambina, quale conseguenza della reiterazione di condotte prevaricatrici e rivendicative del padre, che la madre – vittima di ripetute e gravi violenze da parte dello stesso –potrebbe trovarsi in forte difficoltà a fronteggiare da sola (…)”.
Nel corso del giudizio è stata richiesta una relazione al Servizio Sociale per avere un quadro aggiornato ma dalla stessa non emerge un effettivo e serio percorso di presa di consapevolezza del disvalore dei propri comportamenti, di riconoscimento delle proprie responsabilità e la volontà di non reiterare tali fatti. Nella relazione del Servizio Sociale si legge che il ricorrente sente quotidianamente la madre della minore ma, a parere della stessa, non è davvero interessato ad un riavvicinamento alla figlia quanto alla stessa invitandola insistentemente ad uscire, ad andare a cena fuori, non accettando i suoi rifiuti. Ha riferito che lo stesso ha provato più volte ad avvicinarla per strada e di essersi rivolta alla polizia. Il ricorrente ha confermato
“di essersi avvicinato in più occasioni ai luoghi frequentati dalla bambina” violando le disposizioni del Tribunale per i Minorenni non essendo stato avviato un percorso propedeutico. Nonostante il tempo trascorso vi è stato un solo incontro protetto il 11.11.2024. Il ricorrente non si è presentato agli appuntamenti successivi “senza avvisare e senza rispondere alle chiamate del servizio”. L'assistente sociale riferisce che il ricorrente “non è stato più raggiungibile telefonicamente e non si è presentato all'appuntamento comunicato tramite messaggio scritto”. Nonostante il tentativo di intermediazione del difensore, il Servizio Sociale riferisce che anche ai successivi appuntamenti il ricorrente non si è presentato tanto che il percorso è stato sospeso.
Pagina 5 E' significativo che a fronte dell'invito del Servizio Sociale di riprendere con serietà e costanza il percorso al SERD e di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità e di preparazione lo stesso “non si è attivato in tal senso e ha interrotto i rapporti anche con il Servizio scrivente”. Va altresì osservato che il ricorrente non risulta che abbia neppure intrapreso il percorso di recupero per uomini maltrattanti nonostante le sollecitazioni degli operatori. In relazione al percorso presso il SERD, in particolare, dalla relazione risulta che i controlli urinari sono risultati frequentemente positivi per cannabinoidi e metaboliti della cocaina. Dal 3.12.2024 il ricorrente ha interrotto il monitoraggio tossicologico. Il ricorrente, quindi, nonostante la pendenza del presente procedimento, il monitoraggio in corso da parte del Servizio Sociale e del Tribunale per i Minorenni, non ha dimostrato concrete prospettive reinserimento e di recupero del rapporto con la figlia. La condotta tenuta anche dopo la carcerazione, il disinteresse dimostrato verso il percorso di recupero per uomini maltrattanti così come quello presso il SERD, l'assenza di contatti con il Servizio Sociale sono indici che fanno ritenere non cessato l'allarme sociale discendente dalle gravi condotte di reato per le quali ha subito condanna penale. Non sussiste una effettiva e positiva integrazione sociale sul territorio nazionale non potendo assumere rilievo il mero dato temporale della permanenza (sempre irregolare) sul TN. Il ricorrente è stato fotosegnalato per la prima volta il 01.10.2010 ad Agrigento per ingresso illegale, ed è stato destinatario di precedenti provvedimenti espulsivi, senza mai aver richiesto, prima del presente procedimento, un permesso di soggiorno, neppure dopo la nascita della figlia, cittadina italiana dal 2018. Il ricorrente non dispone di fonti di reddito lecite che consentano di garantirgli l'autosufficienza economica.
Per tali ragioni, a fronte della condotta tenuta, integrante una minaccia concreta effettiva e grave ai diritti della persona, soprattutto in ambito familiare e domestico, la mera presenza della figlia in Italia, con la quale non ha alcun rapporto significativo non appare ostativa all'adozione del provvedimento impugnato che risulta quindi misura proporzionata e legittima. Il quadro generale dimostra una pericolosità sociale costante del ricorrente, aggravata dalla mancanza di integrazione, di mezzi leciti di sostentamento e dalla ripetuta violazione della legge.
Questi elementi rendono il suo comportamento incompatibile con i principi dell'ordinamento giuridico, al punto da far prevalere la tutela della sicurezza pubblica sul suo diritto alla vita familiare, considerato peraltro che i fatti di reato hanno interessato proprio questo ambito destabilizzandone gli equilibri. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 147/2022 valutata la natura della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 per compensi oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 18 luglio 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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