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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 03/06/2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il proc. dom. avv. PARLATANO DAVIDE del Foro di Macerata, giusta procura agli atti;
contro
(C.F. ), con il proc. dom. avv. PICCIONE SARA CP_1 C.F._4 del Foro di Taranto, giusta procura agli atti;
OGGETTO: Impugnazione di testamento e azione di riduzione per la lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente dalle parti come segue: “precisano le rispettive conclusioni, riportandosi alla transazione depositata e sottoscritta personalmente dalle parti - nella quale le medesime parti danno atto della rinunzia delle rispettive domande - e rinunciando ai termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di repliche. Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti ed i procuratori legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale. L'Avv. Parlatano e l'Avv. Piccione chiedono ordinarsi la cancellazione di eventuali trascrizioni nei pubblici registri,
pagina 1 di 5 apportando eventuali modifiche sulla base della decisione dell'On.le Organo Giudicante.
Salvis iuribus”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/06/2023, , Parte_1
e - premesso di essere rispettivamente moglie e figli di Parte_2 Parte_3
(nato a [...] il [...] e deceduto in Treviglio il 02/04/2022) - Persona_1 convenivano in giudizio , parimenti figlia del de cuius , chiedendo CP_1 Persona_1 di: ricostruire l'asse ereditario del de cuius e dichiarare eredi legittimi la moglie e i di lui figli;
dichiarare la nullità di eventuali donazioni eseguite dal de cuius senza il rispetto delle forme di cui all'art. 782 codice civile;
riunire anche fittiziamente il relictum e il donatum per il valore che risulterà di giustizia e determinare la quota disponibile pari al 25% del patrimonio del de cuius; dichiarare e accertare che le disposizioni testamentarie del de cuius sono lesive delle quote di riserva spettanti agli odierni attori e, così, dichiarare nulle o inefficaci queste disposizioni testamentarie disponendo la reintegrazione delle quote di legittima in capo alla moglie e ai figli e , mediante la proporzionale Pt_3 Pt_2 riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di , condannando CP_1 quest'ultima a corrispondere le somme di denaro necessarie per la reintegrazione delle quote di riserva, oltre che alla rifusione delle spese e compensi di causa.
A fondamento delle proprie domande gli attori deducevano che , con Persona_1 testamento pubblico datato 18/06/2019, pubblicato in data 10/06/2022 dal Notaio dott.
, iscritto al Collegio notarile di Taranto, nominava la figlia Persona_2 CP_1 erede universale di tutte le proprie sostanze mobili, immobili, ratei e somme, in particolare, della metà indivisa dell'abitazione sita in Manduria, via Magna Grecia n. 28 e di tutti gli oggetti contenuti nell'abitazione sita in Manduria, via Giancane n. 15/A; che, pertanto, il de cuius aveva totalmente pretermesso la moglie e due dei tre figli, odierni attori;
che, inoltre,
l'abitazione sita in Manduria via Magna Grecia, cointestata tra il de cuius e la di lui moglie,
a seguito di successione testamentaria, risultava intestata per la metà a Parte_1
e per la restante parte ad;
che tale abitazione ha un valore complessivo di circa CP_1
130.000 euro, mentre gli oggetti indicati nel testamento, che si trovavano nell'abitazione di via Magna Grecia, hanno un valore complessivo di 2.500 euro;
che peraltro il de cuius era titolare di somme di denaro depositate dapprima presso la Banca BCC-filiale di Avetrana, trasferite presso altro istituto di credito da quando nell'anno 2016 si era a sua volta trasferito pagina 2 di 5 a vivere a Bergamo;
che, infatti, era titolare di emolumenti pensionistici che Persona_1 dall'anno 2016 all'anno 2022 (quando sopraggiungeva la sua morte) avrebbero potuto consentire un ulteriore accumulo di denaro, salve eventuali dazioni o donazioni effettuate in favore della figlia;
che, pertanto, le disposizioni testamentarie in favore di CP_1 [...]
eccedevano la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre, motivo per cui si CP_1 rendeva necessario ridurre proporzionalmente, secondo legge, le donazioni e le disposizioni testamentarie lesive;
che, infine, in data 17/11/2022 gli attori esperivano la procedura di mediazione obbligatoria, che si chiudeva con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Con comparsa depositata in data 26/09/2023 si costituiva in giudizio , CP_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto. Più in particolare, la convenuta rappresentava che nominava la stessa erede universale con testamento Persona_1 pubblico in quanto, negli ultimi 20 anni della sua vita, il padre non aveva più avuto alcun contatto né con il figlio , residente a [...], né con il figlio , residente Pt_3 Pt_2
a Roma;
che, infatti, si era completamente disinteressato di entrambi i genitori da Pt_3 oltre vent'anni, trattandoli come estranei, non andando mai a trovarli ne contattandoli telefonicamente, non sapendo nulla sulle loro condizioni, … abbandonando completamente
a se stesso il padre (p. 2); che pure , trattenuto a Roma, manteneva rapporti e Pt_2 contatti solamente con la madre, evitando ogni tipo di rapporto col padre, anche il solo minimo contatto telefonico, rendendosi addirittura irreperibile alle chiamate della sorella CP_
da quando il padre si era trasferito a Treviglio (p. 2); che pure con la ex coniuge,
[...]
i rapporti erano sempre stati burrascosi, tanto che tra gli stessi interveniva il Parte_1 decreto del Tribunale di Taranto di omologa della separazione in data 4 luglio 2016, ovvero dopo 55 anni di matrimonio, decisione all'epoca assunta da a causa delle Persona_1 angherie e denigrazioni continue della coniuge (p. 2); che dopo aver lavorato Persona_1 per molti anni come operaio in una cava svolgendo lavori pesanti che incidevano in maniera grave sulle sue condizioni fisiche, si sottoponeva a diversi interventi di protesi nel 2016,
2018 e 2020; che nel Marzo 2016 il padre si trasferiva a casa della figlia, dapprima a
Manduria e successivamente a Treviglio dove il nucleo si spostava per motivi lavorativi;
che a Treviglio molteplici furono i ricoveri del genitore, anche per forme neoplastiche che si erano sviluppate e l'unica a prestare assistenza giorno e notte era proprio la figlia che CP_1 sacrificava la propria famiglia per dedicarsi al padre, sottraendo tempo al marito e all'unico figlio minorenne per seguire il genitore nelle varie tappe ospedaliere;
che ciò ha comportato pagina 3 di 5 numerosi esborsi per i quali l'indennità pensionistica percepita dal padre non era sufficiente, tanto che lo stesso marito di , anticipava parte di queste spese, CP_1 Persona_3 sebbene il nucleo fosse in affitto e gravato da un canone mensile di 570 euro, canone al quale partecipava a sua volta;
che, comunque, era l'unica figlia su cui entrambi Persona_1 CP_1
i genitori hanno potuto fare affidamento sin dalla sua adolescenza, essendosi occupata di tutte le faccende domestiche, assistendo padre e madre, da sola, senza che i fratelli si occupassero di nulla;
che peraltro, la convenuta aveva dovuto sospendere per sei anni la ricerca di un lavoro per stare accanto al padre, domeniche e festivi compresi, giorno e notte;
che, pertanto, le indennità pensionistiche percepite da sono state totalmente Persona_1 prosciugate dai suoi ricoveri, tanto che dovette far fronte alle spese personali del padre CP_1 con parte dello stipendio del proprio marito;
che la medesima aveva pagato interamente il funerale del genitore e la cremazione per un totale di 2.600 euro, somma quasi totalmente anticipata dal marito della convenuta;
che gli oggetti indicati nel testamento non sono mai stati consegnati all'erede universale, la quale non è neppure in possesso delle chiavi dell'abitazione lasciatale dal padre;
che, in ogni caso, vanta il diritto di Parte_1 abitazione previsto per legge, sicché la sua richiesta è parzialmente superflua considerato che ci vive stabilmente dal momento dell'acquisto e la convenuta non ha mai opposto resistenza;
che, pertanto, la quota di legittima reclamata dagli odierni attori dovrebbe essere calcolata a fronte delle decurtazioni relative alle spese di assistenza in favore di CP_1
e di tutte le altre spese anticipate tramite lo stipendio del marito, comprese le spese del funerale e della cremazione del defunto padre, che la convenuta richiedeva agli odierni attori, così come un rimborso “ICI” ricevuto da , la cui metà spetta alla figlia Parte_1 in veste di erede universale. Alla luce dei fatti sopra esposti la convenuta chiedeva di rigettare le domande degli attori e, in via subordinata, di dichiarare escluse dalla ripartizione delle quote quanto spettante alla medesima quale corrispettivo per le spese di assistenza prestate in favore del padre, per le spese del funerale e di cremazione, condannando gli attori a rimborsare, anche a titolo di giustificato arricchimento, le somme accertate e provate come dovute, da portare in detrazione e compensazione sulle quote da ripartire, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, con riserva di attribuzione dell'intero cespite e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c., in corso di causa i difensori delle parti avviavano le trattative per la definizione bonaria della controversia. pagina 4 di 5 All'udienza cartolare fissata per il giorno 16/04/2025, i difensori depositavano copia della scrittura privata di transazione sottoscritta dalle parti, volta a definire le questioni tra loro controverse nel presente giudizio con l'espressa rinuncia alla prosecuzione della causa.
