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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 2.12.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1335/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 20.2.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER TO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got ER
TO, ha emesso – ex art. 127 ter cpc - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1335/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Gaspare Isaia che lo rappresenta e difende giusta procura su atto separato allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto;
Opponente
E
(già ) in persona Controparte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia
Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA P.IVA_1
n. 420580, PI , autorizzata all'esercizio dell'attività P.IVA_2
finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico
[...]
[...] appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta CP_2
all'attività di direzione e coordinamento di e per Controparte_2
essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 Persona_1
in data 09/12/2020, la con sede Controparte_3
legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già CP_4
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 432072, PI , autorizzata P.IVA_3 P.IVA_2
all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca Controparte_1
IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...]
in persona della procuratrice Dott.ssa CP_2 CP_5
giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a
[...]
rogito Notaio di Mestre, rep. n.44416 e racc. Persona_1
n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie
1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GH e dall'Avv. Enrica
MA GH giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e con elezione di domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica MA GH, sito in Via Filippo Corridoni, 1 -
Milano (MI);
Opposta
3 OGGETTO: opposizione a precetto
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto allo stesso Parte_1
notificato, in data 17.2.2023, su istanza di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che per
[...]
l'effetto conferma;
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da parte opposta, liquidate, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto ad esso notificato in Parte_1
data 17.2.2023 con cui la ha intimato il Controparte_1
pagamento del complessivo importo di € 6.016,12 (oltre IVA e Cpa, interessi maturandi al saldo e spese occorrende) in virtù del decreto ingiuntivo n. 2426/2022 del 23.6.2022 notificato in data 14.7.2022, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 18.11.2022 munito di formula esecutiva il 24.11.2022.
4 Nel presente giudizio l'opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per omessa menzione nell'atto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comportando la nullità -deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi -del precetto stesso: concludeva chiedendo in accoglimento dell'opposizione dichiarare la nullità dell'atto di precetto e, conseguentemente, la sua integrale inefficacia, con vittoria di spese.
Ritualmente costituita in giudizio negava la Controparte_6
fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione proposta da
[...]
è inammissibile. Parte_1
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento” (Cass. civ. n. 10650/1996); e d'altronde, “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale
5 posteriori alla formazione del titolo stesso” (Cass. civ. n.
3007/1992).
Nella specie, l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
si fonda sull'unica argomentazione relativa alla nullità del precetto per mancata menzione nello stesso della indicazione del titolo, della dichiarazione di esecutorietà e della apposizione della formula esecutiva che porterebbero alla inefficacia del titolo esecutivo ossia del decreto ingiuntivo n. 2426/2022.
E' appena il caso di aggiungere ogni profilo di doglianza, che esula dalla contestazione dell'azione esecutiva, non può trovare ingresso nel presente procedimento che, propriamente qualificato, è procedimento di opposizione alla esecuzione.
L'atto di precetto opposto riporta alla pagina 2 testualmente “in mancanza di opposizione, il suddetto decreto veniva dichiarato definitivo in data 18/11/2022 e munito di formula esecutiva in data
24/11/2022”: va, pertanto, dichiarata la regolarità formale del precetto, il quale – da un lato – precisa che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivo, ossia è stato emesso il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà, in data 18.11.2022 e – dall'altro lato – specifica la data di apposizione della formula esecutiva 24.11.2022.
Alla luce di ciò, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da . Parte_1
6 In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 2.12.2025
Il Got
ER TO
7
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 2.12.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1335/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 20.2.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER TO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Got ER
TO, ha emesso – ex art. 127 ter cpc - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1335/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Gaspare Isaia che lo rappresenta e difende giusta procura su atto separato allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto;
Opponente
E
(già ) in persona Controparte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia
Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA P.IVA_1
n. 420580, PI , autorizzata all'esercizio dell'attività P.IVA_2
finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico
[...]
[...] appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta CP_2
all'attività di direzione e coordinamento di e per Controparte_2
essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 Persona_1
in data 09/12/2020, la con sede Controparte_3
legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, già CP_4
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 432072, PI , autorizzata P.IVA_3 P.IVA_2
all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca Controparte_1
IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...]
in persona della procuratrice Dott.ssa CP_2 CP_5
giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a
[...]
rogito Notaio di Mestre, rep. n.44416 e racc. Persona_1
n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie
1T, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio GH e dall'Avv. Enrica
MA GH giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e con elezione di domicilio presso e nello studio dell'Avv. Enrica MA GH, sito in Via Filippo Corridoni, 1 -
Milano (MI);
Opposta
3 OGGETTO: opposizione a precetto
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto allo stesso Parte_1
notificato, in data 17.2.2023, su istanza di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che per
[...]
l'effetto conferma;
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da parte opposta, liquidate, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto ad esso notificato in Parte_1
data 17.2.2023 con cui la ha intimato il Controparte_1
pagamento del complessivo importo di € 6.016,12 (oltre IVA e Cpa, interessi maturandi al saldo e spese occorrende) in virtù del decreto ingiuntivo n. 2426/2022 del 23.6.2022 notificato in data 14.7.2022, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 18.11.2022 munito di formula esecutiva il 24.11.2022.
4 Nel presente giudizio l'opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per omessa menzione nell'atto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della formula esecutiva, comportando la nullità -deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi -del precetto stesso: concludeva chiedendo in accoglimento dell'opposizione dichiarare la nullità dell'atto di precetto e, conseguentemente, la sua integrale inefficacia, con vittoria di spese.
Ritualmente costituita in giudizio negava la Controparte_6
fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione proposta da
[...]
è inammissibile. Parte_1
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento” (Cass. civ. n. 10650/1996); e d'altronde, “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale
5 posteriori alla formazione del titolo stesso” (Cass. civ. n.
3007/1992).
Nella specie, l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
si fonda sull'unica argomentazione relativa alla nullità del precetto per mancata menzione nello stesso della indicazione del titolo, della dichiarazione di esecutorietà e della apposizione della formula esecutiva che porterebbero alla inefficacia del titolo esecutivo ossia del decreto ingiuntivo n. 2426/2022.
E' appena il caso di aggiungere ogni profilo di doglianza, che esula dalla contestazione dell'azione esecutiva, non può trovare ingresso nel presente procedimento che, propriamente qualificato, è procedimento di opposizione alla esecuzione.
L'atto di precetto opposto riporta alla pagina 2 testualmente “in mancanza di opposizione, il suddetto decreto veniva dichiarato definitivo in data 18/11/2022 e munito di formula esecutiva in data
24/11/2022”: va, pertanto, dichiarata la regolarità formale del precetto, il quale – da un lato – precisa che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivo, ossia è stato emesso il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà, in data 18.11.2022 e – dall'altro lato – specifica la data di apposizione della formula esecutiva 24.11.2022.
Alla luce di ciò, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da . Parte_1
6 In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 2.12.2025
Il Got
ER TO
7