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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 12/02/2026, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2103/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3212/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440454 RI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401440454, notificato in data 08.11.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 3.057,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della
RI e EF per gli anni dal 2018 al 2023 relativamente alla utenza in Indirizzo_lin catasto al Daticatastali 1.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce di aver regolarmente versato quanto dovuto in relazione all'immobile originariamente censito al catasto al Daticatastali_1
, alla Indirizzo 2 snc e successivamente oggetto di variazione toponomastica alla Indirizzo_1
Roma Capitale si costituisce tardivamente in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
19.01.26, due giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere "mere difese" in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte rileva come le eccezioni di parte ricorrente non siano sostenute da adeguata prova documentale e pertanto non siano accoglibili.
Nulla per le spese in ragione della equiparazione della costituzione tardiva di Roma Capitale alla mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
ER TI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3212/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440454 RI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401440454, notificato in data 08.11.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 3.057,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della
RI e EF per gli anni dal 2018 al 2023 relativamente alla utenza in Indirizzo_lin catasto al Daticatastali 1.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce di aver regolarmente versato quanto dovuto in relazione all'immobile originariamente censito al catasto al Daticatastali_1
, alla Indirizzo 2 snc e successivamente oggetto di variazione toponomastica alla Indirizzo_1
Roma Capitale si costituisce tardivamente in giudizio e ribadisce la legittimità della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
19.01.26, due giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere "mere difese" in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte rileva come le eccezioni di parte ricorrente non siano sostenute da adeguata prova documentale e pertanto non siano accoglibili.
Nulla per le spese in ragione della equiparazione della costituzione tardiva di Roma Capitale alla mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
ER TI