Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1312.
(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Commentari • 7
- 1. Inadempimento delle obbligazioni professionali e rischio della causa ignotaFrancesca Marinello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 136.55545
[…] Tanto non può dirsi con riferimento all'art. 1312 del codice civile previgente ove si disponeva che “chi domanda l'esecuzione di una obbligazione deve provarla, e chi pretende di essere liberato deve, dal canto suo, provare il pagamento”. […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 36Provvedimento: […] Così fra le due categorie ricavate dal testo, al riguardo, dell'art. 1312 cod. civ. 1865, che distribuiva l'onere della prova fra chi domanda l'esecuzione di una obbligazione, e chi ne afferma la estinzione tramite pagamento o altro fatto, di fatti costitutivi ed estintivi, venne ad insinuarti quella dei fatti impeditivi, la cui definizione solleva dispute assai vivaci.Leggi di più...
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