CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22034-2018 proposto da: NO TR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI, N. 3, presso lo studio dell'avvocato MANUELA TR, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3043 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/02/2023 2 di 17 LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 3859/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati MANUELA TR, NO TR per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO VA RR FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato AN RA, con atto notificato il 9 luglio 2018, ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 9 giugno 2017. La ES DU s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 17 settembre 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in sei motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 18 settembre 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. 2. La sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli formulati da AN RA, dal Ministero dell’Economia e delle 3 di 17 Finanze e dalla ES DU s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2011. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte le domande avanzate dall’avvocato RA per ottenere il pagamento dei compensi professionali correlati all’attività svolta in otto giudizi di opposizione allo stato passivo della SAF S.p.A. e in un giudizio di appello di controversia di lavoro, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere la somma complessiva di € 1.734,75, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi e maggior danno. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Le ulteriori memorie depositate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022 non hanno osservato il termine di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482). 1.Il ricorso dell’avvocato AN RA narra da pagina 1 a pagina 24 le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e 4 di 17 RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente ES DU s.r.l., può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto all’eccezione proposta dall’altro controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887). 1.1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. e concerne la “carenza di legittimazione sostanziale e processuale” della ES “ex lege n. 14/2009”, non avendo la stessa preso parte al giudizio di primo grado ed avendo poi proposto appello. 1.2. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami”. 5 di 17 1.3. Il terzo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di cinque sentenze. 1.4. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre cinque sentenze. 1.5. Il quinto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre quattro sentenze. 1.6. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre tre sentenze. 1.7. Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 2230, 2232, 2233, 2238 e 2094 c.c. “in ordine alla mancata posizione degli avvocati Del Vescovo, Ranieri e Mattioli”, i quali avevano operato “esclusivamente in nome e per conto dello Studio”, da intendersi, perciò, titolare delle remunerazioni delle prestazioni rese dai medesimi. 6 di 17 1.8. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 115, 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. “in ordine all’omessa retribuzione delle azionate prestazioni professionali”. 2. I primi sei motivi del ricorso dell’avvocato RA vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che ES DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. 2.1. Il ruolo rivestito dalla ES DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato AN RA e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. 7 di 17 Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato RA la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano CR Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, 8 di 17 risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "ES DU S.r.l.". Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022 che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato RA e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 9 di 17 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 2.2. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di ES DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi respinto nel merito sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della ES DU s.r.l., compensando per intero tra le parti le spese processuali. Pertanto, AN RA, essendo stati rigettati nel merito gli appelli formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla ES DU s.r.l., poteva investire questa Corte della questione pregiudiziale attinente alla legittimazione della ES DU s.r.l., ovvero al “subentro” della stessa nel posizione del Ministero, soltanto mediante ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso delle controparti, potendo tali questioni pregiudiziali di rito essere esaminate dalla Corte di cassazione unicamente in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero nell'ipotesi della fondatezza 10 di 17 degli avversi ricorsi (cfr. Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. Sez. 1, 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. Sez. 1, 1 marzo 2016, n. 4047; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2018, n. 6138). I primi sei motivi del ricorso dell’avvocato RA sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. Gli stessi motivi sarebbero comunque inammissibili anche alla luce dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. Le censure allegano la violazione di molteplici giudicati esterni formatisi per lo più antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L’assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico. 11 di 17 D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150). 3. Anche il settimo motivo del ricorso principale è inammissibile, non superando lo scrutinio dell’art. 360 bis. n. 1, c.p.c. e rivelandosi altresì inosservante dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. La censura attiene al capo della sentenza della Corte d’appello di Roma che ha negato all’avvocato RA il diritto alla remunerazione di attività difensive svolte dall’avvocato Del Vescovo, “appartenente allo Studio RA”, ovvero ad altri due avvocati in sostituzione del RA e dello stesso Del Vescovo. I giudici di secondo grado hanno condiviso la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, secondo cui il Del Vescovo, benché collaboratore dello studio professionale RA, aveva agito quale “codifensore della liquidazione” ed aveva perciò autonomo diritto a ricevere dal cliente il compenso;
quanto alle prestazioni svolte in sostituzione dagli avvocati Mattioli e Ranieri, la Corte d’appello ha rilevato 12 di 17 che il motivo di gravame non aveva tenuto conto del contenuto della sentenza del Tribunale, secondo la quale tali prestazioni erano state oggetto delle parcelle n. 176 e n. 334, diverse dalle nove parcelle oggetto del presente giudizio. Il settimo motivo del ricorso principale allega che l’avvocato Del Vescovo era stato “l’unico difensore dello Studio in primo grado e nel giudizio d’appello, ed invoca “giudicati panprocessuali specifici”, tra cui la sentenza del Tribunale di Roma n. 11032/2011, e così ancora altre sette sentenze indicate soltanto con numero di raccolta e risalenti agli anni 2009, 2010 e 2011. Il motivo è inammissibile perché trascura l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3 agosto 2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10 febbraio 2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2004, n. 19596). Ora, uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si connoti come una vera e propria associazione professionale (la cui configurabilità non risulta essere stata allegata nel presente giudizio), non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto rispetto al singolo professionista 13 di 17 che vi svolge la sua attività, e perciò non può stipulare contratti ed acquisire diritti di credito per le prestazioni svolte individualmente dagli avvocati che vi fanno capo in favore dei clienti. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno qui accertato ed affermato che le prestazioni difensive rese dall’avvocato Del Vescovo erano state oggetto di incarico attribuito personalmente al professionista, e che i relativi compensi non erano perciò imputabili all’avvocato AN RA, né riferibili ad una distinta associazione professionale in base ad eventuali accordi esistenti fra gli avvocati del medesimo studio legale. Rimane, del resto, all’apprezzamento dei giudici del merito la verifica del mancato conferimento di un incarico professionale ad un’associazione, apprezzamento qui compiuto attingendo alle varie circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare. Il settimo motivo del ricorso principale è inoltre carente di specifica riferibilità alla ratio decidendi espressa dalla Corte di Roma con riguardo alle prestazioni svolte in sostituzione dagli avvocati Mattioli e Ranieri, le quali sono state ritenute estranee alle attività difensive dedotte nelle nove parcelle oggetto del presente giudizio. Infine, anche il settimo motivo del ricorso principale, allegando l’esistenza di otto giudicati esterni sul punto controverso, incorre nelle stesse carenze di specificità già rilevate a proposito delle prime censure: trattandosi di giudicati formatisi antecedentemente alla sentenza impugnata, non viene indicato se era stata proposta una apposita eccezione davanti alla Corte d’appello; inoltre, il ricorrente non indica quale affermazione contenuta nei pregressi giudicati si ponga in contrasto con la sentenza impugnata. 4. È infine inammissibile altresì l’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 115, 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. “in ordine all’omessa retribuzione delle azionate prestazioni professionali”. 14 di 17 La Corte d’appello ha negato che le attività professionali dedotte a fondamento dell’azionata pretesa di compensi potessero ricavarsi da decisioni passate in giudicato afferenti altri giudizi, ed ha aggiunto, quanto alla mancata remunerazione delle voci “consultazioni con il cliente”, “ricerca documenti” ed “esame documenti ex adverso” per la redazione di comparse conclusionali e repliche, che questi atti non erano stati indicati dall’appellante RA né le attività in questione risultavano effettivamente da questo svolte. La sentenza della Corte di appello di Roma si è così uniformata all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25 giugno 2003, n. 10150). D’altro canto, è vero che, seppur non operi nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (nel senso che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), introdotta dalla l. n. 69 del 2009, l'onere di specifica contestazione era già presente nell’art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione 15 di 17 scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). Il ricorrente, piuttosto, ascrive alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che le attività difensive dedotte a base della domanda erano rimaste "non contestate” dal Ministero convenuto, ma non specifica in quale atto difensivo ed in quale modo esse erano state date per pacifiche. Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale ormai contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). 5. Il ricorso principale proposto dall’avvocato AN RA va perciò dichiarato inammissibile. 6.Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perdono efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., i ricorsi incidentali tardivi avverso la sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma, 16 di 17 pubblicata il 9 giugno 2017, proposti dalla ES DU s.r.l. con atto notificato in data 17 settembre 2018 e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto notificato in data 18 settembre 2018, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 7. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la ES DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 17 di 17 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3043 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/02/2023 2 di 17 LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 3859/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati MANUELA TR, NO TR per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO VA RR FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato AN RA, con atto notificato il 9 luglio 2018, ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 9 giugno 2017. La ES DU s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 17 settembre 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in sei motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 18 settembre 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. 2. La sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli formulati da AN RA, dal Ministero dell’Economia e delle 3 di 17 Finanze e dalla ES DU s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2011. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte le domande avanzate dall’avvocato RA per ottenere il pagamento dei compensi professionali correlati all’attività svolta in otto giudizi di opposizione allo stato passivo della SAF S.p.A. e in un giudizio di appello di controversia di lavoro, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere la somma complessiva di € 1.734,75, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi e maggior danno. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Le ulteriori memorie depositate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022 non hanno osservato il termine di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482). 1.Il ricorso dell’avvocato AN RA narra da pagina 1 a pagina 24 le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e 4 di 17 RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente ES DU s.r.l., può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto all’eccezione proposta dall’altro controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887). 1.1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. e concerne la “carenza di legittimazione sostanziale e processuale” della ES “ex lege n. 14/2009”, non avendo la stessa preso parte al giudizio di primo grado ed avendo poi proposto appello. 1.2. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami”. 5 di 17 1.3. Il terzo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di cinque sentenze. 1.4. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre cinque sentenze. 1.5. Il quinto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre quattro sentenze. 1.6. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della ES al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre tre sentenze. 1.7. Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 2230, 2232, 2233, 2238 e 2094 c.c. “in ordine alla mancata posizione degli avvocati Del Vescovo, Ranieri e Mattioli”, i quali avevano operato “esclusivamente in nome e per conto dello Studio”, da intendersi, perciò, titolare delle remunerazioni delle prestazioni rese dai medesimi. 6 di 17 1.8. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 115, 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. “in ordine all’omessa retribuzione delle azionate prestazioni professionali”. 2. I primi sei motivi del ricorso dell’avvocato RA vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che ES DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale. 2.1. Il ruolo rivestito dalla ES DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato AN RA e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. 7 di 17 Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato RA la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano CR Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, 8 di 17 risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "ES DU S.r.l.". Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022 che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato RA e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 9 di 17 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 2.2. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di ES DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi respinto nel merito sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della ES DU s.r.l., compensando per intero tra le parti le spese processuali. Pertanto, AN RA, essendo stati rigettati nel merito gli appelli formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla ES DU s.r.l., poteva investire questa Corte della questione pregiudiziale attinente alla legittimazione della ES DU s.r.l., ovvero al “subentro” della stessa nel posizione del Ministero, soltanto mediante ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso delle controparti, potendo tali questioni pregiudiziali di rito essere esaminate dalla Corte di cassazione unicamente in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero nell'ipotesi della fondatezza 10 di 17 degli avversi ricorsi (cfr. Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. Sez. 1, 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. Sez. 1, 1 marzo 2016, n. 4047; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2018, n. 6138). I primi sei motivi del ricorso dell’avvocato RA sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. Gli stessi motivi sarebbero comunque inammissibili anche alla luce dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. Le censure allegano la violazione di molteplici giudicati esterni formatisi per lo più antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L’assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico. 11 di 17 D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150). 3. Anche il settimo motivo del ricorso principale è inammissibile, non superando lo scrutinio dell’art. 360 bis. n. 1, c.p.c. e rivelandosi altresì inosservante dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. La censura attiene al capo della sentenza della Corte d’appello di Roma che ha negato all’avvocato RA il diritto alla remunerazione di attività difensive svolte dall’avvocato Del Vescovo, “appartenente allo Studio RA”, ovvero ad altri due avvocati in sostituzione del RA e dello stesso Del Vescovo. I giudici di secondo grado hanno condiviso la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, secondo cui il Del Vescovo, benché collaboratore dello studio professionale RA, aveva agito quale “codifensore della liquidazione” ed aveva perciò autonomo diritto a ricevere dal cliente il compenso;
quanto alle prestazioni svolte in sostituzione dagli avvocati Mattioli e Ranieri, la Corte d’appello ha rilevato 12 di 17 che il motivo di gravame non aveva tenuto conto del contenuto della sentenza del Tribunale, secondo la quale tali prestazioni erano state oggetto delle parcelle n. 176 e n. 334, diverse dalle nove parcelle oggetto del presente giudizio. Il settimo motivo del ricorso principale allega che l’avvocato Del Vescovo era stato “l’unico difensore dello Studio in primo grado e nel giudizio d’appello, ed invoca “giudicati panprocessuali specifici”, tra cui la sentenza del Tribunale di Roma n. 11032/2011, e così ancora altre sette sentenze indicate soltanto con numero di raccolta e risalenti agli anni 2009, 2010 e 2011. Il motivo è inammissibile perché trascura l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3 agosto 2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10 febbraio 2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2004, n. 19596). Ora, uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si connoti come una vera e propria associazione professionale (la cui configurabilità non risulta essere stata allegata nel presente giudizio), non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto rispetto al singolo professionista 13 di 17 che vi svolge la sua attività, e perciò non può stipulare contratti ed acquisire diritti di credito per le prestazioni svolte individualmente dagli avvocati che vi fanno capo in favore dei clienti. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno qui accertato ed affermato che le prestazioni difensive rese dall’avvocato Del Vescovo erano state oggetto di incarico attribuito personalmente al professionista, e che i relativi compensi non erano perciò imputabili all’avvocato AN RA, né riferibili ad una distinta associazione professionale in base ad eventuali accordi esistenti fra gli avvocati del medesimo studio legale. Rimane, del resto, all’apprezzamento dei giudici del merito la verifica del mancato conferimento di un incarico professionale ad un’associazione, apprezzamento qui compiuto attingendo alle varie circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare. Il settimo motivo del ricorso principale è inoltre carente di specifica riferibilità alla ratio decidendi espressa dalla Corte di Roma con riguardo alle prestazioni svolte in sostituzione dagli avvocati Mattioli e Ranieri, le quali sono state ritenute estranee alle attività difensive dedotte nelle nove parcelle oggetto del presente giudizio. Infine, anche il settimo motivo del ricorso principale, allegando l’esistenza di otto giudicati esterni sul punto controverso, incorre nelle stesse carenze di specificità già rilevate a proposito delle prime censure: trattandosi di giudicati formatisi antecedentemente alla sentenza impugnata, non viene indicato se era stata proposta una apposita eccezione davanti alla Corte d’appello; inoltre, il ricorrente non indica quale affermazione contenuta nei pregressi giudicati si ponga in contrasto con la sentenza impugnata. 4. È infine inammissibile altresì l’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato RA deduce la violazione degli artt. 115, 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. “in ordine all’omessa retribuzione delle azionate prestazioni professionali”. 14 di 17 La Corte d’appello ha negato che le attività professionali dedotte a fondamento dell’azionata pretesa di compensi potessero ricavarsi da decisioni passate in giudicato afferenti altri giudizi, ed ha aggiunto, quanto alla mancata remunerazione delle voci “consultazioni con il cliente”, “ricerca documenti” ed “esame documenti ex adverso” per la redazione di comparse conclusionali e repliche, che questi atti non erano stati indicati dall’appellante RA né le attività in questione risultavano effettivamente da questo svolte. La sentenza della Corte di appello di Roma si è così uniformata all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25 giugno 2003, n. 10150). D’altro canto, è vero che, seppur non operi nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (nel senso che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), introdotta dalla l. n. 69 del 2009, l'onere di specifica contestazione era già presente nell’art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione 15 di 17 scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). Il ricorrente, piuttosto, ascrive alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che le attività difensive dedotte a base della domanda erano rimaste "non contestate” dal Ministero convenuto, ma non specifica in quale atto difensivo ed in quale modo esse erano state date per pacifiche. Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale ormai contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). 5. Il ricorso principale proposto dall’avvocato AN RA va perciò dichiarato inammissibile. 6.Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perdono efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., i ricorsi incidentali tardivi avverso la sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma, 16 di 17 pubblicata il 9 giugno 2017, proposti dalla ES DU s.r.l. con atto notificato in data 17 settembre 2018 e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto notificato in data 18 settembre 2018, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 7. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la ES DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 17 di 17 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile