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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del R.G. per l'anno 2025, promossa da nata a [...] il [...], C.F.: difesa dagli avv.ti Ilario Parte_1 C.F._1
Papaleo e Eliana Corapi;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
[...] P.IVA_2
Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con supplenza alle dipendenze del convenuto , ha CP_1 chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in cui ha prestato servizio in forza di contratti a termine.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto della domanda posto Controparte_1 che la docente aveva espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche. Ha aggiunto che la legge di Bilancio 2025 assegna il beneficio della carta elettronica solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, inoltre, che tale beneficio viene determinato ogni anno dal fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di CP_1 docenti aventi diritto, sicché presupposto per l'attuazione della nuova misura è l'emissione di un decreto – allo stato non ancora adottato - del che, di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'Economia e delle Finanze, definisca i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché, annualmente, il suo importo nominale sulla scorta del numero dei docenti e delle risorse disponibili.
La pretesa attorea è fondata, siccome non più controversa a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte, in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. I giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno precisato che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine – secondo la Cassazione - costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché l'interessata ha diritto al beneficio invocato per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, nel corso dei quali ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, espletando un'attività lavorativa per oltre 150 giorni, come emerge dalla disamina dei relativi contratti e dello stato matricolare acquisiti al processo.
Quanto alle disposizioni di cui all'art. 85 della legge di Bilancio 2025, modificative dei commi 121
e 123 della legge n. 107/2015 – secondo cui il beneficio della carta del docente viene esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ovvero fino al 31 agosto), nella misura da determinarsi annualmente con decreto attuativo interministeriale del
[...]
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino ad un massimo di 500 euro, in Controparte_1 base al numero di docenti aventi diritto – si osserva che la nuova disciplina entrerà (probabilmente) in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026, sicché non trova applicazione con riguardo alla pretesa avanzata in relazione agli anni scolastici oggetto di causa. Conseguentemente, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la complessiva somma di euro 1.500,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con l'aumento dovuto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014) e con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di
€ 1.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.339,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del R.G. per l'anno 2025, promossa da nata a [...] il [...], C.F.: difesa dagli avv.ti Ilario Parte_1 C.F._1
Papaleo e Eliana Corapi;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
[...] P.IVA_2
Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con supplenza alle dipendenze del convenuto , ha CP_1 chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in cui ha prestato servizio in forza di contratti a termine.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto della domanda posto Controparte_1 che la docente aveva espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche. Ha aggiunto che la legge di Bilancio 2025 assegna il beneficio della carta elettronica solo ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, inoltre, che tale beneficio viene determinato ogni anno dal fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di CP_1 docenti aventi diritto, sicché presupposto per l'attuazione della nuova misura è l'emissione di un decreto – allo stato non ancora adottato - del che, di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'Economia e delle Finanze, definisca i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché, annualmente, il suo importo nominale sulla scorta del numero dei docenti e delle risorse disponibili.
La pretesa attorea è fondata, siccome non più controversa a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte, in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. I giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno precisato che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine – secondo la Cassazione - costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché l'interessata ha diritto al beneficio invocato per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, nel corso dei quali ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, espletando un'attività lavorativa per oltre 150 giorni, come emerge dalla disamina dei relativi contratti e dello stato matricolare acquisiti al processo.
Quanto alle disposizioni di cui all'art. 85 della legge di Bilancio 2025, modificative dei commi 121
e 123 della legge n. 107/2015 – secondo cui il beneficio della carta del docente viene esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ovvero fino al 31 agosto), nella misura da determinarsi annualmente con decreto attuativo interministeriale del
[...]
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino ad un massimo di 500 euro, in Controparte_1 base al numero di docenti aventi diritto – si osserva che la nuova disciplina entrerà (probabilmente) in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026, sicché non trova applicazione con riguardo alla pretesa avanzata in relazione agli anni scolastici oggetto di causa. Conseguentemente, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la complessiva somma di euro 1.500,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della controversia e considerando la mancanza della fase di istruzione/trattazione, con l'aumento dovuto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti ed allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014) e con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di
€ 1.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.339,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona