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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3625 2021
Il Giudice Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 3625/2021
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Accardo , giusta C.F._1 procura in atti;
ricorrente nei confronti di in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Alberto CP_1
Fuochi, giusta procura in atti;
resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto, 1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 30/11/2021, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del provvedimento di indebito del 10 – 11/12/20, con cui l di Locri ha comunicato alla sig.ra CP_2
di avere riesaminato e respinto, per carenza dell'iscrizione negli Pt_1 elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017. 2. L' , costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della domanda CP_1 poiché infondata in fatto e diritto. Eccepiva l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83, essendo onere di parte ricorrente dimostrare il mancato compimento della decadenza in oggetto, considerato che le giornate lavorative l'anno 2014 sono state cancellate a seguito di verbale ispettivo del 2.7.2015 n. 6700 000499010, eseguito dal Servizio di Vigilanza dell'Istituto che ha svolto un accertamento nei confronti dell , nonché in virtù della Sentenza n. Parte_2
280/22 del 7.4.2022 del Tribunale di Locri, la quale ha deciso sulla legittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017. 3. Ed invero, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al Giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso (in tal senso, cfr. Corte di Appello di Catanzaro n. 190/2019 del 6/3/2019). Occorre osservare, infatti, che l'Ente previdenziale, come risulta dalla documentazione allegata all'esito della attività ispettiva svolta con riferimento alla , cristallizzati nel verbale ispettivo del Parte_2
2.7.2015, ha proceduto alla cancellazione delle giornate lavorative relative all'anno 2014 e che detta cancellazione è confluita negli elenchi trimestrali di variazione del Comune di residenza come sopra riportati, notificati mediante pubblicazione telematica, Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 30/06/2018. Orbene avverso la mancata iscrizione non risulta che il ricorrente abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e comunque ha proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 30/11/2021. Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo. (cfr Cass 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso). Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contestazione, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere, esistente a suo carico, di comprovare la effettiva spettanza delle somme a titolo di indennità di malattia per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Come è noto, infatti, in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (così Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011).
4.Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa si reputa opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate. Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/12/2025. IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo