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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5358 Anno 2023 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 21/02/2023 Regione Campania, giusta le disposizioni convenzionali in essere, per il rimborso delle somme riconosciute agli interessati nell'ambito delle predette procedure. 1.2. Nel censurare la decisione di primo grado – dell'avviso che la vicenda andasse regolata in base alle norme contenute nel d.P.C.M. 21 febbraio 2001 ed, in particolare, alla luce dell'art. 3, comma 3 di esso, che prevedeva che restassero di competenza di AN le liti relative ai beni transitati nel demanio regionale a mente dell''art. 101, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n, 112 instaurate per fatti ed atti antecedenti al 31.12.2000, accogliendo di conseguenza, sul rilievo dell'anteriorità degli accadimenti sottesi all'esercitata pretesa monitoria, il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla Regione Campania – CO.GE.RI. aveva opposto, sul filo dell'interpretazione letterale della norma citata, che solo il contenzioso antecedente a detta data poteva reputarsi di competenza di AN, che la pretesa esercitata non riguardava in ogni caso i beni trasferiti, ma diritti ed obblighi nascenti dall'atto convenzionale, che non era inconferente sotto il profilo logico e sistematico il fatto che la Regione avesse nel giugno 2008 avviato la ricognizione delle partite ancora pendenti e, da ultimo, nella memoria di replica, che per la legittimazione di quest'ultima si era già più volte espresse la medesima Corte d'Appello. RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 3 1.3. A fronte di questi motivi di gravame, la Corte adita – individuando il nucleo portante del ragionamento impugnatorio nell'affermazione secondo cui solo il contenzioso antecedente al 31.12.2000 doveva ritenersi di appannaggio di AN – si è detta invece convinta, sulla premessa che il contenzioso rilevante potesse essere solo quello tra AN e i soggetti ablati, non avendo diversamente senso l'uso del predicato "resta" che si legge nella disposizione dianzi citata, che «ai fini di mantenere la competenza, la responsabilità e, quindi, la legittimazione passiva dell'AN conta, altresì, che detto contenzioso fosse ancora pendente alla data del trasferimento dei beni all'ente regionale o locale – e non come sostenuto dalla difesa del Consorzio che fosse precedente al 31 dicembre 2000 – atteso che la scadenza del 31 dicembre 2000, considerata dall'art. 3, comma 3, cit. è riferita ai fatti e agli atti che hanno dato origini al contenzioso, sicché il discrimine, in relazione al contenzioso instaurato ovvero pendente ... non può che essere la data del trasferimento dei beni, non dubitandosi che prima di essa AN fosse l'unica legittimata in quanto titolare del bene, mentre dopo di essa l'unico legittimato è divenuto, per la medesima ragione, l'ente territoriale al quale il bene è stato trasferito». 1.4. Per la cassazione di detta sentenza CO.GE.RI. si affida ora a due mezzi enumerati alle lettere A) e B) seguiti da memoria. Al ricorso così proposto resiste la Regione Campania con controricorso. Requisitorie scritte del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CO.GE.RI., richiamati i deliberati adottati da questa Corte con sentenze 39429/2021 e RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 4 17013/2022, insta previamente perché la questione oggetto del presente giudizio venga rimessa alla valutazione del Primo Presidente ai fini della sua assegnazione alle Sezioni Unite. E ciò sulla considerazione che dal confronto tra le richiamate decisioni emergerebbe un contrasto sull'interpretazione dell'art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2001, posto che la prima sentenza, rigettando il ricorso della Regione Campania, avrebbe condiviso un'interpretazione di esso intesa a riconoscerne la legittimazione passiva, mentre, al contrario, la seconda sentenza, rigettando il ricorso di CO.GE.RI., si era indotta a sposare la diversa interpretazione che si dovesse riconoscere la legittimazione passiva di AN. 2.2. Il collegio reputa, tuttavia, che il denunciato contrasto sia solo apparente, essendo la discordanza dei dicta imputabile alla diversa posizione processuale delle parti, piuttosto che ad un effettivo e meditato dissenso interpretativo. Conduce a questa conclusione la considerazione che la sentenza 39429/2021 non si è cimentata in alcuna ermeneusi della norma in disamina, ma ha sciolto l'interrogativo posto nell'occasione dalla Regione Campania sul rilievo che, essendo la decisione da essa impugnata, laddove aveva denegato la legittimazione di AN, sorretta da una duplice ratio decidendi, la seconda di esse – ovvero che alla data del 31.12.2000 non vi fosse prova di un contenzioso pendente tra il Consorzio ed AN o tra questa ed i destinatari dell'indennità – non era stata debitamente censurata. Non assolvono invero allo scopo, nel ragionamento di Cass. 39429/2021, né il richiamo alla sentenza 55/2008 della Corte d'Appello di Napoli, atteso che «la circostanza che la sentenza si riferisse a fatti antecedenti al 31.12.2000 non trovava dimostrazione nell'ingiunzione di pagamento che è correlata a titoli di gran lunga RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 5 successivi alla data sopra indicata»; né, tantomeno, la data delle ordinanze richiamate nella domanda monitoria «in quanto esse rappresentano, come affermato dalla Corte territoriale, un mero antefatto storico della vicenda rappresentata e del contenzioso successivamente azionato oltre la data limite indicata dall'art. 3 co 3 DPCM 21.2.2000». E dunque evidente che l'itinerario argomentativo di Cass. 39429/2021 si dipana su un piano puramente processuale, di talché il fatto che essa abbia conclusivamente divisato la legittimazione passiva della Regione Campania non è conseguenza di diretta interpretazione della norma che possa ridondare, al cospetto del più pertinente costrutto tessuto su questo terreno da Cass. 17013/2022, in una ragione di contrasto denunciabile nelle forme dell'art. 374 cod. proc. civ.; ma è conseguenza, per così dire, di un "incidente" processuale ovvero della constatazione che delle due rationes poste a fondamento della decisione impugnata, la seconda di esse era rimasta inattaccata, con l'effetto, nell'immediato, di renderne incontrovertibile l'approdo e, con riguardo al tema qui in discussione, di escluderne ogni infererenza meritevole del seguito auspicato. 3.1. Tanto precisato, il ricorso allega con il primo motivo rubricato sotto la lett. A) l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver ignorato gli effetti estensivi dei giudicati intervenuti in materia ad opera della stessa Corte pronunciante, laddove a più riprese era stata riconosciuta la legittimazione passiva della Regione Campania a mezzo di statuizione che non avevano formato oggetto di ricorso per cassazione passando di conseguenza in cosa giudicata. 3.2. Il motivo è infondato. E' per vero assorbente, in questa direzione, l'argomento che a confutazione di essa questa Corte ha già illustrato nel giudizio, esattamente sovrapponibile a quello odierno, definito dalla già citata RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 6 Cass. 17013/2022. Sicché anche qui, pur volendosi ribadire il convincimento che, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, ne va, nondimeno, esclusa la conferenza con riguardo al caso in disamina. La questione di che trattasi non afferisce, infatti, né al petitum né alla causa petendi di esso, risolvendosi a ben vedere in un interrogativo avente rilevanza meramente esegetica e che si può tradurre nella domanda, che scaturisce direttamente dall'art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000, per quali fatti ed atti afferenti ai beni oggetto di trasferimento al demanio regionale sussista o meno la legittimazione dell'ente destinatario. E' evidente che così si è fuori dal perimetro in cui può avere rilevanza l'eccezione di giudicato sollevata da CO.GE.RI., non essendo infatti in discussione i presupposti fattuali della domanda azionata dal deducente, ma il corretto inquadramento di quest'ultima dal punto di vista giuridico. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato sotto la lett. B), si allega, con una prima censura, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi in riferimento all'interpretazione dell'art. 101 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al d.P.C.M. 21 febbraio 2000 e al d.P.C.M. 21 settembre 2001 per avere la sentenza impugnata negato la legittimazione passiva della Regione Campania a mezzo di un'interpretazione delle citate norme regolamentari operata in RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 7 distonia rispetto all'inequivoca lettera del loro dettato, da questo e, segnatamente, dalle parole "contenzioso instaurato" e "resta a carico" evincendosi che, al contrario di quanto divisato dal decidente del grado, il contenzioso che sarebbe rimasto in carico di AN, comportando di riflesso il rilevato difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, era solo quello introitato antecedentemente al 31.12.2000, termine oltre il quale, pur se riferiti ai beni oggetto di trasferimento, la legittimazione di AN veniva meno;
e con una seconda censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nell'interpretazione dell'art. 20, n 3 della Convenzione di concessione siglata in data 1.9.1982, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili nella specie le citate norme regolamentari, quantunque il contenzioso in parola non riguardasse i beni oggetto di trasferimento, ma il rimborso degli indennizzi che il concessionario aveva erogato in favore dei soggetti interessati alle procedure di esproprio e che il concedente era obbligato a rifondere in base alla citata norma convenzionale, nella consapevolezza della quale la Regione Campania, nel giugno 2008 aveva diramato una nota indirizzata a tutti i concessionari intesa alla ricognizione delle partite ancora pendenti, non dubitando con ciò di essere essa dunque obbligata in tal senso, come pure esplicitato dal successivo verbale di consegna del. 17.10.2001. 4.2. Il motivo, come qui compendiato, è in parte infondato ed in parte inammissibile. 4.3. Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire con la sentenza 17013/2022, in riferimento alla prima doglianza, l'esegesi a cui il ricorrente sottopone l'art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000, nel testo risultante dal d.P.C.M. 21 settembre 2001 – in guisa del quale, si ricorda, "resta di competenza ed a carico dell'AN l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 8 pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'AN la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti" – è frutto di una lettura che ne altera il senso risultante dalla connessione letterale delle parole che ne compongono il testo. Essa, attraverso un'operazione di scomposizione del dettato normativo di detto comma e di ricomposizione dello stesso secondo gli intendimenti del deducente riferisce, infatti, il termine del 31.12.2000 non già ai fatti e agli atti relativi ai beni trasferiti – che, secondo il dettato normativo, devono essere antecedenti a detta data onde attestare la persistente legittimazione processuale di AN –, ma al contenzioso, con l'effetto di ricavarne la conclusione che le cause promosse successivamente a tale data sono di competenza della Regione. Questa chiave di soluzione è già stata smentita dalla Corte d'Appello, che interpretando rettamente la norma in questione, in coerenza con il principio che nell'applicazione dell'art. 12 preleggi rivendica il primato e la sufficienza dell''interpretazione letterale ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, ha ritenuto che, nascendo il diritto al rimborso reclamato da CO.GE.RI. dal pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio ad alcuni proprietari e, dunque, anteriori al trasferimento dei beni alla Regione, non poteva che ritenersi la titolarità passiva nel rapporto debitorio dell'AN, e non della Regione, riguardando l'azione monitoria promossa da CO.GE.RI. nei confronti della Regione una pretesa relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 9 pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art. 3, comma 3, cit., ancorché posti a base di un'azione monitoria iniziata successivamente al trasferimento dei beni. In buona sostanza è proprio la lettera della norma che giustifica e rende riconoscibile la legittimazione di AN solo se i fatti e gli atti relativi ai beni oggetto di trasferimento siano antecedenti alla citata scadenza del 31.12.2000. Nessun elemento testuale consente infatti di ritenere che l'inciso finale che consta dall'art. 3, comma 3, in disamina possa essere inteso nel senso patrocinato dal ricorrente ovvero che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. «Anzi» – come si è esattamene annotato nel precedente di questa Corte «l'intentio dell'art. 3, comma 3, u.p., risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3, debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento». E la diversa lettura esegetica offerta dal Consorzio, che intravede nell'espressione "instaurato" l'anteriorità del contenzioso rispetto al trasferimento, tralascia perciò di considerare adeguatamente l'interpretazione sistematica dell'inciso appena ricordato con l'intera previsione normativa, il quale correla l'anteriorità alla scadenza dei soli atti e fatti riferiti ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso. 4.4. Tanto osservato riguardo alla prima doglianza, la disamina della seconda di esse risulta preclusa – onde ne va per questo dichiarata l'inammissibilità – dalla novità della relativa allegazione, giacché, fermo il silenzio sul punto della sentenza impugnata, non consta RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 10 dalla sua illustrazione – in tal modo violandosi pure il precetto dell'autosufficienza del ricorso – dove e quando detta questione sia stata portata al vaglio dei giudici di merito e, dunque, essa si sottrae al richiesto sindacato cassatorio potendo la Corte di Cassazione esercitare il suo ufficio solo sulle questioni che sono state oggetto di trattazione nelle pregresse fase di merito. 4.5. Parimenti inammissibili sono pure, in calce alla doglianza in parola, le ulteriori contestazioni che la ricorrente sviluppa in ordine all'omesso esame dei dati documentali, deponenti a suo dire in favore della legittimazione della Regione, configurandosi a questo riguardo – ed in disparte da ogni altro rilievo azionabile in senso preclusivo – al più il vizio dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che non ha tuttavia formato ragione di autonoma denuncia. 5. Il ricorso va dunque respinto. 6. Le spese, atteso che il pronunciamento della Corte è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, onde sussisteva l'assoluta novità della questione, meritano di essere integralmente compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 14.10.2022. RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 11 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Marco Marulli Dott. Umberto L. C. G. Scotti
e con una seconda censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nell'interpretazione dell'art. 20, n 3 della Convenzione di concessione siglata in data 1.9.1982, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili nella specie le citate norme regolamentari, quantunque il contenzioso in parola non riguardasse i beni oggetto di trasferimento, ma il rimborso degli indennizzi che il concessionario aveva erogato in favore dei soggetti interessati alle procedure di esproprio e che il concedente era obbligato a rifondere in base alla citata norma convenzionale, nella consapevolezza della quale la Regione Campania, nel giugno 2008 aveva diramato una nota indirizzata a tutti i concessionari intesa alla ricognizione delle partite ancora pendenti, non dubitando con ciò di essere essa dunque obbligata in tal senso, come pure esplicitato dal successivo verbale di consegna del. 17.10.2001. 4.2. Il motivo, come qui compendiato, è in parte infondato ed in parte inammissibile. 4.3. Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire con la sentenza 17013/2022, in riferimento alla prima doglianza, l'esegesi a cui il ricorrente sottopone l'art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000, nel testo risultante dal d.P.C.M. 21 settembre 2001 – in guisa del quale, si ricorda, "resta di competenza ed a carico dell'AN l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 8 pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'AN la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti" – è frutto di una lettura che ne altera il senso risultante dalla connessione letterale delle parole che ne compongono il testo. Essa, attraverso un'operazione di scomposizione del dettato normativo di detto comma e di ricomposizione dello stesso secondo gli intendimenti del deducente riferisce, infatti, il termine del 31.12.2000 non già ai fatti e agli atti relativi ai beni trasferiti – che, secondo il dettato normativo, devono essere antecedenti a detta data onde attestare la persistente legittimazione processuale di AN –, ma al contenzioso, con l'effetto di ricavarne la conclusione che le cause promosse successivamente a tale data sono di competenza della Regione. Questa chiave di soluzione è già stata smentita dalla Corte d'Appello, che interpretando rettamente la norma in questione, in coerenza con il principio che nell'applicazione dell'art. 12 preleggi rivendica il primato e la sufficienza dell''interpretazione letterale ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, ha ritenuto che, nascendo il diritto al rimborso reclamato da CO.GE.RI. dal pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio ad alcuni proprietari e, dunque, anteriori al trasferimento dei beni alla Regione, non poteva che ritenersi la titolarità passiva nel rapporto debitorio dell'AN, e non della Regione, riguardando l'azione monitoria promossa da CO.GE.RI. nei confronti della Regione una pretesa relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 9 pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art. 3, comma 3, cit., ancorché posti a base di un'azione monitoria iniziata successivamente al trasferimento dei beni. In buona sostanza è proprio la lettera della norma che giustifica e rende riconoscibile la legittimazione di AN solo se i fatti e gli atti relativi ai beni oggetto di trasferimento siano antecedenti alla citata scadenza del 31.12.2000. Nessun elemento testuale consente infatti di ritenere che l'inciso finale che consta dall'art. 3, comma 3, in disamina possa essere inteso nel senso patrocinato dal ricorrente ovvero che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. «Anzi» – come si è esattamene annotato nel precedente di questa Corte «l'intentio dell'art. 3, comma 3, u.p., risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3, debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento». E la diversa lettura esegetica offerta dal Consorzio, che intravede nell'espressione "instaurato" l'anteriorità del contenzioso rispetto al trasferimento, tralascia perciò di considerare adeguatamente l'interpretazione sistematica dell'inciso appena ricordato con l'intera previsione normativa, il quale correla l'anteriorità alla scadenza dei soli atti e fatti riferiti ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso. 4.4. Tanto osservato riguardo alla prima doglianza, la disamina della seconda di esse risulta preclusa – onde ne va per questo dichiarata l'inammissibilità – dalla novità della relativa allegazione, giacché, fermo il silenzio sul punto della sentenza impugnata, non consta RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 10 dalla sua illustrazione – in tal modo violandosi pure il precetto dell'autosufficienza del ricorso – dove e quando detta questione sia stata portata al vaglio dei giudici di merito e, dunque, essa si sottrae al richiesto sindacato cassatorio potendo la Corte di Cassazione esercitare il suo ufficio solo sulle questioni che sono state oggetto di trattazione nelle pregresse fase di merito. 4.5. Parimenti inammissibili sono pure, in calce alla doglianza in parola, le ulteriori contestazioni che la ricorrente sviluppa in ordine all'omesso esame dei dati documentali, deponenti a suo dire in favore della legittimazione della Regione, configurandosi a questo riguardo – ed in disparte da ogni altro rilievo azionabile in senso preclusivo – al più il vizio dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che non ha tuttavia formato ragione di autonoma denuncia. 5. Il ricorso va dunque respinto. 6. Le spese, atteso che il pronunciamento della Corte è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, onde sussisteva l'assoluta novità della questione, meritano di essere integralmente compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 14.10.2022. RG 9959/19 CO.GE.RI.–Regione Campania Est. Cons. Marulli 11 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Marco Marulli Dott. Umberto L. C. G. Scotti