Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/07/2022, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01299/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2022, proposto da
IA EL Merico, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro n. 647/2020 del 18.02.2020, depositata in pari data, resa nel giudizio n. 3471/2019 R.G., passata in giudicato, come da certificazione rilasciata in data 25.11.2021, con la quale è stata accolta la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti dell’INPS e dichiarato il diritto della medesima “in forza del proprio rapporto part time verticale ciclico, a vedersi riconosciuta l ’ anzianità previdenziale, dalla data di assunzione (1.7.15), per 52 settimane all ’ anno riproporzionando i contributi versati per le settimane lavorate sull ’ intero anno” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to G. Giannone anche in sostituzione dell'avv.to E. Rizzo per la parte ricorrente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti della causa emerge quanto segue.
Con sentenza n. 647 del 18.2.2020, ormai definitiva, resa tra la ricorrente e l’INPS, il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava « il diritto di parte ricorrente, in forza del proprio rapporto di lavoro part time verticale ciclico, a vedersi riconosciuta l ’ anzianità previdenziale, dalla data di assunzione (1.5.15), per 52 settimane all ’ anno riproporzionando i contributi versati per le settimane lavorate sull ’ intero anno ».
Col gravame in esame, parte ricorrente, deducendo l’inerzia dell’INPS di Lecce, chiede l’ottemperanza al giudicato.
2. Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1. Deve essere sancito l’obbligo dell’INPS di Lecce di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 647 del 18 febbraio 2020, provvedendo alla corrispondente attività conformativa, se e nella misura in cui la stessa sia ancora, in tutto o in parte, dovuta.
2.2. Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare all’INPS di Lecce il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.3. Qualora l’INPS di Lecce non provveda nel termine indicato, si nomina, quale commissario ad acta , il Direttore p.t. della Direzione Regionale INPS della Puglia, con sede in Bari, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3. Con riguardo, invece, alla richiesta della parte ricorrente di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e ), c.p.a. – secondo la quale il giudice “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell ’ esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo” –, ritiene il Collegio che la stessa non meriti di essere accolta, considerato che la condanna a provvedere entro un termine determinato e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse azionato, senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO