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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, AR VI, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2139/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. SANTORO Claudia, ed elettivamente domiciliata in Salerno, via M.
Vernieri n. 23.
RICORRENTI pagina 1 di 17 contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano , nato a Persona_2
TE (CB) il 23.09.1885 ed emigrato in Brasile;
costui l'11.12.1909 sposava e dalla loro unione nasceva l'1.08.1916; Persona_3 Persona_4 Per_4
il 26.09.1942 sposava e dalla loro unione nasceva
[...] CP_2 Per_5 il 5.04.1950; il 18.11.1974 sposava e
[...] Persona_5 Persona_6 dalla loro unione nasceva il 15.01.1976; Parte_1 [...]
dall'unione con dava alla luce Parte_1 Per_1 Persona_7 Persona_1 il 27.12.2009;
[...]
- l'avo non si era mai naturalizzato nel Paese di emigrazione né Persona_2 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versa il competente Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, ove l'accesso al sistema informatico “Prenot@mi” risulta di fatto precluso nonostante i ripetuti tentativi, con tempi di convocazione ultradecennali e conseguente impossibilità per i ricorrenti di presentare l'istanza in via amministrativa in tempi certi.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1
pagina 2 di 17 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Si costituiva il chiedendo, in via principale, la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e, comunque, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa l'omessa previa proposizione dell'istanza all'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 362/1994; in via subordinata, la sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 275 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26.11.2024 sull'art. 1 della legge n.
91/1992.
Evidenziava, nel merito, la mancanza di prova dell'avvio del procedimento amministrativo e, conseguentemente, dell'effettivo interesse ad agire;
la carenza di prova sulla continuità della conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e sulla sua comunicabilità ai ricorrenti;
l'assenza di un legame effettivo con lo Stato italiano, nonché il rilievo delle sopravvenienze normative di cui al D.L. 28.03.2025, n. 36 e del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 121 del 28.03.2025, invocati a sostegno dell'inammissibilità/infondatezza del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. Sul punto, sarà sufficiente evidenziare quanto CP_1 segue:
- ciascun ricorrente agisce iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- non è richiesta pronuncia alcuna in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti;
- non consentire il riconoscimento della cittadinanza, sulla scorta della disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, condurrebbe ad un'inammissibile interpretatio abrogans della predetta normativa;
pagina 3 di 17 - “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.”
(...) “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/20022);
- “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora:
“lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del
1912) (…) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
3. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente e CP_1 sull'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
pagina 4 di 17 Il , richiamando in sostanza l'ordinanza n. 247/2024, con la quale il Controparte_1
Tribunale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” - senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 142 del 2025 della Corte costituzionale, che ha definito i giudizi incidentali promossi dai Tribunali di Bologna, Roma,
Milano e Firenze in ordine alla disciplina dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis.
Le ordinanze di rimessione prendevano le mosse dalla peculiare situazione italiana, segnata da un'emigrazione di massa protrattasi per oltre un secolo, e muovevano dalla constatazione che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992 - nel riprodurre la regola già contenuta nell'art. 4 del codice civile del 1865 e nell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, secondo cui “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani” - non poneva (recte, poneva, prima dell'entrata in vigore del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto un limite di due generazioni, con ulteriori condizioni) alcun limite generazionale al riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Secondo i giudici rimettenti, tale meccanismo automatico - applicabile anche a soggetti nati e residenti all'estero, titolari della cittadinanza di altro Stato e privi di legami effettivi con l'Italia - avrebbe comportato:
- la violazione dell'art. 1, comma 2, Cost., in quanto l'illimitata propagazione dello status civitatis altererebbe la nozione di “popolo” cui appartiene la sovranità, includendo milioni di persone estranee alla comunità nazionale e incidendo sul corretto funzionamento della democrazia rappresentativa (ad esempio in tema di quorum referendari e rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero);
- la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevolezza e sproporzione della disciplina che consente l'acquisto della cittadinanza senza alcun collegamento sostanziale con il territorio o con la comunità italiana, nonché per disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di attribuzione della cittadinanza (discendenti di cittadini che abbiano perso lo status, coniuge di cittadino italiano, stranieri nati in Italia), per le quali l'ordinamento richiede requisiti aggiuntivi (residenza, integrazione, conoscenza linguistica); pagina 5 di 17 - la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., sia con riferimento agli obblighi internazionali - evocando il principio di “effettività” del vincolo di cittadinanza elaborato dalla Corte internazionale di giustizia (caso c. ) - sia con Persona_8 Per_9 riguardo ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in particolare agli artt. 9
TUE e 20 TFUE, che subordinerebbero la cittadinanza europea alla sussistenza di un genuino legame con lo Stato membro.
Alcuni Tribunali rimettenti proponevano possibili soluzioni legislative (limite di due generazioni, requisiti di residenza in Italia di un ascendente o del richiedente, termini di “oblio” ventennale), prospettando un intervento additivo della Corte volto a introdurre tali condizioni.
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le censure mosse dal
Tribunale di Milano rispetto all'art. 4 del codice civile del 1865 e rispetto all'art. 1 della legge n.
555 del 1912; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20
TFUE; non fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.
La Corte ha premesso che, in pendenza del giudizio costituzionale, era intervenuto il d.l. n. 36 del 2025, che aveva inciso sull'automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis nel caso di soggetti nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza.
Come noto, infatti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025 ha aggiunto alla legge n. 91 del
1992 un nuovo art.
3-bis, il quale prevede che, "in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con r.d. n. 2358 del 1865, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni".
Le lettere a), a-bis) e b) individuano - nella presentazione alle autorità competenti della domanda di accertamento della cittadinanza, corredata dalla necessaria documentazione e presentata "entro le 23:59, ora di Roma, (...) del 27 marzo 2025" - lo spartiacque che separa la persistente applicabilità della pregressa disciplina dall'operatività delle nuove condizioni richieste per l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. pagina 6 di 17 Queste ultime sono, in particolare, indicate dalle lettere c) e d), le quali stabiliscono che la cittadinanza italiana si acquista attraverso il vincolo di filiazione: se l'ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
oppure se il genitore o il genitore adottivo è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
All'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito in legge (disposizioni che integrano l'art. 4 della legge n. 91 del 1992 con i commi 1-bis e 1-ter), sono poi stabilite varie condizioni cumulative per consentire al figlio minore di un genitore italiano, che non rientri nelle previsioni dell'art.
3-bis, di acquisire la cittadinanza. Nel caso, poi, di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, la fattispecie acquisitiva dello status civitatis a favore del figlio minore richiede la residenza di quest'ultimo in Italia, legale e continuativa, protratta per due anni o, qualora il figlio abbia meno di due anni, a partire dalla nascita (art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che integra l'art. 14, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
Infine, sono estese al discendente del cittadino italiano le norme che operano per il discendente di chi ha perso la cittadinanza italiana (art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 36 del
2025, come convertito, che estende il raggio operativo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992; nonché art.
1-bis, comma 2, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che integra l'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
La Corte costituzionale ha opportunamente premesso che la nuova disciplina, al di là delle assonanze rispetto a quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione, non si riverbera sulla rilevanza delle questioni sollevate dalle stesse;
invero, tutte le controversie oggetto dei giudizi principali erano state "introdotte sulla base di domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025, sicché - ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, introdotto con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito - resta(va) applicabile ai giudizi a quibus la pregressa disciplina, cui si riferiscono le odierne censure".
Si rileva che anche il presente processo, valutata la data in cui è stato introdotto, è soggetto alla pregressa normativa.
Venendo alle argomentazioni della sentenza n. 142/2025, la Corte, quanto alle censure mosse all'articolo 1 della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che "è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini", non prevedeva alcun limite all'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis e secondo cui detta normativa non avrebbe pagina 7 di 17 posto alcun criterio idoneo a garantire l'effettività del legame con l'ordinamento giuridico italiano che, secondo i rimettenti, era da escludersi nei casi richiamati, ha precisato che il legislatore vanta "un margine di discrezionalità particolarmente ampio" nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza (sentenza n. 25 del 2025) e che le norme dettate in materia, non diversamente da altre discipline connotate da elevata discrezionalità,
"non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)" (sentenza n. 25 del 2025 e, in senso analogo, sentenza n. 195 del 2022).
Ha pure rilevato che, in ogni caso, "compete a questa Corte accertare - al metro della non manifesta irragionevolezza e sproporzione - che le norme che regolano l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici tratti, che - come sopra evidenziato - connotano la cittadinanza. Resta ferma la possibilità per il legislatore di declinare in concreto anche i contenuti della cittadinanza, alla luce dei principi costituzionali".
Peraltro, la stessa Corte di giustizia ha chiarito che le norme statali in materia di cittadinanza non debbano essere esercitate "in un modo da essere manifestamente incompatibili con la natura stessa della cittadinanza dell'Unione".
In definitiva, secondo la Corte, non si può escludere in radice, in ragione della discrezionalità del legislatore, l'ammissibilità di una censura che contesti l'estraneità di una disciplina sulla cittadinanza rispetto sia ai principi costituzionali sia alle norme del TUE e del TFUE, come interpretate dalla Corte di giustizia;
tuttavia, osserva la Corte nella citata sentenza che "i rimettenti, nel sollevare le questioni in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, non contestano che il vincolo di filiazione, quale presupposto acquisitivo della cittadinanza, sia in quanto tale privo di corrispondenza con i tratti identificativi dello status civitatis nel testo costituzionale, così come nelle fonti dell'Unione europea. Le censure non pongono in discussione l'idea secondo cui, in generale, l'appartenenza a una comunità familiare, che è parte della comunità statale, possa implicare l'appartenenza anche a quest'ultima; criterio sul quale, del resto, si fonda lo status civitatis della maggior parte dei cittadini italiani".
pagina 8 di 17 La Corte ha dunque puntualizzato che i giudici rimettenti non avevano contestato, in generale, l'idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali,
l'acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi avevano posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, fosse sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l'acquisizione dello status di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano.
Tuttavia, proprio la molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, correlativamente, la varietà di scelte discrezionali che la
Corte sarebbe chiamata ad effettuare, nell'ambito di una molteplicità di opzioni, determinerebbero significativi riflessi di sistema;
pertanto, il profilo di inammissibilità sollevato, con cui si obiettava che la Corte non poteva con un intervento manipolativo di sistema sostituirsi al legislatore nel decidere una pluralità di presupposti perché "per un verso, dovrebbe stabilire gli elementi di collegamento con ordinamenti giuridici stranieri, in presenza dei quali si indebolirebbe irrimediabilmente la funzione propria dello ius sanguinis. Per un altro verso, dovrebbe indicare, in maniera combinata e sistematicamente correlata, i criteri di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano in mancanza dei quali il vincolo di filiazione non potrebbe più svolgere la funzione sua propria di far acquisire la cittadinanza" è ritenuto dai Giudici costituzionali condivisibile;
rileva infatti la Corte che "I caratteri propri di un intervento manipolativo e di sistema, qual è quello prospettato dai giudici a quibus, emergono poi con ulteriore evidenza, ove si consideri che questa Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con
l'ordinamento giuridico straniero, l'appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale. Questa Corte dovrebbe allora sostituirsi al legislatore nel valutare se valorizzare il legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto della condizione dei cittadini residenti all'estero, o, viceversa, prediligere un collegamento con il territorio. Non a caso, le stesse prospettazioni dei giudici a quibus spaziano fra plurime e diverse soluzioni".
Sono state quindi reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i pagina 9 di 17 rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi. Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza. Per tali censure, la Corte ha ritenuto che difettasse la "sostanziale identità di situazioni" che deve, invece, sussistere per poter accertare tale vizio di incostituzionalità; la Corte ha in proposito, testualmente, osservato che "Una censura di irragionevole disparità di trattamento impone a questa Corte, anzitutto, di verificare, alla luce della ratio della disciplina, l'omogeneità fra le situazioni posto
a confronto. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, si è, infatti, in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2022, n.
71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015). 15.1.- Tale sostanziale identità di situazioni difetta anzitutto nella censura mossa dal Tribunale di Roma. L'art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992 disciplina ipotesi di acquisto dello status civitatis da parte di stranieri che siano figli di persone che hanno perso la cittadinanza italiana. La norma censurata regola, invece, l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di persone che sono cittadini o cittadine italiani. È, quindi, assorbente il rilievo concernente la mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto. 15.2.- Il presupposto dell'omogeneità fra le situazioni poste a raffronto è parimenti carente con riguardo alla censura sollevata dal Tribunale di Milano. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino o una cittadina italiani si fonda su un tipo di vincolo - quello costituito, per l'appunto, dal matrimonio - che non è sovrapponibile, neppure in considerazione della ratio legis della disciplina, con il vincolo di filiazione. Anche tale censura non è, pertanto, fondata".
La pronuncia n. 142/2025 ha quindi escluso ogni vulnus ai parametri costituzionali ed europei richiamati nelle ordinanze di rimessione.
Pertanto, ogni questione sollevata sul punto dal resistente va nella presente sede CP_1 rigettata, con integrale richiamo al contenuto della sentenza n. 142/2025 resa dalla Corte costituzionale.
4. Sulla eccezione relativa alla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n. 362/1994, entro cui pagina 10 di 17 la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24 Cost.), non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr.
Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza (…) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (v.
Cass. Civ. SSUU 28873/2008),
5. Merito.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite,
n. 25317/2022).
Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla pagina 11 di 17 controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva, con conseguente rigetto dell'eccezione, sollevata dal , CP_1 relativa alla mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, anche perché parte convenuta non dedotto o provato fatti impeditivi o interruttivi.
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano , nato il [...] nel Persona_2
Comune di TE (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, l'11.12.1909 contraeva matrimonio con Persona_3
e dalla loro unione nasceva , nato l'[...], dando inizio alla linea di
[...] Persona_4 discendenza degli odierni ricorrenti.
Non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza Persona_2 della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
pagina 12 di 17 Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune
o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, , abbia posto in essere Persona_2 alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale pagina 13 di 17 sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
6. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_2 Persona_4
- da a Persona_4 Persona_5
- da a;
Persona_5 Parte_1
- da a Parte_1 Persona_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_2
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 14 di 17 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da costui Persona_2 Persona_4 alla figlia atteso che tali passaggi, sebbene in parte intervenuti prima Persona_5 dell'1.01.1948, si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito ai successivi passaggi avvenuti per via materna in epoca costituzionale, e precisamente: da alla figlia Persona_5 Parte_1
e da quest'ultima al figlio
[...] Persona_1
Tali trasmissioni, avvenute dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ricadono nell'ambito applicativo delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948 ma i cui effetti negativi si protraggano tuttora. pagina 15 di 17 Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
7. In ultimo, si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti - come documentato - hanno già tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato
Generale d'Italia a San Paolo tramite il sistema informatico “Prenot@mi”.
Tali tentativi, tuttavia, si sono rivelati vani a causa del noto stato di paralisi amministrativa che da anni caratterizza detta sede consolare, la quale sta procedendo alle convocazioni dei richiedenti inseriti in lista sin dal 2011, con tempi di attesa ultradecennali e assoluta incertezza in merito alle tempistiche di un'eventuale convocazione per la formalizzazione della domanda.
Tale situazione - tenuto conto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i Consolati italiani all'estero, sono tenute, ex art. 2 della legge n. 241/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi - si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
8. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
9. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 2139/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara cittadini italiani i ricorrenti indicati in epigrafe;
2) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
AR VI
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, AR VI, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2139/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata in Brasile il [...], in [...] e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato in [...] il [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. SANTORO Claudia, ed elettivamente domiciliata in Salerno, via M.
Vernieri n. 23.
RICORRENTI pagina 1 di 17 contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano , nato a Persona_2
TE (CB) il 23.09.1885 ed emigrato in Brasile;
costui l'11.12.1909 sposava e dalla loro unione nasceva l'1.08.1916; Persona_3 Persona_4 Per_4
il 26.09.1942 sposava e dalla loro unione nasceva
[...] CP_2 Per_5 il 5.04.1950; il 18.11.1974 sposava e
[...] Persona_5 Persona_6 dalla loro unione nasceva il 15.01.1976; Parte_1 [...]
dall'unione con dava alla luce Parte_1 Per_1 Persona_7 Persona_1 il 27.12.2009;
[...]
- l'avo non si era mai naturalizzato nel Paese di emigrazione né Persona_2 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versa il competente Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, ove l'accesso al sistema informatico “Prenot@mi” risulta di fatto precluso nonostante i ripetuti tentativi, con tempi di convocazione ultradecennali e conseguente impossibilità per i ricorrenti di presentare l'istanza in via amministrativa in tempi certi.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_1
pagina 2 di 17 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Si costituiva il chiedendo, in via principale, la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e, comunque, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa l'omessa previa proposizione dell'istanza all'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 362/1994; in via subordinata, la sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 275 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26.11.2024 sull'art. 1 della legge n.
91/1992.
Evidenziava, nel merito, la mancanza di prova dell'avvio del procedimento amministrativo e, conseguentemente, dell'effettivo interesse ad agire;
la carenza di prova sulla continuità della conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo e sulla sua comunicabilità ai ricorrenti;
l'assenza di un legame effettivo con lo Stato italiano, nonché il rilievo delle sopravvenienze normative di cui al D.L. 28.03.2025, n. 36 e del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 121 del 28.03.2025, invocati a sostegno dell'inammissibilità/infondatezza del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. Sul punto, sarà sufficiente evidenziare quanto CP_1 segue:
- ciascun ricorrente agisce iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- non è richiesta pronuncia alcuna in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti;
- non consentire il riconoscimento della cittadinanza, sulla scorta della disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, condurrebbe ad un'inammissibile interpretatio abrogans della predetta normativa;
pagina 3 di 17 - “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.”
(...) “resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/20022);
- “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora:
“lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del
1912) (…) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
3. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente e CP_1 sull'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
pagina 4 di 17 Il , richiamando in sostanza l'ordinanza n. 247/2024, con la quale il Controparte_1
Tribunale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” - senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 142 del 2025 della Corte costituzionale, che ha definito i giudizi incidentali promossi dai Tribunali di Bologna, Roma,
Milano e Firenze in ordine alla disciplina dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis.
Le ordinanze di rimessione prendevano le mosse dalla peculiare situazione italiana, segnata da un'emigrazione di massa protrattasi per oltre un secolo, e muovevano dalla constatazione che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992 - nel riprodurre la regola già contenuta nell'art. 4 del codice civile del 1865 e nell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, secondo cui “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani” - non poneva (recte, poneva, prima dell'entrata in vigore del d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto un limite di due generazioni, con ulteriori condizioni) alcun limite generazionale al riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Secondo i giudici rimettenti, tale meccanismo automatico - applicabile anche a soggetti nati e residenti all'estero, titolari della cittadinanza di altro Stato e privi di legami effettivi con l'Italia - avrebbe comportato:
- la violazione dell'art. 1, comma 2, Cost., in quanto l'illimitata propagazione dello status civitatis altererebbe la nozione di “popolo” cui appartiene la sovranità, includendo milioni di persone estranee alla comunità nazionale e incidendo sul corretto funzionamento della democrazia rappresentativa (ad esempio in tema di quorum referendari e rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero);
- la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevolezza e sproporzione della disciplina che consente l'acquisto della cittadinanza senza alcun collegamento sostanziale con il territorio o con la comunità italiana, nonché per disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di attribuzione della cittadinanza (discendenti di cittadini che abbiano perso lo status, coniuge di cittadino italiano, stranieri nati in Italia), per le quali l'ordinamento richiede requisiti aggiuntivi (residenza, integrazione, conoscenza linguistica); pagina 5 di 17 - la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., sia con riferimento agli obblighi internazionali - evocando il principio di “effettività” del vincolo di cittadinanza elaborato dalla Corte internazionale di giustizia (caso c. ) - sia con Persona_8 Per_9 riguardo ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in particolare agli artt. 9
TUE e 20 TFUE, che subordinerebbero la cittadinanza europea alla sussistenza di un genuino legame con lo Stato membro.
Alcuni Tribunali rimettenti proponevano possibili soluzioni legislative (limite di due generazioni, requisiti di residenza in Italia di un ascendente o del richiedente, termini di “oblio” ventennale), prospettando un intervento additivo della Corte volto a introdurre tali condizioni.
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le censure mosse dal
Tribunale di Milano rispetto all'art. 4 del codice civile del 1865 e rispetto all'art. 1 della legge n.
555 del 1912; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20
TFUE; non fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.
La Corte ha premesso che, in pendenza del giudizio costituzionale, era intervenuto il d.l. n. 36 del 2025, che aveva inciso sull'automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis nel caso di soggetti nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza.
Come noto, infatti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025 ha aggiunto alla legge n. 91 del
1992 un nuovo art.
3-bis, il quale prevede che, "in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con r.d. n. 2358 del 1865, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni".
Le lettere a), a-bis) e b) individuano - nella presentazione alle autorità competenti della domanda di accertamento della cittadinanza, corredata dalla necessaria documentazione e presentata "entro le 23:59, ora di Roma, (...) del 27 marzo 2025" - lo spartiacque che separa la persistente applicabilità della pregressa disciplina dall'operatività delle nuove condizioni richieste per l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. pagina 6 di 17 Queste ultime sono, in particolare, indicate dalle lettere c) e d), le quali stabiliscono che la cittadinanza italiana si acquista attraverso il vincolo di filiazione: se l'ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
oppure se il genitore o il genitore adottivo è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
All'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito in legge (disposizioni che integrano l'art. 4 della legge n. 91 del 1992 con i commi 1-bis e 1-ter), sono poi stabilite varie condizioni cumulative per consentire al figlio minore di un genitore italiano, che non rientri nelle previsioni dell'art.
3-bis, di acquisire la cittadinanza. Nel caso, poi, di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, la fattispecie acquisitiva dello status civitatis a favore del figlio minore richiede la residenza di quest'ultimo in Italia, legale e continuativa, protratta per due anni o, qualora il figlio abbia meno di due anni, a partire dalla nascita (art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che integra l'art. 14, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
Infine, sono estese al discendente del cittadino italiano le norme che operano per il discendente di chi ha perso la cittadinanza italiana (art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 36 del
2025, come convertito, che estende il raggio operativo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992; nonché art.
1-bis, comma 2, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che integra l'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
La Corte costituzionale ha opportunamente premesso che la nuova disciplina, al di là delle assonanze rispetto a quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione, non si riverbera sulla rilevanza delle questioni sollevate dalle stesse;
invero, tutte le controversie oggetto dei giudizi principali erano state "introdotte sulla base di domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025, sicché - ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, introdotto con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito - resta(va) applicabile ai giudizi a quibus la pregressa disciplina, cui si riferiscono le odierne censure".
Si rileva che anche il presente processo, valutata la data in cui è stato introdotto, è soggetto alla pregressa normativa.
Venendo alle argomentazioni della sentenza n. 142/2025, la Corte, quanto alle censure mosse all'articolo 1 della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che "è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini", non prevedeva alcun limite all'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis e secondo cui detta normativa non avrebbe pagina 7 di 17 posto alcun criterio idoneo a garantire l'effettività del legame con l'ordinamento giuridico italiano che, secondo i rimettenti, era da escludersi nei casi richiamati, ha precisato che il legislatore vanta "un margine di discrezionalità particolarmente ampio" nell'individuare i presupposti dell'acquisizione della cittadinanza (sentenza n. 25 del 2025) e che le norme dettate in materia, non diversamente da altre discipline connotate da elevata discrezionalità,
"non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019, n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)" (sentenza n. 25 del 2025 e, in senso analogo, sentenza n. 195 del 2022).
Ha pure rilevato che, in ogni caso, "compete a questa Corte accertare - al metro della non manifesta irragionevolezza e sproporzione - che le norme che regolano l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici tratti, che - come sopra evidenziato - connotano la cittadinanza. Resta ferma la possibilità per il legislatore di declinare in concreto anche i contenuti della cittadinanza, alla luce dei principi costituzionali".
Peraltro, la stessa Corte di giustizia ha chiarito che le norme statali in materia di cittadinanza non debbano essere esercitate "in un modo da essere manifestamente incompatibili con la natura stessa della cittadinanza dell'Unione".
In definitiva, secondo la Corte, non si può escludere in radice, in ragione della discrezionalità del legislatore, l'ammissibilità di una censura che contesti l'estraneità di una disciplina sulla cittadinanza rispetto sia ai principi costituzionali sia alle norme del TUE e del TFUE, come interpretate dalla Corte di giustizia;
tuttavia, osserva la Corte nella citata sentenza che "i rimettenti, nel sollevare le questioni in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, non contestano che il vincolo di filiazione, quale presupposto acquisitivo della cittadinanza, sia in quanto tale privo di corrispondenza con i tratti identificativi dello status civitatis nel testo costituzionale, così come nelle fonti dell'Unione europea. Le censure non pongono in discussione l'idea secondo cui, in generale, l'appartenenza a una comunità familiare, che è parte della comunità statale, possa implicare l'appartenenza anche a quest'ultima; criterio sul quale, del resto, si fonda lo status civitatis della maggior parte dei cittadini italiani".
pagina 8 di 17 La Corte ha dunque puntualizzato che i giudici rimettenti non avevano contestato, in generale, l'idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali,
l'acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi avevano posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, fosse sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l'acquisizione dello status di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano.
Tuttavia, proprio la molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati e, correlativamente, la varietà di scelte discrezionali che la
Corte sarebbe chiamata ad effettuare, nell'ambito di una molteplicità di opzioni, determinerebbero significativi riflessi di sistema;
pertanto, il profilo di inammissibilità sollevato, con cui si obiettava che la Corte non poteva con un intervento manipolativo di sistema sostituirsi al legislatore nel decidere una pluralità di presupposti perché "per un verso, dovrebbe stabilire gli elementi di collegamento con ordinamenti giuridici stranieri, in presenza dei quali si indebolirebbe irrimediabilmente la funzione propria dello ius sanguinis. Per un altro verso, dovrebbe indicare, in maniera combinata e sistematicamente correlata, i criteri di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano in mancanza dei quali il vincolo di filiazione non potrebbe più svolgere la funzione sua propria di far acquisire la cittadinanza" è ritenuto dai Giudici costituzionali condivisibile;
rileva infatti la Corte che "I caratteri propri di un intervento manipolativo e di sistema, qual è quello prospettato dai giudici a quibus, emergono poi con ulteriore evidenza, ove si consideri che questa Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con
l'ordinamento giuridico straniero, l'appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale. Questa Corte dovrebbe allora sostituirsi al legislatore nel valutare se valorizzare il legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto della condizione dei cittadini residenti all'estero, o, viceversa, prediligere un collegamento con il territorio. Non a caso, le stesse prospettazioni dei giudici a quibus spaziano fra plurime e diverse soluzioni".
Sono state quindi reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i pagina 9 di 17 rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi. Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza. Per tali censure, la Corte ha ritenuto che difettasse la "sostanziale identità di situazioni" che deve, invece, sussistere per poter accertare tale vizio di incostituzionalità; la Corte ha in proposito, testualmente, osservato che "Una censura di irragionevole disparità di trattamento impone a questa Corte, anzitutto, di verificare, alla luce della ratio della disciplina, l'omogeneità fra le situazioni posto
a confronto. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, si è, infatti, in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2022, n.
71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015). 15.1.- Tale sostanziale identità di situazioni difetta anzitutto nella censura mossa dal Tribunale di Roma. L'art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992 disciplina ipotesi di acquisto dello status civitatis da parte di stranieri che siano figli di persone che hanno perso la cittadinanza italiana. La norma censurata regola, invece, l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di persone che sono cittadini o cittadine italiani. È, quindi, assorbente il rilievo concernente la mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto. 15.2.- Il presupposto dell'omogeneità fra le situazioni poste a raffronto è parimenti carente con riguardo alla censura sollevata dal Tribunale di Milano. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino o una cittadina italiani si fonda su un tipo di vincolo - quello costituito, per l'appunto, dal matrimonio - che non è sovrapponibile, neppure in considerazione della ratio legis della disciplina, con il vincolo di filiazione. Anche tale censura non è, pertanto, fondata".
La pronuncia n. 142/2025 ha quindi escluso ogni vulnus ai parametri costituzionali ed europei richiamati nelle ordinanze di rimessione.
Pertanto, ogni questione sollevata sul punto dal resistente va nella presente sede CP_1 rigettata, con integrale richiamo al contenuto della sentenza n. 142/2025 resa dalla Corte costituzionale.
4. Sulla eccezione relativa alla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n. 362/1994, entro cui pagina 10 di 17 la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24 Cost.), non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr.
Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza (…) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (v.
Cass. Civ. SSUU 28873/2008),
5. Merito.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana;
come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite,
n. 25317/2022).
Si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla pagina 11 di 17 controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v.
Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva, con conseguente rigetto dell'eccezione, sollevata dal , CP_1 relativa alla mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, anche perché parte convenuta non dedotto o provato fatti impeditivi o interruttivi.
In primo luogo, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano , nato il [...] nel Persona_2
Comune di TE (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, l'11.12.1909 contraeva matrimonio con Persona_3
e dalla loro unione nasceva , nato l'[...], dando inizio alla linea di
[...] Persona_4 discendenza degli odierni ricorrenti.
Non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza Persona_2 della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del 15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
pagina 12 di 17 Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al Comune
o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, , abbia posto in essere Persona_2 alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana (quale pagina 13 di 17 sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
6. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_2 Persona_4
- da a Persona_4 Persona_5
- da a;
Persona_5 Parte_1
- da a Parte_1 Persona_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_2
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 14 di 17 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da costui Persona_2 Persona_4 alla figlia atteso che tali passaggi, sebbene in parte intervenuti prima Persona_5 dell'1.01.1948, si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito ai successivi passaggi avvenuti per via materna in epoca costituzionale, e precisamente: da alla figlia Persona_5 Parte_1
e da quest'ultima al figlio
[...] Persona_1
Tali trasmissioni, avvenute dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ricadono nell'ambito applicativo delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948 ma i cui effetti negativi si protraggano tuttora. pagina 15 di 17 Accertato, allora, che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata documentata in atti, deve dichiararsi che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani.
7. In ultimo, si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti - come documentato - hanno già tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato
Generale d'Italia a San Paolo tramite il sistema informatico “Prenot@mi”.
Tali tentativi, tuttavia, si sono rivelati vani a causa del noto stato di paralisi amministrativa che da anni caratterizza detta sede consolare, la quale sta procedendo alle convocazioni dei richiedenti inseriti in lista sin dal 2011, con tempi di attesa ultradecennali e assoluta incertezza in merito alle tempistiche di un'eventuale convocazione per la formalizzazione della domanda.
Tale situazione - tenuto conto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i Consolati italiani all'estero, sono tenute, ex art. 2 della legge n. 241/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi - si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
8. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
9. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_1 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 2139/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara cittadini italiani i ricorrenti indicati in epigrafe;
2) Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Compensa le spese di lite.
Campobasso, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
AR VI
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