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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/10/2024, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11.10.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1100/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ; (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
); (c.f. ), CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
( ), tutti rappresentati e difesi, in Parte_7 CodiceFiscale_7 virtù di procura in atti, dall'avv. TORTORELLA ESPOSITO CORRADO , presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv. SANTANIELLO ORLANDO
e CASERTANO Rosa, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.4.2020 i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Avellino al fine di “1) In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei Sigg. , Parte_1 Parte_5 Parte_7 Pt_6
1 e al riconoscimento del premio di produzione erogato dal Pt_6 Parte_4 gennaio al novembre 2019 e, a fattor comune tra tutti i ricorrenti, il diritto al pagamento delle differenze retributive relative alle mensilità maturate nei periodi singolarmente considerati;
condannare, per l'effetto, la , al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di Euro 30.512,86, oltre agli interessi legali maturati, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettivo, da attribuire a ciascuno dei ricorrenti sulla base del prospetto di calcolo allegato, facente parte integrante del presente ricorso”.
Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione.
A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano che: prestavano o avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della con sede Controparte_1 legale in Avellino, espletando mansioni di Guardia Particolare Giurata;
Parte_1
, e
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_6 Parte_4 venivano prevalentemente impiegati presso la Stazione Marittima c/o il porto di NA
e pertanto avevano dovuto acquisire una ulteriore certificazione così come prevista dal
D.M. 269/10 e ss.mm.ii; e invece, venivano Parte_2 Parte_3 impiegati negli ordinari servizi di vigilanza presso istituti di Credito del Capoluogo;
che nel mese di febbraio 2016, i ricorrenti venivano “indotti”, a firmare il rinnovo di un
“accordo di prossimità”, già vigente dal 2014, in deroga al Ccnl CISAL SINALV applicato dall' resistente e con scadenza nel dicembre 2018; la resistente CP_2 iniziava ad esercitare continue “pressioni” sui ricorrenti affinché firmassero un ulteriore rinnovo, avendo gli stessi palesato il proprio dissenso all'ipotesi di un ennesimo rinnovo di un accordo aziendale, peggiorativo rispetto a quello nazionale
; i ricorrenti, che intanto ed a scopo difensivo si erano tutti iscritti ad Parte_8 altro sindacato, il con lettera del 30 dicembre 2018, comunicavano anche CP_3 formalmente alla resistente il loro dissenso all'ipotesi di un rinnovo dell'accordo 2016-
2018, ritenendolo illegittimo ab origine; la invitava tutto il personale CP_1 dipendente a firmare il cd “Documento Informativo” previsto dall'allegato “D” del
Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. che, tra le varie voci di cui i sottoscrittori dichiaravano “la presa visione informativa”, riportava a pag. 28, alla voce
“contrattazione collettiva di comparto-legislazione in materia di lavoro”, anche il riferimento all'accordo di prossimità in deroga al contratto nazionale, sottoscritto in data 01.02.2016 ed ai “…..successivi accordi siglati nell'anno 2019”; che di tali successivi accordi essi ricorrenti non ricevevano copia, seppur richiesta alla resistente,
2 che ne subordinava il rilascio all'apposizione delle rispettive firme per accettazione;
il
Direttore del personale tentava di convincere i ricorrenti dei vantaggi retributivi derivanti dal rinnovo dell'accordo di prossimità, rappresentando la previsione di un aumento netto di 100 euro mensili a titolo di premio di produzione per il personale munito della certificazione di sicurezza prevalentemente impiegato presso la stazione marittima di NA;
i ricorrenti depositavano un ricorso dinanzi al Tribunale di
NA, (R.G.2789/2019) chiedendo l'applicazione integrale del c.c.n.l. di settore, previa declaratoria di nullità dell'accordo impugnato;
la resistente, conseguentemente,
a scopo ritorsivo ed arbitrario, decideva di adottare un diverso regime retributivo ai danni dei ricorrenti rispetto a quello adottato per il rimanente personale sottoscrittore del rinnovo dell'accordo di secondo livello.
Sulla scorta di tali circostanze i ricorrenti lamentavano una disparità di trattamento nell'attribuzione del premio di produttività mensilmente erogato nel periodo gennaio di riferimento, rispetto ad altri colleghi operanti nella stessa struttura terminalistica, deducendo che tale disparità di trattamento era riconducibile alla circostanza che gli interessati, dopo essersi iscritti ad altro sindacato, avevano formalmente espresso il loro dissenso nel voler sottoscrivere l'ennesimo rinnovo dell'accordo di prossimità ex art. 8 del D.L. n.138/2011, a cui aveva ripetutamente fatto ricorso la resistente a far data dall'anno 2014, allorquando era ancora una Società a Responsabilità Limitata e nel quale sarebbe stato previsto l'aumento retributivo in parola.
In punto di diritto deducevano che la sussistenza del lamentato comportamento disparitario emergeva comparando -per periodi omogenei- i prospetti paga degli interessati con quello di un loro collega, , anch'egli impiegato nella Controparte_4
Stazione Marittima di NA, nei quali era indicata alla voce ”Premio di produttività”,
l'aggiunta di Euro 100, mensilmente erogata, non presente nei prospetti paga dei ricorrenti stessi.
Soggiungevano che il “premio di produttività” può essere erogato secondo le indicazioni fornite dal C.c.n.l. oppure dalla stipula di un vero e proprio accordo aziendale di secondo livello e che, sebbene il datore di lavoro non sia obbligato al rispetto di un generale principio di parità di trattamento retributivo verso i propri dipendenti, nondimeno la diversità di trattamento non può derivare dalla mera discrezionalità o dall'arbitrio e né da ragioni discriminatorie poste in essere dallo stesso datore di lavoro.
Rappresentavano che l'art. 8 comma 1, del D.L. 138/2011, attribuendo efficacia
3 generale ai contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure dalle loro rappresentanze sindacali, ne impone l'applicazione anche alla minoranza dissenziente.
Precisavano che l'esistenza di un rinnovo del contratto di prossimità del 2016 per un ulteriore triennio trovava riscontro nel richiamo a detto accordo, rinvenibile a pagina
28 del Documento Informativo, prodotto in atti, nel quale era effettuato un espresso rinvio allo stesso, nonché nelle registrazioni audio-ambientali, effettuate da alcuni dei ricorrenti e relative a conversazioni con all'epoca dei fatti Direttore Persona_1 del personale, delle quali chiedeva l'autorizzazione all'acquisizione tramite CD Rom.
Sulla scorta di quanto precede, rassegnavano le conclusioni come in atti, chiedendo, altresì, acquisirsi in via istruttoria “copia dell'accordo di prossimità rinnovato e riferito al triennio 2019-2021, con ricevuta di avvenuto deposito presso la Direzione
Provinciale del Lavoro competente”, nonché “copia delle buste paga relative al periodo gennaio 2019–aprile 2020, munite di relativo estratto contributivo dei CP_5 lavoratori impiegati presso la Stazione Marittima di NA, con particolare riferimento ai Sigg.: , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, ”.
[...] Persona_6 Persona_7
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società resistente, eccependo in primo luogo la nullità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
In particolare, la resistente deduceva che la retribuzione globale di fatto utilizzata per il calcolo della paga dei ricorrenti era quella di cui al CCNL di categoria Anpit-Cisal e specificata negli accordi di prossimità in vigore in Azienda, validi ed efficaci erga omnes e in applicazione dei quali la r.g.d.f. dei ricorrenti veniva determinata in €
1.058,50, importo questo corrispondente alla paga regolamentata dalle tabelle retributive del CCNL di categoria (per le Guardie Particolari Giurate) nonché dall'Accordo di prossimità del 2016, rinnovato senza alcuna modifica negli stessi termini per il triennio successivo, in base al quale la riconosceva Controparte_1 al “personale appartenente alla Vigilanza armata …. La retribuzione lorda mensile, come da CCNL di categoria, pari ad € 1.012,50”, unitamente ad un assegno mensile ad personam riassorbibile pari ad € 46,00.
Negava la dedotta disparità di trattamento, precisando che tra il lavoratore e CP_4 la società era intervenuto un atto di conciliazione in sede sindacale a definizione di un contenzioso stragiudiziale, mercè il quale era stato regolamentato in maniera
4 differente lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorrente con la Controparte_1
, prevendendosi, in detta transazione con effetto novativo, il riconoscimento al
[...] lavoratore di diversi emolumenti e parametri retributivi a fronte di alcune rinunce del
CP_4
Si opponeva all'acquisizione delle buste paga dei lavoratori , Per_2 Per_3 Per_4
ed rappresentando che si trattava di lavoratori c.d. Per_5 Per_8 Per_7
“cantierizzati”, provenienti da passaggi di cantiere a seguito di cambio di appalti, per i quali era previsto –in ragione delle clausole sociali previste in regime di successione di appalti– un regime economico sostanzialmente diverso per la “armonizzazione” della retribuzione ai sensi dell'art. 221 del CCNL di categoria e pertanto insuscettibili di essere utilizzate come termine di paragone.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “I. In via preliminare, rigettare la domanda introduttiva perché nulla ed inammissibile per genericità e contraddittorietà tra petitum e causa petendi, non avendo parte ricorrente formulato specifiche conclusioni in merito alle richieste avanzate col ricorso introduttivo. II. In via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente stante la carenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art.
414 c.p.c., soprattutto per quanto concerne la determinazione dell'oggetto della domanda e la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda. III.
Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ovvero la nullità del ricorso introduttivo così come proposto da parte ricorrente, facendo stato tra le parti una contrattazione collettiva di secondo livello, valida ed efficace erga omnes. IV. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda e conseguente nullità del ricorso introduttivo PER OMESSA ALLEGAZIONE DEI CONTEGGI DI PARTE;
V.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della prefata eccezione preliminare, nel merito, rigettare qualsivoglia pretesa avanzata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto infondata in fatto e diritto. VI. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal mese di settembre 2022, la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione orale, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti e e la società, come concordemente Parte_2 Parte_3 richiesto dalle parti in causa (vedasi il verbale di udienza del giorno 11/10/2024), che
5 hanno rappresentato l'intervenuta conciliazione stragiudiziale.
4. Venendo all'esame delle domande di Parte_5 Parte_1
, e , va
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_6 preliminarmente disattesa la eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
In proposito vale richiamare Cass. 3126/2011 secondo cui “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione -sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l'attore abbia indicato -come nel caso di specie- il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)”.
Nel caso di specie, nessuna indicazione appare mancare in quanto dalla lettura congiunta del ricorso e degli schemi in esso inseriti si coglie perfettamente l'essenza della domanda giudiziaria, essendo stati nel ricorso indicati gli elementi di fatto e di diritto che, unitamente alla lettura della documentazione tempestivamente allegata, rendono non condivisibile l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente, la quale è stata posta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. Peraltro, è emerso che unitamente al ricorso è stato notificato anche il file dei conteggi allegato al ricorso introduttivo (vedasi il file di consegna della notificazione via pec eseguita il 4.6.2020 depositato il 7.11.2023).
5. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del premio di produzione erogato da gennaio 2019 a novembre 2019 e il pagamento delle differenze retributive relative alle
6 mensilità maturate nei periodi singolarmente considerati.
Nel dettaglio, i lavoratori si dolgono di una omissione nel pagamento del detto emolumento retributivo, chiedendone il riconoscimento sotto un duplice e alternativo profilo: o perché previsto dagli accordi di prossimità, da estendersi anche ai lavoratori non sottoscrittori, ovvero per violazione del principio di parità, deducendo al riguardo di essere stati discriminati per non aver voluto sottoscrivere il rinnovo di detti accordi e per avere intentato causa innanzi al Tribunale di NA per l'accertamento della illegittimità degli accordi di prossimità sottoscritti in data 1 febbraio 2016 tra la e la (vedasi il punto 2 del ricorso ove è Controparte_1 Parte_9 CP_6 scritto: “Circa l'attribuzione del premio di produzione ai lavoratori impiegati presso la Stazione Marittima di NA – Disparità di trattamento per ritorsione –
Obbligatorietà del riconoscimento del premio di produzione per previsione contrattuale ovvero per arbitrarietà…… In definitiva, quindi, se come emerge da tutti gli elementi di riscontro sopra evidenziati, la ha effettivamente previsto CP_1 nel rinnovo dell'accordo di prossimità un aumento della retribuzione sotto forma di premio di produttività a favore del personale impiegato nei porti, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai ricorrenti interessati, avendone diritto in forza di un vincolo negoziale ed a prescindere dalla circostanza che sia pendente una controversia in merito;
in caso contrario, qualora non dovesse risultare un formale rinnovo dell'accordo di prossimità, gli interessati sarebbero comunque destinatari dell'analogo diritto riconosciuto ai colleghi impiegati nelle stesse postazioni portuali, avendone titolo e non potendo esserne esclusi per mera arbitrarietà del datore di lavoro”).
6. Quanto al primo profilo, vale premettere che, in applicazione dei criteri in tema di ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui il lavoratore agisca per rivendicare il diritto al premio di produttività aziendale, l'onere probatorio deve essere ripartito, oltre che secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo;
la ripartizione sta dunque nel fatto che il lavoratore deve dimostrare i fatti costitutivi che stanno alla base della sua pretesa mentre il datore quelli impeditivi o estintivi quali, ad esempio e soprattutto, i risultati economici legati all'andamento dell'impresa che possono essere noti, proprio per il principio della vicinanza della prova, all'imprenditore e non al lavoratore. Sotto questo aspetto, quindi, il datore deve essere
7 onerato della prova negativa.
Orbene, per effetto delle stesse allegazioni attoree, non esiste una previsione pattizia che preveda il detto premio di produttività (vedasi le memorie depositate da parte ricorrente in data 7.11.2023), sicchè, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 cod. civ., non può essere riconosciuto a tale titolo il rivendicato emolumento retributivo. Del resto, mancando una descrizione della fonte pattizia dello stesso, non basta affermare che il premio viene erogato ad altri dipendenti in assenza di allegazioni concrete sulla derivazione negoziale del premio stesso e sulla sua effettiva natura e struttura.
7. Venendo all'esame del secondo profilo, la parte ricorrente ha lamentato, in suo danno, una discriminazione retributiva, fondata sull'espresso dissenso alla sottoscrizione del rinnovo dell'accordo di prossimità, rispetto agli altri dipendenti della società convenuta.
I fatti dai quali dedurre l'esistenza della predetta discriminazione, secondo la tesi attorea, sarebbero molteplici: la circostanza, non contestata, che gli odierni ricorrenti sono stati tutti impiegati per la security portuale, acquisendo anche la relativa certificazione;
la circostanza che gli accordi di prossimità sottoscritti, formalmente adottati per arginare una asserita crisi aziendale, non prevedono detta voce retributiva ed anzi contemplano sacrifici per i lavoratori;
l'omesso chiarimento, secondo la prospettazione attorea, da parte della resistente, del criterio oggettivo per il quale lo stesso, a parità di mansioni, impiego e specifiche certificazioni portuali, sia stato erogato soltanto ad alcuni e non ad altri (cfr. note scritte depositate il 7.6.2024).
La parte ricorrente ha prodotto il cedolino paga del mese di settembre 2023 del lavoratore , la cui retribuzione è stata presa in esame dalla parte Controparte_4 ricorrente per prospettare l'esistenza di fatti fondanti la discriminazione subita, poiché dalla detta busta paga è emerso il riconoscimento di un importo netto di 100 euro mensili a titolo di premio di produttività e ha altresì dedotto il differente trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nella stazione marittima di NA sigg.ri
, d Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_8 Per_7
Ciò detto, in materia di discriminazione, rimane in capo alla parte ricorrente che denunci un comportamento di tipo discriminatorio a suo danno, l'onere di fornire al giudice elementi di fatto idonei a dare una precisa identificazione della realtà storica nei termini denunciati, concordanti nella loro pluralità, a definire l'esistenza di atti/comportamenti diretti a realizzare trattamenti diversi dei lavoratori, in ragione di
8 una ragione discriminatoria.
Solo una volta che la parte che denuncia la discriminazione a suo danno, abbia dimostrato i fatti che fanno ritenere probabile la discriminazione stessa, spetterà alla parte datoriale dimostrarne l'insussistenza.
Orbene, illustrate le coordinate ermeneutiche in subiecta materia, all'esito della espletata istruttoria documentale, non sono emersi elementi sufficienti per individuare, in danno dei ricorrenti, comportamenti datoriali tali da delineare una concreta discriminazione retributiva, dovendosi concludere, conseguentemente, per la
"liceità" del comportamento datoriale nella erogazione della maggiorazione retributiva contestata, dopo avere preso atto delle ragioni, che appaiono ragionevoli e giustificate, del differente trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratore CP_4 Per_2
, ed prospettate dal datore di lavoro. Per_3 Per_4 Per_5 Per_8 Per_7
Nel dettaglio, la parte resistente ha giustificato il differente trattamento retributivo, quanto al deducendo che ciò è il frutto di un accordo transattivo con efficacia CP_4 novativa e, quanto ai lavoratori , ed Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_8
che ciò è riconducibile alle diverse condizioni retributive dei lavoratori Per_7 cosiddetti “cantierizzati”, circostanze queste non tempestivamente contestate da parte ricorrente (cfr. le note di trattazione scritta depositate in data 8/4/2021) e, pertanto, pacifiche ed idonee ad escludere la lamentata discriminazione.
Vale precisare che non si è ritenuto di ammettere le registrazioni audio delle conversazioni tra alcuni dei ricorrenti e all'epoca dei fatti Direttore Persona_1 del personale della società convenuta, le quali, secondo la difesa della tesi attorea, proverebbero la dedotta discriminazione, in quanto parte ricorrente non ha riportato in ricorso la trascrizione delle suddette conversazioni, essendosi limitata a descriverne genericamente il contenuto, ciò che osta alla valutazione da parte del giudice circa l'ammissibilità del dedotto mezzo istruttorio.
Conseguentemente, in assenza di una dimostrata discriminazione deve ritenersi che la omessa erogazione del premio di produttività rientri nella espressione dell'autonomia negoziale privata e collettiva e sia sottratta al sindacato del giudice di merito.
E ciò in quanto, salve le ipotesi di discriminazione retributiva, che soggiacciono al regime probatorio sopra delineato, manca nell'ordinamento giuridico un principio generale di parità di trattamento retributivo in materia di lavoro, dal momento che l'art. 36 della Costituzione si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva (cfr. Cass.
9 25.2.1988 n. 2027, Cass. 11.6.1988 n. 4011, Cass. 18.9.1988 n. 5142, Cass. 24.3.1987 n.
2853).
Ne consegue che, in caso di eventuale diversità di trattamento retributivo, non si configura un corrispondente diritto soggettivo in capo ai lavoratori a ottenere il medesimo superiore compenso o rivendicare un risarcimento del danno, essendo sottratto il controllo di ragionevolezza del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, al di fuori delle ipotesi tipizzate di discriminazione vietate (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, sent. 18 giugno 2001, n. 8296).
8. In conclusione, le argomentazioni che precedono, complessivamente considerate, comportano il rigetto delle domande e consentono di ritenere assorbite tutte le questioni sollevate e non espressamente trattate.
Consegue pertanto la decisione come in dispositivo.
9. Le spese di lite vanno compensate, attese le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla posizione di
[...]
e di;
Pt_2 Parte_3
2) COMPENSA le spese di lite nei rapporti processuali tra e la Parte_2 società resistente e tra e la medesima società; Parte_3
3) RIGETTA la domanda proposta da , Parte_4 Parte_6 Parte_7
, ;
[...] Parte_1 Parte_5
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 11/10/2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11.10.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1100/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ; (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
); (c.f. ), CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
( ), tutti rappresentati e difesi, in Parte_7 CodiceFiscale_7 virtù di procura in atti, dall'avv. TORTORELLA ESPOSITO CORRADO , presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv. SANTANIELLO ORLANDO
e CASERTANO Rosa, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.4.2020 i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Avellino al fine di “1) In via principale: accertare e dichiarare il diritto dei Sigg. , Parte_1 Parte_5 Parte_7 Pt_6
1 e al riconoscimento del premio di produzione erogato dal Pt_6 Parte_4 gennaio al novembre 2019 e, a fattor comune tra tutti i ricorrenti, il diritto al pagamento delle differenze retributive relative alle mensilità maturate nei periodi singolarmente considerati;
condannare, per l'effetto, la , al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di Euro 30.512,86, oltre agli interessi legali maturati, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettivo, da attribuire a ciascuno dei ricorrenti sulla base del prospetto di calcolo allegato, facente parte integrante del presente ricorso”.
Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione.
A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano che: prestavano o avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della con sede Controparte_1 legale in Avellino, espletando mansioni di Guardia Particolare Giurata;
Parte_1
, e
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_6 Parte_4 venivano prevalentemente impiegati presso la Stazione Marittima c/o il porto di NA
e pertanto avevano dovuto acquisire una ulteriore certificazione così come prevista dal
D.M. 269/10 e ss.mm.ii; e invece, venivano Parte_2 Parte_3 impiegati negli ordinari servizi di vigilanza presso istituti di Credito del Capoluogo;
che nel mese di febbraio 2016, i ricorrenti venivano “indotti”, a firmare il rinnovo di un
“accordo di prossimità”, già vigente dal 2014, in deroga al Ccnl CISAL SINALV applicato dall' resistente e con scadenza nel dicembre 2018; la resistente CP_2 iniziava ad esercitare continue “pressioni” sui ricorrenti affinché firmassero un ulteriore rinnovo, avendo gli stessi palesato il proprio dissenso all'ipotesi di un ennesimo rinnovo di un accordo aziendale, peggiorativo rispetto a quello nazionale
; i ricorrenti, che intanto ed a scopo difensivo si erano tutti iscritti ad Parte_8 altro sindacato, il con lettera del 30 dicembre 2018, comunicavano anche CP_3 formalmente alla resistente il loro dissenso all'ipotesi di un rinnovo dell'accordo 2016-
2018, ritenendolo illegittimo ab origine; la invitava tutto il personale CP_1 dipendente a firmare il cd “Documento Informativo” previsto dall'allegato “D” del
Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. che, tra le varie voci di cui i sottoscrittori dichiaravano “la presa visione informativa”, riportava a pag. 28, alla voce
“contrattazione collettiva di comparto-legislazione in materia di lavoro”, anche il riferimento all'accordo di prossimità in deroga al contratto nazionale, sottoscritto in data 01.02.2016 ed ai “…..successivi accordi siglati nell'anno 2019”; che di tali successivi accordi essi ricorrenti non ricevevano copia, seppur richiesta alla resistente,
2 che ne subordinava il rilascio all'apposizione delle rispettive firme per accettazione;
il
Direttore del personale tentava di convincere i ricorrenti dei vantaggi retributivi derivanti dal rinnovo dell'accordo di prossimità, rappresentando la previsione di un aumento netto di 100 euro mensili a titolo di premio di produzione per il personale munito della certificazione di sicurezza prevalentemente impiegato presso la stazione marittima di NA;
i ricorrenti depositavano un ricorso dinanzi al Tribunale di
NA, (R.G.2789/2019) chiedendo l'applicazione integrale del c.c.n.l. di settore, previa declaratoria di nullità dell'accordo impugnato;
la resistente, conseguentemente,
a scopo ritorsivo ed arbitrario, decideva di adottare un diverso regime retributivo ai danni dei ricorrenti rispetto a quello adottato per il rimanente personale sottoscrittore del rinnovo dell'accordo di secondo livello.
Sulla scorta di tali circostanze i ricorrenti lamentavano una disparità di trattamento nell'attribuzione del premio di produttività mensilmente erogato nel periodo gennaio di riferimento, rispetto ad altri colleghi operanti nella stessa struttura terminalistica, deducendo che tale disparità di trattamento era riconducibile alla circostanza che gli interessati, dopo essersi iscritti ad altro sindacato, avevano formalmente espresso il loro dissenso nel voler sottoscrivere l'ennesimo rinnovo dell'accordo di prossimità ex art. 8 del D.L. n.138/2011, a cui aveva ripetutamente fatto ricorso la resistente a far data dall'anno 2014, allorquando era ancora una Società a Responsabilità Limitata e nel quale sarebbe stato previsto l'aumento retributivo in parola.
In punto di diritto deducevano che la sussistenza del lamentato comportamento disparitario emergeva comparando -per periodi omogenei- i prospetti paga degli interessati con quello di un loro collega, , anch'egli impiegato nella Controparte_4
Stazione Marittima di NA, nei quali era indicata alla voce ”Premio di produttività”,
l'aggiunta di Euro 100, mensilmente erogata, non presente nei prospetti paga dei ricorrenti stessi.
Soggiungevano che il “premio di produttività” può essere erogato secondo le indicazioni fornite dal C.c.n.l. oppure dalla stipula di un vero e proprio accordo aziendale di secondo livello e che, sebbene il datore di lavoro non sia obbligato al rispetto di un generale principio di parità di trattamento retributivo verso i propri dipendenti, nondimeno la diversità di trattamento non può derivare dalla mera discrezionalità o dall'arbitrio e né da ragioni discriminatorie poste in essere dallo stesso datore di lavoro.
Rappresentavano che l'art. 8 comma 1, del D.L. 138/2011, attribuendo efficacia
3 generale ai contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure dalle loro rappresentanze sindacali, ne impone l'applicazione anche alla minoranza dissenziente.
Precisavano che l'esistenza di un rinnovo del contratto di prossimità del 2016 per un ulteriore triennio trovava riscontro nel richiamo a detto accordo, rinvenibile a pagina
28 del Documento Informativo, prodotto in atti, nel quale era effettuato un espresso rinvio allo stesso, nonché nelle registrazioni audio-ambientali, effettuate da alcuni dei ricorrenti e relative a conversazioni con all'epoca dei fatti Direttore Persona_1 del personale, delle quali chiedeva l'autorizzazione all'acquisizione tramite CD Rom.
Sulla scorta di quanto precede, rassegnavano le conclusioni come in atti, chiedendo, altresì, acquisirsi in via istruttoria “copia dell'accordo di prossimità rinnovato e riferito al triennio 2019-2021, con ricevuta di avvenuto deposito presso la Direzione
Provinciale del Lavoro competente”, nonché “copia delle buste paga relative al periodo gennaio 2019–aprile 2020, munite di relativo estratto contributivo dei CP_5 lavoratori impiegati presso la Stazione Marittima di NA, con particolare riferimento ai Sigg.: , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, ”.
[...] Persona_6 Persona_7
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società resistente, eccependo in primo luogo la nullità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
In particolare, la resistente deduceva che la retribuzione globale di fatto utilizzata per il calcolo della paga dei ricorrenti era quella di cui al CCNL di categoria Anpit-Cisal e specificata negli accordi di prossimità in vigore in Azienda, validi ed efficaci erga omnes e in applicazione dei quali la r.g.d.f. dei ricorrenti veniva determinata in €
1.058,50, importo questo corrispondente alla paga regolamentata dalle tabelle retributive del CCNL di categoria (per le Guardie Particolari Giurate) nonché dall'Accordo di prossimità del 2016, rinnovato senza alcuna modifica negli stessi termini per il triennio successivo, in base al quale la riconosceva Controparte_1 al “personale appartenente alla Vigilanza armata …. La retribuzione lorda mensile, come da CCNL di categoria, pari ad € 1.012,50”, unitamente ad un assegno mensile ad personam riassorbibile pari ad € 46,00.
Negava la dedotta disparità di trattamento, precisando che tra il lavoratore e CP_4 la società era intervenuto un atto di conciliazione in sede sindacale a definizione di un contenzioso stragiudiziale, mercè il quale era stato regolamentato in maniera
4 differente lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorrente con la Controparte_1
, prevendendosi, in detta transazione con effetto novativo, il riconoscimento al
[...] lavoratore di diversi emolumenti e parametri retributivi a fronte di alcune rinunce del
CP_4
Si opponeva all'acquisizione delle buste paga dei lavoratori , Per_2 Per_3 Per_4
ed rappresentando che si trattava di lavoratori c.d. Per_5 Per_8 Per_7
“cantierizzati”, provenienti da passaggi di cantiere a seguito di cambio di appalti, per i quali era previsto –in ragione delle clausole sociali previste in regime di successione di appalti– un regime economico sostanzialmente diverso per la “armonizzazione” della retribuzione ai sensi dell'art. 221 del CCNL di categoria e pertanto insuscettibili di essere utilizzate come termine di paragone.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “I. In via preliminare, rigettare la domanda introduttiva perché nulla ed inammissibile per genericità e contraddittorietà tra petitum e causa petendi, non avendo parte ricorrente formulato specifiche conclusioni in merito alle richieste avanzate col ricorso introduttivo. II. In via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente stante la carenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art.
414 c.p.c., soprattutto per quanto concerne la determinazione dell'oggetto della domanda e la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda. III.
Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ovvero la nullità del ricorso introduttivo così come proposto da parte ricorrente, facendo stato tra le parti una contrattazione collettiva di secondo livello, valida ed efficace erga omnes. IV. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda e conseguente nullità del ricorso introduttivo PER OMESSA ALLEGAZIONE DEI CONTEGGI DI PARTE;
V.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della prefata eccezione preliminare, nel merito, rigettare qualsivoglia pretesa avanzata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto infondata in fatto e diritto. VI. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal mese di settembre 2022, la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione orale, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti e e la società, come concordemente Parte_2 Parte_3 richiesto dalle parti in causa (vedasi il verbale di udienza del giorno 11/10/2024), che
5 hanno rappresentato l'intervenuta conciliazione stragiudiziale.
4. Venendo all'esame delle domande di Parte_5 Parte_1
, e , va
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_6 preliminarmente disattesa la eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
In proposito vale richiamare Cass. 3126/2011 secondo cui “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione -sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l'attore abbia indicato -come nel caso di specie- il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)”.
Nel caso di specie, nessuna indicazione appare mancare in quanto dalla lettura congiunta del ricorso e degli schemi in esso inseriti si coglie perfettamente l'essenza della domanda giudiziaria, essendo stati nel ricorso indicati gli elementi di fatto e di diritto che, unitamente alla lettura della documentazione tempestivamente allegata, rendono non condivisibile l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente, la quale è stata posta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. Peraltro, è emerso che unitamente al ricorso è stato notificato anche il file dei conteggi allegato al ricorso introduttivo (vedasi il file di consegna della notificazione via pec eseguita il 4.6.2020 depositato il 7.11.2023).
5. Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del premio di produzione erogato da gennaio 2019 a novembre 2019 e il pagamento delle differenze retributive relative alle
6 mensilità maturate nei periodi singolarmente considerati.
Nel dettaglio, i lavoratori si dolgono di una omissione nel pagamento del detto emolumento retributivo, chiedendone il riconoscimento sotto un duplice e alternativo profilo: o perché previsto dagli accordi di prossimità, da estendersi anche ai lavoratori non sottoscrittori, ovvero per violazione del principio di parità, deducendo al riguardo di essere stati discriminati per non aver voluto sottoscrivere il rinnovo di detti accordi e per avere intentato causa innanzi al Tribunale di NA per l'accertamento della illegittimità degli accordi di prossimità sottoscritti in data 1 febbraio 2016 tra la e la (vedasi il punto 2 del ricorso ove è Controparte_1 Parte_9 CP_6 scritto: “Circa l'attribuzione del premio di produzione ai lavoratori impiegati presso la Stazione Marittima di NA – Disparità di trattamento per ritorsione –
Obbligatorietà del riconoscimento del premio di produzione per previsione contrattuale ovvero per arbitrarietà…… In definitiva, quindi, se come emerge da tutti gli elementi di riscontro sopra evidenziati, la ha effettivamente previsto CP_1 nel rinnovo dell'accordo di prossimità un aumento della retribuzione sotto forma di premio di produttività a favore del personale impiegato nei porti, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai ricorrenti interessati, avendone diritto in forza di un vincolo negoziale ed a prescindere dalla circostanza che sia pendente una controversia in merito;
in caso contrario, qualora non dovesse risultare un formale rinnovo dell'accordo di prossimità, gli interessati sarebbero comunque destinatari dell'analogo diritto riconosciuto ai colleghi impiegati nelle stesse postazioni portuali, avendone titolo e non potendo esserne esclusi per mera arbitrarietà del datore di lavoro”).
6. Quanto al primo profilo, vale premettere che, in applicazione dei criteri in tema di ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui il lavoratore agisca per rivendicare il diritto al premio di produttività aziendale, l'onere probatorio deve essere ripartito, oltre che secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo;
la ripartizione sta dunque nel fatto che il lavoratore deve dimostrare i fatti costitutivi che stanno alla base della sua pretesa mentre il datore quelli impeditivi o estintivi quali, ad esempio e soprattutto, i risultati economici legati all'andamento dell'impresa che possono essere noti, proprio per il principio della vicinanza della prova, all'imprenditore e non al lavoratore. Sotto questo aspetto, quindi, il datore deve essere
7 onerato della prova negativa.
Orbene, per effetto delle stesse allegazioni attoree, non esiste una previsione pattizia che preveda il detto premio di produttività (vedasi le memorie depositate da parte ricorrente in data 7.11.2023), sicchè, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 cod. civ., non può essere riconosciuto a tale titolo il rivendicato emolumento retributivo. Del resto, mancando una descrizione della fonte pattizia dello stesso, non basta affermare che il premio viene erogato ad altri dipendenti in assenza di allegazioni concrete sulla derivazione negoziale del premio stesso e sulla sua effettiva natura e struttura.
7. Venendo all'esame del secondo profilo, la parte ricorrente ha lamentato, in suo danno, una discriminazione retributiva, fondata sull'espresso dissenso alla sottoscrizione del rinnovo dell'accordo di prossimità, rispetto agli altri dipendenti della società convenuta.
I fatti dai quali dedurre l'esistenza della predetta discriminazione, secondo la tesi attorea, sarebbero molteplici: la circostanza, non contestata, che gli odierni ricorrenti sono stati tutti impiegati per la security portuale, acquisendo anche la relativa certificazione;
la circostanza che gli accordi di prossimità sottoscritti, formalmente adottati per arginare una asserita crisi aziendale, non prevedono detta voce retributiva ed anzi contemplano sacrifici per i lavoratori;
l'omesso chiarimento, secondo la prospettazione attorea, da parte della resistente, del criterio oggettivo per il quale lo stesso, a parità di mansioni, impiego e specifiche certificazioni portuali, sia stato erogato soltanto ad alcuni e non ad altri (cfr. note scritte depositate il 7.6.2024).
La parte ricorrente ha prodotto il cedolino paga del mese di settembre 2023 del lavoratore , la cui retribuzione è stata presa in esame dalla parte Controparte_4 ricorrente per prospettare l'esistenza di fatti fondanti la discriminazione subita, poiché dalla detta busta paga è emerso il riconoscimento di un importo netto di 100 euro mensili a titolo di premio di produttività e ha altresì dedotto il differente trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nella stazione marittima di NA sigg.ri
, d Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_8 Per_7
Ciò detto, in materia di discriminazione, rimane in capo alla parte ricorrente che denunci un comportamento di tipo discriminatorio a suo danno, l'onere di fornire al giudice elementi di fatto idonei a dare una precisa identificazione della realtà storica nei termini denunciati, concordanti nella loro pluralità, a definire l'esistenza di atti/comportamenti diretti a realizzare trattamenti diversi dei lavoratori, in ragione di
8 una ragione discriminatoria.
Solo una volta che la parte che denuncia la discriminazione a suo danno, abbia dimostrato i fatti che fanno ritenere probabile la discriminazione stessa, spetterà alla parte datoriale dimostrarne l'insussistenza.
Orbene, illustrate le coordinate ermeneutiche in subiecta materia, all'esito della espletata istruttoria documentale, non sono emersi elementi sufficienti per individuare, in danno dei ricorrenti, comportamenti datoriali tali da delineare una concreta discriminazione retributiva, dovendosi concludere, conseguentemente, per la
"liceità" del comportamento datoriale nella erogazione della maggiorazione retributiva contestata, dopo avere preso atto delle ragioni, che appaiono ragionevoli e giustificate, del differente trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratore CP_4 Per_2
, ed prospettate dal datore di lavoro. Per_3 Per_4 Per_5 Per_8 Per_7
Nel dettaglio, la parte resistente ha giustificato il differente trattamento retributivo, quanto al deducendo che ciò è il frutto di un accordo transattivo con efficacia CP_4 novativa e, quanto ai lavoratori , ed Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_8
che ciò è riconducibile alle diverse condizioni retributive dei lavoratori Per_7 cosiddetti “cantierizzati”, circostanze queste non tempestivamente contestate da parte ricorrente (cfr. le note di trattazione scritta depositate in data 8/4/2021) e, pertanto, pacifiche ed idonee ad escludere la lamentata discriminazione.
Vale precisare che non si è ritenuto di ammettere le registrazioni audio delle conversazioni tra alcuni dei ricorrenti e all'epoca dei fatti Direttore Persona_1 del personale della società convenuta, le quali, secondo la difesa della tesi attorea, proverebbero la dedotta discriminazione, in quanto parte ricorrente non ha riportato in ricorso la trascrizione delle suddette conversazioni, essendosi limitata a descriverne genericamente il contenuto, ciò che osta alla valutazione da parte del giudice circa l'ammissibilità del dedotto mezzo istruttorio.
Conseguentemente, in assenza di una dimostrata discriminazione deve ritenersi che la omessa erogazione del premio di produttività rientri nella espressione dell'autonomia negoziale privata e collettiva e sia sottratta al sindacato del giudice di merito.
E ciò in quanto, salve le ipotesi di discriminazione retributiva, che soggiacciono al regime probatorio sopra delineato, manca nell'ordinamento giuridico un principio generale di parità di trattamento retributivo in materia di lavoro, dal momento che l'art. 36 della Costituzione si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva (cfr. Cass.
9 25.2.1988 n. 2027, Cass. 11.6.1988 n. 4011, Cass. 18.9.1988 n. 5142, Cass. 24.3.1987 n.
2853).
Ne consegue che, in caso di eventuale diversità di trattamento retributivo, non si configura un corrispondente diritto soggettivo in capo ai lavoratori a ottenere il medesimo superiore compenso o rivendicare un risarcimento del danno, essendo sottratto il controllo di ragionevolezza del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, al di fuori delle ipotesi tipizzate di discriminazione vietate (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, sent. 18 giugno 2001, n. 8296).
8. In conclusione, le argomentazioni che precedono, complessivamente considerate, comportano il rigetto delle domande e consentono di ritenere assorbite tutte le questioni sollevate e non espressamente trattate.
Consegue pertanto la decisione come in dispositivo.
9. Le spese di lite vanno compensate, attese le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla posizione di
[...]
e di;
Pt_2 Parte_3
2) COMPENSA le spese di lite nei rapporti processuali tra e la Parte_2 società resistente e tra e la medesima società; Parte_3
3) RIGETTA la domanda proposta da , Parte_4 Parte_6 Parte_7
, ;
[...] Parte_1 Parte_5
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 11/10/2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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