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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 352 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc 19.2.2025
tra
, rappresentata e difesa con il patrocinio a carico dell'Erario Parte_1
dall' avv Elena Coppola, giusta mandato allegato all'atto di appello
Appellante
e rappresentata e difesa dagli avv Raffaele Zurlo e Andrea CP_1
Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per D.I.
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Coppola ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale accoglimento
Con
dell'opposizione a piegata dalla sua assistita, con vittoria delle spese di lite del doppio grado . Gli avv. Zurlo e Ornati per l'appellata hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 2176/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 25.9.2023, con cui era stata rigettata con il carico delle spese l'opposizione dalla stessa proposta avverso il DI n. 101/2022 emesso per la somma di
E 12.184,32 oltre accessori ad istanza di . CP_1
In particolare l'appellante sottoponeva a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato, nonostante le rilevate carenze documentali ( tra cui l'incertezza sul titolo azionato e la mancanza del piano di ammortamento ), il credito azionato da quale cessionaria CP_1
dell'originaria finanziatrice ed insisteva nell'eccezione di prescrizione già sollevata in CP_3
primo grado .
Si costituiva anche in questa fase l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame con ulteriore vittoria di spese .
All'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione,
avendo le parti depositato scritti conclusivi .
L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata, con integrale conferma dell'appellata sentenza
.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui si insiste nel ritenere non provato ed assolutamente indeterminato il credito azionato dalla cessionaria va rilevato che, ad di là delle CP_1
CP_ imprecisioni contenute nella richiesta di vi è agli atti il contratto di finanziamento n. 3245512,
stipulato in data 16.10.2007 dalla con la;
dallo stesso atto risulta un Parte_1 CP_3
finanziamento di E 10.000,00, da rimborsare in 72 rate mensili ( la prima da corrispondersi alla data del 16.11.2007 e l'ultima il 16.10.2013 ) di E 185,01 ciascuna, con TAN 9,95% - TAEG 10,42% - interessi di mora TAN + 1,5; ne consegue che la mutuataria, doveva in totale Parte_1
versare alla mutuante ( ovvero alla cessionaria ) E 13.320,72 .
L'ultima cessionaria ha agito in monitorio per E 13.645,99, ma il D.I. è stato CP_1
emesso per la minor somma di E 12.184,32; nell'atto di appello si riconosce che la “non Parte_1
ha pagato alcuna rata” ( cfr p. 5 ) e ciò viene ribadito anche nella memoria di replica ( cfr p. 2 ): la logica conclusione è che l'importo di cui all'opposto D.I. sia in effetti dovuto e che quindi il primo motivo di gravame sia infondato .
A ciò va soltanto aggiunto che, stante la precisa indicazione nel contratto di finanziamento del numero delle rate costanti da pagare e del loro importo, nonché del TAN e del TAEG, del tutto superflua appare la redazione del piano di ammortamento e che spetta al debitore-mutuatario l'onere di dimostrare l'intervenuto pagamento, totale o parziale di quanto dovuto per sorte capitale ed interessi .
Quanto al secondo motivo di gravame, va qui ribadito sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità e di merito ( ex multis cfr Cass nn 24720/2024 e 4232/2023, nonchè questa stessa CA
sent. n. 210/2019 ) che la prescrizione del diritto del mutuante alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi pattuiti inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il mutuatario non sia stato in precedenza dichiarato decaduto dal termine .
Nella specie non risulta alcuna dichiarazione in tal senso prima della notifica della richiesta in monitorio e del conseguente D.I. , portato a conoscenza della in data 15.3.2022 e quindi Parte_1
entro il decennio dalla scadenza dell'ultima rata del 16.10.2013 .
Stante la totale infondatezza dell'appello, lo stesso va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .
L' appellante, soccombente anche in questa fase, va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed all'attività
difensiva in effetti spiegata .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente l'impugnata Parte_1
sentenza n. 2176/2023 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese della presente fase,
che si liquidano in E 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15%
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 26.2.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva