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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
24.6.2024 da
c.f. , nata il [...], a Parte_1 CodiceFiscale_1
Cuenca (Ecuador), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 99, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 Persona_1 CodiceFiscale_2
Salvador, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Osera, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via Garibaldi n. 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE ED IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.6.2024 Parte_1
deduceva: che dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente con
[...]
era nata, il 29.5.2019, la figlia Persona_2 Persona_3
che tra le Parti era venuta meno l'unione spirituale e materiale e, nel gennaio 2023, aveva lasciato l'abitazione familiare;
che da allora la figlia era CP_1 Persona_3 rimasta a vivere con la madre e l'altro figlio di questa, nato Persona_4
nel 2010 da una precedente relazione;
che il resistente aveva autonomamente deciso di corrispondere per il mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 300,00, senza versare le spese extra e non essendo sempre regolarmente adempiente;
che CP_1
vedeva la figlia saltuariamente;
che essa ricorrente svolgeva attività di consulente d'immagine con reddito molto modesto, mentre era dipendente della CP_1 Controparte_2
come operaio con una busta paga superiore ad Euro 2.000,00 netti al mese;
che i maggiori oneri di cura della figlia minore erano assolti dalla madre, a fronte di una non adeguata partecipazione da parte del padre.
La ricorrente chiedeva pertanto di sentire regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto in data 26.6.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 5 novembre 2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 4.10.2024 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo a sua volta di sentire disporre un regolamento per la figlia minore, secondo le condizioni indicate in comparsa. All'udienza del 5.11.2024 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, e, esperito il tentativo di conciliazione, sentite le Parti, veniva dalle stesse chiesta la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché rinvio ad altra udienza per trovare un accordo in merito al regolamento per l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposto il rinvio della causa ad altra udienza.
A seguito del deposito di note congiunte delle Parti, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c in data 12.5.2025., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, rilevato che le Parti avevano precisato congiuntamente le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione rimettendola al
Collegio per la decisione, già acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – laddove il regolamento concordato ha previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre ed adeguata frequentazione con il padre, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al mantenimento della minore, con il versamento ad opera del padre di un contributo che risulta congruo – rispondano all'interesse della figlia, di tal che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dai genitori.
Ne consegue che, in conformità anche alle conclusioni del Pubblico Ministero, possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante il deposito di note scritte all'udienza del 25.3.2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- in conformità al regolamento concordato dalle Parti,
A) Affidamento: La figlia minore nata in [...] Persona_3
29/05/2019, a Piacenza (C.F. ) viene affidata ad entrambi i C.F._3 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Piacenza, ove rimarrà a vivere stabilmente con la madre. Le decisioni di maggior interesse per la figlia stessa relative alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
B) Diritto di visita: Ferma restando la possibilità per i genitori di concordare termini e modalità diverse, viene stabilito che:
A. Il padre potrà vedere la figlia a week-end alternati dal venerdì pomeriggio h.
16.00 sino alla domenica sera ore 20,30 quando la riporterà a casa della madre dopo che la bambina avrà cenato.
Quando il fine settimana spetterà al padre, nella settimana successiva, egli ritirerà da scuola la figlia all'ora di uscita nel giorno di giovedì e la terrà, compreso pernottamento, sino al mattino successivo, accompagnandola poi a scuola.
Quando il fine settimana spetterà alla madre, nella settimana successiva, il padre ritirerà da scuola la figlia all'ora di uscita nel giorno di martedì e la terrà, compreso pernottamento, sino al mattino successivo, accompagnandola poi a scuola.
Per il periodo estivo, sempre nel rispetto e in accordo con i desideri della figlia, durante le vacanze estive il padre, dando un preavviso di almeno venti giorni, potrà trascorrere con la figlia un periodo di dieci giorni consecutivi. Ciascun genitore comunicherà all'altro l'indirizzo del luogo di vacanza.
Festività : la figlia trascorrerà le festività (Natale o Capodanno, Epifania o Pasqua) alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori, i quali alterneranno anche le altre
(Ognissanti, Immacolata, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto) di anno in anno;
C) Contributo Per Mantenimento della figlia: Viene disposto l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in via anticipata alla Sig.ra a mezzo bonifico CP_1 Parte_1
bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di:
- €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_3
La somma sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere
[...]
dal mese di novembre 2025;
Viene attribuito integralmente l'Assegno Unico Universale per la figlia, corrisposto dagli enti statali, in favore della madre . Parte_1
Le spese straordinarie relative alla figlia minore da individuarsi Persona_3
secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense, saranno pagate in ragione del
50% da ciascun genitore, con la precisazione che quelle straordinarie non necessarie dovranno essere previamente concordate fra i coniugi.
D) Spese legali compensate
Piacenza, 12 giugno 2025 Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti