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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/04/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15272/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15272/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Rovato (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ghizzoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 15.5.2024)
Per parte ricorrente: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) Essendo decorso il periodo di due anni dall'emissione del provvedimento del Tribunale per
i Minorenni datato 07.12.2021, visti i gli sviluppi in termini di autonomia della sig.ra
[...]
e considerate le sue positive capacità genitoriali, disporsi l'affido dei minori alla Pt_1 madre permanendo il collocamento presso i coniugi e Persona_1 [...]
residenti a [...] per;
solo in Persona_2 subordine, se non ritenuta accoglibile la domanda principale, disporsi il proseguimento dell'affido dei minori ai sig.ri e Per_1 Persona_2
3) Disporre che permanga, per almeno sei mesi, il monitoraggio del Servizio Tutela Minori relazionando questo Tribunale, nel predetto termine, in ordine alla condizione psicofisica dei minori nonché in merito al proseguimento dei percorsi intrapresi dalla sig.ra Parte_1 sia in ordine all'implementazione delle proprie capacità genitoriali sia in merito al progressivo raggiungimento di un'autonomia professionale ed economica;
4) Disporre l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei tre figli CP_1 minori per la somma mensile di euro 450,00 (150,00 per ogni figlio) o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia agli esiti dell'istruttoria, da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia. 5) Vista l'irreperibilità del padre, autorizzarsi la sig.ra alla Parte_1 percezione integrale dell'assegno unico universale INPS;
6) Spese di lite interamente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022 deduceva di aver contratto con Parte_1
matrimonio in Marocco il 2.8.2007, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Cellatica (BS) al n. 12, parte II, serie C, anno 2007, unione dalla quale erano nati i figli (il 23.1.2011), (il 6.3.2016), e (il 16.8.2018), e Per_3 Per_4 Per_5
che, in ossequio a quanto previsto dal Tribunale per i Minorenni (da ora innanzi, per brevità, Co
) con decreto n. 179/2022 cron., emanato all'esito della camera di consiglio del 7.12.2021, era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, Controparte_1
era stato sospeso ogni rapporto tra questi ultimi e il padre, ed era stato prorogato l'affidamento etero familiare dei minori ai coniugi e Persona_1 [...]
già disposto, con decreto del 17.6.2019, per due anni dal 7.12.2021, e il Persona_2
collocamento degli stessi con la madre presso la famiglia affidataria.
La ricorrente riferiva di star seguendo un percorso finalizzato ad una gestione autonoma dei minori e volto a rafforzare e migliorare le proprie capacità genitoriali, comprensivo anche della frequentazione di una scuola serale presso un istituto alberghiero, mentre il , fin da CP_1 quando si era interrotta la relazione con la moglie, aveva diradato i contatti, anche telefonici, con i figli.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione con conferma del decreto adottato dal TM e previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.5.2024, alla quale il resistente non compariva, in via provvisoria ed urgente, veniva confermato il decreto adottato dal TM di Brescia e posto a carico del un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 450,00 mensili complessivi CP_1
(ossia ad € 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il non si costituiva nella successiva fase istruttoria e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia. La causa veniva istruita con le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e con indagini reddituali sul resistente, e, all'udienza del 15.5.2024, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza (avvenuta il 16.5.2024).
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sicuramente dal 2014, quando la ricorrente è stata accolta con i figli presso la famiglia affidataria dei minori (cfr. decreto del TM di Brescia di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso), e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito, rendendosi irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli minori
Il TM di Brescia, con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2024, nel trasmettere gli atti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., ha prorogato l'affidamento etero familiare dei figli minori ai coniugi e Persona_1 [...] per sette mesi, ormai decorsi. La ricorrente, all'esito di questo giudizio, ha Persona_2 chiesto disporsi l'affidamento dei figli alla madre, mentre il resistente non si è costituito in giudizio. Alla luce degli elementi raccolti nel corso del presente giudizio, appare arrivato il momento di concludere l'affidamento etero familiare dei minori, che resteranno affidati alla madre, l'unico genitore che può esercitare la responsabilità su di loro dopo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
La infatti, che, all'inizio del percorso dinanzi al TM nel 2015, era una donna “di Parte_1
giovane età ed invischiata in una relazione disfunzionale con il , bisognosa lei stessa CP_1 di attenzioni e di un maternage volta a rafforzarla nelle sue fragilità” (cfr. decreto del TM emesso in data 13.2.2024), grazie ai coniugi affidatari è riuscita ad emanciparsi dal circolo di violenza che la vedeva legata all'ex compagno, a conseguire un'autonomia economica e organizzativa, in quanto ha trovato lavoro e, dopo quasi nove anni di accoglienza presso la
Per_ famiglia di appoggio, è pronta a traferirsi con i figli e il compagno presso un nuovo appartamento, e a smarcarsi, infine, anche dalla necessità di essere affiancata e sostituita nella sua funzione genitoriale da soggetti terzi, tanto che il TM ha riconosciuto che “allo stato, madre e figli definitivamente si riconoscono come unità familiare coesa, mentre prima dirimenti erano, anche nella percezione dei fanciulli, le funzioni vicarie esercitate dagli affidatari;
i bimbi ora vedono nella genitrice la figura affettiva di riferimento in grado di esercitare in maniera congrua le sue prerogative parentali”.
Le ultime relazioni dei Servizi Sociali, quella dell'assistente sociale datata 18.4.2024 e quella psicologica datata 16.4.2024, confermano l'evoluzione positiva del percorso di acquisizione di autonomia della ricorrente, dando atto che ella appare sempre focalizzata sul benessere e sulla tutela psico- fisica dei figli, sereni nel contesto familiare attuale, ha concluso l'ultimo anno dell'Istituto Superiore Alberghiero “A. Mantegna” di Brescia, alternando ai periodi di lezione lo stage presso la cucina di un ristorante della zona che l'ha poi assunta come cuoca con contratto a tempo indeterminato dal mese di dicembre 2023, e che ella è sempre più autonoma negli spostamenti, sia suoi che dei bambini, grazie alla patente di guida conseguita nel 2020. La inoltre, ha una relazione sentimentale stabile con un compagno che Parte_1
già conosce i coniugi affidatari e i figli della donna, perché, prima di esserne il fidanzato, era amico della ricorrente, a conferma della solidità del rapporto, e dovrebbe essere ormai prossimo il trasferimento della coppia con i figli nell'appartamento di Gussago (BS), acquistato tramite mutuo e scelto proprio in ragione della sua vicinanza ai luoghi in cui i minori svolgono le proprie occupazioni sia scolastiche che extrascolastiche e a Cellatica (BS), dove abitano i coniugi affidatari, con cui la e i figli hanno intenzione di mantenere Parte_1
contatti significativi. Gli stessi affidatari, inoltre, approvano ed appoggiano la scelta di autonomia della che percepiscono capace e motivata sia rispetto alla gestione dei Parte_1
figli che nella sua attività lavorativa.
Appare opportuno, quindi, dare fiducia alla ricorrente, disponendo la conclusione dell'affidamento etero familiare dei minori, per affidare questi ultimi alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni inerenti ai figli, sia quelle di ordinaria amministrazione che quelle di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli.
I minori dovranno essere collocati presso la madre, unico genitore con cui convivono dal
2014, inizialmente ancora nella residenza dei coniugi e Persona_1 [...]
sita a Cellatica (BS), in via Strada Vecchia n. 8, e, Persona_2
successivamente, quando la ricorrente avrà consolidato il progetto abitativo con il nuovo compagno, presso la residenza che i due sceglieranno. Le frequentazioni del padre rimangono sospese, anche in considerazione del completo disinteresse da lui mostrato rispetto al recupero del rapporto genitoriale dopo il decreto del TM del 13.2.2024, e potranno riprendere solo su domanda del ai Servizi Sociali territorialmente competenti e previo percorso diretto ad CP_1
accertare in lui il possesso di adeguate risorse per approcciarsi ai figli in modo funzionale e a preparare i minori ad incontrare nuovamente il padre.
Deve inoltre disporsi la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali per il periodo di un anno a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza, diretto a vigilare sulla condizione psicofisica dei minori e sulla prosecuzione dei percorsi intrapresi da sia in ordine Parte_1 all'implementazione delle proprie capacità genitoriali sia in merito al progressivo raggiungimento di un'autonomia professionale ed economica.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente lavora a tempo pieno e indeterminato come cuoca in un ristorante, mentre il resistente, in base alle indagini reddituali svolte, non ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020/2021/2022, per l'anno 2020 risulta unicamente una Certificazione Unica di indennità di fine rapporto per un importo pari ad € 2.248,54, e per l'anno 2021 un'unica
Certificazione riguardante compensi relativi ad anni precedenti per un totale di € 902,24), dell'assenza di frequentazioni paterne, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze dei minori, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre in via provvisoria ed urgente, pari ad € 450,00 mensili complessivi (ossia pari ad € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio. Le fasi di studio e introduttiva dovranno essere rimborsate all'erario, stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, mentre le fasi successive, istruttoria/di trattazione e decisionale, dovranno essere rimborsate direttamente alla ricorrente, la cui ammissione al Patrocinio deve essere revocata a far data dal gennaio
2024, ossia da quando è stata assunta a tempo pieno e indeterminato presso il ristorante in cui attualmente lavora.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Preso atto dell'avvenuta decadenza del padre, , dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, DISPONE l'interruzione dell'affidamento etero familiare ai coniugi e Persona_1 [...]
dei minori , , e Persona_2 Persona_7 Persona_8 Per_9
, e questi ultimi alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni
[...] Pt_2
inerenti ai figli, sia quelle di ordinaria amministrazione che quelle di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli, con collocamento presso la madre, inizialmente ancora nella residenza dei coniugi e sita a Cellatica (BS), Persona_1 Persona_2 in via Strada Vecchia n. 8, e, successivamente, quando la ricorrente avrà consolidato il progetto abitativo con il nuovo compagno, presso la residenza che i due sceglieranno,
e con conferma della sospensione delle frequentazioni del padre, le quali potranno riprendere solo su domanda del ai Servizi Sociali territorialmente competenti e CP_1
previo percorso diretto ad accertare in lui il possesso di adeguate risorse per approcciarsi ai figli in modo funzionale e a preparare i minori ad incontrare nuovamente il padre;
4) DISPONE la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali per il periodo di un anno a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza, diretto a vigilare sulla condizione psicofisica dei minori e sulla prosecuzione dei percorsi intrapresi da sia in ordine Parte_1 all'implementazione delle proprie capacità genitoriali sia in merito al progressivo raggiungimento di un'autonomia professionale ed economica;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli minori , , e con Persona_7 Persona_8 Persona_9 il versamento di un assegno pari ad € 450,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascuno), con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi nelle mani di entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
6) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 [...]
e, per essa, all'erario (limitatamente alle fasi di studio e introduttiva), le Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (dei quali €
1.453,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da rifondere all'erario, ed € 2.356,00 da rifondere alla ricorrente), e in € 136,98 per esborsi (da rifondere all'erario).
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15272/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Rovato (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ghizzoni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 15.5.2024)
Per parte ricorrente: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) Essendo decorso il periodo di due anni dall'emissione del provvedimento del Tribunale per
i Minorenni datato 07.12.2021, visti i gli sviluppi in termini di autonomia della sig.ra
[...]
e considerate le sue positive capacità genitoriali, disporsi l'affido dei minori alla Pt_1 madre permanendo il collocamento presso i coniugi e Persona_1 [...]
residenti a [...] per;
solo in Persona_2 subordine, se non ritenuta accoglibile la domanda principale, disporsi il proseguimento dell'affido dei minori ai sig.ri e Per_1 Persona_2
3) Disporre che permanga, per almeno sei mesi, il monitoraggio del Servizio Tutela Minori relazionando questo Tribunale, nel predetto termine, in ordine alla condizione psicofisica dei minori nonché in merito al proseguimento dei percorsi intrapresi dalla sig.ra Parte_1 sia in ordine all'implementazione delle proprie capacità genitoriali sia in merito al progressivo raggiungimento di un'autonomia professionale ed economica;
4) Disporre l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei tre figli CP_1 minori per la somma mensile di euro 450,00 (150,00 per ogni figlio) o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia agli esiti dell'istruttoria, da versarsi entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia. 5) Vista l'irreperibilità del padre, autorizzarsi la sig.ra alla Parte_1 percezione integrale dell'assegno unico universale INPS;
6) Spese di lite interamente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.12.2022 deduceva di aver contratto con Parte_1
matrimonio in Marocco il 2.8.2007, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Cellatica (BS) al n. 12, parte II, serie C, anno 2007, unione dalla quale erano nati i figli (il 23.1.2011), (il 6.3.2016), e (il 16.8.2018), e Per_3 Per_4 Per_5
che, in ossequio a quanto previsto dal Tribunale per i Minorenni (da ora innanzi, per brevità, Co
) con decreto n. 179/2022 cron., emanato all'esito della camera di consiglio del 7.12.2021, era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, Controparte_1
era stato sospeso ogni rapporto tra questi ultimi e il padre, ed era stato prorogato l'affidamento etero familiare dei minori ai coniugi e Persona_1 [...]
già disposto, con decreto del 17.6.2019, per due anni dal 7.12.2021, e il Persona_2
collocamento degli stessi con la madre presso la famiglia affidataria.
La ricorrente riferiva di star seguendo un percorso finalizzato ad una gestione autonoma dei minori e volto a rafforzare e migliorare le proprie capacità genitoriali, comprensivo anche della frequentazione di una scuola serale presso un istituto alberghiero, mentre il , fin da CP_1 quando si era interrotta la relazione con la moglie, aveva diradato i contatti, anche telefonici, con i figli.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione con conferma del decreto adottato dal TM e previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.5.2024, alla quale il resistente non compariva, in via provvisoria ed urgente, veniva confermato il decreto adottato dal TM di Brescia e posto a carico del un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 450,00 mensili complessivi CP_1
(ossia ad € 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il non si costituiva nella successiva fase istruttoria e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia. La causa veniva istruita con le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e con indagini reddituali sul resistente, e, all'udienza del 15.5.2024, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza (avvenuta il 16.5.2024).
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sicuramente dal 2014, quando la ricorrente è stata accolta con i figli presso la famiglia affidataria dei minori (cfr. decreto del TM di Brescia di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso), e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito, rendendosi irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli minori
Il TM di Brescia, con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2024, nel trasmettere gli atti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., ha prorogato l'affidamento etero familiare dei figli minori ai coniugi e Persona_1 [...] per sette mesi, ormai decorsi. La ricorrente, all'esito di questo giudizio, ha Persona_2 chiesto disporsi l'affidamento dei figli alla madre, mentre il resistente non si è costituito in giudizio. Alla luce degli elementi raccolti nel corso del presente giudizio, appare arrivato il momento di concludere l'affidamento etero familiare dei minori, che resteranno affidati alla madre, l'unico genitore che può esercitare la responsabilità su di loro dopo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
La infatti, che, all'inizio del percorso dinanzi al TM nel 2015, era una donna “di Parte_1
giovane età ed invischiata in una relazione disfunzionale con il , bisognosa lei stessa CP_1 di attenzioni e di un maternage volta a rafforzarla nelle sue fragilità” (cfr. decreto del TM emesso in data 13.2.2024), grazie ai coniugi affidatari è riuscita ad emanciparsi dal circolo di violenza che la vedeva legata all'ex compagno, a conseguire un'autonomia economica e organizzativa, in quanto ha trovato lavoro e, dopo quasi nove anni di accoglienza presso la
Per_ famiglia di appoggio, è pronta a traferirsi con i figli e il compagno presso un nuovo appartamento, e a smarcarsi, infine, anche dalla necessità di essere affiancata e sostituita nella sua funzione genitoriale da soggetti terzi, tanto che il TM ha riconosciuto che “allo stato, madre e figli definitivamente si riconoscono come unità familiare coesa, mentre prima dirimenti erano, anche nella percezione dei fanciulli, le funzioni vicarie esercitate dagli affidatari;
i bimbi ora vedono nella genitrice la figura affettiva di riferimento in grado di esercitare in maniera congrua le sue prerogative parentali”.
Le ultime relazioni dei Servizi Sociali, quella dell'assistente sociale datata 18.4.2024 e quella psicologica datata 16.4.2024, confermano l'evoluzione positiva del percorso di acquisizione di autonomia della ricorrente, dando atto che ella appare sempre focalizzata sul benessere e sulla tutela psico- fisica dei figli, sereni nel contesto familiare attuale, ha concluso l'ultimo anno dell'Istituto Superiore Alberghiero “A. Mantegna” di Brescia, alternando ai periodi di lezione lo stage presso la cucina di un ristorante della zona che l'ha poi assunta come cuoca con contratto a tempo indeterminato dal mese di dicembre 2023, e che ella è sempre più autonoma negli spostamenti, sia suoi che dei bambini, grazie alla patente di guida conseguita nel 2020. La inoltre, ha una relazione sentimentale stabile con un compagno che Parte_1
già conosce i coniugi affidatari e i figli della donna, perché, prima di esserne il fidanzato, era amico della ricorrente, a conferma della solidità del rapporto, e dovrebbe essere ormai prossimo il trasferimento della coppia con i figli nell'appartamento di Gussago (BS), acquistato tramite mutuo e scelto proprio in ragione della sua vicinanza ai luoghi in cui i minori svolgono le proprie occupazioni sia scolastiche che extrascolastiche e a Cellatica (BS), dove abitano i coniugi affidatari, con cui la e i figli hanno intenzione di mantenere Parte_1
contatti significativi. Gli stessi affidatari, inoltre, approvano ed appoggiano la scelta di autonomia della che percepiscono capace e motivata sia rispetto alla gestione dei Parte_1
figli che nella sua attività lavorativa.
Appare opportuno, quindi, dare fiducia alla ricorrente, disponendo la conclusione dell'affidamento etero familiare dei minori, per affidare questi ultimi alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni inerenti ai figli, sia quelle di ordinaria amministrazione che quelle di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli.
I minori dovranno essere collocati presso la madre, unico genitore con cui convivono dal
2014, inizialmente ancora nella residenza dei coniugi e Persona_1 [...]
sita a Cellatica (BS), in via Strada Vecchia n. 8, e, Persona_2
successivamente, quando la ricorrente avrà consolidato il progetto abitativo con il nuovo compagno, presso la residenza che i due sceglieranno. Le frequentazioni del padre rimangono sospese, anche in considerazione del completo disinteresse da lui mostrato rispetto al recupero del rapporto genitoriale dopo il decreto del TM del 13.2.2024, e potranno riprendere solo su domanda del ai Servizi Sociali territorialmente competenti e previo percorso diretto ad CP_1
accertare in lui il possesso di adeguate risorse per approcciarsi ai figli in modo funzionale e a preparare i minori ad incontrare nuovamente il padre.
Deve inoltre disporsi la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali per il periodo di un anno a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza, diretto a vigilare sulla condizione psicofisica dei minori e sulla prosecuzione dei percorsi intrapresi da sia in ordine Parte_1 all'implementazione delle proprie capacità genitoriali sia in merito al progressivo raggiungimento di un'autonomia professionale ed economica.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente lavora a tempo pieno e indeterminato come cuoca in un ristorante, mentre il resistente, in base alle indagini reddituali svolte, non ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020/2021/2022, per l'anno 2020 risulta unicamente una Certificazione Unica di indennità di fine rapporto per un importo pari ad € 2.248,54, e per l'anno 2021 un'unica
Certificazione riguardante compensi relativi ad anni precedenti per un totale di € 902,24), dell'assenza di frequentazioni paterne, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze dei minori, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre in via provvisoria ed urgente, pari ad € 450,00 mensili complessivi (ossia pari ad € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio. Le fasi di studio e introduttiva dovranno essere rimborsate all'erario, stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, mentre le fasi successive, istruttoria/di trattazione e decisionale, dovranno essere rimborsate direttamente alla ricorrente, la cui ammissione al Patrocinio deve essere revocata a far data dal gennaio
2024, ossia da quando è stata assunta a tempo pieno e indeterminato presso il ristorante in cui attualmente lavora.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Preso atto dell'avvenuta decadenza del padre, , dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, DISPONE l'interruzione dell'affidamento etero familiare ai coniugi e Persona_1 [...]
dei minori , , e Persona_2 Persona_7 Persona_8 Per_9
, e questi ultimi alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni
[...] Pt_2
inerenti ai figli, sia quelle di ordinaria amministrazione che quelle di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli, con collocamento presso la madre, inizialmente ancora nella residenza dei coniugi e sita a Cellatica (BS), Persona_1 Persona_2 in via Strada Vecchia n. 8, e, successivamente, quando la ricorrente avrà consolidato il progetto abitativo con il nuovo compagno, presso la residenza che i due sceglieranno,
e con conferma della sospensione delle frequentazioni del padre, le quali potranno riprendere solo su domanda del ai Servizi Sociali territorialmente competenti e CP_1
previo percorso diretto ad accertare in lui il possesso di adeguate risorse per approcciarsi ai figli in modo funzionale e a preparare i minori ad incontrare nuovamente il padre;
4) DISPONE la prosecuzione in via amministrativa del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali per il periodo di un anno a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza, diretto a vigilare sulla condizione psicofisica dei minori e sulla prosecuzione dei percorsi intrapresi da sia in ordine Parte_1 all'implementazione delle proprie capacità genitoriali sia in merito al progressivo raggiungimento di un'autonomia professionale ed economica;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli minori , , e con Persona_7 Persona_8 Persona_9 il versamento di un assegno pari ad € 450,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascuno), con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi nelle mani di entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
6) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 [...]
e, per essa, all'erario (limitatamente alle fasi di studio e introduttiva), le Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (dei quali €
1.453,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da rifondere all'erario, ed € 2.356,00 da rifondere alla ricorrente), e in € 136,98 per esborsi (da rifondere all'erario).
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri