Articolo 1312 del Codice civile
Articolo 1311Articolo 1313
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19 aprile 1942
Art. 1312.

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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