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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4461/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
FALLIMENTO F. IN. elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita, n. 278, presso lo studio dell'Avv. Filippo Antonio Cabras, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione ATTORE contro
, , elettivamente domiciliati in Tivoli, Via G. CP_1 CP_2
Pascoli, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Proietti, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTI e
Controparte_3
[...]
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha rappresentato di Parte_2 Parte_1 essere creditrice a titolo risarcitorio nei confronti di e e ha CP_1 CP_2 chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dei contratti di compravendita immobiliare rispettivamente intercorsi tra e la società CP_1 Controparte_4 [...
e la società , le società
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_3
e , già . CP_3 CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e CP_1
rappresentando l'insussistenza dei presupposti dell'azione di simulazione CP_2
e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, le società e Controparte_3
non si sono costituite in giudizio, rimanendo conseguentemente CP_3 contumaci.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte attrice ha espressamente rinunciato all'azione spiegata nei confronti di e ha circoscritto le proprie CP_1 domande in relazione all'accertamento della simulazione assoluta della compravendita immobiliare intercorsa tra e la società e della CP_2 Controparte_3 successiva compravendita immobiliare intercorsa tra le società e Controparte_3
. CP_5
All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla pretesa spiegata da parte attrice nei confronti di occorre CP_1 premettere che “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, peraltro, essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (Cass. 25.07.2025, n. 21360, conf. Cass. 10.09.2004, n. 18255). Nel caso di specie, la rinuncia all'azione ha assunto carattere inequivoco e deve ritenersi idonea a determinare la cessazione della materia del contendere tra le parti indicate, con riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, indipendentemente dalla mancata accettazione della stessa da parte della convenuta. In particolare, deve evidenziarsi che l'attore ha richiesto l'accertamento nei confronti della convenuta della simulazione degli indicati contratti di compravendita, in quanto creditrice della simulata alienante, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. A fondamento del credito indicato, l'attore ha fatto riferimento alla Sentenza penale del Tribunale di Roma, n. 682 del 20.02.2020, in relazione alla condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore del medesimo, costituitosi parte civile, pronuncia successivamente riformata dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 5473 del 3
03.05.2023, con assoluzione della convenuta per non aver commesso il fatto (cfr. doc. 2, allegato alla citazione e doc. 7, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice). Ferma l'assenza di ragioni di credito dell'attore verso la convenuta, neppure può essere riscontrato il pregiudizio di un diritto dell'attore in conseguenza dell'atto simulato, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c. Infatti, “perché il terzo possa essere legittimato a far valere la simulazione di un atto nei confronti delle parti è necessario che questo pregiudichi un suo diritto, e cioè che esista uno stato di conflitto, sia pure potenziale, tra gli effetti giuridici del negozio denunciato come simulato e il diritto del terzo, su cui si rifletterebbero quegli effetti in modo da eliderlo e menomarlo: […] il terzo non può impugnare l'atto al solo scopo di negare ad una parte l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto” (Cass. 11.01.2001, n. 338, conf. Cass. 05.02.2015, n. 2154). Dunque, in relazione alla cessazione della materia del contendere tra l'attore e la convenuta, stante l'indicato riconoscimento dell'infondatezza dell'azione e stante l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di simulazione nei confronti della convenuta, deve riscontrarsi la soccombenza virtuale di parte attrice, con conseguente regolazione delle spese di lite.
In relazione alla pretesa spiegata da parte attrice nei confronti di e le CP_2 società e , occorre premettere che l'attore ha agito Controparte_3 CP_3 quale creditore del simulato alienante, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Ciò posto, il credito dell'attore nei confronti del convenuto ha trovato conferma nella Sentenza penale del Tribunale di Roma, n. 682 del 20.02.2020, in relazione alla condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore, costituitosi parte civile, con riconoscimento di provvisionale per complessivi Euro 200.000,00, pronuncia confermata in sede di appello e divenuta definitiva. Oggetto della domanda attorea risulta il contratto di compravendita del 18.12.2012, intercorrente tra e la società avente ad oggetto CP_2 Controparte_3
l'immobile sito in Gerano, Via Dante Alighieri, n. 1, censito al Catasto al Foglio 7, Part. 601, Sub. 2 e 502, per il corrispettivo di Euro 20.000,00, non versato al momento della stipulazione, con rinuncia del venditore all'ipoteca legale, nonché il successivo contratto di compravendita del 04.03.2013, intercorrente tra le società e Controparte_3
, nella parte relativa al medesimo immobile, per il corrispettivo di Euro CP_5
30.000,00, non versato al momento della stipulazione, con rinuncia del venditore all'ipoteca legale. Con riguardo al requisito del pregiudizio delle ragioni creditorie, va osservato che “non è necessario che gli atti impugnati siano tali da elidere del tutto le possibilità del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, essendo invece sufficiente che gli atti compiuti comportino una modificazione quantitativa o qualitativa di tale patrimonio, tale da diminuire sensibilmente tali possibilità o da renderne l'effettiva 4
attuazione più difficoltosa, mediante la sostituzione ai beni originari (nella specie immobili, agevolmente individuabili ed aggredibili, di altri (quale il danaro) facilmente occultabile” (Cass. 28.03.2012, n. 4982). Nel caso di specie, considerata la struttura degli indicati contratti di compravendita, emerge l'idoneità degli stessi ad arrecare pregiudizio alla posizione creditoria, data l'attitudine degli stessi a determinare una modificazione qualitativamente negativa del patrimonio del debitore, mediante la fuoriuscita di cespite immobiliare facilmente aggredibile dal patrimonio del primo debitore e il seguente spostamento dello stesso verso il patrimonio di soggetto ulteriormente diverso, a fronte della previsione di corrispettivo ridotto e non versato al momento della stipulazione, con correlativa rinuncia ad ogni ipoteca legale.
In relazione alla prova della simulazione, occorre premettere che, venendo in rilievo azione esperita da creditore del simulato alienante, deve ritenersi consentita la prova per presunzioni, come previsto dagli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c. A tal riguardo, è stato osservato che “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 30.05.2005, n. 11372). Con particolare riferimento alla circostanza del mancato pagamento del prezzo indicato nella compravendita, è stato aggiunto che risulta “possibile trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (Cass. 12.08.2025, n. 23121, conf. Cass. 11.04.2025, n. 9520). Inoltre, risulta altresì valorizzabile l'immotivata rinuncia del venditore all'ipoteca legale, nonostante il mancato contestuale pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita (cfr. Cass. 17.05.1986, n. 3265, Cass. 26.09.2024, n. 25710). Nel caso di specie, in relazione ad entrambi i contratti di compravendita indicati, ricorrono elementi presuntivi plurimi, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, univocamente convergenti verso il riscontro della simulazione assoluta dei contratti di compravendita richiamati. In primo luogo, risulta rilevante il dato della previsione, in entrambi i contratti di compravendita indicati, del mancato pagamento del corrispettivo contestualmente alla stipulazione del contratto, con assenza di deduzione e prova del successivo versamento del prezzo da parte dei rispettivi acquirenti. A tale elemento deve essere aggiunto il dato relativo alla notevole distanza temporale intercorrente tra la stipulazione dei rispettivi contratti di compravendita e il momento 5
previsto per il pagamento del prezzo, pari ad oltre un anno rispetto al primo contratto e oltre due anni rispetto al secondo contratto. In secondo luogo, deve essere valorizzato il dato, ricorrente in entrambi i contratti richiamati, relativo all'immotivata rinuncia del venditore all'ipoteca legale, nonostante il mancato contestuale pagamento del prezzo pattuito. Tale elemento risulta tanto più significativo se si considera l'indicata rilevante distanza temporale intercorrente tra la stipulazione dei rispettivi contratti di compravendita e il momento previsto per il pagamento del prezzo, tale da porre a rischio le ragioni creditorie del venditore e rendere difficilmente comprensibile la scelta del medesimo di rinunciare all'ipoteca legale. In terzo luogo, parte attrice ha evidenziato la mancata immissione dei rispettivi acquirenti nel possesso dell'immobile che ha formato oggetto dei contratti di compravendita indicati, deduzione rimasta priva di contestazione da parte dei convenuti. Anche tale elemento conferma la volontà delle parti di entrambi i contratti di compravendita di ritenere privi di effetti nei propri confronti le pattuizioni intervenute, con mantenimento da parte del primo venditore del possesso sull'immobile compravenduto. Alla luce degli indicati elementi, da ritenersi gravi, precisi e concordanti, deve essere dunque riscontrata la simulazione assoluta di entrambi i contratti di compravendita indicati da parte attrice.
Le spese legali di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale dell'attore in relazione alle domande dallo stesso spiegate nei confronti di
CP_1
- Condanna l'attore al pagamento, nei confronti del difensore di CP_1 dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Dichiara la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 18.12.2012, intercorrente tra e la società , CP_2 CP_3 Controparte_3 avente ad oggetto l'immobile sito in Gerano, Via Dante Alighieri, n. 1, censito al Catasto al Foglio 7, Part. 601, Sub. 2 e 502 e del contratto di compravendita del 04.03.2013, intercorrente tra le società e Controparte_3 CP_5
, nella parte relativa al medesimo immobile;
[...]
- Condanna i convenuti e , in CP_2 Controparte_3 CP_3 6
solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 16.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4461/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
FALLIMENTO F. IN. elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita, n. 278, presso lo studio dell'Avv. Filippo Antonio Cabras, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione ATTORE contro
, , elettivamente domiciliati in Tivoli, Via G. CP_1 CP_2
Pascoli, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Proietti, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTI e
Controparte_3
[...]
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha rappresentato di Parte_2 Parte_1 essere creditrice a titolo risarcitorio nei confronti di e e ha CP_1 CP_2 chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dei contratti di compravendita immobiliare rispettivamente intercorsi tra e la società CP_1 Controparte_4 [...
e la società , le società
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_3
e , già . CP_3 CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e CP_1
rappresentando l'insussistenza dei presupposti dell'azione di simulazione CP_2
e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, le società e Controparte_3
non si sono costituite in giudizio, rimanendo conseguentemente CP_3 contumaci.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. parte attrice ha espressamente rinunciato all'azione spiegata nei confronti di e ha circoscritto le proprie CP_1 domande in relazione all'accertamento della simulazione assoluta della compravendita immobiliare intercorsa tra e la società e della CP_2 Controparte_3 successiva compravendita immobiliare intercorsa tra le società e Controparte_3
. CP_5
All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla pretesa spiegata da parte attrice nei confronti di occorre CP_1 premettere che “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, peraltro, essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (Cass. 25.07.2025, n. 21360, conf. Cass. 10.09.2004, n. 18255). Nel caso di specie, la rinuncia all'azione ha assunto carattere inequivoco e deve ritenersi idonea a determinare la cessazione della materia del contendere tra le parti indicate, con riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, indipendentemente dalla mancata accettazione della stessa da parte della convenuta. In particolare, deve evidenziarsi che l'attore ha richiesto l'accertamento nei confronti della convenuta della simulazione degli indicati contratti di compravendita, in quanto creditrice della simulata alienante, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. A fondamento del credito indicato, l'attore ha fatto riferimento alla Sentenza penale del Tribunale di Roma, n. 682 del 20.02.2020, in relazione alla condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore del medesimo, costituitosi parte civile, pronuncia successivamente riformata dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 5473 del 3
03.05.2023, con assoluzione della convenuta per non aver commesso il fatto (cfr. doc. 2, allegato alla citazione e doc. 7, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice). Ferma l'assenza di ragioni di credito dell'attore verso la convenuta, neppure può essere riscontrato il pregiudizio di un diritto dell'attore in conseguenza dell'atto simulato, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c. Infatti, “perché il terzo possa essere legittimato a far valere la simulazione di un atto nei confronti delle parti è necessario che questo pregiudichi un suo diritto, e cioè che esista uno stato di conflitto, sia pure potenziale, tra gli effetti giuridici del negozio denunciato come simulato e il diritto del terzo, su cui si rifletterebbero quegli effetti in modo da eliderlo e menomarlo: […] il terzo non può impugnare l'atto al solo scopo di negare ad una parte l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto” (Cass. 11.01.2001, n. 338, conf. Cass. 05.02.2015, n. 2154). Dunque, in relazione alla cessazione della materia del contendere tra l'attore e la convenuta, stante l'indicato riconoscimento dell'infondatezza dell'azione e stante l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di simulazione nei confronti della convenuta, deve riscontrarsi la soccombenza virtuale di parte attrice, con conseguente regolazione delle spese di lite.
In relazione alla pretesa spiegata da parte attrice nei confronti di e le CP_2 società e , occorre premettere che l'attore ha agito Controparte_3 CP_3 quale creditore del simulato alienante, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Ciò posto, il credito dell'attore nei confronti del convenuto ha trovato conferma nella Sentenza penale del Tribunale di Roma, n. 682 del 20.02.2020, in relazione alla condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore, costituitosi parte civile, con riconoscimento di provvisionale per complessivi Euro 200.000,00, pronuncia confermata in sede di appello e divenuta definitiva. Oggetto della domanda attorea risulta il contratto di compravendita del 18.12.2012, intercorrente tra e la società avente ad oggetto CP_2 Controparte_3
l'immobile sito in Gerano, Via Dante Alighieri, n. 1, censito al Catasto al Foglio 7, Part. 601, Sub. 2 e 502, per il corrispettivo di Euro 20.000,00, non versato al momento della stipulazione, con rinuncia del venditore all'ipoteca legale, nonché il successivo contratto di compravendita del 04.03.2013, intercorrente tra le società e Controparte_3
, nella parte relativa al medesimo immobile, per il corrispettivo di Euro CP_5
30.000,00, non versato al momento della stipulazione, con rinuncia del venditore all'ipoteca legale. Con riguardo al requisito del pregiudizio delle ragioni creditorie, va osservato che “non è necessario che gli atti impugnati siano tali da elidere del tutto le possibilità del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, essendo invece sufficiente che gli atti compiuti comportino una modificazione quantitativa o qualitativa di tale patrimonio, tale da diminuire sensibilmente tali possibilità o da renderne l'effettiva 4
attuazione più difficoltosa, mediante la sostituzione ai beni originari (nella specie immobili, agevolmente individuabili ed aggredibili, di altri (quale il danaro) facilmente occultabile” (Cass. 28.03.2012, n. 4982). Nel caso di specie, considerata la struttura degli indicati contratti di compravendita, emerge l'idoneità degli stessi ad arrecare pregiudizio alla posizione creditoria, data l'attitudine degli stessi a determinare una modificazione qualitativamente negativa del patrimonio del debitore, mediante la fuoriuscita di cespite immobiliare facilmente aggredibile dal patrimonio del primo debitore e il seguente spostamento dello stesso verso il patrimonio di soggetto ulteriormente diverso, a fronte della previsione di corrispettivo ridotto e non versato al momento della stipulazione, con correlativa rinuncia ad ogni ipoteca legale.
In relazione alla prova della simulazione, occorre premettere che, venendo in rilievo azione esperita da creditore del simulato alienante, deve ritenersi consentita la prova per presunzioni, come previsto dagli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c. A tal riguardo, è stato osservato che “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 30.05.2005, n. 11372). Con particolare riferimento alla circostanza del mancato pagamento del prezzo indicato nella compravendita, è stato aggiunto che risulta “possibile trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione” (Cass. 12.08.2025, n. 23121, conf. Cass. 11.04.2025, n. 9520). Inoltre, risulta altresì valorizzabile l'immotivata rinuncia del venditore all'ipoteca legale, nonostante il mancato contestuale pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita (cfr. Cass. 17.05.1986, n. 3265, Cass. 26.09.2024, n. 25710). Nel caso di specie, in relazione ad entrambi i contratti di compravendita indicati, ricorrono elementi presuntivi plurimi, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, univocamente convergenti verso il riscontro della simulazione assoluta dei contratti di compravendita richiamati. In primo luogo, risulta rilevante il dato della previsione, in entrambi i contratti di compravendita indicati, del mancato pagamento del corrispettivo contestualmente alla stipulazione del contratto, con assenza di deduzione e prova del successivo versamento del prezzo da parte dei rispettivi acquirenti. A tale elemento deve essere aggiunto il dato relativo alla notevole distanza temporale intercorrente tra la stipulazione dei rispettivi contratti di compravendita e il momento 5
previsto per il pagamento del prezzo, pari ad oltre un anno rispetto al primo contratto e oltre due anni rispetto al secondo contratto. In secondo luogo, deve essere valorizzato il dato, ricorrente in entrambi i contratti richiamati, relativo all'immotivata rinuncia del venditore all'ipoteca legale, nonostante il mancato contestuale pagamento del prezzo pattuito. Tale elemento risulta tanto più significativo se si considera l'indicata rilevante distanza temporale intercorrente tra la stipulazione dei rispettivi contratti di compravendita e il momento previsto per il pagamento del prezzo, tale da porre a rischio le ragioni creditorie del venditore e rendere difficilmente comprensibile la scelta del medesimo di rinunciare all'ipoteca legale. In terzo luogo, parte attrice ha evidenziato la mancata immissione dei rispettivi acquirenti nel possesso dell'immobile che ha formato oggetto dei contratti di compravendita indicati, deduzione rimasta priva di contestazione da parte dei convenuti. Anche tale elemento conferma la volontà delle parti di entrambi i contratti di compravendita di ritenere privi di effetti nei propri confronti le pattuizioni intervenute, con mantenimento da parte del primo venditore del possesso sull'immobile compravenduto. Alla luce degli indicati elementi, da ritenersi gravi, precisi e concordanti, deve essere dunque riscontrata la simulazione assoluta di entrambi i contratti di compravendita indicati da parte attrice.
Le spese legali di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale dell'attore in relazione alle domande dallo stesso spiegate nei confronti di
CP_1
- Condanna l'attore al pagamento, nei confronti del difensore di CP_1 dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Dichiara la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 18.12.2012, intercorrente tra e la società , CP_2 CP_3 Controparte_3 avente ad oggetto l'immobile sito in Gerano, Via Dante Alighieri, n. 1, censito al Catasto al Foglio 7, Part. 601, Sub. 2 e 502 e del contratto di compravendita del 04.03.2013, intercorrente tra le società e Controparte_3 CP_5
, nella parte relativa al medesimo immobile;
[...]
- Condanna i convenuti e , in CP_2 Controparte_3 CP_3 6
solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 16.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli