Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 498/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 498/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 22/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 24/02/2023 – notificata in data 04/04/2023,
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano ed elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla Via Rosa Jemma nr. 2, presso studio difensori,
- appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maria Rosaria De Simone ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza
Piedigrotta nr. 9, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Salerno –
Contratti bancari
CONCLUSIONI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 04/05/2023 per l'appellata e Part iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 09/05/2023, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 22/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
24/02/2023 – notificata in data 04/04/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla società Ordina alla società Pt_1 di contabilizzare che è il saldo a debito della è, al 30.09.2018, di euro CP_1 Parte_1
17.852,18, anziché quello registrato in estratto conto pari ad euro 103.424,24; Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Pone definitivamente ed interamente a carico della società le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 22/05/2018 e iscritto a ruolo in data 31/05/2018, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponeva di aver intrattenuto, per
[...] lungo tempo, rapporti bancari con la e precisamente: - con l'allora Controparte_1 [...]
l conto corrente ordinario n. 60952 (già n. 651282-50) acceso nell'ottobre 1999 CP_2
e chiuso con estinzione del saldo al 31 maggio 2010, su cui erano state girocontate le competenze dei conti accessori n. 28670 e n. 775193; - con l'allora Credito Italiano il conto corrente n. 4739296 (già n. 2075900) acceso nel gennaio 2001 su cui erano state girocontate le competenze del conto accessorio n. 3811426. Esponeva di non essere in possesso dei contratti scritti regolanti i rapporti bancari indicati e i suoi conti accessori, sicché aveva provveduto a formalizzare istanza ex art. 119 T.U.B. alla di consegna della CP_2 documentazione mancante e nello specifico dei contratti e degli estratti conto non in suo possesso: lamentava, in particolare, l'assenza di un valido contratto, l'invalidità delle condizioni economiche applicate, l'anatocismo degli interessi, l'illegittima applicazione di saggi d'interesse arbitrariamente determinati, di commissioni di massimo scoperto, di valute pag. 2/7 divergenti dalla data di effettuazione delle relative operazioni e di spese non pattuite, nonché il giroconto degli interessi passivi e delle competenze dei connessi conti accessori sui conti correnti ordinari. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno di dichiarare la nullità, anche parziale, dei conti corrente ordinari nn. 60952 (già n. 651282-50) e 4739296 (già n. 2075900)
e dei collegati conti accessori indicati, di dichiarare dovuti dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli interessi passivi, e dalla Banca gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 T.U.B., comma 7, di accertare l'eventuale applicazione di tassi di interessi usuari ex L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro, di accertare il saldo CP_2 legittimo e condannare la banca alla rettifica dell'eventuale diverso saldo, con vittoria di spese di lite. In via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U. contabile. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26/09/2018, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quale parte convenuta, che, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex art. 163,
n. 4), c.p.c. e l'intervenuta prescrizione del credito, nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U. contabile, il giudizio perveniva all'udienza del 26/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
847/2023 emessa e depositata telematicamente in data 22/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 24/02/2023 – notificata in data 04/04/2023, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda e contabilizzava il nuovo saldo in € 17.852,18, compensava interamente le spese di lite tra le parti e poneva le spese di C.T.U. a carico della convenuta Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Violazione dell'art. 117 TUB;
2)
Violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito - dichiarare la nullità, anche parziale, del conto corrente ordinario n. 60952 (con l'allora
[...] già n. 651282-50) acceso nell'ottobre 1999 e chiuso con estinzione del saldo al 31 maggio CP_2
2010, su cui sono state girocontate le competenze dei conti accessori n. 28670 e n. 775193; e del conto
pag. 3/7 corrente n. 4739296 (con l'allora Credito Italiano già n. 2075900) acceso nel gennaio 2001 su cui sono state girocontate le competenze del conto accessorio n. 3811426, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati contra legem sino al 15.giugno 2012 , alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,
1346,1418 e 1419 c.c. ed ex art. 117 TUB;
- accertare alla data del 30.09.2018 un saldo a credito del conto corrente ordinario n. 4739296 di € 69.557,35 a fronte di un saldo banca di - € 103.424,24 con un indebito di € 172.981,59; - condannare la al pagamento delle spese e competenze dei due Controparte_1 gradi di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari”. In via subordinata e istruttoria, chiedeva disporsi supplemento di C.T.U. contabile. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 04/10/2023, si costituiva in giudizio la quale parte appellata, che nel merito chiedeva di Controparte_1 rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 05/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte rinviava all'udienza del 14/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 14/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per quanto di ragione. L'appellante ha richiesto, in primo grado di giudizio, l'accertamento delle illegittimità nella gestione del conto corrente ordinario n. 60952 acceso nell'anno 1999 e chiuso con estinzione del saldo il 31/05/2010 e del conto corrente n. 4739296 aperto nell'anno 2001 presso l all'attualità. La Controparte_1 domanda è stata parzialmente accolta con la ridetermina del saldo a debito del correntista passato da euro 103.424,24 ed euro 17.852,18. Col primo motivo di appello, l'appellante ha criticato il punto della decisione in cui è stato ritenuto che il tasso ultralegale sia stato pattuito per iscritto dalle parti. L'appellante sul punto afferma che nessuna pattuizione ha interessato il conto n. 60952 in relazione al computo degli interessi, e che per il conto 4739296 la pattuizione è riferibile all'anno 2012 e non in precedenza, da qui la nullità ed il vizio del pag. 4/7 calcolo degli interessi ultralegali. Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto un saldo attivo in favore della banca di euro 17.852,18, ritenuta l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti aventi natura solutoria ovvero effettuati quando il conto corrente presentava un mero scoperto, stante la mancata esibizione di un conto di affidamento. Sul punto non è condivisa l'ipotesi della esclusione, nel caso di specie, della circostanza che trattasi di conto corrente affidato, ciò in base alle verifiche contabili riportate dal consulente. L'appello è fondato per come prospettato dall'appellante. In relazione alle risultanze contabili riscontrate dal ctu è stato escluso che gli interessi applicati abbiano superato il tasso soglia, in relazione alla verifica dell'andamento dei conti correnti nel tempo, pur avendo riscontrato la mancanza di una pattuizione puntuale sul punto, individuata dall'anno 2012, tuttavia tale aspetto non altera le risultanze contabili della consulenza che ha operato su dati di fatto riscontrabili dai documenti al suo esame. Per il conto corrente n. 60952 attivato presso la il consulente dà atto della Controparte_2 mancata allegazione contrattuale, con inoltro del documento di sintesi da parte della banca del 19/01/2007 da cui si desume l'apertura del conto corrente nell'anno 1999, comprovata dagli estratti conto, ed estinzione in data 10/05/2010 con saldo positivo di euro 62.094,01 riportato sul conto n. 4739296. Sulla base della verifica il consulente afferma che dal documento di sintesi le condizioni economiche risultano pattuite, ma risulta intelligibile esclusivamente il tasso nominale debitore su scoperti di conto o extra fido del 14,00%, pattuizione trimestrale del cms, capitalizzazione trimestrale interessi debitori e creditori.
Determinazione delle spese e commissioni e su valute di addebito e accredito. Quanto al rapporto n. 4739296 acceso il gennaio 2001, non è allegato contratto di apertura del conto corrente, anche se il primo estratto conto è risalente a tale data, con saldo zero, e saldo finale al 30/09/2018 di debito per euro 103.424,24. Su detto conto corrente sono state concesse varie linee di fido, prima per euro 51.646,00, divenuta di euro 100.000,00 al settembre 2003, dati desunti da estratto conto. Nell'anno 2005 viene sottoscritto conto corrente ordinario con capitalizzazione trimestrale interessi debito/credito, e linea di affidamento per euro
150.000,00. Seguono altre pattuizioni in cui dagli estratti conto si evidenzia la permanenza della linea di fido riscontrate sino all'anno 2017/2018, come riportato in consulenza alle pagine 13-14. Uguale discorso va operato per la valutazione della eccepita prescrizione in relazione alla sussistenza o meno del contratto di affidamento, per cui il consulente riproduce pag. 5/7 due soluzioni contabili alternative. In particolare, va in premessa richiamato il principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010 che ha stabilito che la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione decorre, in caso di versamenti ripristinatori della provvista, dalla data della chiusura del conto, in caso di versamenti solutori, dal singolo versamento. Nel caso in esame la dato di interruzione della prescrizione è data dal
25/05/2018(citazione) quindi sono state individuate le rimesse antecedenti dal 25/05/2008, operando due ipotesi, in relazione alle rimesse extrafido, uniche aventi carattere solutorio, a seconda che i conti siano da ritenersi non affidati per mancanza del contratto, o assistiti da affido di fatto. Sul punto, rileva il recente orientamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto corretto l'accertamento dell'esistenza di aperture di credito, sebbene possa mancare il contratto in forma scritta, attraverso le indicazioni ricavabili, anche quanto ai limiti dell'affidamento, dalla documentazione prodotta, estratti conto, ed esaminata dal consulente tecnico d'ufficio, al fine di valutare le rimesse come ripristinatorie della provvista e come tali escluse dalla prescrizione. Invero, non può ritenersi insussistente l'apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per il difetto del requisito di cui all'art. 117 comma primo TUB. Invero, la Corte osserva che gli unici che potrebbero invocare la nullità sono costoro, non essendo rilevabile d'ufficio, con ciò non essendo preclusa la prova dell'affidamento del conto con mezzi diversi quali gli estratti conto attestanti il reiterato pagamento da parte della banca di ordini di pagamento da parte del correntista in assenza di provvista, essendo prova della possibilità per il correntista di utilizzare somme eccedenti la disponibilità esistente sul conto corrente. In particolare, tale assunto trova la sua forza nella valutazione che trattasi di ipotesi di nullità di “protezione” in favore del contraente più debole, come tale non azionabile dalla controparte con i poteri officiosi del giudice ( Cass. sez. un. 12/12/2014 n. 26242 – Cass. civ. sez. I 29/02/2024 n. 5387) Tale previsione è estendibile anche ai contratti successivi all'anno 1992.(Cass. n. 34997/2023) Per cui, nel caso che ci occupa il consulente attraverso gli estratti conto ha accertato la sussistenza di concessione di fido di fatto, riproposto negli anni, con la conseguenza che le rimesse non possono essere annoverate come solutorie ma ripristinatorie, e come tali con idonee a far decorrere la prescrizione. Per conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata e avuto riguardo alle risultanze delle ctu e ritenuti entrambi i contratti assistiti da affido di fatto, con pag. 6/7 un saldo a credito del correntista di euro 69.557,35, a fronte di un saldo banca di euro
103.424,24 e un indebito di euro 172.981,59. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della avverso la sentenza n. 847/2023 Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 22/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 24/02/2023 – notificata in data 04/04/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 847/2023 del Tribunale di Salerno, accerta che alla data del 30/09/2018 il saldo sul conto corrente n. 4739296 è di
69.557,35 a credito dell'appellante a fronte di un saldo banca di euro 103.424,24, con un indebito di euro 172.981,59;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio, in favore di parte appallante, liquidate in euro 9.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, per il primo grado ed euro 7.800,00 per il grado di appello, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione ai difensori tali dichiaratisi.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Salerno, lì 9/01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7