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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3998/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dr. Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti in [...], ed
[...]
elettivamente domiciliati in Ardea (RM) Via Ticino n. 41, presso l'Avv. Francesca
Oliveri ( dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu' di C.F._3 procura in calce all'atto d'appello, p.e.c. Email_1
appellanti e
), res.te in Rocca Priora alla Via Garibaldi Parte_3 C.F._4
22 ed elett.te dom.ta in Velletri alla Via San Biagio n. 13, presso l'avv. Daniela
Caponi ( , che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._5 calce alla Comparsa di Costituzione in sostituzione del precedente difensore, pec appellata Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate in Comparsa di Costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 26.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1170/2021 il Tribunale di Velletri, nel procedimento RG.
3255/2017, avente ad oggetto indennità d'occupazione ha emesso il seguente dispositivo: “Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede: 3 1. condanna , e al Parte_4 Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di , della somma di € 10.650, Parte_3
a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2009 al mese di agosto
2015, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
2. condanna
, e al pagamento, in solido tra loro, Parte_4 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore dell'Erario che si quantificano in complessivi € 4.835,00 oltre iva e c.p.a come per legge. Velletri, 8.6.2021 Firmato Il giudice”
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_3 [...]
e innanzi il Tribunale di Velletri, Pt_1 Parte_2 Parte_4
asserendo di essere comproprietaria con dell'appartamento sito in Parte_4
Ardea (RM),Via dei Tassi n. 53 e di esserne stata privata dell'utilizzo da parte di questi dal mese di agosto 2009 sino al mese di agosto 2015 data in cui gli odierni appellanti iniziavano a corrispondere, a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 150,00 mensili.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea Parte_4
e contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di occupazione.
pag. 2/7 Si costituivano altresì gli odierni appellanti contestando nel merito la domanda e sostenendo che se pur non riconoscendo alla sig. ra alcun titolo PT
sull'immobile de quo, avevano corrisposto spontaneamente alla stessa la somma di € 150/00 mensili nel periodo in cui l'unità immobiliare era stata interessata da interventi di ristrutturazione e conseguentemente inagibile.
Il Tribunale disponeva la conversione del rito, ex art. 702 bis c.p.c., in rito ordinario concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. VI Comma e, istruita documentalmente la causa, sulle conclusioni delle parti la tratteneva in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza veniva formulato atto di appello da e Parte_1
contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con Parte_2 vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_3 conferma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Con provvedimento del 29.07.2021, sezione feriale, sussistendone i presupposti, veniva concessa la sospensiva ed il procedimento veniva rimesso per la prima udienza al 15.12.2021 e successivamente veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 25.02.2022 rinviata al 26.03.25.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
26.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con i termini abbreviati di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è articolato nel seguente motivo.
non è mai stata comproprietaria dell'immobile sito in Ardea (RM) Parte_3
via dei Tassi n.53; con sentenza n.875/2020 il Tribunale di Velletri ha accertato che, a seguito della cessazione sin dall'agosto del 2009 della convivenza, more pag. 3/7 uxorio, con , questa non riveste, nè ha mai rivestito, la qualifica di Parte_4
detentrice qualificata dell'immobile in questione.
La Corte rileva che il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere le richiesta formulata dalla in quanto “ È pacifico, agli atti di causa, che Parte_3
sia comproprietaria dell'immobile sito in Ardea (Roma) loc. Tor San Parte_3
Lorenzo alla via Tassi n.53 con “ , mentre in realtà agli atti risulta Parte_4
che l'immobile è stato acquistato dal il 06.03.2003 con atto Notar Parte_4
e successivamente trasferito, in data 27.10.2009, da questi al figlio Per_1
ed alla nuora . Parte_1 Parte_2
Il titolo del compossesso doveva ritenersi l'Ordinanza, del 25.3.2010, emessa dal
Tribunale di Velletri che riconosceva la qualità di detentrice qualificata alla n virtù del rapporto di convivenza di fatto con il . PT Parte_4
Il provvedimento possessorio emesso nonostante la fissazione del termine per il giudizio di merito non veniva proseguito;
in tal caso come da orientamento prevalente della Cassazione n. 19720/2016 deve ritenersi che: “ I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, u.c., c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria agli effetti di cui all'art.
2909 c.c.”, avendo efficacia endoprocessuale Cass. SS.UU. n.5136/1997.
Risulta agli atti che il rapporto di convivenza era cessato già nell'agosto del
2009, quando per incompatibilità creatasi tra la coppia il aveva Parte_4
invitato la a lasciare l'abitazione, volontà confermata con raccomandata PT
del 13.08.2009.
pag. 4/7 La conferma della rottura dei rapporti è proprio il ricorso, ex art.1168 c.c., effettuato dalla per rientrare nella casa di Ardea, di proprietà del Parte_3
usata dalla coppia di fatto per il periodo estivo, circostanza questa non Pt_4
contestata.
La cessazione della convivenza è provata dalla sentenza emessa dal Tribunale di
Velletri n. 875/2020 e confermata dalla sentenza n.6744/2022 di questa Corte, che così motivava;
“ La domanda è provata. Ed invero risulta che gli attori
[...]
e ) hanno acquistato rispettivamente in data 27.10.2009 Pt_1 Parte_2
e 23.11.2009, con il primo atto la nuda proprietà dell'immobile di Ardea Via dei
Tassi n. 53 e con il secondo l'usufrutto dello stesso, dal Sig. , padre e Parte_4
suocero di parte attrice (Doc 4-5). Il sig. dal mese di gennaio 1996 Parte_4
fino al mese di luglio 2009 ha intrattenuto una relazione affettiva con la PT
. Quest'ultima ha convissuto fino alla data del luglio 2009 con
[...] Parte_4
Nell'agosto 2009, a causa dell'incompatibilità di carattere tra i due conviventi,
decideva di interrompere la relazione con la , Parte_4 Parte_3 chiedendo alla stessa di allontanarsi dall'abitazione sita in Ardea alla Via dei Tassi
n. 53. All'epoca dei fatti il. si trovava presso quest'ultima abitazione per Pt_4
motivi di salute. La convenuta, nonostante l'invito del Sig. , non Parte_4
abbandonava l'abitazione; in data 11.08.2009 fu addirittura necessario
l'intervento delle forze dell'ordine sul posto che accertata la proprietà dell'immobile, … È quindi provato, in via documentale, la cessazione della relazione more uxorio tra , dante causa degli odierni attori, e la Parte_4
convenuta, . È opportuno rilevare come dalla ricostruzione dei fatti Parte_3
che hanno determinato l'instaurarsi dell'odierno giudizio, la legittimità della richiesta dei proprietari dell'immobile de quo di veder riconosciuto il loro diritto alla piena ed esclusiva proprietà dell'immobile in questione, contrastando il titolo
pag. 5/7 della convenuta riconosciuto nel procedimento sommario, con quanto risultante documentalmente”.
Mancano quindi i presupposti da parte della per poter richiedere PT
l'indennità di occupazione dal 2009 al 2015 in mancanza del titolo di convivente di fatto come risulta dalle circostanze di fatto acquisite e confermate dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 875/2020 e dalla sentenza di questa Corte del 27.10.2022 n.6744/2022.
L'appello va quindi accolto e la Corte, in riforma della gravata sentenza, rigetta la richiesta d'indennità d'occupazione come formulata da contro Parte_3
e . Parte_1 Parte_2
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Le spese seguono la totale soccombenza della che viene Parte_3 condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a favore di e . Parte_2 Parte_1
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa €.10.700,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00 oltre € 325,00 (comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre quelle di primo grado atteso il DM. 55/2014 ed i medesimi criteri, vengono stabilite in €
2.738,00, oltre € 320,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il
15% per spese generali IVA e C.P.A.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Velletri n. 1170/2021 così provvede:
1) In riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello come formulato rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione formulata da . Parte_3
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellante, Parte_3
e , delle spese del doppio grado di cui Parte_1 Parte_2
quelle del presente grado liquidate in € 2.906,00 oltre € 325,00
(comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge e quelle del primo grado liquidate in €
2.738,00, oltre € 320,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 26/03/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore
Dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3998/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dr. Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti in [...], ed
[...]
elettivamente domiciliati in Ardea (RM) Via Ticino n. 41, presso l'Avv. Francesca
Oliveri ( dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu' di C.F._3 procura in calce all'atto d'appello, p.e.c. Email_1
appellanti e
), res.te in Rocca Priora alla Via Garibaldi Parte_3 C.F._4
22 ed elett.te dom.ta in Velletri alla Via San Biagio n. 13, presso l'avv. Daniela
Caponi ( , che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._5 calce alla Comparsa di Costituzione in sostituzione del precedente difensore, pec appellata Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate in Comparsa di Costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 26.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1170/2021 il Tribunale di Velletri, nel procedimento RG.
3255/2017, avente ad oggetto indennità d'occupazione ha emesso il seguente dispositivo: “Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede: 3 1. condanna , e al Parte_4 Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di , della somma di € 10.650, Parte_3
a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2009 al mese di agosto
2015, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
2. condanna
, e al pagamento, in solido tra loro, Parte_4 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore dell'Erario che si quantificano in complessivi € 4.835,00 oltre iva e c.p.a come per legge. Velletri, 8.6.2021 Firmato Il giudice”
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_3 [...]
e innanzi il Tribunale di Velletri, Pt_1 Parte_2 Parte_4
asserendo di essere comproprietaria con dell'appartamento sito in Parte_4
Ardea (RM),Via dei Tassi n. 53 e di esserne stata privata dell'utilizzo da parte di questi dal mese di agosto 2009 sino al mese di agosto 2015 data in cui gli odierni appellanti iniziavano a corrispondere, a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 150,00 mensili.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea Parte_4
e contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di occupazione.
pag. 2/7 Si costituivano altresì gli odierni appellanti contestando nel merito la domanda e sostenendo che se pur non riconoscendo alla sig. ra alcun titolo PT
sull'immobile de quo, avevano corrisposto spontaneamente alla stessa la somma di € 150/00 mensili nel periodo in cui l'unità immobiliare era stata interessata da interventi di ristrutturazione e conseguentemente inagibile.
Il Tribunale disponeva la conversione del rito, ex art. 702 bis c.p.c., in rito ordinario concedendo i termini ex art. 183 c.p.c. VI Comma e, istruita documentalmente la causa, sulle conclusioni delle parti la tratteneva in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza veniva formulato atto di appello da e Parte_1
contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con Parte_2 vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Parte_3 conferma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Con provvedimento del 29.07.2021, sezione feriale, sussistendone i presupposti, veniva concessa la sospensiva ed il procedimento veniva rimesso per la prima udienza al 15.12.2021 e successivamente veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 25.02.2022 rinviata al 26.03.25.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del
26.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con i termini abbreviati di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è articolato nel seguente motivo.
non è mai stata comproprietaria dell'immobile sito in Ardea (RM) Parte_3
via dei Tassi n.53; con sentenza n.875/2020 il Tribunale di Velletri ha accertato che, a seguito della cessazione sin dall'agosto del 2009 della convivenza, more pag. 3/7 uxorio, con , questa non riveste, nè ha mai rivestito, la qualifica di Parte_4
detentrice qualificata dell'immobile in questione.
La Corte rileva che il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere le richiesta formulata dalla in quanto “ È pacifico, agli atti di causa, che Parte_3
sia comproprietaria dell'immobile sito in Ardea (Roma) loc. Tor San Parte_3
Lorenzo alla via Tassi n.53 con “ , mentre in realtà agli atti risulta Parte_4
che l'immobile è stato acquistato dal il 06.03.2003 con atto Notar Parte_4
e successivamente trasferito, in data 27.10.2009, da questi al figlio Per_1
ed alla nuora . Parte_1 Parte_2
Il titolo del compossesso doveva ritenersi l'Ordinanza, del 25.3.2010, emessa dal
Tribunale di Velletri che riconosceva la qualità di detentrice qualificata alla n virtù del rapporto di convivenza di fatto con il . PT Parte_4
Il provvedimento possessorio emesso nonostante la fissazione del termine per il giudizio di merito non veniva proseguito;
in tal caso come da orientamento prevalente della Cassazione n. 19720/2016 deve ritenersi che: “ I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, u.c., c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria agli effetti di cui all'art.
2909 c.c.”, avendo efficacia endoprocessuale Cass. SS.UU. n.5136/1997.
Risulta agli atti che il rapporto di convivenza era cessato già nell'agosto del
2009, quando per incompatibilità creatasi tra la coppia il aveva Parte_4
invitato la a lasciare l'abitazione, volontà confermata con raccomandata PT
del 13.08.2009.
pag. 4/7 La conferma della rottura dei rapporti è proprio il ricorso, ex art.1168 c.c., effettuato dalla per rientrare nella casa di Ardea, di proprietà del Parte_3
usata dalla coppia di fatto per il periodo estivo, circostanza questa non Pt_4
contestata.
La cessazione della convivenza è provata dalla sentenza emessa dal Tribunale di
Velletri n. 875/2020 e confermata dalla sentenza n.6744/2022 di questa Corte, che così motivava;
“ La domanda è provata. Ed invero risulta che gli attori
[...]
e ) hanno acquistato rispettivamente in data 27.10.2009 Pt_1 Parte_2
e 23.11.2009, con il primo atto la nuda proprietà dell'immobile di Ardea Via dei
Tassi n. 53 e con il secondo l'usufrutto dello stesso, dal Sig. , padre e Parte_4
suocero di parte attrice (Doc 4-5). Il sig. dal mese di gennaio 1996 Parte_4
fino al mese di luglio 2009 ha intrattenuto una relazione affettiva con la PT
. Quest'ultima ha convissuto fino alla data del luglio 2009 con
[...] Parte_4
Nell'agosto 2009, a causa dell'incompatibilità di carattere tra i due conviventi,
decideva di interrompere la relazione con la , Parte_4 Parte_3 chiedendo alla stessa di allontanarsi dall'abitazione sita in Ardea alla Via dei Tassi
n. 53. All'epoca dei fatti il. si trovava presso quest'ultima abitazione per Pt_4
motivi di salute. La convenuta, nonostante l'invito del Sig. , non Parte_4
abbandonava l'abitazione; in data 11.08.2009 fu addirittura necessario
l'intervento delle forze dell'ordine sul posto che accertata la proprietà dell'immobile, … È quindi provato, in via documentale, la cessazione della relazione more uxorio tra , dante causa degli odierni attori, e la Parte_4
convenuta, . È opportuno rilevare come dalla ricostruzione dei fatti Parte_3
che hanno determinato l'instaurarsi dell'odierno giudizio, la legittimità della richiesta dei proprietari dell'immobile de quo di veder riconosciuto il loro diritto alla piena ed esclusiva proprietà dell'immobile in questione, contrastando il titolo
pag. 5/7 della convenuta riconosciuto nel procedimento sommario, con quanto risultante documentalmente”.
Mancano quindi i presupposti da parte della per poter richiedere PT
l'indennità di occupazione dal 2009 al 2015 in mancanza del titolo di convivente di fatto come risulta dalle circostanze di fatto acquisite e confermate dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 875/2020 e dalla sentenza di questa Corte del 27.10.2022 n.6744/2022.
L'appello va quindi accolto e la Corte, in riforma della gravata sentenza, rigetta la richiesta d'indennità d'occupazione come formulata da contro Parte_3
e . Parte_1 Parte_2
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Le spese seguono la totale soccombenza della che viene Parte_3 condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a favore di e . Parte_2 Parte_1
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa €.10.700,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00 oltre € 325,00 (comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre quelle di primo grado atteso il DM. 55/2014 ed i medesimi criteri, vengono stabilite in €
2.738,00, oltre € 320,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il
15% per spese generali IVA e C.P.A.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Velletri n. 1170/2021 così provvede:
1) In riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello come formulato rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione formulata da . Parte_3
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellante, Parte_3
e , delle spese del doppio grado di cui Parte_1 Parte_2
quelle del presente grado liquidate in € 2.906,00 oltre € 325,00
(comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge e quelle del primo grado liquidate in €
2.738,00, oltre € 320,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 26/03/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore
Dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 7/7