All'udienza “cartolare” tenutasi in data 03/06/2025 i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate, rinunziando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, agli atti risulta depositato l'atto di transazione personalmente sottoscritto dalle parti,
e dai loro difensori costituiti, comunque, muniti della procura speciale di rinunziare agli atti del giudizio.
Tutto ciò premesso, verificata la regolarità formale delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione fatte dai procuratori speciali delle parti, il processo deve dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 306, co. 3 c.p.c. Quanto alle spese di lite, l'art. 306, ult. co. c.p.c., prevede che
“il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Le parti hanno concordato di compensare le spese, con rinunzia dei difensori al vincolo della solidarietà professionale.
Nella presente decisione, non avendo le parti documentato di aver proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale, il Collegio non può che rigettare la richiesta di cancellazione di eventuali trascrizioni nei pubblici registri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
DICHIARA l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite, con rinunzia dei procuratori al vincolo di solidarietà professionale.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 03/06/2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il proc. dom. avv. PARLATANO DAVIDE del Foro di Macerata, giusta procura agli atti;
contro
(C.F. ), con il proc. dom. avv. PICCIONE SARA CP_1 C.F._4 del Foro di Taranto, giusta procura agli atti;
OGGETTO: Impugnazione di testamento e azione di riduzione per la lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente dalle parti come segue: “precisano le rispettive conclusioni, riportandosi alla transazione depositata e sottoscritta personalmente dalle parti - nella quale le medesime parti danno atto della rinunzia delle rispettive domande - e rinunciando ai termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di repliche. Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti ed i procuratori legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale. L'Avv. Parlatano e l'Avv. Piccione chiedono ordinarsi la cancellazione di eventuali trascrizioni nei pubblici registri,
pagina 1 di 5 apportando eventuali modifiche sulla base della decisione dell'On.le Organo Giudicante.
Salvis iuribus”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/06/2023, , Parte_1
e - premesso di essere rispettivamente moglie e figli di Parte_2 Parte_3
(nato a [...] il [...] e deceduto in Treviglio il 02/04/2022) - Persona_1 convenivano in giudizio , parimenti figlia del de cuius , chiedendo CP_1 Persona_1 di: ricostruire l'asse ereditario del de cuius e dichiarare eredi legittimi la moglie e i di lui figli;
dichiarare la nullità di eventuali donazioni eseguite dal de cuius senza il rispetto delle forme di cui all'art. 782 codice civile;
riunire anche fittiziamente il relictum e il donatum per il valore che risulterà di giustizia e determinare la quota disponibile pari al 25% del patrimonio del de cuius; dichiarare e accertare che le disposizioni testamentarie del de cuius sono lesive delle quote di riserva spettanti agli odierni attori e, così, dichiarare nulle o inefficaci queste disposizioni testamentarie disponendo la reintegrazione delle quote di legittima in capo alla moglie e ai figli e , mediante la proporzionale Pt_3 Pt_2 riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di , condannando CP_1 quest'ultima a corrispondere le somme di denaro necessarie per la reintegrazione delle quote di riserva, oltre che alla rifusione delle spese e compensi di causa.
A fondamento delle proprie domande gli attori deducevano che , con Persona_1 testamento pubblico datato 18/06/2019, pubblicato in data 10/06/2022 dal Notaio dott.
, iscritto al Collegio notarile di Taranto, nominava la figlia Persona_2 CP_1 erede universale di tutte le proprie sostanze mobili, immobili, ratei e somme, in particolare, della metà indivisa dell'abitazione sita in Manduria, via Magna Grecia n. 28 e di tutti gli oggetti contenuti nell'abitazione sita in Manduria, via Giancane n. 15/A; che, pertanto, il de cuius aveva totalmente pretermesso la moglie e due dei tre figli, odierni attori;
che, inoltre,
l'abitazione sita in Manduria via Magna Grecia, cointestata tra il de cuius e la di lui moglie,
a seguito di successione testamentaria, risultava intestata per la metà a Parte_1
e per la restante parte ad;
che tale abitazione ha un valore complessivo di circa CP_1
130.000 euro, mentre gli oggetti indicati nel testamento, che si trovavano nell'abitazione di via Magna Grecia, hanno un valore complessivo di 2.500 euro;
che peraltro il de cuius era titolare di somme di denaro depositate dapprima presso la Banca BCC-filiale di Avetrana, trasferite presso altro istituto di credito da quando nell'anno 2016 si era a sua volta trasferito pagina 2 di 5 a vivere a Bergamo;
che, infatti, era titolare di emolumenti pensionistici che Persona_1 dall'anno 2016 all'anno 2022 (quando sopraggiungeva la sua morte) avrebbero potuto consentire un ulteriore accumulo di denaro, salve eventuali dazioni o donazioni effettuate in favore della figlia;
che, pertanto, le disposizioni testamentarie in favore di CP_1 [...]
eccedevano la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre, motivo per cui si CP_1 rendeva necessario ridurre proporzionalmente, secondo legge, le donazioni e le disposizioni testamentarie lesive;
che, infine, in data 17/11/2022 gli attori esperivano la procedura di mediazione obbligatoria, che si chiudeva con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta.
Con comparsa depositata in data 26/09/2023 si costituiva in giudizio , CP_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto. Più in particolare, la convenuta rappresentava che nominava la stessa erede universale con testamento Persona_1 pubblico in quanto, negli ultimi 20 anni della sua vita, il padre non aveva più avuto alcun contatto né con il figlio , residente a [...], né con il figlio , residente Pt_3 Pt_2
a Roma;
che, infatti, si era completamente disinteressato di entrambi i genitori da Pt_3 oltre vent'anni, trattandoli come estranei, non andando mai a trovarli ne contattandoli telefonicamente, non sapendo nulla sulle loro condizioni, … abbandonando completamente
a se stesso il padre (p. 2); che pure , trattenuto a Roma, manteneva rapporti e Pt_2 contatti solamente con la madre, evitando ogni tipo di rapporto col padre, anche il solo minimo contatto telefonico, rendendosi addirittura irreperibile alle chiamate della sorella CP_
da quando il padre si era trasferito a Treviglio (p. 2); che pure con la ex coniuge,
[...]
i rapporti erano sempre stati burrascosi, tanto che tra gli stessi interveniva il Parte_1 decreto del Tribunale di Taranto di omologa della separazione in data 4 luglio 2016, ovvero dopo 55 anni di matrimonio, decisione all'epoca assunta da a causa delle Persona_1 angherie e denigrazioni continue della coniuge (p. 2); che dopo aver lavorato Persona_1 per molti anni come operaio in una cava svolgendo lavori pesanti che incidevano in maniera grave sulle sue condizioni fisiche, si sottoponeva a diversi interventi di protesi nel 2016,
2018 e 2020; che nel Marzo 2016 il padre si trasferiva a casa della figlia, dapprima a
Manduria e successivamente a Treviglio dove il nucleo si spostava per motivi lavorativi;
che a Treviglio molteplici furono i ricoveri del genitore, anche per forme neoplastiche che si erano sviluppate e l'unica a prestare assistenza giorno e notte era proprio la figlia che CP_1 sacrificava la propria famiglia per dedicarsi al padre, sottraendo tempo al marito e all'unico figlio minorenne per seguire il genitore nelle varie tappe ospedaliere;
che ciò ha comportato pagina 3 di 5 numerosi esborsi per i quali l'indennità pensionistica percepita dal padre non era sufficiente, tanto che lo stesso marito di , anticipava parte di queste spese, CP_1 Persona_3 sebbene il nucleo fosse in affitto e gravato da un canone mensile di 570 euro, canone al quale partecipava a sua volta;
che, comunque, era l'unica figlia su cui entrambi Persona_1 CP_1
i genitori hanno potuto fare affidamento sin dalla sua adolescenza, essendosi occupata di tutte le faccende domestiche, assistendo padre e madre, da sola, senza che i fratelli si occupassero di nulla;
che peraltro, la convenuta aveva dovuto sospendere per sei anni la ricerca di un lavoro per stare accanto al padre, domeniche e festivi compresi, giorno e notte;
che, pertanto, le indennità pensionistiche percepite da sono state totalmente Persona_1 prosciugate dai suoi ricoveri, tanto che dovette far fronte alle spese personali del padre CP_1 con parte dello stipendio del proprio marito;
che la medesima aveva pagato interamente il funerale del genitore e la cremazione per un totale di 2.600 euro, somma quasi totalmente anticipata dal marito della convenuta;
che gli oggetti indicati nel testamento non sono mai stati consegnati all'erede universale, la quale non è neppure in possesso delle chiavi dell'abitazione lasciatale dal padre;
che, in ogni caso, vanta il diritto di Parte_1 abitazione previsto per legge, sicché la sua richiesta è parzialmente superflua considerato che ci vive stabilmente dal momento dell'acquisto e la convenuta non ha mai opposto resistenza;
che, pertanto, la quota di legittima reclamata dagli odierni attori dovrebbe essere calcolata a fronte delle decurtazioni relative alle spese di assistenza in favore di CP_1
e di tutte le altre spese anticipate tramite lo stipendio del marito, comprese le spese del funerale e della cremazione del defunto padre, che la convenuta richiedeva agli odierni attori, così come un rimborso “ICI” ricevuto da , la cui metà spetta alla figlia Parte_1 in veste di erede universale. Alla luce dei fatti sopra esposti la convenuta chiedeva di rigettare le domande degli attori e, in via subordinata, di dichiarare escluse dalla ripartizione delle quote quanto spettante alla medesima quale corrispettivo per le spese di assistenza prestate in favore del padre, per le spese del funerale e di cremazione, condannando gli attori a rimborsare, anche a titolo di giustificato arricchimento, le somme accertate e provate come dovute, da portare in detrazione e compensazione sulle quote da ripartire, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, con riserva di attribuzione dell'intero cespite e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c., in corso di causa i difensori delle parti avviavano le trattative per la definizione bonaria della controversia. pagina 4 di 5 All'udienza cartolare fissata per il giorno 16/04/2025, i difensori depositavano copia della scrittura privata di transazione sottoscritta dalle parti, volta a definire le questioni tra loro controverse nel presente giudizio con l'espressa rinuncia alla prosecuzione della causa.
All'udienza “cartolare” tenutasi in data 03/06/2025 i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate, rinunziando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, agli atti risulta depositato l'atto di transazione personalmente sottoscritto dalle parti,
e dai loro difensori costituiti, comunque, muniti della procura speciale di rinunziare agli atti del giudizio.
Tutto ciò premesso, verificata la regolarità formale delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione fatte dai procuratori speciali delle parti, il processo deve dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 306, co. 3 c.p.c. Quanto alle spese di lite, l'art. 306, ult. co. c.p.c., prevede che
“il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Le parti hanno concordato di compensare le spese, con rinunzia dei difensori al vincolo della solidarietà professionale.
Nella presente decisione, non avendo le parti documentato di aver proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale, il Collegio non può che rigettare la richiesta di cancellazione di eventuali trascrizioni nei pubblici registri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
DICHIARA l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite, con rinunzia dei procuratori al vincolo di solidarietà professionale.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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