Art. 2.
Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all' articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.
Tali piani debbono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia e, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.
La relativa spesa e' posta dal Ministro dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui al precedente articolo 1, dal quale, per gli eventuali acquisti di immobili, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dello stesso Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi al capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.
Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresi' essere trasferiti eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.
Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all' articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.
Tali piani debbono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia e, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.
La relativa spesa e' posta dal Ministro dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui al precedente articolo 1, dal quale, per gli eventuali acquisti di immobili, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dello stesso Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi al capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.
Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresi' essere trasferiti eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.