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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3571/2024 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Pierangela Tolve che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Baragiano presso lo studio degli avv. CP_1
Armando Dereviziis e Rosanna Faraone che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 02.10.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 12.02.1977 in Picerno e che CP_1 con sentenza n. 50/2018 del 17.01.2018 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (12.02.1978) e Per_1 Per_2
(28.09.1984), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essere stato Maresciallo dei Vigili urbani del Comune di Picerno e di essere ormai in pensione;
di percepire pensione di vecchiaia e un'indennità di invalidità per infermità da causa di servizio;
di aver contratto il 09.02.2021 un prestito finanziario con rate di restituzione di 330 euro mensili per 120 mensilità fino al
28.02.2031. Ha allegato inoltre che le sue condizioni di salute si sono aggravate;
che la resistente percepisce trattamento pensionistico dal luglio 2015 ed è titolare e proprietaria dell'azienda agrituristica “Il Giardino degli Ulivi” in Picerno
e dei dieci ettari di terreno annessi alla stessa, nonché di due appartamenti “con finiture di lusso” a Picerno;
che la resistente continua ad occupare la casa coniugale sebbene l'originaria assegnazione in suo favore sia stata revocata.
Ha chiesto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che la casa coniugale sita in Picerno alla strada
Vallone di Gaveta n .10, con i relativi arredi e suppellettili, è di sua esclusiva proprietà; che il ricorrente ha instaurato una stabile convivenza presso un'abitazione sita in Picerno alla via Torretta n. 1, di cui ella è comproprietaria al 50% con il coniuge;
che ella è altresì titolare della metà del terreno su cui la suddetta abitazione è stata edificata;
che la situazione economica del ricorrente
è notevolmente migliore della sua, in quanto il può contare su un reddito Pt_1 annuale di circa 50.000 euro, mentre essa resistente percepisce reddito pensionistico annuale di 7.900 euro e l'ulteriore reddito di circa 1.300 euro annuali derivante dall'azienda agrituristica;
che le sue condizioni di salute sono precarie e ciò potrà determinare la riduzione o la perdita definitiva di capacità lavorativa con riflessi anche sulla produttività aziendale;
che ella per quaranta anni si è occupata della famiglia e dei figli, delle faccende domestiche, del lavoro nei campi, dell'accudimento e della gestione degli animali, sacrificando totalmente la propria ambizione lavorativa e professionale e consentendo, per converso, la realizzazione professionale del . Ha chiesto il rigetto della Pt_1 domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente e, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di 500,00 euro mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
All'udienza del 12.03.2025, sentite le parti, il resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, le parti sono state invitate a concludere sul punto e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
La separazione consensuale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo
Tribunale n. 50/2018 dell'08.01.2019, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
L'allegazione del ricorrente relativa alla mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata confermata dalla resistente.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale. In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Rispetto alle conclusioni precisate dalla difesa della ricorrente sulla domanda di sentenza non definitiva (“Gli avv.ti Faraone e Dereviziis si oppongono alla pronuncia della sentenza non definitiva avendo chiesto che il divorzio sia pronunciato con la sentenza definitiva”: v. verbale di udienza del 12.03.2025), va anzitutto considerato che, come sopra detto, la resistente non solo non ha formulato alcuna eccezione ostativa all'accoglimento della domanda di divorzio, ma ha dichiarato di non opporsi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va pertanto richiamata ed applicata la disposizione dell'art. 473 bis.22 ultimo comma, secondo cui “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva
e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”.
L'ultimo periodo contiene una disposizione in tutto analoga a quella dell'art. 4 comma 9 prima parte della legge sul divorzio, come modificato dall'art. 8 l. n.
74 del 1987 ed ora abrogato, secondo cui “Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato”.
Va pertanto richiamato ed applicato il principio - costantemente affermato dalla
Suprema Corte in relazione all'art. 4 comma 9 legge 898/1970 - secondo cui nel giudizio di divorzio, in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo “status”, non debbono essere fissati alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali e di replica e la causa va rimessa al collegio per la relativa decisione, quando essa debba proseguire per le altre statuizioni, “così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status"” (Cass.
20323/2019; v. anche Cass. 9882/2006).
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza non definitiva sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Picerno per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Le spese processuali saranno regolate con la pronuncia definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso del 02.10.2024, così Pt_1 CP_1 provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Picerno il 12.02.1977, trascritto nel registro degli Pt_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di Picerno dell'anno 1977, Parte II, Serie A, n. 2;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) spese al definitivo.
Potenza, camera di consiglio del 16.06.2025 La Presidente est.