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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 1538 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F.: – C.U.I.: ), nato in [...], il 1°/1/1995, Pt_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. Paola Bosari.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex Controparte_1
lege a RI, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
RI, che la rappresenta e difende ex lege.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 14/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, adiva l'intestato Tribunale nei confronti della Pt_1
, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma Controparte_2 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 5/12/2023, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 13/11/2024 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda spiegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita all'udienza del 14/11/2024 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito le parti hanno congiuntamente rinunciato alla discussione davanti al Collegio e allo scambio delle memorie di cui all'art. 275-bis c.p.c. e l'avvocato ha chiesto termine per il deposito di documentazione integrativa a cui il giudice, su accordo delle parti, ha dato corso assegnando termine sino al 3 dicembre 2024 per l'integrazione documentale e termine sino al 13 dicembre 2024 per eventuali repliche da parte dell'Avvocatura.
1. In rito, si rigetta l'eccezione di parte ricorrente concernente il deposito tardivo della documentazione con memoria del 2/4/2024, in quanto l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere depositati con memoria di pochi giorni successiva al ricorso, come avvenuto nel caso di specie
(cfr. in tal senso Cass., Sev. VI, 7 gennaio 2021, n. 46, i cui principi, pur essendo stati espressi relativamente al rito abrogato di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultano applicabili anche al rito ex art. 281 undecies e ss. c.p.c.).
Si osserva, inoltre, che l'art. 281-duodecies, comma quattro, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, consentiva ampia facoltà istruttoria alle parti anche a seguito del deposito del ricorso.
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è infondata e, come tale, deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008; - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le
Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene infondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale non essendo stato provato il raggiungimento di un livello di integrazione idoneo a giustificare, in caso di rimpatrio, una ingiusta lesione del diritto alla vita privata o familiare.
Il ricorrente, in Italia dal gennaio 2018, non è riuscito a fornire una piena e chiara descrizione del proprio percorso in Italia, sia per quel che attiene agli aspetti lavorativi, che per quelli sociali e personali.
Sebbene egli abbia raggiunto un buon grado di conoscenza della lingua italiana, come attestato documentalmente e verificato in udienza dinanzi al giudice istruttore, e sia stato in grado di conseguire la patente di guida italiana, non emergono agli atti altri elementi significativi ai fini integrativi (cfr. doc. nn. 10 e 12).
Quanto al contesto lavorativo, il migrante ha provato di essere stato titolare dell'impresa individuale con ditta “Escobar di Sher Gul”, in attività dal 28/9/2021, esercente l'attività di pubblico esercizio di bar, con ciò ritraendo redditi per l'anno di imposta 2022 pari a € 10.305,00 (cfr. doc. nn. 6 e 8).
Egli ha, poi, allegato di aver cessato dalla predetta attività di impresa e di essersi dedicato alla collaborazione con il fratello nato in Pakistan in [...] 1°/1/1996, con regolare Persona_1 permesso di soggiorno unico per motivi di lavoro, quale titolare dell'impresa individuale Khyber
Shop S.M., corrente in RI, alla Via Giosuè Carducci, n. 27/C, in attività dal 4/10/2023 nel settore dei minimercati ed altri esercizi non specializzati di prodotti alimentari.
Benché l'impresa in questione risulti effettivamente iscritta al registro delle imprese (cfr. doc. n. 7), non è stata fornita alcuna prova in ordine al volume di reddito ritratto in ragione dell'attività svolta, né vi è prova di assunzione o di pagamenti effettuati a fini retributivi da parte di a Persona_1
vantaggio del ricorrente. Inoltre, la documentazione a fini reddituali riferita a attesta che lo stesso ha svolto Persona_1
attività lavorativa subordinata, da ultimo a tempo indeterminato, ma non offre elementi circa la sua attività imprenditoriale, in accordo, peraltro, con il proprio permesso di soggiorno (cfr. doc. nn. 3, 13
e 14). avrebbe inteso dar prova della propria collaborazione con l'esercizio commerciale Pt_1 dell'asserito fratello mediante la produzione di “Denuncia Nominativa Assicurati – Soci” da cui emerge che ha comunicato, a fini assicurativi, la qualità di collaboratore di Persona_1 Pt_1
in data 23/10/2023 (cfr. doc. n. 9). Tale dato documentale non è tuttavia idoneo ritenere
[...] sussistente l'effettiva attività prestata a favore della predetta ditta individuale, né a definire i termini economico-reddituali di tale collaborazione.
Per quanto attiene al contesto abitativo, sebbene il ricorrente abbia fornito la prova di avere un contratto di locazione al di fuori del sistema di accoglienza, concernente l'appartamento sito in
RI, alla Via Casimiro Donadoni, n. 8, piano quinto (cfr. doc. n. 5), egli ha affermato di ospitare nel predetto immobile due amici di cittadinanza indiana, senza produrre documentazione pertinente
(ad. es. dichiarazione di ospitalità).
Sul punto, il migrante ha dichiarato di convivere con suo fratello in RI, alla Via dei Piccardi, n.
44, abitazione effettivamente condotta in locazione da con contratto in scadenza al Persona_1
31/5/2024 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente), senza depositare dichiarazione di ospitalità o altro documento equipollente a prova di tale circostanza. Inoltre, il documento di riconoscimento prodotto agli atti indica Via Casimiro Donadoni, n. 8 di RI quale indirizzo di residenza del ricorrente, con ciò contraddicendo le dichiarazioni rese in udienza (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
Tali aspetti di contraddizione, pur essendo stati vagliati in sede di audizione giudiziale, non hanno ottenuto una sufficiente spiegazione da parte del ricorrente, il quale si è limitato a riferire di ospitare degli amici presso l'immobile condotto in locazione, senza chiarire la ragione per cui avrebbe stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo per poi risiedere, ancorché asseritamente, in altro immobile. Infine, non si trae elemento idoneo alla soluzione della predetta ambiguità dall'elezione di domicilio in Via Piccardi, n. 44 nell'ambito del verbale di identificazione per il procedimento
R.G.N.R. n. 21/2022 (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente).
Benché risulti agli atti che l'asserito fratello del ricorrente abbia conseguito una stabile integrazione in Italia, come attestato dal permesso di soggiorno e dalla documentazione a fini reddituali, occorre sottolineare come non sia stata raggiunta la prova del rapporto di parentela tra il ricorrente e
[...]
né si può concludere che i due lavorino assieme e convivano a RI (cfr doc. nn. 4, Per_1
13 e 14). Oltre ai predetti elementi a fini integrativi, che risultano affetti dai rassegnati profili di aporia, parte resistente ha allegato che il ricorrente sarebbe stato deferito più volte all'autorità giudiziaria, elencando due episodi di aggressione nei confronti della compagna, rispettivamente in data 8/8/2021
e 28/9/2021, in cui sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio della donna. Parte resistente ha allegato, inoltre, l'abbandono sulla pubblica via della bicicletta elettrica sottoposta a sequestro amministrativo, in data 15/12/2021 e la segnalazione alla Divisione Polizia Anticrimine di RI per quanto attiene alle cessioni successive dell'immobile sito in Via Donadoni n. 8, oggetto di plurime dichiarazioni di ospitalità rilasciate dal migrante rispettivamente in data 27/7/2023, 31/7/2023, 7/8/2023, 21/9/2023,
8/10/2023, 18/10/2023 e 31/10/2023. In ultimo, il migrante sarebbe stato coinvolto in un intervento della volante per una lite in appartamento del 7.11.2024.
Di tali ipotesi di reato, tuttavia, risultano provati solamente i fatti commessi ai danni di
[...]
e di all'epoca rispettivamente compagna del ricorrente e Persona_2 Persona_3
figlio della donna, per i quali è stata depositata in atti sentenza del Tribunale di RI (cfr. doc. n.
15). In particolare, il giudice ha disposto il non doversi procedere con riguardo al reato p. e p. dall'art. 635 c.p., mentre ha condannato il ricorrente alla reclusione per mesi 7 per i reati p. e p. dagli artt. 582
e 585 c.p., con concessione delle circostanze attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena e non menzione.
Parte ricorrente ha, poi, allegato di essere a conoscenza dell'iscrizione presso il registro delle notizie di reato (R.G.N.R. n. 21/2022) per i fatti concernenti la bicicletta elettrica sotto sequestro, chiarendo, tuttavia, di essere al corrente solamente dell'elevazione di una sanzione amministrativa (cfr. doc. n.
16 di parte ricorrente).
Degli altri pregiudizi non vi è riscontro agli atti, posto che il certificato del casellario giudiziale depositato da parte resistente reca esito negativo (cfr. doc. n. 3 di parte resistente) e non è stato depositato un certificato dei carichi pendenti.
Le condotte delittuose provate, sebbene, non siano ritenute idonee a sorreggere la valutazione di pericolosità ostativa al riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto, in quanto correlate a fatti di gravità modesta e risalenti nel tempo, assumono un valore prospettico rispetto al mancato raggiungimento dell'integrazione nel contesto nazionale a completamento dei profili di criticità concernenti gli elementi addotti sul piano lavorativo, abitativo e sociale.
La considerazione olistica dei predetti aspetti non consente al Collegio di formulare una valutazione positiva in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998, sia con riguardo alla tutela di diritti fondamentali di cui all'art. 8 CEDU, sia per ciò che attiene ad altri profili di vulnerabilità che possano impedire il rimpatrio del ricorrente. Il rigetto della domanda proposta nel presente giudizio mantiene ferma la possibile spettanza del diritto alla protezione internazionale, richiesta dal ricorrente in autonomo giudizio ex art. 35-bis d.lgs.
n. 25/2008, al momento non ancora definito.
2. Tanto premesso, il Collegio rigetta il ricorso.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicando quanto previsto per le cause di valore indeterminato, complessità bassa. La non particolare difficoltà delle attività processuali spiegate dalle parti consente di ridurre ulteriormente l'ammontare liquidato per ciascuna fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RI, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1538/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'ammontare di € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%.
Così deciso in RI, in data 7/2/2025
Il Giudice est.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 1538 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F.: – C.U.I.: ), nato in [...], il 1°/1/1995, Pt_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. Paola Bosari.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex Controparte_1
lege a RI, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
RI, che la rappresenta e difende ex lege.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 14/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, adiva l'intestato Tribunale nei confronti della Pt_1
, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma Controparte_2 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 5/12/2023, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 13/11/2024 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda spiegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita all'udienza del 14/11/2024 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito le parti hanno congiuntamente rinunciato alla discussione davanti al Collegio e allo scambio delle memorie di cui all'art. 275-bis c.p.c. e l'avvocato ha chiesto termine per il deposito di documentazione integrativa a cui il giudice, su accordo delle parti, ha dato corso assegnando termine sino al 3 dicembre 2024 per l'integrazione documentale e termine sino al 13 dicembre 2024 per eventuali repliche da parte dell'Avvocatura.
1. In rito, si rigetta l'eccezione di parte ricorrente concernente il deposito tardivo della documentazione con memoria del 2/4/2024, in quanto l'art. 281 undecies c.p.c., che stabilisce il contenuto necessario del ricorso introduttivo con rinvio all'art. 163 c.p.c., non prevede espressamente alcuna decadenza relativamente all'indicazione dei mezzi di prova e, pertanto, questi possono ben essere depositati con memoria di pochi giorni successiva al ricorso, come avvenuto nel caso di specie
(cfr. in tal senso Cass., Sev. VI, 7 gennaio 2021, n. 46, i cui principi, pur essendo stati espressi relativamente al rito abrogato di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultano applicabili anche al rito ex art. 281 undecies e ss. c.p.c.).
Si osserva, inoltre, che l'art. 281-duodecies, comma quattro, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, consentiva ampia facoltà istruttoria alle parti anche a seguito del deposito del ricorso.
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è infondata e, come tale, deve essere rigettata, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008; - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le
Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene infondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale non essendo stato provato il raggiungimento di un livello di integrazione idoneo a giustificare, in caso di rimpatrio, una ingiusta lesione del diritto alla vita privata o familiare.
Il ricorrente, in Italia dal gennaio 2018, non è riuscito a fornire una piena e chiara descrizione del proprio percorso in Italia, sia per quel che attiene agli aspetti lavorativi, che per quelli sociali e personali.
Sebbene egli abbia raggiunto un buon grado di conoscenza della lingua italiana, come attestato documentalmente e verificato in udienza dinanzi al giudice istruttore, e sia stato in grado di conseguire la patente di guida italiana, non emergono agli atti altri elementi significativi ai fini integrativi (cfr. doc. nn. 10 e 12).
Quanto al contesto lavorativo, il migrante ha provato di essere stato titolare dell'impresa individuale con ditta “Escobar di Sher Gul”, in attività dal 28/9/2021, esercente l'attività di pubblico esercizio di bar, con ciò ritraendo redditi per l'anno di imposta 2022 pari a € 10.305,00 (cfr. doc. nn. 6 e 8).
Egli ha, poi, allegato di aver cessato dalla predetta attività di impresa e di essersi dedicato alla collaborazione con il fratello nato in Pakistan in [...] 1°/1/1996, con regolare Persona_1 permesso di soggiorno unico per motivi di lavoro, quale titolare dell'impresa individuale Khyber
Shop S.M., corrente in RI, alla Via Giosuè Carducci, n. 27/C, in attività dal 4/10/2023 nel settore dei minimercati ed altri esercizi non specializzati di prodotti alimentari.
Benché l'impresa in questione risulti effettivamente iscritta al registro delle imprese (cfr. doc. n. 7), non è stata fornita alcuna prova in ordine al volume di reddito ritratto in ragione dell'attività svolta, né vi è prova di assunzione o di pagamenti effettuati a fini retributivi da parte di a Persona_1
vantaggio del ricorrente. Inoltre, la documentazione a fini reddituali riferita a attesta che lo stesso ha svolto Persona_1
attività lavorativa subordinata, da ultimo a tempo indeterminato, ma non offre elementi circa la sua attività imprenditoriale, in accordo, peraltro, con il proprio permesso di soggiorno (cfr. doc. nn. 3, 13
e 14). avrebbe inteso dar prova della propria collaborazione con l'esercizio commerciale Pt_1 dell'asserito fratello mediante la produzione di “Denuncia Nominativa Assicurati – Soci” da cui emerge che ha comunicato, a fini assicurativi, la qualità di collaboratore di Persona_1 Pt_1
in data 23/10/2023 (cfr. doc. n. 9). Tale dato documentale non è tuttavia idoneo ritenere
[...] sussistente l'effettiva attività prestata a favore della predetta ditta individuale, né a definire i termini economico-reddituali di tale collaborazione.
Per quanto attiene al contesto abitativo, sebbene il ricorrente abbia fornito la prova di avere un contratto di locazione al di fuori del sistema di accoglienza, concernente l'appartamento sito in
RI, alla Via Casimiro Donadoni, n. 8, piano quinto (cfr. doc. n. 5), egli ha affermato di ospitare nel predetto immobile due amici di cittadinanza indiana, senza produrre documentazione pertinente
(ad. es. dichiarazione di ospitalità).
Sul punto, il migrante ha dichiarato di convivere con suo fratello in RI, alla Via dei Piccardi, n.
44, abitazione effettivamente condotta in locazione da con contratto in scadenza al Persona_1
31/5/2024 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente), senza depositare dichiarazione di ospitalità o altro documento equipollente a prova di tale circostanza. Inoltre, il documento di riconoscimento prodotto agli atti indica Via Casimiro Donadoni, n. 8 di RI quale indirizzo di residenza del ricorrente, con ciò contraddicendo le dichiarazioni rese in udienza (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente).
Tali aspetti di contraddizione, pur essendo stati vagliati in sede di audizione giudiziale, non hanno ottenuto una sufficiente spiegazione da parte del ricorrente, il quale si è limitato a riferire di ospitare degli amici presso l'immobile condotto in locazione, senza chiarire la ragione per cui avrebbe stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo per poi risiedere, ancorché asseritamente, in altro immobile. Infine, non si trae elemento idoneo alla soluzione della predetta ambiguità dall'elezione di domicilio in Via Piccardi, n. 44 nell'ambito del verbale di identificazione per il procedimento
R.G.N.R. n. 21/2022 (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente).
Benché risulti agli atti che l'asserito fratello del ricorrente abbia conseguito una stabile integrazione in Italia, come attestato dal permesso di soggiorno e dalla documentazione a fini reddituali, occorre sottolineare come non sia stata raggiunta la prova del rapporto di parentela tra il ricorrente e
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né si può concludere che i due lavorino assieme e convivano a RI (cfr doc. nn. 4, Per_1
13 e 14). Oltre ai predetti elementi a fini integrativi, che risultano affetti dai rassegnati profili di aporia, parte resistente ha allegato che il ricorrente sarebbe stato deferito più volte all'autorità giudiziaria, elencando due episodi di aggressione nei confronti della compagna, rispettivamente in data 8/8/2021
e 28/9/2021, in cui sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio della donna. Parte resistente ha allegato, inoltre, l'abbandono sulla pubblica via della bicicletta elettrica sottoposta a sequestro amministrativo, in data 15/12/2021 e la segnalazione alla Divisione Polizia Anticrimine di RI per quanto attiene alle cessioni successive dell'immobile sito in Via Donadoni n. 8, oggetto di plurime dichiarazioni di ospitalità rilasciate dal migrante rispettivamente in data 27/7/2023, 31/7/2023, 7/8/2023, 21/9/2023,
8/10/2023, 18/10/2023 e 31/10/2023. In ultimo, il migrante sarebbe stato coinvolto in un intervento della volante per una lite in appartamento del 7.11.2024.
Di tali ipotesi di reato, tuttavia, risultano provati solamente i fatti commessi ai danni di
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e di all'epoca rispettivamente compagna del ricorrente e Persona_2 Persona_3
figlio della donna, per i quali è stata depositata in atti sentenza del Tribunale di RI (cfr. doc. n.
15). In particolare, il giudice ha disposto il non doversi procedere con riguardo al reato p. e p. dall'art. 635 c.p., mentre ha condannato il ricorrente alla reclusione per mesi 7 per i reati p. e p. dagli artt. 582
e 585 c.p., con concessione delle circostanze attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena e non menzione.
Parte ricorrente ha, poi, allegato di essere a conoscenza dell'iscrizione presso il registro delle notizie di reato (R.G.N.R. n. 21/2022) per i fatti concernenti la bicicletta elettrica sotto sequestro, chiarendo, tuttavia, di essere al corrente solamente dell'elevazione di una sanzione amministrativa (cfr. doc. n.
16 di parte ricorrente).
Degli altri pregiudizi non vi è riscontro agli atti, posto che il certificato del casellario giudiziale depositato da parte resistente reca esito negativo (cfr. doc. n. 3 di parte resistente) e non è stato depositato un certificato dei carichi pendenti.
Le condotte delittuose provate, sebbene, non siano ritenute idonee a sorreggere la valutazione di pericolosità ostativa al riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto, in quanto correlate a fatti di gravità modesta e risalenti nel tempo, assumono un valore prospettico rispetto al mancato raggiungimento dell'integrazione nel contesto nazionale a completamento dei profili di criticità concernenti gli elementi addotti sul piano lavorativo, abitativo e sociale.
La considerazione olistica dei predetti aspetti non consente al Collegio di formulare una valutazione positiva in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998, sia con riguardo alla tutela di diritti fondamentali di cui all'art. 8 CEDU, sia per ciò che attiene ad altri profili di vulnerabilità che possano impedire il rimpatrio del ricorrente. Il rigetto della domanda proposta nel presente giudizio mantiene ferma la possibile spettanza del diritto alla protezione internazionale, richiesta dal ricorrente in autonomo giudizio ex art. 35-bis d.lgs.
n. 25/2008, al momento non ancora definito.
2. Tanto premesso, il Collegio rigetta il ricorso.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicando quanto previsto per le cause di valore indeterminato, complessità bassa. La non particolare difficoltà delle attività processuali spiegate dalle parti consente di ridurre ulteriormente l'ammontare liquidato per ciascuna fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RI, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1538/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta il ricorso;
▪ condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano nell'ammontare di € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%.
Così deciso in RI, in data 7/2/2025
Il Giudice est.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida