Decreto cautelare 8 agosto 2017
Ordinanza collegiale 18 settembre 2017
Sentenza breve 11 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 11/01/2018, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2018
N. 00279/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07781/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7781 del 2017, proposto da:
AL LL, UC RV, AN RI MA, NA VA, UN ET, NA BE, NG AR, ER EL, AN BI, TI TU HE, NA NA, UE OZ, MI CI, CO CO, OL LO US, AU Di OL, AN Di ST, GE NT, RA NT, CE NG, RI UN GI, TI AS, IA SI, TA LL, RInna IZ, RT LL, IT UD, AL Lo SA, NT CE, OL MA, IA MA, IV TA ER, NA MO, RI AT, AN RO, SE ER, LL AS, ST RI AR NE, TI PE, NT PI, OR RT, IK AN RI, RI AN, UCna CI, ON VA, RInna CO, AU NO, NA TI, ST TI, ST TE, RA NT UL, LI IC, NA IO, FE RO, CO CA, DR CH, ER D'LE, NE Di NI, OM D'RI, RI ER NO, LI GO, RI RO, FI EO, AN RM, EI RI, RI OL, IA RI, IG RA, FI RE, SA NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le LO Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1 giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il possesso di diploma magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002 testualmente disponendo che «Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio»; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all'accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Letti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4647/2017 e 4739/2017 del 13 settembre 2017, n. 4881/2017 del 15 settembre 2017;
Considerato che, avuto riguardo all’orientamento della Sezione in materia con specifico riferimento all’inammissibilità del ricorso proposto avverso i successivi decreti ministeriali di aggiornamento della c.d. GAE nel caso in cui i ricorrenti non siano tempestivamente insorti nei confronti del d.m. MIUR n. 235 del 2014 e dei provvedimenti di chiusura della GAE (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, n. 8623/2017), non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso;
che inoltre, nelle more della redazione della presente sentenza, è stata pubblicata la decisione n.11 del 2017, con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato ha precisato come “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296”;
considerato dunque che il ricorso deve essere respinto, pur potendosi compensare le spese del giudizio atteso il contrasto giurisprudenziale prima esistente in subiecta materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines ON Immacolata Pisano, Consigliere
UE Loria, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO