Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. 705/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 2 Gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 705/2024 posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. Pasquale Cirillo, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del leale rappresentante p.t. con l'avv. Tiziana Genito, giusta procura in atti resistente nonché
Controparte_2
[...]
in persona del legale
[...] rappresentante p.t.; con l'avv. Stefano Romeo, giusta procura in atti;
-convenuta
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l Controparte_1
, L' e l' di Frosinone e ha
[...] CP_2 CP_3 proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 04776202300000317000 fascicolo n.
2023/3174 dell'importo di € 88.357,67 emessa da parte di
, limitatamente alle seguenti Controparte_4 cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
1) cartella di pagamento n. 04720180004029539000 limitatamente all'importo di € 616,94 iscritto a ruolo dall' a titolo di contributi integrativi anni 2013 e CP_2
2014, con data di notifica dichiarata dall'Agente della
Riscossione al 12/02/2018 ;
2) cartella di pagamento n. 04720190020940356000 di € 187,59 afferente importi iscritti a ruolo dall' a titolo di CP_2 contributi integrativi anni 2013 e 2014, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 19/09/2019 ;
3) cartella di pagamento n. 04720210014564966000 di € 260,89 afferente importi iscritti a ruolo dall' a titolo di CP_2 contributi integrativi anno 2015, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 16/06/2022 ;
4) avviso di addebito n. 34720160000571378000 di € 2.643,62 afferente importi dovuti all' di Frosinone a titolo di CP_3 contributi I.V.S. anno 2015, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 10/06/2016 ;
5) avviso di addebito n. 3472016000255407000 di € 2.693,14 afferente importi dovuti all' di Frosinone a titolo di CP_3 contributi I.V.S. anno 2015, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 15/12/2016 ;
6) avviso di addebito n. 34720170001166460000 di € 5.409,25 afferente importi dovuti all' di Frosinone a titolo di CP_3 contributi I.V.S. anno 2016, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 26/10/2017 ;
7) avviso di addebito n. 34720170002235051000 di € 3.884,40 afferente importi dovuti all' di Frosinone a titolo di CP_3 contributi I.V.S. anno 2013, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 23/10/2017 ;
8) avviso di addebito n. 34720180001153204000 di € 4.030,05 afferente importi dovuti all' di Frosinone a titolo di CP_3 contributi I.V.S. anno 2017, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 19/07/2018 ;
9) avviso di addebito n. 34720180003114991000 di € 2.624,00 afferente importi dovuti all' di Frosinone a titolo di CP_3 contributi I.V.S. anni 2017 e 2018, con data di notifica dichiarata dall'Agente della Riscossione al 22/02/2019.
Parte opponente ha sostenuto l'illegittimità dell'iscrizione preventiva di ipoteca sulla base dei seguenti motivi:
1) l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento ad essa sottese, in violazione degli artt. 25 D.P.R. n. 602/73;
2) l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 comma II D.P.R. 602/73 e per l'omessa notifica di qualsivoglia avviso di accertamento prodromico;
3) la decadenza di dal diritto a procedere alla CP_2 riscossione mediante ruoli per la tardiva formazione del ruolo esattoriale ex art. 25 D.Lgs. 46/99;
4)la prescrizione del diritto di credito di per avvenuto CP_2 decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 335/1995, stante l'assenza di alcun atto interruttivo intermedio.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_3 in quanto infondato in fatto e diritto.
Si è costituita l' AR
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare l' ha eccepito la Controparte_6 carenza di legittimazione passiva dell AR in ordine all'omessa notifica degli avvisi di addebito
[...]
e cartelle esattoriali di pertinenza degli Enti impositori.
Inoltre, l ha evidenziato che le cartelle Controparte_1 esattoriali sono state correttamente notificate alla parte ricorrente ed il termine di prescrizione è stato debitamente interrotto.
Si è costituita in giudizio l
[...]
Controparte_2
[...] chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto.
L'Ente ha in particolare dedotto di aver notificato alla parte opponente numerosi atti bonari e intimazioni di pagamento, tutti con efficacia interruttiva della prescrizione.
L' ha in particolare evidenziato che le predette CP_2 cartelle esattoriali n. 04720180004029539000, n.
04720190020940356000 e n. 047202100145649660002002 sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, (all.ti docc. 5, 6, 9, 10, 13 e 14) risultano essere state notificate al ricorrente, con esito positivo, rispettivamente in data 12.02.2018,
19.09.2019 e 16.06.2022.
In ogni caso l ha eccepito la tardività CP_2 dell'opposizione per decorso dei termini perentori di cui all'art. 24, comma V, D.Lgs. 46/99 (con riferimento alle eccezioni inerenti il merito della pretesa contributiva) e di cui agli artt. 617
e 618 bis c.p.c. (con riferimento alle eccezioni inerenti le asserite irregolarità formali delle predette cartelle).
Con Ordinanza del 20 Febbraio 2024 il Tribunale ha così disposto: “1.) Dispone la separazione dal presente giudizio della domanda avanzata nei confronti di , ed in particolare CP_2 quindi in relazione all'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776202300000317000 fascicolo n. 2023/3174 dell'importo di € 88.357,67 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
•cartella di pagamento n. 04720180004029539000 limitatamente all'importo di € 616,94 iscritto a ruolo dall' ; CP_2
•cartella di pagamento n. 04720190020940356000 di € 187,59 afferente importi iscritti a ruolo dall' ; CP_2
•cartella di pagamento n. 04720210014564966000 di € 260,89 afferente importi iscritti a ruolo dall' ; CP_2
- Manda alla cancelleria per la formazione di nuovo fascicolo
d'ufficio;
- Dispone con riferimento al procedimento così stralciato la fissazione dell'udienza dell'8 Maggio 2024, ore 9.00 per decisione, con termine per note fino al 28 Aprile 2024;
2) Dispone la sospensione del presente procedimento Rg. n.
2968/2023 sino alla definitiva conclusione del giudizio di querela falso dinanzi alla Sezione Civile di questo Tribunale davanti al quale si rimettono le parti, stabilendosi per la riassunzione della causa il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
2 Gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare va osservato che parte ricorrente, pur avendo dedotto con le note di trattazione scritta del 16.10.2024 di aver presentato domanda di domanda di massima rateizzazione presso l' con riferimento alle sole cartelle di Controparte_6 pagamento oggetto del presente giudizio, chiedendo altresì il rinvio di udienza onde poterlo documentare, non ha poi provveduto, nel termine concesso dal Giudice, a depositare in atti la documentazione probante. Va inoltre osservato che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776202300000317000 fascicolo n. 2023/3174 dell'importo di € 88.357,67 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
•cartella di pagamento n. 04720180004029539000 limitatamente all'importo di € 616,94 iscritto a ruolo dall' ; CP_2
•cartella di pagamento n. 04720190020940356000 di € 187,59 afferente importi iscritti a ruolo dall;
CP_2
•cartella di pagamento n. 04720210014564966000 di € 260,89 afferente importi iscritti a ruolo dall . CP_2
Ciò premesso, deve osservarsi che il presente ricorso deve ritenersi tempestivo, essendo stato depositato in data 8.08.2023 a fronte dell'avvenuta notifica della comunicazione preventiva di ipoteca avvenuta il 20.07.2023.
Risulta dagli atti di causa che, contrariamente da quanto genericamente sostenuto dalla parte opponente, le cartelle esattoriali sottesi all'atto opposto ed oggetto del presente giudizio sono stati tutti regolarmente notificate alla parte opponente.
In particolare, le cartelle di pagamento nr.
04720180004029539000, 04720190020940356000 e nr.
04720210014564966000, afferenti tutte a crediti di
, le stesse sono state regolarmente notificate dal CP_2 concessionario della riscossione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec Email_1 riconducibile alla parte opponente.
In particolare, risulta dagli atti di causa che la cartella di pagamento nr. 04720180004029539000 è stata notificata il
12.02.2018, la cartella di pagamento nr. 04720190020940356000
è stata notificata il 19.09.2019, la cartella di pagamento nr.
04720210014564966000 è stata notificata il 16.06.2022 (cf. all.
5,6 e 7 memoria Age). L'Agente della riscossione ha in particolare depositato in atti i file “eml” delle ricevute di consegna delle notifiche al ricorrente dai quali è possibile estrapolare gli allegati, ovvero le cartelle di pagamento quali file nativi digitali.
Ritenuto pertanto fornita idonea prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio alla parte opponente rispettivamente in data 12.02.2018, 19.09.2019 e
16.06.2022, deve ritenersi che il credito vantato da nei CP_2 confronti dell'Ing. per gli anni 2013, 2014 e 2015 Pt_1 oggetto di riscossione esattoriale con le suindicate cartelle, è divenuto definitivo ed irretrattabile, e, conseguentemente, qualsiasi doglianza, censura, opposizione od eccezione sugli importi relativi al tale credito, non essendo stata spiegata nel termine di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/99, deve necessariamente considerarsi inammissibile.
Peraltro, risulta dagli atti di causa, contrariamente da quanto eccepito dalla parte opponente, che ' ha notificato CP_2 all'ing. numerosi avvisi bonari e intimazioni di Parte_1 pagamento, e precisamente in data 17.5.16, 22.9.16, 25.5.17,
9.1.18, 14.12.18, 28.9.20, 14.11.2020.
Per cui, oltre alla considerazione che l'eccezione qui proposta è inammissibile, a tutto voler concedere, il termine di prescrizione antecedente alle cartelle deve ritenersi in ogni caso efficacemente interrotto.
L'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è dunque infondata e va respinta.
Va altrettanto respinta la doglianza di intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto opposto.
Risulta documentalmente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata all'opponente il 20.7.2023, per cui, essendo gli atti sottesi all'atto opposto stati notificati in epoca successiva al 20.7.2018 (quinquennio antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 20.7.2023) non può certamente ritenersi decorso il termine prescrizionale, ad eccezione della cartella esattoriale n.
04720180004029539000, notificata invero il 12.2.2018.
Ma anche per quanto concerne la cartella
04720180004029539000, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 04780202200001621000 notificato alla parte opponente il 12.10.2022 via pec (cfr. all. 10 memoria Age).
In conclusione, l'eccezione di prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle predette cartelle esattoriali sollevato dalla parte opponente deve ritenersi infondato.
Peraltro, nulla ha dedotto parte opponente in ordine alle cartelle oggetto di giudizio.
Per quanto infine attiene la pretesa omissione della notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 comma II D.P.R. 602/73, deve osservarsi che tale eccezione è priva di fondamento.
L'art. 50 comma II D.P.R. 602/73 prescrive in particolare che
“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Sulla base di una interpretazione letterale della disposizione, deve ritenersi che la suddetta norma prescriva la notifica dell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo nel caso in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella;
espropriazione che come noto inizia con la notifica di un atto di pignoramento, rispetto alla quale dunque nulla ha a che vedere la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, finalizzato alla costituzione di un mero diritto reale di garanzia del credito a tutela del quale l'iscrizione è presa.
Inoltre, l'art. 77 DPR 602/1973 - dispone, al 1° comma, che
“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore” e al comma 2-bis “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Tale ultima disposizione abilità il concessionario a iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, onerandolo unicamente di notificare una comunicazione preventiva alla iscrizione ipotecaria che contenga l'avviso di pagare le somme dovute nel termine di 30 giorni dalla notifica, pena l'iscrizione dell'ipoteca.
Pertanto, una volta decorso infruttuosamente il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario è tenuto a notificare al debitore unicamente la predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza alcun obbligo di notificare qualsivoglia intimazione di pagamento intermedia.
In conclusione, deve ritenersi che la notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR n. 602/73 non è necessariamente prevista per l'emanazione e l'iscrizione della misura di garanzia dell'iscrizione ipotecaria, bensì solo per l'inizio dell'esecuzione forzata vera e propria, qualora iniziata dopo un anno dalla notifica delle sottese cartelle.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, sono poste in capo alla parte opponente e liquidate come da dispositivo sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio e al valore di causa.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e , respinta ogni AR CP_2 altra domanda e eccezione:
a) Respinge il ricorso;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti opposte, che si liquidano in euro 678,00 ciascuna, oltre Iva, Cpa e spese generali, in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 3 Gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore