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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13769/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Emanuele Degani del Foro di
Bergamo e Federico Ingenito del Foro di Torino
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Massimiliano Marche e Marco Capello del Foro di Torino
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di vendita di automobile
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In accoglimento delle seguenti conclusioni, voglia il Tribunale di Torino:
- reiectis adversis;
- nel merito:
- in via principale: condannare la (P.I. , C.F. Controparte_2 P.IVA_1
) con sede in Bolzano (BZ), alla via Marie Curie n. 17, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, alla sostituzione del veicolo - Cayenne Coupè targato FY000KG
– stante le risultanze del procedimento di A.T.P. rubricato al R.G. n. 13769/2022 – 1 innanzi a codesto On.le Tribunale di Torino secondo le quali “I difetti lamentati nel ricorso sono al pagina 1 di 9 momento delle OOPP tutti sussistenti, dall'esame dei documenti in atti e di quelli prodotti in corso di ATP tali difetti risultano sussistere dalla data di consegna del veicolo all'acquirente. I difetti non possono essere messi a carico di utilizzo improprio dell'autoveicolo da parte dell'utente. Alla luce dei tentativi plurimi di riparazione effettuati ma senza risultati, ne segue che il costo per l'eliminazione dei difetti è pari al costo di sostituzione dell'intero autoveicolo”,
e, per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla attrice in conseguenza della condotta tenuta per le ragioni esposte in atti, quantificabile in
Euro 9.720,46 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla attrice derivante dalla condotta e dai fatti sopra esposti, che ci si riserva di provare in corso di causa e che si chiede sin da ora a codesto
Ill.mo Tribunale di liquidare in via equitativa;
- in via subordinata: condannare la Società (P.I. , C.F. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bolzano (BZ), alla via Marie Curie n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riduzione del prezzo per le ragioni di cui in atti e in particolare, stante le risultanze del procedimento di A.T.P. rubricato al R.G. n. 13769/2022 – 1 innanzi a codesto On.le Tribunale di Torino secondo le quali “I difetti lamentati nel ricorso sono al momento delle OOPP tutti sussistenti, dall'esame dei documenti in atti e di quelli prodotti in corso di ATP tali difetti risultano sussistere dalla data di consegna del veicolo all'acquirente. I difetti non possono essere messi a carico di utilizzo improprio dell'autoveicolo da parte dell'utente. Alla luce dei tentativi plurimi di riparazione effettuati ma senza risultati, ne segue che il costo per l'eliminazione dei difetti è pari al costo di sostituzione dell'intero autoveicolo”, e, per l'effetto condannare la convenuta a risarcimento del danno patrimoniale patito dalla attrice in conseguenza della condotta tenuta per le ragioni esposte in atti, quantificabile in Euro
9.720,46 ovvero nella diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla attrice derivante dalla condotta e dai fatti sopra esposti, che ci si riserva di provare in corso di causa e che si chiede sin da ora a codesto Ill.mo
Tribunale di liquidare in via equitativa;
- con condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite”.
Parte convenuta
“Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione pagina 2 di 9 Contrariis rejectis
Voglia Il Tribunale Ill.mo
NEL MERITO
In via principale
Respingere, per le ragioni di cui in narrativa, le domande attoree, assolvendo la CP_1
da ogni pregiudizievole conseguenza.
[...]
In via subordinata
In caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea: -limitare la domanda risarcitoria attorea ai sensi degli artt. 1226, 1227 e 2058 c.c. a quanto di giustizia e rigorosamente accertato e provato.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fondo Patrimoniale di Parte_1
adiva questo Tribunale esponendo: che in data 01.04.2019 parte attrice sottoscriveva con una proposta irrevocabile d'acquisto avente ad oggetto la vettura Cayenne Controparte_1
Coupè targata FY000KG per un totale di € 95.200,00; che in data 25.09.2019 la stessa vettura veniva consegnata al sig. il quale, a seguito di un parziale e circoscritto Parte_1
uso iniziale, riscontrava molteplici difetti di conformità prontamente denunciati;
che la vettura veniva ricoverata presso le strutture di parte convenuta al fine di riparare i vizi lamentati;
che dopo un primo ricovero ne seguivano numerosi altri, circostanza che aveva comportato un mancato utilizzo del mezzo per 163 giorni;
che, nonostante le rassicurazioni fornite dal Centro
Porsche, le problematiche del mezzo non erano state risolte.
Il Fondo Patrimoniale ha dunque agito in giudizio onde ottenere la condanna della convenuta alla sostituzione del veicolo in esame, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 9.720,46, e del danno non patrimoniale;
in subordine, ha agito per la riduzione del prezzo, fatta salva in ogni caso la domanda risarcitoria.
1.2. In data 06.12.2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in Controparte_1
diritto le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero, in caso di parziale accoglimento, instando per una riduzione della pretesa risarcitoria in via equitativa.
pagina 3 di 9 In corso di causa, a seguito di ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. proposto dalla convenuta, veniva svolta una consulenza tecnica.
2.1. In via preliminare, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo nel caso di specie trovare applicazione la disciplina consumeristica e, di conseguenza, dovendosi ritenere responsabile la casa madre.
Sebbene non possa ravvisarsi in capo all'attrice la qualifica di consumatore, va comunque affermata la legittimazione passiva dell'attrice nella fattispecie in esame.
Il rapporto tra le parti è regolato dalla proposta irrevocabile di acquisto del 01.04.2019, la cui avvenuta accettazione non è in contestazione (doc. 1 attrice).
Da tale documento emerge come la proposta sia stata sottoscritta dal sig.
[...]
“in qualità di legale rappresentante p.t. della società Persona_1 Parte_1
.
[...]
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di contratti del consumatore… la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (cfr. Cass. n. 8419/2019). Par Sostiene l'attore che “la Fondo Patrimoniale è una società che si occupa Parte_1 dell'amministrazione di beni famigliari e personali del Sig. , ormai in pensione dalla Parte_1 propria pregressa attività lavorativa” (pag. 8 atto di citazione); dal momento che l'impegno del sarebbe destinato al soddisfacimento di esigenze di vita quotidiana, la stessa società Pt_1 ha insistito per il riconoscimento della propria qualifica di “consumatore” e per l'applicazione della relativa disciplina consumeristica.
Le argomentazioni attoree sono destituite di fondamento, dal momento che la normativa a tutela del consumatore non può trovare applicazione proprio in ragione della destinazione del veicolo acquistato ad uno scopo funzionale all'attività sociale del Fondo Patrimoniale;
inoltre, la proposta è stata sottoscritta dal sig. spendendo la qualità di rappresentante Parte_1
legale del Fondo, elemento che comprova come lo stesso contratto non sia stato concluso per esigenze estranee all'attività della società.
Ciò chiarito, il contratto oggetto di causa deve ritenersi regolato dalle norme codicistiche dettate per la vendita, con le relative garanzie (artt. 1470 e ss. c.c.); poiché la proposta irrevocabile d'acquisto è stata accettata da , il rapporto contrattuale è intervenuto CP_1
pagina 4 di 9 tra la proponente/acquirente e la concessionaria, la quale ha assunto le vesti di parte venditrice, tenuta quindi agli obblighi di cui all'art. 1490 c.c.
2.2. Nel merito, in via principale, parte attrice ha domandato la condanna di alla CP_1
sostituzione del veicolo acquistato.
La domanda non può essere accolta.
Il Fondo Patrimoniale ha sul punto invocato le “condizioni di garanzia Porsche”, ove si legge come “In presenza di vizi coperti dalla presente Garanzia, sarà possibile, al fine del ripristino della conformità della vettura, eliminare il difetto tramite un Partner Porsche autorizzato
(Eliminazione del difetto) o sostituire la vettura difettosa con una nuova vettura” e ancora che
“Qualora il difetto non possa essere eliminato oppure se il Contraente reputasse non ragionevoli ulteriori tentativi di eliminazione del difetto, il Contraente può pretendere esclusivamente la consegna di una vettura esente da vizi” (doc. 15 attrice).
Tuttavia, tali condizioni non possono trovare applicazione nel caso di specie.
Il rapporto contrattuale azionato in giudizio, come confermato da entrambe le parti, si è perfezionato con l'accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta in data
01.04.2019; nelle note della stessa proposta, si legge come “il contratto di compravendita che sarà perfezionato con l'accettazione della presente proposta da parte della Concessionaria, sarà regolato dalle 11 clausole in seguito e denominate “CONDIZIONI GENERALI
D'ACQUISTO” che il sottoscritto proponente dichiara di approvare e accettare integralmente.
Il proponente dà atto e dichiara altresì che le suddette clausole sono state tutte oggetto di specifica trattativa con la concessionaria prima della formulazione della presente proposta”
(doc. 1 attrice).
Tuttavia, le predette “condizioni generali d'acquisto” di cui alla proposta, indicate come le clausole idonee a regolare l'odierno rapporto contrattuale, non sono state prodotte da nessuna delle parti.
Viceversa, le condizioni di garanzia invocate dal Fondo Patrimoniale non possono trovare applicazione nel presente giudizio in quanto non specificamente sottoscritte dalle parti e non riconducibili al contratto, il quale, per l'appunto, fa riferimento esclusivamente alle “Condizioni generali d'acquisto”.
Neppure può ritenersi che le condizioni generali d'acquisto siano le condizioni di garanzia, posto che nella nota della proposta d'acquisto sopra citata si legge che le condizioni di acquisto sono suddivise in 11 punti, mentre le condizioni di garanzia sono prodotte solamente in tre punti (“Condizioni generali”, “Esercizio dei diritti di garanzia” ed “Esclusioni”); inoltre, la pagina 5 di 9 proposta fa riferimento cui il prezzo di vendita deve essere individuato in riferimento all' “art.
2 delle CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO allegate” per la determinazione del prezzo, ma analizzando l'art. 2 delle condizioni di garanzia invocate dal Fondo Patrimoniale emerge come tale clausola non preveda alcuna disposizione sul prezzo di vendita.
In conclusione, dal momento che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione la disciplina del consumatore e che le condizioni di garanzia non risultano essere state sottoscritte dalle parti, né richiamate nel contratto, la domanda di sostituzione del veicolo non può essere accolta, trattandosi di rimedio non contemplato dall'art. 1492 c.c.
Ad abundantiam, va comunque osservato come la tutela indicata alla voce “Diritti in caso di prodotti difettosi”, fosse applicabile, per espressa previsione, all'ipotesi di cliente
Consumatore, fattispecie estranea al caso in oggetto.
2.3. Sempre nel merito, in via subordinata, parte attrice ha domandato la riduzione del prezzo del veicolo per i vizi accertati.
Dalla consulenza effettuata in corso di causa è emerso che “I difetti lamentati nel ricorso sono al momento delle OOPP tutti sussistenti, dall'esame dei documenti in atti e di quelli prodotti in corso di ATP tali difetti risultano sussistere dalla data di consegna del veicolo all'acquirente”
(pag. 27 CTU).
Nella specie, il CTU ha rilevato che “le pieghe rilevabili sulle sedute dei sedili non appaiono consone al livello dello stesso” (pag. 10), che “Dal video del 1 ottobre 2022 si evince il mancato funzionamento automatico del finestrino anteriore destro” (pag. 23), che “Dal video del 21 aprile 2022 Apple car play video completamente nero senza grafiche” (pag. 23), che
“nonostante gli interventi effettuati nelle varie sessioni di riparazione/tagliandi sul veicolo, i problemi si sono ripresentati” (pag. 25).
La persistenza e la natura delle stesse problematiche, non riconducibili alle modalità di utilizzo del conducente/passeggero (pag. 25 CTU), hanno portato lo stesso perito a concludere che “Il fatto che fino ad ora non sia stato possibile risolvere i problemi rilevati, nonostante i plurimi ricoveri in officina e il tempo ivi trascorso, ci fa dire che l'unica via per risolvere tali problemi all'utente è la sostituzione dell'intero veicolo con altro uguale o equivalente che non presenti tali difetti” (pag. 26 CTU).
Sebbene la consulenza non abbia quantificato il minor valore del mezzo in conseguenza dei vizi e, come evidenziato dalla convenuta, “la semplice richiesta di riduzione del prezzo, non suffragata da alcuna motivazione ed indeterminata nel suo esatto ammontare, non è sufficiente a stabilire il - presunto- disvalore subito dal veicolo a causa dei supposti difetti
pagina 6 di 9 denunciati da parte attrice” (pag. 9 comparsa di costituzione), ritiene questo giudice che la rilevanza, entità e persistenza dei vizi riscontrati dal consulente non consentano di giungere al rigetto della domanda di riduzione del prezzo.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, ed il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorchè non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita,
è consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'"actio quanti minoris", sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno”
(Cass. n.13332/2000); inoltre, “al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al
"quantum" (Cass. n. 2327/2018).
In applicazione di tali principi e tenuto conto del prezzo corrisposto (pari ad € 95.200,00), della percentuale di mancato utilizzo del mezzo indicata dalla stessa parte attrice (23%), della tipologia dei vizi riscontrati, che non hanno comunque impedito l'utilizzo, sebbene non consecutivo, del veicolo, della persistenza dei vizi stessi, non eliminati nonostante i tentativi di riparazione effettuati, e del fatto che l'attore non ha proposto domanda di risoluzione del contratto, mostrando dunque un interesse alla conservazione del rapporto, si ritiene che la riduzione del prezzo possa essere quantificata, alla data odierna e tenuto conto del tempo trascorso dalla proposizione del giudizio, in complessivi € 20.000,00.
In assenza di specifica domanda, non se ne dispone in questa sede la restituzione in favore dell'attrice.
2.4. Il Fondo Patrimoniale ha infine domandato la condanna di parte convenuta al pagamento di € 9.720,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. per aver sostenuto i pagamenti di bollo, super bollo e assicurazione senza aver usufruito del veicolo (pari ad € 1.861,46) e per il mancato godimento del bene (pari ad €
7.589,00).
La domanda non può essere accolta.
Per quanto riguarda le spese affrontate per il pagamento del c.d. “bollo auto”, l'art. 5 comma
29 del D.l. 953/1982, come modificato dall'art. 7 Legge 99/2009, prevede che “al pagamento
pagina 7 di 9 delle tasse di cui al comma precedente (compresa la tassa di circolazione, poi divenuta tassa automobilistica applicata su base regionale) sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari (…) dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”; di conseguenza, il proprietario di un veicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico è tenuto al pagamento della suddetta tassa per il solo fatto di vantare un titolo di proprietà sul veicolo stesso, prescindendo dall'uso effettivo del mezzo;
analoghe considerazioni devono essere svolte per il pagamento del c.d.
“superbollo” introdotto con il D.l. 98/2011 e consistente in un importo addizionale erariale della tassa automobilistica di cui sopra.
Tali spese, dunque, essendo connesse al mero titolo di proprietà, non costituiscono un danno risarcibile in capo all'attore.
Per quanto concerne i costi assicurativi RCA sostenuti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da "fermo tecnico” deve essere “allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. n.
5447/2020); inoltre, “è erronea … l'affermazione secondo cui il danno causato dall'indisponibilità d'un veicolo sia in re ipsa: nel nostro ordinamento, infatti, non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio” (Cass. n. 20620/2015).
Nella fattispecie, nessuna prova è stata sul punto fornita dall'attrice; a ciò si aggiunga come durante il periodo della riparazione del mezzo il proprietario possa chiedere alla propria compagnia assicurativa la sospensione dell'efficacia della polizza, strumento che il Fondo
Patrimoniale neppure allega di aver azionato.
2.5. Neppure può accogliersi la domanda di risarcimento del danno per mancato utilizzo del veicolo, essendo stato quantificato dall'attore secondo un criterio di svalutazione “temporale” del mezzo che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, “prescinde dunque dall'effettivo utilizzo dello stesso” (pag. 10 comparsa di costituzione).
Da ultimo, va respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, attesa la totale genericità ed indeterminatezza dello stesso.
Non si ritiene, infine, di disporre d'ufficio la trasmissione degli atti al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la violazione, da parte del legale di parte attrice, dell'art. 13 del pagina 8 di 9 Codice Deontologico Forense, ben potendovi procedere autonomamente il difensore di parte convenuta.
3. In considerazione dell'esito della lite e del rigetto della domanda principale di sostituzione del veicolo, le spese di lite vengono compensate nella misura di un mezzo, con condanna della convenuta a rimborsare all'attrice la restante metà delle spese, in ragione della soccombenza sulla domanda di riduzione del prezzo.
In assenza di nota, dette spese si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, in ragione della somma riconosciuta a titolo di riduzione del prezzo, compresa la fase relativa all'accertamento tecnico svolto in corso di causa.
Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico della convenuta, che peraltro ha formulato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., in considerazione dell'esito degli accertamenti svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge la domanda principale di sostituzione del veicolo formulata da parte attrice;
dichiara che l'attore ha diritto alla riduzione del prezzo del veicolo oggetto di causa per l'importo di € 20.000,00; respinge le restanti domande risarcitorie svolte da parte attrice;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna a rimborsare a parte attrice il restante 50% delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano, quanto al 50%, in € 2.538,00 per compenso ed € 272,50 per anticipazioni, oltre
15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di parte convenuta.
Così deciso in Torino, in data 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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