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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1765-2019
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Fabrizio Guerrera – il quale ha concluso riportandosi
“alle proprie note conclusive del 12-04-2024 ed ai precedenti atti e verbali di causa” - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1765-2019 R.G. avente per oggetto: impugnative contrattuali – azione di nullità e revocatoria ex artt. 2901 c.c. e
66 L.F. promosso da
(R.F. n. 2/2015) (c.f. e Parte_1
P.IVA elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Guerrera, giusta procura in atti.
- attrice -
CONTRO con unico socio (C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'A.U. e legale rappresentante pro-tempore, Dott. CP_2
C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] C.F._1
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. Alfio Ziino, giusta procura in atti.
- convenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela
[...]
ha chiesto, in via principale, la declaratoria di Parte_1
nullità ex artt. 1418 co. I, 1343, 1344 c.c. e 216, comma 3, L.F. dei contratti del 09.12.2010 e del 14.12.2011, oltreché dei successivi rinnovi, stipulati tra e con socio Parte_1 Controparte_1
unico, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza e consulenza contabile e societaria al corrispettivo pattuito - € 4.800 + IVA, da pagarsi in ragione di € 2.400 per semestri posticipati, della durata di un anno e fino al
31.12.2011 (contratto del 9.12.2010); € 18.000 annui + IVA, da pagarsi in ragione di € 9.000 per semestri posticipati (maggior compenso pattuito a favore della società di consulenza, a fronte di controprestazione aggiuntiva consistente nella tenuta dei rapporti con il Commissario Giudiziale e nell'assistenza agli altri Organi della procedura concordataria, omologata con decreto del 14.6.2011) poi rinnovato per il 2014 e per il 2015 (contratto del 14.12.2011) – in quanto contratti conclusi in situazione di conflitto di interesse (contratto con sé stesso) - stante la coincidenza soggettiva del liquidatore della , da una parte (mantenendo Parte_1
detta carica durante l'intera procedura di concordato preventivo ed al dì del fallimento) e, dall'altra, dell'Amministratore Unico di Controparte_1
(dott. – oltreché eseguiti - tramite addebito del Controparte_2
pag. 2/18 compenso convenuto con la sul c/c n. , Controparte_1 P.IVA_3
intrattenuto dalla società oggi fallita con Banca Nuova s.p.a. - nella consapevolezza che così agendo avrebbe certamente provocato la risoluzione del concordato preventivo ed il fallimento di Parte_1
.
[...]
In via subordinata, la Curatela attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia relativa dei contratti stipulati e la revoca dei pagamenti eseguiti
(sette “pagamenti anticipati” in favore di fino al Controparte_1
06.03.2015, per l'importo complessivo di € 112.575,81) dopo
l'omologazione del concordato preventivo (decreto 14.6.2011) in quanto atti di disposizione” del patrimonio della verso Parte_1 CP_1
unipersonale, fonte di pregiudizio al ceto creditorio della fallita
[...]
(configurabili quali atti compiuti dopo il sorgere del credito stante l'anteriorità del concordato recante previsione pattizia di rate di importo consistente a carico di tale società, successivamente risolto e sfociato nel fallimento, con ammontare dei crediti ammessi al passivo pari ad €
3.131.410,96 al privilegio;
€ 2.876.875,09 al chirografo).
La Curatela attrice, in ogni caso, ha concluso per la condanna della con socio unico a restituire al Controparte_1 Parte_1
i pagamenti ricevuti dal 19-04-2013 al 06-03-2015,
[...]
ammontanti a complessivi € 112.575,81, - ovvero quella maggiore o minore somma di giustizia - oltre interessi e rivalutazione sull'importo del condannatorio dai singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della in Controparte_1
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. dott.
la quale eccependo l'incompetenza per materia, a Controparte_2
pag. 3/18 favore della competenza del Tribunale delle Imprese, nonché invocando la valutazione di conformità dei pagamenti ricevuti - sottesa al decreto del
G.D. della procedura di concordato preventivo, depositato in cancelleria il
25/02/14, onde paralizzare l'eccezione di nullità per illiceità della causa/violazione di norma penale imperativa (bancarotta preferenziale) rilevando la comunicazione dei pagamenti, in anticipo, al comitato dei creditori che non ha espresso alcuna osservazione – ha concluso per il rigetto delle domande, rilevando, altresì, in via incidentale, la prescrizione triennale della revocatoria ex art. 67 L.F. dalla data di fallimento oltreché – in via di eccezione di merito – la prescrizione della revocatoria ex artt. 66
L.F. e 2901 c.c.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa – con ordinanza del
3.2.2023 – è stata rinviata a successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto depositato il 4.9.2023, denominato “Comparsa di costituzione di nuovo procuratore” si è costituito “per il dottor ed in Controparte_2
sostituzione di ogni precedente procuratore” l'avvocato Alfio Ziino, concludendo “Insiste in tutte le domande, eccezioni, difese e conclusioni già svolte in atti di causa”.
Con successivo deposito telematico, l'avv. Alfio Ziino ha depositato procura conferita dal dottor n.q. di amministratore Controparte_2
unico della Controparte_1
La causa – facultate le parti del termine per scritti conclusivi (di cui solo l'attrice ha usufruito) - viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pag. 4/18 Introduttivamente, dagli atti di causa può desumersi ratifica della originaria procura alle liti conferita all'avv. Alfio Ziino – in sostituzione del precedente difensore, avv. Giuseppe Cincotta – da non Controparte_2
più solo in proprio ma anche nella dichiarata veste di amministratore unico della (cfr. procura depositata in atti in data 22.8.2024). Controparte_1
Sicché, a fronte della genericità della iniziale procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4.9.23, il mandato alle liti risulta conferito al difensore subentrato al precedente revocato.
Tanto chiarito, premessa la proseguibilità dell'azione revocatoria esperita in via gradata dalla Curatela - stante la pendenza di procedimento per l'omologazione della proposta di concordato fallimentare con assuntore promosso su ricorso di (cfr. doc. allegato alle note di Controparte_3
trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.10.2024 dall'avv. Alfio
Ziino; del pari, doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.2.2025 dall'avv. Fabrizio Guerrera) – risultando, infatti,
incontestata, tra le parti, oltreché non documentata la circostanza contraria,
la mancata adozione del decreto di omologazione del concordato ex art. 124 L.F. – solo dalla quale può derivare la perdita della legittimazione processuale del curatore, ove l'evento interruttivo abbia comunque ingresso nel processo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/04/2001, n. 5369) - va ribadita, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da difesa di . Controparte_4
pag. 5/18 La domanda di accertamento della nullità– rispetto alla quale risulta interposta l'eccezione – è, infatti, riconducibile al genus delle azioni ex art. 1418 co. I c.c., caratterizzate dalla prospettazione di contratto stipulato in violazione di norme imperative quali, segnatamente, quelle descrittive di fattispecie di reato - nella specie, secondo la prospettazione attorea, quello di cui all'art. 216, comma 3, L.F. - costituente oggetto di accertamento incidentale presupposto ai fini della applicazione della disciplina della nullità - in particolare, in ordine alla condanna alla restituzione delle prestazioni eseguite in virtù di contratto dichiarato nullo - o, comunque,
costituendo, la stipula dei contratti relativi a rapporti tra le due società,
comportamenti rientranti nella valutazione richiesta con la domandi di nullità ex artt. 1343, 1344 c.c., non riconducibile alle materie di cui all'art. 3 d.lgs. 168/2003 lettere a) (rapporti societari, azioni di responsabilità
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore); b) (trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali); c) (patti parasociali,
anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile); d)
(azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano); e); f) (contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria) e comma III (cause e procedimenti che presentano ragioni di connessione).
In chiave meglio delimitativa, dalle piane allegazioni cristallizzate nel libello introduttivo e, da ultimo, ribadite nelle note conclusive, il thema
pag. 6/18 decidendum abbraccia: i) in via principale la domanda di accertamento della nullità contratti del 09.12.2010 e del 14.12.2011 (quest'ultimo di durata biennale), così come i successivi rinnovi relativi al 2014 ed al 2015
ex art. 1418, comma 1, c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 216, comma 3, L.F. nonché ex art. 1343 c.c. per illiceità della causa,
ex art. 1344 c.c. per frode alla legge e/o ex art. 1345 c.c. per motivo illecito,
“di guisa che i pagamenti effettuati in forza di tali atti negoziali sono oggettivamente indebiti e ripetibili dalla Curatela attrice, a norma dell'art.
2033 c.c.”; ii) in via gradata, la revoca/declaratoria di inefficacia dei pagamenti – assunti come pagamenti di debiti non scaduti – eseguiti dalla società in bonis dopo l'omologazione del concordato preventivo intervenuta con decreto del 14.06.2011, posti in essere dopo il sorgere delle ragioni di credito riferite al ceto creditorio.
Anche il tenore delle difese svolte dalla convenuta, del resto, conferma il superiore inquadramento delle domande.
Le due domande, benché proposte l'una in via principale, l'altra in via gradata, possono esaminarsi congiuntamente giacché presentano profili di connessione.
Malgrado la portata generale della azione di nullità – imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione o della prescrizione della correlata azione restitutoria/ripetitoria e a legittimazione allargata (cfr. artt. 1421, 1422 c.c.)
– non ogni violazione di norma imperativa sfocia, necessariamente, nella nullità del contratto.
pag. 7/18 L'inciso «salvo che la legge disponga diversamente» posto al primo comma dell'art. 1418 c.c., infatti, impone all'interprete di accertare – fuori,
logicamente, dai casi di nullità testuale di cui al co. III - se, anche nel caso di inosservanza del precetto, il legislatore abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma.
In assenza di un divieto generale di realizzare attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto in violazione dell'art. 216, comma 3, L.F. che punisce la condotta di bancarotta preferenziale – ipotesi incriminatrice presupposta invocata dalla difesa attorea - non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della "par condicio creditorum"(cfr. Cassazione civile sez. I,
28/09/2016, n.19196; conf. Cassazione civile sez. I, 17/01/2023, n.1291).
Anche quando il negozio lede i diritti o le aspettative dei creditori non è,
per ciò solo, illecito.
La sua conclusione, dunque, non è nulla per illiceità della causa, per motivo illecito determinante comune alle parti o per frode alla legge, prevedendo l'ordinamento - a presidio di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale -
specifici rimedi che determinano, ricorrendone le particolari condizioni,
l'applicazione soltanto della sanzione dell'inefficacia (cfr. Corte appello
Napoli sez. I, 21/09/2023, n.3966).
pag. 8/18 Nella specie - anche al di là del decreto datato 25.2.2014 reso dal G.D. preposto, all'epoca, alla vigilanza all'interno del concordato preventivo, sull'istanza del 28.5.2013 rivolta dal liquidatore di dotato, Parte_1
nell'assunto della convenuta, di valenza giustificatrice delle spese
prededucibili (tra cui i corrispettivi maturati da per Controparte_1
l'importo di euro 39.023,52) inerente, comunque, solo ai compensi per prestazioni rese dal maggior 2009 fino al 31.12.2011 la data al G.D. (cfr.
doc. n. 11 fascicolo convenuta in allegato alle memorie istruttorie) - poiché,
astrattamente, alla situazione dedotta dalla curatela attrice – ovvero alla conclusione, in epoca successiva alla omologa del concordato preventivo
(o, comunque, quanto al primo contratto del 9.12.2010, in epoca successiva alla proposizione di ricorso ex art. 161 L.F. del 7.5.2009) di contratto (poi rinnovato) di prestazione di servizi di consulenza, oneroso per la società in liquidazione poi decotta e, specularmente, fonte di vantaggio per la società
di servizi, amministrata dalla medesima persona fisica avente veste di liquidatore e, prima ancora, presidente del Consiglio di amministrazione della cui è seguito il pagamento dei relativi corrispettivi pattuiti - è Pt_1
applicabile il rimedio congegnato appositamente dal legislatore sub specie di revoca/dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo lesivo dei diritti della massa dei creditori concorsuali – quali sono quelli ammessi al passivo del fallimento dichiarato a seguito di chiusura/risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 14.6.2011 – l'ipotetica sussumibilità della condotta nell'alveo dell'art. 216, comma 3, l. fall. – che punisce il pag. 9/18 fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione - non potrebbe dare luogo, sotto il profilo dei rimedi civilistici, a pronuncia di nullità.
Il rimedio va, dunque, ricercato nella revoca dei pagamenti eseguiti dalla società in concordato poi fallita, a favore di altra società avente, quale suo
A.U. la medesima persona fisica che ha svolto il ruolo di liquidatore e,
prima ancora, presidente del C.d. A. della Parte_1
Sicché, al di là del rilievo per cui l'azione esperita in via gradata all'azione di nullità per la dedotta violazione di norma imperativa (art. 216 co. III
L.F.) è la revocatoria ordinaria di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. – non già la revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 L.F. – l'esistenza del diverso rimedio previsto dal legislatore refluisce sulla domanda proposta in via principale, comportandone, per le ragioni di diritto spiegate, la reiezione.
Può, a questo punto, procedersi con l'esame della domanda proposta in via gradata (la cui configurazione in termini di rimedio approntabile costituisce, come detto, ragione del rigetto della azione proposta in via principale secondo un meccanismo analogo, negli effetti, alla sussidiarietà
prevista ex art. 2042 c.c.).
Al riguardo – così prendendo posizione in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta – vale osservare che in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo seguito da fallimento, il dies a quo della prescrizione dell'azione revocatoria dei pagamenti eseguiti nel corso pag. 10/18 della procedura minore in violazione della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni, decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, da cui sorge in quanto pagamenti «difformi ai canoni di
soddisfacimento concordatario, inefficaci rispetto alla massa dei creditori»
e la relativa azione, esercitabile soltanto dalla curatela, ha carattere costitutivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14/01/201 , n. 509).
Sicché, se, in linea generale, è vero che la prescrizione della azione di cui all'art. 66 L.F. decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno del compimento dell'atto - ovvero dal giorno in cui ne è curato l'adempimento pubblicitario idoneo a incidere sulla conoscenza-conoscibilità della carica lesiva dell'atto medesimo (come, in ipotesi di pagamento traslativo, dalla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari/di beni mobili registrati) – in quanto trattasi di azione esercitata dal curatore che spettava già al creditore o ai creditori, poi divenuti concorsuali – a differenza della
revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. il cui dies a quo della
prescrizione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento (o, comunque, dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese) in quanto prima di tale dichiarazione non è configurabile la proponibilità della revocatoria, né esiste il soggetto legittimato al suo esercizio – tuttavia, nelle ipotesi di consecutio delle due procedure, la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore beneficia della estensione del periodo sospetto.
pag. 11/18 Sicché, avendo, nella specie, la curatela, spiegato - in via gradata alla azione di nullità - revocatoria ordinaria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., poiché il fallimento risulta dichiarato, in sequenza, dopo (8.5.2015: cfr. doc. n. 10
fascicolo attoreo) la risoluzione della procedura minore (8.5.2015: cfr. doc.
n. 9 fascicolo attoreo) – nel corso della quale si colloca il compimento dei pagamenti assunti come lesivi della par condicio creditorum, tali perché il pagamento in esecuzione del contratto di servizi tra Controparte_5
non è previsto nella proposta concordataria, né tra le modalità esecutive nel decreto di omologa del c.p. (cfr. doc. n. 8 fascicolo attoreo) – alla data di notifica della citazione introduttiva (31.10.2019) l'azione ex art. 66 L.F.
non può dirsi prescritta. Non risulta, infatti, decorso il quinquennio.
Ciò posto, occorre verificare la configurabilità, in concreto, dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. (verso cui opera la relatio
ex art. 66 L.F.) anche sotto la lente dell'esenzione di cui al comma III.
Quanto ai presupposti per l'accoglimento della azione merita osservare che
«La revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall . ha natura derivata rispetto
all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell' eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere
fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista
per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del
creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola,
incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è
pag. 12/18 sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte» (cfr. Cassazione
civile , sez. III, 09/10/2023, n. 28286).
In termini piani, per ragioni legate al principio di vicinanza della prova,
spetta al curatore dimostrare che il patrimonio residuo del debitore fallito è
di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori potendo, tale prova, rendersi anche per presunzioni.
Il Curatore in revocatoria ordinaria, dunque, ha l'onere di provare tre circostanze: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
«Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi
elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia
divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in una
misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore
verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza
dell'eventus damni» (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489).
Costituisce, inoltre, limite oggettivo alla inefficacia discendente dall'art. 2901 c.c. (richiamato dall'art. 66 L.F.) l'adempimento di un debito scaduto, inteso in senso tecnico e non un atto discrezionale,
dunque non dovuto - come la datio in solutum – in quanto modalità
pag. 13/18 anomala di estinzione dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
14/11/2017, n. 26927).
Nella specie, benché dalla documentazione prodotta si ricavi esistenza e consistenza delle ragioni di credito riferibili ai creditori concorsuali –
emergendo, dalla consultazione dello stato passivo della Parte_1
, che i crediti ammessi al privilegio ammontano in tutto ad €
[...]
3.131.410,96, mentre i crediti ammessi al chirografo sono pari complessivamente ad € 2.876.875,09 (cfr. doc. rubricato “stato passivo” in allegato alla seconda memoria istruttoria parte attrice) - e, altresì, benché
sia inferibile la anteriorità delle ragioni del ceto creditorio della Pt_1
– avuto riguardo ai dati riportati nel decreto di omologazione, relativi
[...]
alla previsione, nella proposta di concordato depositata in data 7.5.2009,
del soddisfacimento integrale di creditori privilegiati tramite due rate da euro 950.000,00 ciascuna oltreché il pagamento dei chirografi al “100% del capitale ed interessi maturati alla data di deposito del ricorso” del
7.5.2009 con pagamento di rate dalla III alla VI in misura pari ad euro
1.218.666,00 e, dell'ultima, pari ad euro 2.437.336,00, come tali già
esistenti alla data della proposta (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta) -
nondimeno, emerge la riconducibilità dei pagamenti al regime di esenzione di cui all'art. 2901 co. III c.c.
Al riguardo, benché il Commissario Giudiziale officiato al tempo della procedura minore abbia segnalato l'esistenza di fattori contrari al rinnovo contrattuale operato in assenza di autorizzazione ex art. 167 L.F. – e ciò
pag. 14/18 tempestivamente, a seguito di ricezione di comunicazione della
[...]
ed in c.p. (datata 26.05.2014 e depositata il Parte_1
03.06.2014) ovvero con proprio atto del 25/28.07.2014 (cfr. doc. n. 6
fascicolo attrice) – tuttavia, calandosi, i pagamenti eseguiti – segnatamente:
in data 3.11.2014 (fattura n. 32 del 30.9.2014 dell'importo complessivo di euro 10.980,00 pagata a mezzo bonifico: cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuta); in data 6.3.2015 (fattura n. 33 del 31.12.2014 dell'importo complessivo di euro 10.980,00 pagati con bonifico € 8760,00 e con versamento in acconto di € 2.412,00 del 26/02/15: cfr. doc. n. 9 fascicolo convenuta); in data 11.6.2014 (fattura n. 14 dell'11.6.2014 dell'importo complessivo di euro 43.920,00 pagati con bonifico: cfr. doc. n. 10
fascicolo convenuta); in data 4.3.2014 (fattura n. 14 del 3.3.2014 dell'importo complessivo di euro 57.156,50 pagati: € 39.103,52 con bonifico ed € 7.200,00 con assegno del 9/04/13: cfr. doc. n. 11 fascicolo convenuta) - in un peculiare contesto caratterizzato: i) da mancanza di impugnativa ex artt. 1394-1395 c.c. diretta contro i contratti di consulenza stipulati tra e pure nella convergenza Parte_1 Controparte_1
soggettiva del liquidatore della prima e del socio unico amministratore della seconda (cfr. docc. n. 11, n. 12 fascicolo attrice); ii) da mancanza di rilievi da parte degli organi della procedura, con precipuo riferimento ai pagamenti eseguiti a favore di per il biennio 2012-2013 e a CP_1
tutto il 31.12.2011 da mancanza di contestazione relativa allo specifico contenuto delle fatture corrispondenti ai pagamenti sopra riportati, sotto il pag. 15/18 profilo della descrizione del periodo di maturazione del compenso per prestazione dei servizi a titolo di attività di elaborazione dati/assistenza fiscale e tributaria, prestata dal gennaio 2009 (ante deposito del ricorso ex
art. 161 L.F.) sino alle due semestralità del 2011 (in virtù del contratto in essere stipulato in data 9.12.2010 anteriore alla omologa e non attinto da pronuncia caducatoria o pendente impugnativa ex artt. 1394-1395 c.c.) e,
poi, per le ulteriori annualità, basate sul successivo contratto del
14.12.2011 (recante anche questo previsione di pagamento in due rate semestrali non anticipate) relative alle annualità del 2012 e 2013 (cfr. docc.
n. 11, n. 12 fascicolo convenuta allegato alla seconda memoria istruttoria) –
gli stessi si configurano non già come atti di disposizione dotati di valenza negoziale ma, piuttosto, come pagamento in senso tecnico adempitivo.
Sicché, trovando riscontro la tesi - dedotta dalla convenuta – di posteriorità
del pagamento rispetto al momento di esigibilità della prestazione prevedendo, i due contratti del 9.12.2010 e del 14.12.2011, ratei semestrali posticipati, ovvero con esigibilità a partire dal giorno successivo allo scadere di ciascun semestre (cfr. docc. n. 3, n. 5 fascicolo attrice) – anche in virtù della rilevata assenza di deduzioni in ordine allo specifico profilo relativo al periodo indicato nel corpo delle fatture di maturazione dei compensi pagati a mezzo le disposizioni di bonifico di cui sono indicate
supra le date, oltreché al contenuto descrittivo delle fatture - inerenti al pagamento di compensi già maturati e, per ciò, configurantisi quali debiti scaduti, di cui non è contestata la prestazione della relativa attività
pag. 16/18 professionale - (cfr. prima memoria istruttoria parte attrice) – i pagamenti impugnati – quali quelli portati dalle fatture sopra indicate cui fanno da pendant i relativi versamenti avvenuti tramite bonifico o assegno - non sono suscettibili di revoca in quanto eseguiti in adempimento di un debito maturato per compensi professionali già scaduti.
Per la portata assorbente di tale statuizione – incidente, logicamente, anche sulla domanda condannatoria restitutoria (cfr., da ultimo, punto n. 5)
conclusioni note difensive datate 12.4.24, richiamate nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 5.2.25) - la pretesa va respinta.
Nel regolamento delle spese, tuttavia, l'emersione – pacifica oltreché
documentale – di identità soggettiva del liquidatore e dell'amministratore unico della società di servizi per tutta la durata del Controparte_1
concordato preventivo – periodo durante il quale sono stati realizzati i pagamenti dei corrispettivi relativi alle attività oggetto di contratto del
9.12.2010 e del 14.12.2011 - si pone come circostanza atta a giustificare la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1765-2019, così provvede:
pag. 17/18 RIGETTA le domande – azione di nullità e, in via gradata, revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. nonché annesse domande condannatorie -
proposte (R.F. Trib. Parte_1
Barcellona P.G. n. 2/2015) per le ragioni e nei limiti spiegati in motivazione;
SPESE compensate.
Barcellona P.G. 21.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 18/18
N. R.G. 1765-2019
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Fabrizio Guerrera – il quale ha concluso riportandosi
“alle proprie note conclusive del 12-04-2024 ed ai precedenti atti e verbali di causa” - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1765-2019 R.G. avente per oggetto: impugnative contrattuali – azione di nullità e revocatoria ex artt. 2901 c.c. e
66 L.F. promosso da
(R.F. n. 2/2015) (c.f. e Parte_1
P.IVA elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Guerrera, giusta procura in atti.
- attrice -
CONTRO con unico socio (C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'A.U. e legale rappresentante pro-tempore, Dott. CP_2
C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] C.F._1
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. Alfio Ziino, giusta procura in atti.
- convenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela
[...]
ha chiesto, in via principale, la declaratoria di Parte_1
nullità ex artt. 1418 co. I, 1343, 1344 c.c. e 216, comma 3, L.F. dei contratti del 09.12.2010 e del 14.12.2011, oltreché dei successivi rinnovi, stipulati tra e con socio Parte_1 Controparte_1
unico, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza e consulenza contabile e societaria al corrispettivo pattuito - € 4.800 + IVA, da pagarsi in ragione di € 2.400 per semestri posticipati, della durata di un anno e fino al
31.12.2011 (contratto del 9.12.2010); € 18.000 annui + IVA, da pagarsi in ragione di € 9.000 per semestri posticipati (maggior compenso pattuito a favore della società di consulenza, a fronte di controprestazione aggiuntiva consistente nella tenuta dei rapporti con il Commissario Giudiziale e nell'assistenza agli altri Organi della procedura concordataria, omologata con decreto del 14.6.2011) poi rinnovato per il 2014 e per il 2015 (contratto del 14.12.2011) – in quanto contratti conclusi in situazione di conflitto di interesse (contratto con sé stesso) - stante la coincidenza soggettiva del liquidatore della , da una parte (mantenendo Parte_1
detta carica durante l'intera procedura di concordato preventivo ed al dì del fallimento) e, dall'altra, dell'Amministratore Unico di Controparte_1
(dott. – oltreché eseguiti - tramite addebito del Controparte_2
pag. 2/18 compenso convenuto con la sul c/c n. , Controparte_1 P.IVA_3
intrattenuto dalla società oggi fallita con Banca Nuova s.p.a. - nella consapevolezza che così agendo avrebbe certamente provocato la risoluzione del concordato preventivo ed il fallimento di Parte_1
.
[...]
In via subordinata, la Curatela attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia relativa dei contratti stipulati e la revoca dei pagamenti eseguiti
(sette “pagamenti anticipati” in favore di fino al Controparte_1
06.03.2015, per l'importo complessivo di € 112.575,81) dopo
l'omologazione del concordato preventivo (decreto 14.6.2011) in quanto atti di disposizione” del patrimonio della verso Parte_1 CP_1
unipersonale, fonte di pregiudizio al ceto creditorio della fallita
[...]
(configurabili quali atti compiuti dopo il sorgere del credito stante l'anteriorità del concordato recante previsione pattizia di rate di importo consistente a carico di tale società, successivamente risolto e sfociato nel fallimento, con ammontare dei crediti ammessi al passivo pari ad €
3.131.410,96 al privilegio;
€ 2.876.875,09 al chirografo).
La Curatela attrice, in ogni caso, ha concluso per la condanna della con socio unico a restituire al Controparte_1 Parte_1
i pagamenti ricevuti dal 19-04-2013 al 06-03-2015,
[...]
ammontanti a complessivi € 112.575,81, - ovvero quella maggiore o minore somma di giustizia - oltre interessi e rivalutazione sull'importo del condannatorio dai singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della in Controparte_1
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. dott.
la quale eccependo l'incompetenza per materia, a Controparte_2
pag. 3/18 favore della competenza del Tribunale delle Imprese, nonché invocando la valutazione di conformità dei pagamenti ricevuti - sottesa al decreto del
G.D. della procedura di concordato preventivo, depositato in cancelleria il
25/02/14, onde paralizzare l'eccezione di nullità per illiceità della causa/violazione di norma penale imperativa (bancarotta preferenziale) rilevando la comunicazione dei pagamenti, in anticipo, al comitato dei creditori che non ha espresso alcuna osservazione – ha concluso per il rigetto delle domande, rilevando, altresì, in via incidentale, la prescrizione triennale della revocatoria ex art. 67 L.F. dalla data di fallimento oltreché – in via di eccezione di merito – la prescrizione della revocatoria ex artt. 66
L.F. e 2901 c.c.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa – con ordinanza del
3.2.2023 – è stata rinviata a successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto depositato il 4.9.2023, denominato “Comparsa di costituzione di nuovo procuratore” si è costituito “per il dottor ed in Controparte_2
sostituzione di ogni precedente procuratore” l'avvocato Alfio Ziino, concludendo “Insiste in tutte le domande, eccezioni, difese e conclusioni già svolte in atti di causa”.
Con successivo deposito telematico, l'avv. Alfio Ziino ha depositato procura conferita dal dottor n.q. di amministratore Controparte_2
unico della Controparte_1
La causa – facultate le parti del termine per scritti conclusivi (di cui solo l'attrice ha usufruito) - viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pag. 4/18 Introduttivamente, dagli atti di causa può desumersi ratifica della originaria procura alle liti conferita all'avv. Alfio Ziino – in sostituzione del precedente difensore, avv. Giuseppe Cincotta – da non Controparte_2
più solo in proprio ma anche nella dichiarata veste di amministratore unico della (cfr. procura depositata in atti in data 22.8.2024). Controparte_1
Sicché, a fronte della genericità della iniziale procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4.9.23, il mandato alle liti risulta conferito al difensore subentrato al precedente revocato.
Tanto chiarito, premessa la proseguibilità dell'azione revocatoria esperita in via gradata dalla Curatela - stante la pendenza di procedimento per l'omologazione della proposta di concordato fallimentare con assuntore promosso su ricorso di (cfr. doc. allegato alle note di Controparte_3
trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.10.2024 dall'avv. Alfio
Ziino; del pari, doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.2.2025 dall'avv. Fabrizio Guerrera) – risultando, infatti,
incontestata, tra le parti, oltreché non documentata la circostanza contraria,
la mancata adozione del decreto di omologazione del concordato ex art. 124 L.F. – solo dalla quale può derivare la perdita della legittimazione processuale del curatore, ove l'evento interruttivo abbia comunque ingresso nel processo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/04/2001, n. 5369) - va ribadita, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da difesa di . Controparte_4
pag. 5/18 La domanda di accertamento della nullità– rispetto alla quale risulta interposta l'eccezione – è, infatti, riconducibile al genus delle azioni ex art. 1418 co. I c.c., caratterizzate dalla prospettazione di contratto stipulato in violazione di norme imperative quali, segnatamente, quelle descrittive di fattispecie di reato - nella specie, secondo la prospettazione attorea, quello di cui all'art. 216, comma 3, L.F. - costituente oggetto di accertamento incidentale presupposto ai fini della applicazione della disciplina della nullità - in particolare, in ordine alla condanna alla restituzione delle prestazioni eseguite in virtù di contratto dichiarato nullo - o, comunque,
costituendo, la stipula dei contratti relativi a rapporti tra le due società,
comportamenti rientranti nella valutazione richiesta con la domandi di nullità ex artt. 1343, 1344 c.c., non riconducibile alle materie di cui all'art. 3 d.lgs. 168/2003 lettere a) (rapporti societari, azioni di responsabilità
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore); b) (trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali); c) (patti parasociali,
anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile); d)
(azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano); e); f) (contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria) e comma III (cause e procedimenti che presentano ragioni di connessione).
In chiave meglio delimitativa, dalle piane allegazioni cristallizzate nel libello introduttivo e, da ultimo, ribadite nelle note conclusive, il thema
pag. 6/18 decidendum abbraccia: i) in via principale la domanda di accertamento della nullità contratti del 09.12.2010 e del 14.12.2011 (quest'ultimo di durata biennale), così come i successivi rinnovi relativi al 2014 ed al 2015
ex art. 1418, comma 1, c.c. per violazione della norma imperativa di cui all'art. 216, comma 3, L.F. nonché ex art. 1343 c.c. per illiceità della causa,
ex art. 1344 c.c. per frode alla legge e/o ex art. 1345 c.c. per motivo illecito,
“di guisa che i pagamenti effettuati in forza di tali atti negoziali sono oggettivamente indebiti e ripetibili dalla Curatela attrice, a norma dell'art.
2033 c.c.”; ii) in via gradata, la revoca/declaratoria di inefficacia dei pagamenti – assunti come pagamenti di debiti non scaduti – eseguiti dalla società in bonis dopo l'omologazione del concordato preventivo intervenuta con decreto del 14.06.2011, posti in essere dopo il sorgere delle ragioni di credito riferite al ceto creditorio.
Anche il tenore delle difese svolte dalla convenuta, del resto, conferma il superiore inquadramento delle domande.
Le due domande, benché proposte l'una in via principale, l'altra in via gradata, possono esaminarsi congiuntamente giacché presentano profili di connessione.
Malgrado la portata generale della azione di nullità – imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione o della prescrizione della correlata azione restitutoria/ripetitoria e a legittimazione allargata (cfr. artt. 1421, 1422 c.c.)
– non ogni violazione di norma imperativa sfocia, necessariamente, nella nullità del contratto.
pag. 7/18 L'inciso «salvo che la legge disponga diversamente» posto al primo comma dell'art. 1418 c.c., infatti, impone all'interprete di accertare – fuori,
logicamente, dai casi di nullità testuale di cui al co. III - se, anche nel caso di inosservanza del precetto, il legislatore abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma.
In assenza di un divieto generale di realizzare attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto in violazione dell'art. 216, comma 3, L.F. che punisce la condotta di bancarotta preferenziale – ipotesi incriminatrice presupposta invocata dalla difesa attorea - non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della "par condicio creditorum"(cfr. Cassazione civile sez. I,
28/09/2016, n.19196; conf. Cassazione civile sez. I, 17/01/2023, n.1291).
Anche quando il negozio lede i diritti o le aspettative dei creditori non è,
per ciò solo, illecito.
La sua conclusione, dunque, non è nulla per illiceità della causa, per motivo illecito determinante comune alle parti o per frode alla legge, prevedendo l'ordinamento - a presidio di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale -
specifici rimedi che determinano, ricorrendone le particolari condizioni,
l'applicazione soltanto della sanzione dell'inefficacia (cfr. Corte appello
Napoli sez. I, 21/09/2023, n.3966).
pag. 8/18 Nella specie - anche al di là del decreto datato 25.2.2014 reso dal G.D. preposto, all'epoca, alla vigilanza all'interno del concordato preventivo, sull'istanza del 28.5.2013 rivolta dal liquidatore di dotato, Parte_1
nell'assunto della convenuta, di valenza giustificatrice delle spese
prededucibili (tra cui i corrispettivi maturati da per Controparte_1
l'importo di euro 39.023,52) inerente, comunque, solo ai compensi per prestazioni rese dal maggior 2009 fino al 31.12.2011 la data al G.D. (cfr.
doc. n. 11 fascicolo convenuta in allegato alle memorie istruttorie) - poiché,
astrattamente, alla situazione dedotta dalla curatela attrice – ovvero alla conclusione, in epoca successiva alla omologa del concordato preventivo
(o, comunque, quanto al primo contratto del 9.12.2010, in epoca successiva alla proposizione di ricorso ex art. 161 L.F. del 7.5.2009) di contratto (poi rinnovato) di prestazione di servizi di consulenza, oneroso per la società in liquidazione poi decotta e, specularmente, fonte di vantaggio per la società
di servizi, amministrata dalla medesima persona fisica avente veste di liquidatore e, prima ancora, presidente del Consiglio di amministrazione della cui è seguito il pagamento dei relativi corrispettivi pattuiti - è Pt_1
applicabile il rimedio congegnato appositamente dal legislatore sub specie di revoca/dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo lesivo dei diritti della massa dei creditori concorsuali – quali sono quelli ammessi al passivo del fallimento dichiarato a seguito di chiusura/risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 14.6.2011 – l'ipotetica sussumibilità della condotta nell'alveo dell'art. 216, comma 3, l. fall. – che punisce il pag. 9/18 fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione - non potrebbe dare luogo, sotto il profilo dei rimedi civilistici, a pronuncia di nullità.
Il rimedio va, dunque, ricercato nella revoca dei pagamenti eseguiti dalla società in concordato poi fallita, a favore di altra società avente, quale suo
A.U. la medesima persona fisica che ha svolto il ruolo di liquidatore e,
prima ancora, presidente del C.d. A. della Parte_1
Sicché, al di là del rilievo per cui l'azione esperita in via gradata all'azione di nullità per la dedotta violazione di norma imperativa (art. 216 co. III
L.F.) è la revocatoria ordinaria di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. – non già la revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 L.F. – l'esistenza del diverso rimedio previsto dal legislatore refluisce sulla domanda proposta in via principale, comportandone, per le ragioni di diritto spiegate, la reiezione.
Può, a questo punto, procedersi con l'esame della domanda proposta in via gradata (la cui configurazione in termini di rimedio approntabile costituisce, come detto, ragione del rigetto della azione proposta in via principale secondo un meccanismo analogo, negli effetti, alla sussidiarietà
prevista ex art. 2042 c.c.).
Al riguardo – così prendendo posizione in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta – vale osservare che in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo seguito da fallimento, il dies a quo della prescrizione dell'azione revocatoria dei pagamenti eseguiti nel corso pag. 10/18 della procedura minore in violazione della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni, decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, da cui sorge in quanto pagamenti «difformi ai canoni di
soddisfacimento concordatario, inefficaci rispetto alla massa dei creditori»
e la relativa azione, esercitabile soltanto dalla curatela, ha carattere costitutivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14/01/201 , n. 509).
Sicché, se, in linea generale, è vero che la prescrizione della azione di cui all'art. 66 L.F. decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno del compimento dell'atto - ovvero dal giorno in cui ne è curato l'adempimento pubblicitario idoneo a incidere sulla conoscenza-conoscibilità della carica lesiva dell'atto medesimo (come, in ipotesi di pagamento traslativo, dalla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari/di beni mobili registrati) – in quanto trattasi di azione esercitata dal curatore che spettava già al creditore o ai creditori, poi divenuti concorsuali – a differenza della
revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. il cui dies a quo della
prescrizione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento (o, comunque, dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese) in quanto prima di tale dichiarazione non è configurabile la proponibilità della revocatoria, né esiste il soggetto legittimato al suo esercizio – tuttavia, nelle ipotesi di consecutio delle due procedure, la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore beneficia della estensione del periodo sospetto.
pag. 11/18 Sicché, avendo, nella specie, la curatela, spiegato - in via gradata alla azione di nullità - revocatoria ordinaria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., poiché il fallimento risulta dichiarato, in sequenza, dopo (8.5.2015: cfr. doc. n. 10
fascicolo attoreo) la risoluzione della procedura minore (8.5.2015: cfr. doc.
n. 9 fascicolo attoreo) – nel corso della quale si colloca il compimento dei pagamenti assunti come lesivi della par condicio creditorum, tali perché il pagamento in esecuzione del contratto di servizi tra Controparte_5
non è previsto nella proposta concordataria, né tra le modalità esecutive nel decreto di omologa del c.p. (cfr. doc. n. 8 fascicolo attoreo) – alla data di notifica della citazione introduttiva (31.10.2019) l'azione ex art. 66 L.F.
non può dirsi prescritta. Non risulta, infatti, decorso il quinquennio.
Ciò posto, occorre verificare la configurabilità, in concreto, dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. (verso cui opera la relatio
ex art. 66 L.F.) anche sotto la lente dell'esenzione di cui al comma III.
Quanto ai presupposti per l'accoglimento della azione merita osservare che
«La revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall . ha natura derivata rispetto
all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell' eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere
fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista
per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del
creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola,
incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è
pag. 12/18 sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte» (cfr. Cassazione
civile , sez. III, 09/10/2023, n. 28286).
In termini piani, per ragioni legate al principio di vicinanza della prova,
spetta al curatore dimostrare che il patrimonio residuo del debitore fallito è
di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori potendo, tale prova, rendersi anche per presunzioni.
Il Curatore in revocatoria ordinaria, dunque, ha l'onere di provare tre circostanze: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
«Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi
elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia
divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in una
misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore
verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza
dell'eventus damni» (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489).
Costituisce, inoltre, limite oggettivo alla inefficacia discendente dall'art. 2901 c.c. (richiamato dall'art. 66 L.F.) l'adempimento di un debito scaduto, inteso in senso tecnico e non un atto discrezionale,
dunque non dovuto - come la datio in solutum – in quanto modalità
pag. 13/18 anomala di estinzione dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
14/11/2017, n. 26927).
Nella specie, benché dalla documentazione prodotta si ricavi esistenza e consistenza delle ragioni di credito riferibili ai creditori concorsuali –
emergendo, dalla consultazione dello stato passivo della Parte_1
, che i crediti ammessi al privilegio ammontano in tutto ad €
[...]
3.131.410,96, mentre i crediti ammessi al chirografo sono pari complessivamente ad € 2.876.875,09 (cfr. doc. rubricato “stato passivo” in allegato alla seconda memoria istruttoria parte attrice) - e, altresì, benché
sia inferibile la anteriorità delle ragioni del ceto creditorio della Pt_1
– avuto riguardo ai dati riportati nel decreto di omologazione, relativi
[...]
alla previsione, nella proposta di concordato depositata in data 7.5.2009,
del soddisfacimento integrale di creditori privilegiati tramite due rate da euro 950.000,00 ciascuna oltreché il pagamento dei chirografi al “100% del capitale ed interessi maturati alla data di deposito del ricorso” del
7.5.2009 con pagamento di rate dalla III alla VI in misura pari ad euro
1.218.666,00 e, dell'ultima, pari ad euro 2.437.336,00, come tali già
esistenti alla data della proposta (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuta) -
nondimeno, emerge la riconducibilità dei pagamenti al regime di esenzione di cui all'art. 2901 co. III c.c.
Al riguardo, benché il Commissario Giudiziale officiato al tempo della procedura minore abbia segnalato l'esistenza di fattori contrari al rinnovo contrattuale operato in assenza di autorizzazione ex art. 167 L.F. – e ciò
pag. 14/18 tempestivamente, a seguito di ricezione di comunicazione della
[...]
ed in c.p. (datata 26.05.2014 e depositata il Parte_1
03.06.2014) ovvero con proprio atto del 25/28.07.2014 (cfr. doc. n. 6
fascicolo attrice) – tuttavia, calandosi, i pagamenti eseguiti – segnatamente:
in data 3.11.2014 (fattura n. 32 del 30.9.2014 dell'importo complessivo di euro 10.980,00 pagata a mezzo bonifico: cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuta); in data 6.3.2015 (fattura n. 33 del 31.12.2014 dell'importo complessivo di euro 10.980,00 pagati con bonifico € 8760,00 e con versamento in acconto di € 2.412,00 del 26/02/15: cfr. doc. n. 9 fascicolo convenuta); in data 11.6.2014 (fattura n. 14 dell'11.6.2014 dell'importo complessivo di euro 43.920,00 pagati con bonifico: cfr. doc. n. 10
fascicolo convenuta); in data 4.3.2014 (fattura n. 14 del 3.3.2014 dell'importo complessivo di euro 57.156,50 pagati: € 39.103,52 con bonifico ed € 7.200,00 con assegno del 9/04/13: cfr. doc. n. 11 fascicolo convenuta) - in un peculiare contesto caratterizzato: i) da mancanza di impugnativa ex artt. 1394-1395 c.c. diretta contro i contratti di consulenza stipulati tra e pure nella convergenza Parte_1 Controparte_1
soggettiva del liquidatore della prima e del socio unico amministratore della seconda (cfr. docc. n. 11, n. 12 fascicolo attrice); ii) da mancanza di rilievi da parte degli organi della procedura, con precipuo riferimento ai pagamenti eseguiti a favore di per il biennio 2012-2013 e a CP_1
tutto il 31.12.2011 da mancanza di contestazione relativa allo specifico contenuto delle fatture corrispondenti ai pagamenti sopra riportati, sotto il pag. 15/18 profilo della descrizione del periodo di maturazione del compenso per prestazione dei servizi a titolo di attività di elaborazione dati/assistenza fiscale e tributaria, prestata dal gennaio 2009 (ante deposito del ricorso ex
art. 161 L.F.) sino alle due semestralità del 2011 (in virtù del contratto in essere stipulato in data 9.12.2010 anteriore alla omologa e non attinto da pronuncia caducatoria o pendente impugnativa ex artt. 1394-1395 c.c.) e,
poi, per le ulteriori annualità, basate sul successivo contratto del
14.12.2011 (recante anche questo previsione di pagamento in due rate semestrali non anticipate) relative alle annualità del 2012 e 2013 (cfr. docc.
n. 11, n. 12 fascicolo convenuta allegato alla seconda memoria istruttoria) –
gli stessi si configurano non già come atti di disposizione dotati di valenza negoziale ma, piuttosto, come pagamento in senso tecnico adempitivo.
Sicché, trovando riscontro la tesi - dedotta dalla convenuta – di posteriorità
del pagamento rispetto al momento di esigibilità della prestazione prevedendo, i due contratti del 9.12.2010 e del 14.12.2011, ratei semestrali posticipati, ovvero con esigibilità a partire dal giorno successivo allo scadere di ciascun semestre (cfr. docc. n. 3, n. 5 fascicolo attrice) – anche in virtù della rilevata assenza di deduzioni in ordine allo specifico profilo relativo al periodo indicato nel corpo delle fatture di maturazione dei compensi pagati a mezzo le disposizioni di bonifico di cui sono indicate
supra le date, oltreché al contenuto descrittivo delle fatture - inerenti al pagamento di compensi già maturati e, per ciò, configurantisi quali debiti scaduti, di cui non è contestata la prestazione della relativa attività
pag. 16/18 professionale - (cfr. prima memoria istruttoria parte attrice) – i pagamenti impugnati – quali quelli portati dalle fatture sopra indicate cui fanno da pendant i relativi versamenti avvenuti tramite bonifico o assegno - non sono suscettibili di revoca in quanto eseguiti in adempimento di un debito maturato per compensi professionali già scaduti.
Per la portata assorbente di tale statuizione – incidente, logicamente, anche sulla domanda condannatoria restitutoria (cfr., da ultimo, punto n. 5)
conclusioni note difensive datate 12.4.24, richiamate nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 5.2.25) - la pretesa va respinta.
Nel regolamento delle spese, tuttavia, l'emersione – pacifica oltreché
documentale – di identità soggettiva del liquidatore e dell'amministratore unico della società di servizi per tutta la durata del Controparte_1
concordato preventivo – periodo durante il quale sono stati realizzati i pagamenti dei corrispettivi relativi alle attività oggetto di contratto del
9.12.2010 e del 14.12.2011 - si pone come circostanza atta a giustificare la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1765-2019, così provvede:
pag. 17/18 RIGETTA le domande – azione di nullità e, in via gradata, revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. nonché annesse domande condannatorie -
proposte (R.F. Trib. Parte_1
Barcellona P.G. n. 2/2015) per le ragioni e nei limiti spiegati in motivazione;
SPESE compensate.
Barcellona P.G. 21.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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