Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
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23 dicembre 2017
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