TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 470/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso Parte_1
lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 22/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 05/02/2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Benevento il per Controparte_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.750,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”.
Pur regolarmente citato, il non si Controparte_1
è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Come risulta dalla documentazione di causa, parte ricorrente – docente della scuola dell'infanzia con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di
Frigento ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, nel corso dei seguenti Anni
Scolastici:
- a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 23.09.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia "R. Guarini" di LL
LA (AVAA870008);
- a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 13.09.2021 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia “R. Guarini" di LL
LA (AVAA870008);
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 07.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia “G. Pascoli” di Frigento
(AVAA83700L);
- a.s. 2023/2024, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 05.09.2023 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia “Benedetto Croce” di
Flumeri (AVAA80700R).
Con il presente giudizio, la parte ricorrente deduce che durante l'anno scolastico
2020/21 ha prestato 281 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,03 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,03 di ferie;
2 durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 291 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,85 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,85 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 297 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,34 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,34 di ferie;
durante l'anno scolastico
2023/24 ha prestato 300 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,59 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,59 di ferie.
La ricorrente deduce che ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
4 giorni nell'anno scolastico 2020/21;
3 giorni nell'anno scolastico 2021/22;
4 giorni nell'anno scolastico 2022/23;
3 giorni nell'anno scolastico 2023/24.
Pertanto rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
-22,03 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (23,03 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
-23,85 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (23,85 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
-23,34 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,34 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
-24,59 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (24,59 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti).
2.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
3 Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
4 Sul punto è stato osservato che “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La Corte di Cassazione ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle
5 ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
17 giugno 2024, n. 16715; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre 2023, n. 32807; Cass.
Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780).
In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'Amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
3.
6
Per questi motivi
, il ricorso deve accolto.
Il , pertanto, deve essere Controparte_1
condannato a pagare, in favore di parte ricorrente, complessivi € 5.750,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo.
4.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il
[...]
a pagare, in favore di parte ricorrente, Controparte_1
complessivi € 5.750,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. V. Salvatore
Così deciso in Benevento, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 470/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso Parte_1
lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 22/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 05/02/2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Benevento il per Controparte_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 5.750,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”.
Pur regolarmente citato, il non si Controparte_1
è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Come risulta dalla documentazione di causa, parte ricorrente – docente della scuola dell'infanzia con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di
Frigento ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, nel corso dei seguenti Anni
Scolastici:
- a.s. 2020/2021, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 23.09.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia "R. Guarini" di LL
LA (AVAA870008);
- a.s. 2021/2022, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 13.09.2021 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia “R. Guarini" di LL
LA (AVAA870008);
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 07.09.2022 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia “G. Pascoli” di Frigento
(AVAA83700L);
- a.s. 2023/2024, contratto fino al termine delle attività didattiche (ossia dal 05.09.2023 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n.
25 ore di servizio settimanali presso la Scuola dell'Infanzia “Benedetto Croce” di
Flumeri (AVAA80700R).
Con il presente giudizio, la parte ricorrente deduce che durante l'anno scolastico
2020/21 ha prestato 281 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,03 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,03 di ferie;
2 durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 291 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,85 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,85 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 297 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,34 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,34 di ferie;
durante l'anno scolastico
2023/24 ha prestato 300 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,59 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,59 di ferie.
La ricorrente deduce che ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
4 giorni nell'anno scolastico 2020/21;
3 giorni nell'anno scolastico 2021/22;
4 giorni nell'anno scolastico 2022/23;
3 giorni nell'anno scolastico 2023/24.
Pertanto rivendica il pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
-22,03 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (23,03 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
-23,85 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (23,85 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti);
-23,34 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,34 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti);
-24,59 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (24,59 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti).
2.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
3 Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
4 Sul punto è stato osservato che “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La Corte di Cassazione ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle
5 ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
17 giugno 2024, n. 16715; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre 2023, n. 32807; Cass.
Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780).
In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'Amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
3.
6
Per questi motivi
, il ricorso deve accolto.
Il , pertanto, deve essere Controparte_1
condannato a pagare, in favore di parte ricorrente, complessivi € 5.750,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo.
4.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il
[...]
a pagare, in favore di parte ricorrente, Controparte_1
complessivi € 5.750,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. V. Salvatore
Così deciso in Benevento, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7