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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. EMILIOZZI GIAMPIERO e dall'avv. EMILIOZZI MARCO;
elettivamente domiciliato in Viale XXX Giugno, 3 62029 Tolentino ITALIA, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ANDREOZZI EMANUELA;
elettivamente domiciliato in C/O SEDE , VIA CARDUCCI 53 MACERATA;
CP_1
OGGETTO: rendita vitalizia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 24.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondata la domanda di per l'accertamento delle malattie Parte_1 professionali (operaia addetta alla produzione di salumi dal 1991 al 2021) consistenti in pagina 1 di 6 “epicondilite – tendinopatia gomito destro e sinistro, tenosinovite dei tendini flessori delle mani e tendinopatia della spalla sinistra” con l'attribuzione, in considerazione delle altre malattie professionali già riconosciute dall (provvedimento finale del 23.09.2022 con riconoscimento CP_1 della malattia professionale della sindrome del tunnel carpale e di tendinopatia di spalla destra, con quantificazione del complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella percentuale del 8% con conseguente liquidazione di un indennizzo danno biologico in conto capitale pari ad € 1.033,85), di un danno biologico permanente composito globale pari al 26%, con conseguente condanna dell a costituire e liquidare la relativa rendita o al pagamento CP_1 della relativa indennità (in caso di danno biologico inferiore al 26%), oltre agli interessi legali.
1.1 - La ricorrente lamenta epicondilite – tendinopatia gomito destro e sinistro (caso n.
517328945), tenosinovite dei tendini flessori delle mani (caso n. 517328946) e tendinopatia della spalla sinistra (caso n. 518575880) patologie negate dall che invece riconosceva sindrome CP_1 del tunnel carpale e di tendinopatia di spalla destra con la complessiva quantificazione nella misura del 8%.
2 - Espone la ricorrente che le mansioni principali svolte quale operaia del
[...]
e addetta alla produzione di salumi e insaccati, Parte_2 consistevano, ogni giorno di lavoro e mediamente per tre giorni a settimana, nella movimentazione a mano di circa 70-80 pezzi di carne del peso di 10-12 Kg cadauno, con sollevamento e posizionamento sui carrelli per il sezionamento;
nel posizionamento a mani dei suddetti pezzi di carne sullo sgrossatore elettrico per la loro macinatura;
nell'utilizzo quotidiano di sega elettrica;
nella movimentazione a mano dei carrelli contenenti la carne sminuzzata aventi un peso di circa 130 Kg ciascuno mediante spinta dei carrelli e mantenendo le spalle in tensione a
90° verso la macinatrice (per almeno 12 carrelli ogni giorno di lavoro e mediamente per tre giorni ogni settimana di lavoro); nella movimentazione a mano dei carrelli contenenti la carne macinata
(del peso ognuno di circa 80 Kg) e suo trasporto a mani verso il montacarichi dell'impastatrice elettrica, sempre mediante spinta dei carrelli, per circa 10 ogni giorno, mediamente per tre giorni alla settimana;
nella movimentazione a mani delle vaschette contenenti un misto di spezie per il condimento della carne, del peso di circa 6-7 Kg ciascuna, con continui rovesciamenti delle stesse sulla carne macinata (per almeno 10 vaschette ogni giorno per tre giorni la settimana); nella movimentazione a mani ogni giorno di circa 10 carrelli del peso di circa 130 Kg ciascuno contenenti la carne condita verso la cella frigorifera, sempre mediante spinta dei carrelli,
pagina 2 di 6 mantenendo le spalle in tensione a 90°; nella movimentazione a mano dei carrelli del peso di 130
Kg dalla cella frigorifera all'insaccatrice, mediamente per due giorni ogni settimana di lavoro;
nella esecuzione a mani di insaccatura, apposizione budelli con entrambe le mani e mantenimento dello stesso stretto con entrambe le mani in tensione ed in sospensione;
nella legatura salami a mani (circa 2000 legature ogni giorno), per circa 1.000 tra salami e ciauscoli ogni giorno per due giorni la settimana, con successiva movimentazione dei ciauscoli e dei salami, del peso di circa 2 Kg cadauno per poi appenderli, sempre a mani, su un carrello per la stagionatura, mantenendo le spalle a 180°; nello smontaggio a mani di parti meccaniche di insaccatrice e macinatrice per il lavaggio e suo rimontaggio tra un impasto ed un altro (anche tre volte ogni giorno di utilizzo); nell'utilizzo continuo di coltelli, sega elettrica e di idropulitrice a mani con getto per la pulizia dei locali;
nello smontaggio a mani delle parti meccaniche dell'insaccatrice e della macinatrice per il lavaggio e suo rimontaggio tra un impasto ed un altro (anche tre volte ogni giorno di utilizzo); nella realizzazione della coppa di testa una volta ogni settimana, da settembre ad aprile, mediante movimentazione delle teste dei maiali, lavaggio e pulitura delle pelli con fiamma ossidrica, con successivo posizionamento dei pezzi dell'animale (del peso di circa 5 Kg cadauno) su una pentola a pressione per la cottura. A seguito della cottura, triturazione a mani della carne mantenendo polsi, spalle e gomiti in pressione continua.
2.1 – Il suo orario di lavoro era di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana.
3 – Le testimoni di parte ricorrete e sentite all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 26.02.2023 hanno confermato le mansioni di cui al precedente punto 2.1, mansioni confermate anche dalla testimone di parte resistente (figlia del legale Testimone_3 rappresentante e socia del ) che sentita all'udienza del 26.02.2023 Parte_2 precisava che la lavorazione della carne avveniva per tre giorni alla settimana e non due;
precisazione effettuata anche da (figlia del legale rappresentante e socia del Testimone_4
) che sentita all'udienza del 1.07.2024 sulla domanda relativa al Parte_2 posizionamento delle braccia a 180° della dipendente riferiva “nego la circostanza, non ha tenuto tutti i giorni le braccia a 180 gradi, può essere successo ma non certo tutti giorni e escludo che sia 180 gradi, è un po' meno”.
4 - La relazione di CTU della dr.ssa -le cui conclusioni meritano di essere Persona_1 condivise in quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- evidenzia in riferimento alla natura di malattia professionale delle patologie sofferta dal ricorrente e alla consistenza complessiva del pagina 3 di 6 danno biologico sofferto dalla lavoratrice: “la scrivente riteneva di poter riconoscere l'origine professionale delle malattie denunciate e di quantificare la loro invalidità nel modo seguente, riportato testualmente dalla relazione:
- Tendinopatia spalla sinistra: 2% codice 227
- Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
- Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232.
Tenuto conto della documentazione in atti (relazione del 21.11.2023), le preesistenze CP_1 riconosciute da parte dell erano CP_1
- Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
- Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 7% codice 224
- Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163.
La scrivente concludeva riconoscendo in capo alla ricorrente il gradiente invalidante complessivo del 17% a decorrere dal mese di marzo 2023.
L'osservazione pervenuta dalla dr.ssa trova ragione nella documentazione Per_2 allegata che risale alla valutazione del 24.11.2023, non in atti, ove le preesistenze sono CP_1 diversamente valutate:
- Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227.1
- Deficit funzionale dell'artic SO di medio-lieve entità: 5% codice 224.1
- Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163.
Volendo considerare queste preesistenze, in considerazione del fatto che la S.V Ill.ma non pone in capo al CTU la rivalutazione delle medesime, ferma restando la valutazione autonoma della scrivente in risposta al quesito del Giudice delle altre patologie (Tendinopatia spalla sinistra:
2%, Epicondilite bilaterale: 2%, Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2%), si ritiene che il gradiente invalidante complessivo sia di 16%.”
4.1 - L'ausiliaria, che veniva poi incaricata di effettuare un ulteriore supplemento peritale per stabilire sia l'entità complessiva dei postumi invalidanti sia la decorrenza di tali postumi precisava:
“Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene di poter concludere in merito sia all'entità complessiva dei postumi invalidanti sia alla loro decorrenza così come segue:
Danno biologico del 12% dal 31 gennaio 2021 per
− Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
pagina 4 di 6 − Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 5% codice 224
− Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163
− Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
− Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232.
Danno biologico del 14% dal 28 aprile 2022 per
− Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
− Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 5% codice 224
− Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163
− Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
− Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232
− Tendinopatia spalla sinistra: 2% codice 227.
Danno biologico del 16% dal 14 marzo 2023 per
− Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
− Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 7% codice 224
− Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163
− Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
− Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232
− Tendinopatia spalla sinistra: 2% codice 227.”
5 - Dunque l va condannato al pagamento della rendita prevista per il danno biologico CP_1 complessivo pari al 16%, con la decorrenza che verrà individuata dall in ragione della CP_2 successione degli aggravamenti.
5.1 - Gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali ex art. 16, comma VI della
L. n. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al soddisfo.
6 - Spese di lite compensate nella misura della metà stante la parziale reciproca soccombenza, con onere della residua quota in capo all;
la liquidazione segue in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento della domanda di , dichiara che la stessa ha Parte_1 contratto nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa tendinopatia spalla sinistra con un danno pari al 2%, epicondilite bilaterale con un danno pari al 2%, tenosinovite dei tendini flessori della pagina 5 di 6 mano bilaterale con un danno pari al 2%; effettuato il cumulo tra invalidità giudizialmente accertata con questo provvedimento e quella già riconosciuta dall resistente, condanna CP_2
l al pagamento della rendita vitalizia per il danno biologico complessivo nella misura pari al CP_1
16%, con decorrenza ed interessi come da motivazione;
condanna l a sostenere la metà CP_1 delle spese del giudizio e liquida in favore del ricorrente nella detta quota l'importo di euro 750,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
compensa le restanti spese del giudizio e pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
CTU.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 24 ottobre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. EMILIOZZI GIAMPIERO e dall'avv. EMILIOZZI MARCO;
elettivamente domiciliato in Viale XXX Giugno, 3 62029 Tolentino ITALIA, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ANDREOZZI EMANUELA;
elettivamente domiciliato in C/O SEDE , VIA CARDUCCI 53 MACERATA;
CP_1
OGGETTO: rendita vitalizia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 24.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Parzialmente fondata la domanda di per l'accertamento delle malattie Parte_1 professionali (operaia addetta alla produzione di salumi dal 1991 al 2021) consistenti in pagina 1 di 6 “epicondilite – tendinopatia gomito destro e sinistro, tenosinovite dei tendini flessori delle mani e tendinopatia della spalla sinistra” con l'attribuzione, in considerazione delle altre malattie professionali già riconosciute dall (provvedimento finale del 23.09.2022 con riconoscimento CP_1 della malattia professionale della sindrome del tunnel carpale e di tendinopatia di spalla destra, con quantificazione del complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella percentuale del 8% con conseguente liquidazione di un indennizzo danno biologico in conto capitale pari ad € 1.033,85), di un danno biologico permanente composito globale pari al 26%, con conseguente condanna dell a costituire e liquidare la relativa rendita o al pagamento CP_1 della relativa indennità (in caso di danno biologico inferiore al 26%), oltre agli interessi legali.
1.1 - La ricorrente lamenta epicondilite – tendinopatia gomito destro e sinistro (caso n.
517328945), tenosinovite dei tendini flessori delle mani (caso n. 517328946) e tendinopatia della spalla sinistra (caso n. 518575880) patologie negate dall che invece riconosceva sindrome CP_1 del tunnel carpale e di tendinopatia di spalla destra con la complessiva quantificazione nella misura del 8%.
2 - Espone la ricorrente che le mansioni principali svolte quale operaia del
[...]
e addetta alla produzione di salumi e insaccati, Parte_2 consistevano, ogni giorno di lavoro e mediamente per tre giorni a settimana, nella movimentazione a mano di circa 70-80 pezzi di carne del peso di 10-12 Kg cadauno, con sollevamento e posizionamento sui carrelli per il sezionamento;
nel posizionamento a mani dei suddetti pezzi di carne sullo sgrossatore elettrico per la loro macinatura;
nell'utilizzo quotidiano di sega elettrica;
nella movimentazione a mano dei carrelli contenenti la carne sminuzzata aventi un peso di circa 130 Kg ciascuno mediante spinta dei carrelli e mantenendo le spalle in tensione a
90° verso la macinatrice (per almeno 12 carrelli ogni giorno di lavoro e mediamente per tre giorni ogni settimana di lavoro); nella movimentazione a mano dei carrelli contenenti la carne macinata
(del peso ognuno di circa 80 Kg) e suo trasporto a mani verso il montacarichi dell'impastatrice elettrica, sempre mediante spinta dei carrelli, per circa 10 ogni giorno, mediamente per tre giorni alla settimana;
nella movimentazione a mani delle vaschette contenenti un misto di spezie per il condimento della carne, del peso di circa 6-7 Kg ciascuna, con continui rovesciamenti delle stesse sulla carne macinata (per almeno 10 vaschette ogni giorno per tre giorni la settimana); nella movimentazione a mani ogni giorno di circa 10 carrelli del peso di circa 130 Kg ciascuno contenenti la carne condita verso la cella frigorifera, sempre mediante spinta dei carrelli,
pagina 2 di 6 mantenendo le spalle in tensione a 90°; nella movimentazione a mano dei carrelli del peso di 130
Kg dalla cella frigorifera all'insaccatrice, mediamente per due giorni ogni settimana di lavoro;
nella esecuzione a mani di insaccatura, apposizione budelli con entrambe le mani e mantenimento dello stesso stretto con entrambe le mani in tensione ed in sospensione;
nella legatura salami a mani (circa 2000 legature ogni giorno), per circa 1.000 tra salami e ciauscoli ogni giorno per due giorni la settimana, con successiva movimentazione dei ciauscoli e dei salami, del peso di circa 2 Kg cadauno per poi appenderli, sempre a mani, su un carrello per la stagionatura, mantenendo le spalle a 180°; nello smontaggio a mani di parti meccaniche di insaccatrice e macinatrice per il lavaggio e suo rimontaggio tra un impasto ed un altro (anche tre volte ogni giorno di utilizzo); nell'utilizzo continuo di coltelli, sega elettrica e di idropulitrice a mani con getto per la pulizia dei locali;
nello smontaggio a mani delle parti meccaniche dell'insaccatrice e della macinatrice per il lavaggio e suo rimontaggio tra un impasto ed un altro (anche tre volte ogni giorno di utilizzo); nella realizzazione della coppa di testa una volta ogni settimana, da settembre ad aprile, mediante movimentazione delle teste dei maiali, lavaggio e pulitura delle pelli con fiamma ossidrica, con successivo posizionamento dei pezzi dell'animale (del peso di circa 5 Kg cadauno) su una pentola a pressione per la cottura. A seguito della cottura, triturazione a mani della carne mantenendo polsi, spalle e gomiti in pressione continua.
2.1 – Il suo orario di lavoro era di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana.
3 – Le testimoni di parte ricorrete e sentite all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 26.02.2023 hanno confermato le mansioni di cui al precedente punto 2.1, mansioni confermate anche dalla testimone di parte resistente (figlia del legale Testimone_3 rappresentante e socia del ) che sentita all'udienza del 26.02.2023 Parte_2 precisava che la lavorazione della carne avveniva per tre giorni alla settimana e non due;
precisazione effettuata anche da (figlia del legale rappresentante e socia del Testimone_4
) che sentita all'udienza del 1.07.2024 sulla domanda relativa al Parte_2 posizionamento delle braccia a 180° della dipendente riferiva “nego la circostanza, non ha tenuto tutti i giorni le braccia a 180 gradi, può essere successo ma non certo tutti giorni e escludo che sia 180 gradi, è un po' meno”.
4 - La relazione di CTU della dr.ssa -le cui conclusioni meritano di essere Persona_1 condivise in quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- evidenzia in riferimento alla natura di malattia professionale delle patologie sofferta dal ricorrente e alla consistenza complessiva del pagina 3 di 6 danno biologico sofferto dalla lavoratrice: “la scrivente riteneva di poter riconoscere l'origine professionale delle malattie denunciate e di quantificare la loro invalidità nel modo seguente, riportato testualmente dalla relazione:
- Tendinopatia spalla sinistra: 2% codice 227
- Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
- Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232.
Tenuto conto della documentazione in atti (relazione del 21.11.2023), le preesistenze CP_1 riconosciute da parte dell erano CP_1
- Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
- Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 7% codice 224
- Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163.
La scrivente concludeva riconoscendo in capo alla ricorrente il gradiente invalidante complessivo del 17% a decorrere dal mese di marzo 2023.
L'osservazione pervenuta dalla dr.ssa trova ragione nella documentazione Per_2 allegata che risale alla valutazione del 24.11.2023, non in atti, ove le preesistenze sono CP_1 diversamente valutate:
- Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227.1
- Deficit funzionale dell'artic SO di medio-lieve entità: 5% codice 224.1
- Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163.
Volendo considerare queste preesistenze, in considerazione del fatto che la S.V Ill.ma non pone in capo al CTU la rivalutazione delle medesime, ferma restando la valutazione autonoma della scrivente in risposta al quesito del Giudice delle altre patologie (Tendinopatia spalla sinistra:
2%, Epicondilite bilaterale: 2%, Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2%), si ritiene che il gradiente invalidante complessivo sia di 16%.”
4.1 - L'ausiliaria, che veniva poi incaricata di effettuare un ulteriore supplemento peritale per stabilire sia l'entità complessiva dei postumi invalidanti sia la decorrenza di tali postumi precisava:
“Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene di poter concludere in merito sia all'entità complessiva dei postumi invalidanti sia alla loro decorrenza così come segue:
Danno biologico del 12% dal 31 gennaio 2021 per
− Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
pagina 4 di 6 − Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 5% codice 224
− Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163
− Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
− Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232.
Danno biologico del 14% dal 28 aprile 2022 per
− Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
− Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 5% codice 224
− Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163
− Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
− Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232
− Tendinopatia spalla sinistra: 2% codice 227.
Danno biologico del 16% dal 14 marzo 2023 per
− Sindrome da conflitto sub acromiale di spalla dx: 2% codice 227
− Deficit funzionale dell'artic SO di circa 1/3 globalmente: 7% codice 224
− Sindrome del tunnel carpale dx di lieve entità: 3% codice 163
− Epicondilite bilaterale: 2% codice 232
− Tenosinovite dei tendini flessori della mano bilaterale: 2% codice 232
− Tendinopatia spalla sinistra: 2% codice 227.”
5 - Dunque l va condannato al pagamento della rendita prevista per il danno biologico CP_1 complessivo pari al 16%, con la decorrenza che verrà individuata dall in ragione della CP_2 successione degli aggravamenti.
5.1 - Gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali ex art. 16, comma VI della
L. n. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al soddisfo.
6 - Spese di lite compensate nella misura della metà stante la parziale reciproca soccombenza, con onere della residua quota in capo all;
la liquidazione segue in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento della domanda di , dichiara che la stessa ha Parte_1 contratto nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa tendinopatia spalla sinistra con un danno pari al 2%, epicondilite bilaterale con un danno pari al 2%, tenosinovite dei tendini flessori della pagina 5 di 6 mano bilaterale con un danno pari al 2%; effettuato il cumulo tra invalidità giudizialmente accertata con questo provvedimento e quella già riconosciuta dall resistente, condanna CP_2
l al pagamento della rendita vitalizia per il danno biologico complessivo nella misura pari al CP_1
16%, con decorrenza ed interessi come da motivazione;
condanna l a sostenere la metà CP_1 delle spese del giudizio e liquida in favore del ricorrente nella detta quota l'importo di euro 750,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
compensa le restanti spese del giudizio e pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
CTU.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 24 ottobre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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