Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 8344/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
GIUSEPPE EMANUELE GRECO e ROSALIA MANUELA LO
CASCIO
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CARMELA PECORARO
- resistente –
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, con l'avv. MARCO DI GLORIA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26.5.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
1
[...]
Controparte_3
a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive,
[...]
l'importo di euro 34.061,54 comprensiva degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre accessori come per legge per il periodo successivo alla data di deposito della ctu (19.12.2024) sino al soddisfo, nonché al pagamento del tfr maturato sulle differenze retributive predette, dichiarando prescritte le altre pretese.
Condanna l'
[...]
Controparte_3
al versamento dei contributi previdenziali maturati a decorrere
[...]
dal 20.6.2019, parametrati alla retribuzione come sopra indicata, oltre sanzioni come per legge.
Compensa di un terzo le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_3
convenuta e condanna quest'ultima alla rifusione in favore di parte ricorrente dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.466,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Condanna altresì l'azienda convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute CP_2
per legge.
Compensa le spese tra l' e il ricorrente. CP_2
Pone a carico dell'azienda conventa le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, Controparte_4
2 avendo premesso di aver ivi lavorato come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_5 [...]
poi, a far data dal 2001 sino al 16 maggio 2013, data in cui la Parte_2 [...]
aveva inviato la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, Parte_2
e di aver continuato a svolgere, anche successivamente alla suddetta data e senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante
( con mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla CP_1
Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità, svolgendo anche mansioni diverse e superiori rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni, osservando un orario che andava dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00 circa, chiedeva di accertare di aver svolto dal 2001 per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le CP_1
mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente rispettivamente appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità, in forza di un rapporto con le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato e condannare l' resistente al pagamento della somma 84.263,97 di cui € CP_1
70.728,91 a titolo di differenze retributive ed € 13.535,06 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre al versamento dei contributi e al riconoscimento dell'anzianità di servizio, con condanna altresì al risarcimento del danno patito.
La azienda convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione delle pretese creditorie di controparte e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Resisteva in giudizio l'istituto , facendo atto Controparte_2
di prontezza a ricevere i contributi eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione maturata.
La causa, istruita mediante l'espletamento della ctu contabile, è stata decisa.
3 Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono, sulla scorta delle argomentazioni già espresse, in fattispecie analoghe, da questo Tribunale, e che si ritiene di condividere.
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
deduce, quindi, che il rapporto intercorso con l' avrebbe perso il carattere assistenziale suo tipico, assumendo i connotati di CP_1
un lavoro subordinato.
Tale prospettazione di fatto va condivisa seppure ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Ed invero, al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000,
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto,
l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155). Le disposizioni e la giurisprudenza appena richiamate impediscono di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporti di lavoro subordinato anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, ma residua, in tali casi, – in applicazione dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive (cfr. Cass. n.
27125/2022). Ed infatti sebbene “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto
4 negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti
(oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n.
13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022).
Da ultimo è stato inoltre affermato questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo necessario a tal fine oltre alla difformità rispetto a progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione di fatto di un rapporto d'impiego (Cass. Ordinanza n. 3504 del 7.2.2024).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, la parte ricorrente abbia prestato Parte_2
la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente, svolgendo mansioni coerenti con le finalità istituzionali della stessa, stabilmente inclusa nella sua struttura organizzativa, senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità) progetto;
né l' del resto, deduce, e comunque non prova, che successivamente alle CP_3
convenzioni allegate al ricorso (sub doc. 3), siano stati predisposti ulteriori progetti.
Deve quindi ritenersi che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di qualsivoglia progetto. Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei), e che la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine
5 rientra nell'ambito dell' “ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017).
Ciò posto, deve ritenersi accertato che la parte ricorrente abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di ausiliario socio sanitario indicate in ricorso, per l'orario di lavoro di 30 ore settimanali.
In particolare, non risulta specificatamente contestato lo svolgimento delle mansioni dettagliatamente indicate in ricorso, né le deduzioni secondo cui l'attività della parte ricorrente venisse svolta “attraverso direttive e verifiche da parte dell' CP_1
per il tramite dei responsabili di reparto” e che nel caso di malattia o ferie il ricorrente procedeva all'immediata comunicazione ai responsabili su indicati, da cui può evincersi l'espletamento di un'attività lavorativa in coerenza con le finalità istituzionali dell'azienda e con stabile inserimento in essa;
tenuto conto di quanto detto prima circa l'assenza di qualsivoglia progetto, deve ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto d'impiego di fatto, con diritto della parte ricorrente, ai sensi dall'art. 2126 c.c., al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore, di pari anzianità, che abbia svolto mansioni assimilabili alle dipendenze della convenuta, con orario settimanale di 30 ore, con regolarizzazione della posizione contributiva, sebbene debbano ritenersi prescritti tutti i crediti contributivi maturati prima del 20.6.2019 ovvero cinque anni prima rispetto alla data di costituzione in giudizio dell' non potendosi attribuire CP_2
efficacia interruttiva alla diffida in atti(cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3661 del
07/02/2019).
Bisogna, peraltro, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_3
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
6 Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre
2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' oltre a non aver alcun potere disciplinare, era CP_1
pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti (retributivi) spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al
26.6.2018 ovvero per il quinquennio che precede la data di diffida del 26.6.2023
(tenuto conto che nella altre diffide in atti non figura il nome del ricorrente) e pertanto allo stesso spettano le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto ad un lavoratore di cui al livello A del ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, quantificate dal ctu in 34.061,54 euro, comprensiva della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre accessori come per legge per il periodo successivo alla data di deposito della ctu sino al soddisfo ( ritenendosi i detti conteggi condivisibili, stante l'assenza di vizi logico-giuridici e di errori di calcolo).
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittimità dei rapporti dedotti in
7 giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue. E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una
P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art.
36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio
2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di contratti a termine ma sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana
e l' ponendosi dunque al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo CP_2
determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
Quanto alla domanda spiegata per il pagamento del TFR, va rilevato che il rapporto sarebbe cessato in data successiva al deposito del ricorso e del deposito della relazione peritale, ovvero il 3.3.2025 cosicché parte convenuta va condannata anche al pagamento del TFr maturato sulla base delle predette differenze retributive.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, che vanno compensate di un terzo e poste per il resto a carico dell' e quantificate tenuto conto anche CP_1
della serialità della controversia in esame, nonché distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente.
8 Le spese di lite tra il ricorrente e l' vanno compensate, stante la posizione CP_2
processuale di quest'ultimo, mentre quelle tra l' e l'azienda resistente seguono CP_2
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno poste a carico della convenuta le spese della ctu, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
9