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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6121 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Servitù”, riservata in decisione all'udienza di trattazione scritta del 13.01.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Schiavone ed elettivamente domiciliata in Casal di Principe
(CE), alla via C. Battisti, n. 21
(attrice)
E
(p.iva: ), in persona del legale rappresentate p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura a tergo della copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Perone
ed elettivamente domiciliata in Alife (CE), alla piazza Vessella, n. 3 presso lo studio dell'avv.
Nicoletta De Balsi
(convenuta)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e comparse conclusionali e di replica,
depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, - nella qualità di proprietaria del fondo sito in Cancello ed Parte_1
Arnone, località Bonito, riportato in catasto terreni al foglio 42 p.lle 30 e 5308, esteso per ettari 8.03.10, giusta atto di compravendita per notar del 21.07.2011 - conveniva in Per_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare in via principale alla rimozione dei pali,
con sovrastanti fili della linea telefonica che deduceva installati sul proprio fondo, in assenza di autorizzazioni, e al ristoro dei danni subiti da liquidarsi anche in via equitativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, per sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento danno per l'impedita integrale utilizzazione del bene, con refusione di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in nome del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la quale contestando energicamente la ricostruzione offerta da parte attrice,
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice;
nel merito, instava per il rigetto totale della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
con refusione di spese di lite.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, veniva ammessa ed espletata prova orale;
di poi, veniva disposta, espletata e depositata consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa e,
all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo qualche rinvio e cambio della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto: in prelimine, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, invero: “Qualora la società concessionaria del servizio
telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti
ablatori, ed in difetto altresì di piani esecutivi (e non semplici progetti di massima) per l'esecuzione
delle relative opere, debitamente approvati secondo la disciplina dettata in materia di
telecomunicazioni dagli artt. 185 e seguenti del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione
integrante dichiarazione di pubblica utilità), deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto
fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si
verte in tema di tutela di posizioni diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non
ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione” (cfr. S.U. n.
23623/07).
Nel caso di specie non risulta dimostrata l'esistenza di provvedimenti amministrativi relativi alle opere oggetto di causa, di talchè la posizione vantata dall'attrice è da ricondurre nell'alveo del diritto soggettivo, sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, che, pertanto, può dirsi qui giustamente radicata.
Passando al merito della controversia, va evidenziato quanto segue.
L'attrice ha domandato, in via principale, la rimozione dei pali e degli annessi fili della linea telefonica da parte della sul presupposto che tali opere siano state - Controparte_1
illegittimamente e senza alcun tipo di autorizzazione - installate dalla sul fondo di sua CP_1
proprietà.
Epperò, tale circostanza è stata sconfessata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , il quale - pur a seguito di rilievi topografi effettuati sui luoghi di Persona_2
causa - ha accertato senz'ombra di dubbio che i pali telefonici della non Controparte_1
trovano collazione sul fondo in titolarità dell'attrice, ma insistono tutti sulla particella n. 11 di proprietà dell'amministrazione provinciale di Caserta, di talchè a differenza di quanto sostenuto dalla non può configurarsi nel caso di specie alcuna occupazione abusiva della sua Pt_1
proprietà.
Nello specifico, l'ing. - descritti dettagliatamente i luoghi di causa ed effettuati gli Per_2
opportuni rilievi topografici al fine di fugare ogni dubbio sull'ubicazione dei pali a sostegno della linea telefonica - ha accertato che i pali oggetto di causa “numerati da 1 a 8” “insistono tutti sul
terreno della part. 11 di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Caserta”.
Le risultanze cui è pervenuto il ctu appaiono - siccome sorrette da ragionamento immune da vizi e ampiamente suffragate da precise, logiche e coerenti considerazioni - pienamente condivisibili;
di contro, prive di pregio e sostegno si appalesano le contestazioni mosse dalla difesa attorea ai rilievi topografici effettuati dall'ausiliario del CTU, che risultano sconfessate dallo stesso topografo,
geom. , in sede di osservazioni finali nella perizia de qua (vd. pag. 25-28 – Persona_3
Relazione Tecnica Finale R.G. 6121/2017).
La domanda di rimozione dei pali e di ripristino dello status quo ante proposta in via principale dalla non può pertanto trovare accoglimento, non ricorrendo nella specie - alle luce delle Pt_1
risultanze tecniche di causa - l'illecita imposizione sul fondo dell'attrice di un peso diretto.
Il CTU, però, valutata la distanza intercorrente tra i contestati pali telefoni e la linea di confine dei fondi dell'attrice, nonché la normativa speciale operante in materia, ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, una servitù coattiva di passaggio.
Come è noto, la materia de qua è stata normativamente disciplinata dagli articoli 91 e 92 del D.Lvo
n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che ha riordinato ed aggiornato quanto già
previsto nel R.D. n. 1775/1933 e apportato modifiche al D.P. 29.03.1973 n.156.
Nel caso di specie, come accertato dal c.t.u., siamo al cospetto dell'ipotesi prevista dall'art. 92, il quale recita espressamente “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al
passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90,
sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e
della legge 1° agosto 2002, n. 166 […] La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del
piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni,
impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.”
Ed invero, in caso di limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e/o alla diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico possono essere costituite servitù di passaggio coattive, purché venga riconosciuto un indennizzo al proprietario del fondo gravato dalla servitù. L' indennizzo risarcitorio dovuto al proprietario del fondo sul quale è stata costituita la servitù di passaggio coattiva va ragguagliato al danno in concreto cagionato al fondo servente, per la determinazione del quale va considerato non solo il valore della superficie di terreno assoggettata a servitù, ma anche ogni altro pregiudizio subito dal fondo. In sostanza l'indennità deve essere proporzionata al danno cagionato al fondo servente, danno da intendersi come diminuzione di valore del fondo servente rappresentata dalla differenza tra il valore antecedente alla costituzione della servitù e il valore del fondo minorato dalla stessa esistenza della servitù, nonché da tutte le effettive menomazioni subite dal fondo.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerso dal rilievo topografico che ha di fatto escluso l'asservimento dei fondi di proprietà attorea, nulla spetta all'attrice sotto tale profilo, a titolo di danni (cfr: ctu p.15: “V10 € 0”).
Di contro, il consulente d'ufficio ha riconosciuto in specie un danno in favore dell'attrice “Per
quanto concerne la determinazione di V2, ovvero del valore dell'area di transito sotteso ai fili”
tenuto conto che: “qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, di sostituzione del cavo aereo, di sostituzione di un palo poiché lesionato /rotto / obsoleto, può essere eseguito solo ed esclusivamente accedendo
dal lato in proprietà attrice non essendo, di fatto, disponibile un terreno piano sufficientemente
largo sul lato SP18” e che “per poter accedere liberamente all'interno della part. 5360 e 5361 in
proprietà attrice, è necessario poter disporre delle chiavi di accesso dei n°2 cancelli. Non risulta
agli atti che dette chiavi siano o sono state in possesso della convenuta”. Il consulente quantifica tale voce di indennizzo €. 3.127, cui aggiunge l'imposta “ImpV2” di €. 11,69. Il consulente, infine,
riconosce all'attrice un'ulteriore voce di danno dell'importo di € 500,00, precisamente: “all'attrice
va riconosciuto un danno (D) dovuto alla posa in opera da parte della convenuta di un tirante
ortogonale a sostegno del palo n.
1. L'utilizzo del dispositivo è stato esposto al §2 . 4 , pag. 6 . Il
tirante è stato ancorato dalla convenuta nel muro di cinta della part. 5360; esso costituisce
senz'altro un aggravio per il muro di cinta. Il tirante, in condizioni normali, non induce
sollecitazioni statiche e/o dinamiche elevate ma in condizioni meteorologiche particolari (es. in
presenza di forte vento) o a seguito di sisma, il muro viene sottoposto a sollecitazioni a taglio.
Inoltre, per una superficie di muro (ndr. alto 1 mt) stimata in circa 2 m², il tirante con relativa
staffa, impedisce al muro di essere utilizzato per altri usi”. Il tasso di interesse nel 2022 è del
1,25%. Tali valori vanno riconosciuti in favore dell'attrice in ragione di ¼ e, pertanto, all'attrice è
dovuta definitivamente la somma complessiva di €. 1.284,09 (cfr: ctu p. 20 “calcolo indennità”), a titolo di indennizzo, da parte della convenuta oltre interessi dalla pronuncia Controparte_1
al soddisfo.
Nessuna altra voce di danno, pur quanto a dedotti danni derivanti dall'impedita integrale utilizzazione del bene, sempre richiesta dall'attrice, può essere ad essa riconosciuta, in assenza di sufficiente riscontro probatorio.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in causa, in ragione dell'esito del giudizio e della natura delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da , Parte_1
nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ed assorbita Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di di €. Parte_1
1.284,09, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 92 D.L. 259/2003, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 8.04.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6121 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Servitù”, riservata in decisione all'udienza di trattazione scritta del 13.01.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Schiavone ed elettivamente domiciliata in Casal di Principe
(CE), alla via C. Battisti, n. 21
(attrice)
E
(p.iva: ), in persona del legale rappresentate p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura a tergo della copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Francesco Perone
ed elettivamente domiciliata in Alife (CE), alla piazza Vessella, n. 3 presso lo studio dell'avv.
Nicoletta De Balsi
(convenuta)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e comparse conclusionali e di replica,
depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, - nella qualità di proprietaria del fondo sito in Cancello ed Parte_1
Arnone, località Bonito, riportato in catasto terreni al foglio 42 p.lle 30 e 5308, esteso per ettari 8.03.10, giusta atto di compravendita per notar del 21.07.2011 - conveniva in Per_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare in via principale alla rimozione dei pali,
con sovrastanti fili della linea telefonica che deduceva installati sul proprio fondo, in assenza di autorizzazioni, e al ristoro dei danni subiti da liquidarsi anche in via equitativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, per sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento danno per l'impedita integrale utilizzazione del bene, con refusione di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in nome del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la quale contestando energicamente la ricostruzione offerta da parte attrice,
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice;
nel merito, instava per il rigetto totale della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
con refusione di spese di lite.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, veniva ammessa ed espletata prova orale;
di poi, veniva disposta, espletata e depositata consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa e,
all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo qualche rinvio e cambio della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto: in prelimine, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, invero: “Qualora la società concessionaria del servizio
telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti
ablatori, ed in difetto altresì di piani esecutivi (e non semplici progetti di massima) per l'esecuzione
delle relative opere, debitamente approvati secondo la disciplina dettata in materia di
telecomunicazioni dagli artt. 185 e seguenti del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione
integrante dichiarazione di pubblica utilità), deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto
fondo di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si
verte in tema di tutela di posizioni diritto-soggettivo, lese da comportamenti materiali non
ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione” (cfr. S.U. n.
23623/07).
Nel caso di specie non risulta dimostrata l'esistenza di provvedimenti amministrativi relativi alle opere oggetto di causa, di talchè la posizione vantata dall'attrice è da ricondurre nell'alveo del diritto soggettivo, sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, che, pertanto, può dirsi qui giustamente radicata.
Passando al merito della controversia, va evidenziato quanto segue.
L'attrice ha domandato, in via principale, la rimozione dei pali e degli annessi fili della linea telefonica da parte della sul presupposto che tali opere siano state - Controparte_1
illegittimamente e senza alcun tipo di autorizzazione - installate dalla sul fondo di sua CP_1
proprietà.
Epperò, tale circostanza è stata sconfessata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , il quale - pur a seguito di rilievi topografi effettuati sui luoghi di Persona_2
causa - ha accertato senz'ombra di dubbio che i pali telefonici della non Controparte_1
trovano collazione sul fondo in titolarità dell'attrice, ma insistono tutti sulla particella n. 11 di proprietà dell'amministrazione provinciale di Caserta, di talchè a differenza di quanto sostenuto dalla non può configurarsi nel caso di specie alcuna occupazione abusiva della sua Pt_1
proprietà.
Nello specifico, l'ing. - descritti dettagliatamente i luoghi di causa ed effettuati gli Per_2
opportuni rilievi topografici al fine di fugare ogni dubbio sull'ubicazione dei pali a sostegno della linea telefonica - ha accertato che i pali oggetto di causa “numerati da 1 a 8” “insistono tutti sul
terreno della part. 11 di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Caserta”.
Le risultanze cui è pervenuto il ctu appaiono - siccome sorrette da ragionamento immune da vizi e ampiamente suffragate da precise, logiche e coerenti considerazioni - pienamente condivisibili;
di contro, prive di pregio e sostegno si appalesano le contestazioni mosse dalla difesa attorea ai rilievi topografici effettuati dall'ausiliario del CTU, che risultano sconfessate dallo stesso topografo,
geom. , in sede di osservazioni finali nella perizia de qua (vd. pag. 25-28 – Persona_3
Relazione Tecnica Finale R.G. 6121/2017).
La domanda di rimozione dei pali e di ripristino dello status quo ante proposta in via principale dalla non può pertanto trovare accoglimento, non ricorrendo nella specie - alle luce delle Pt_1
risultanze tecniche di causa - l'illecita imposizione sul fondo dell'attrice di un peso diretto.
Il CTU, però, valutata la distanza intercorrente tra i contestati pali telefoni e la linea di confine dei fondi dell'attrice, nonché la normativa speciale operante in materia, ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, una servitù coattiva di passaggio.
Come è noto, la materia de qua è stata normativamente disciplinata dagli articoli 91 e 92 del D.Lvo
n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che ha riordinato ed aggiornato quanto già
previsto nel R.D. n. 1775/1933 e apportato modifiche al D.P. 29.03.1973 n.156.
Nel caso di specie, come accertato dal c.t.u., siamo al cospetto dell'ipotesi prevista dall'art. 92, il quale recita espressamente “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al
passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90,
sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e
della legge 1° agosto 2002, n. 166 […] La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del
piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni,
impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.”
Ed invero, in caso di limitazioni legali della proprietà dovute all'installazione e/o alla diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico possono essere costituite servitù di passaggio coattive, purché venga riconosciuto un indennizzo al proprietario del fondo gravato dalla servitù. L' indennizzo risarcitorio dovuto al proprietario del fondo sul quale è stata costituita la servitù di passaggio coattiva va ragguagliato al danno in concreto cagionato al fondo servente, per la determinazione del quale va considerato non solo il valore della superficie di terreno assoggettata a servitù, ma anche ogni altro pregiudizio subito dal fondo. In sostanza l'indennità deve essere proporzionata al danno cagionato al fondo servente, danno da intendersi come diminuzione di valore del fondo servente rappresentata dalla differenza tra il valore antecedente alla costituzione della servitù e il valore del fondo minorato dalla stessa esistenza della servitù, nonché da tutte le effettive menomazioni subite dal fondo.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerso dal rilievo topografico che ha di fatto escluso l'asservimento dei fondi di proprietà attorea, nulla spetta all'attrice sotto tale profilo, a titolo di danni (cfr: ctu p.15: “V10 € 0”).
Di contro, il consulente d'ufficio ha riconosciuto in specie un danno in favore dell'attrice “Per
quanto concerne la determinazione di V2, ovvero del valore dell'area di transito sotteso ai fili”
tenuto conto che: “qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, di sostituzione del cavo aereo, di sostituzione di un palo poiché lesionato /rotto / obsoleto, può essere eseguito solo ed esclusivamente accedendo
dal lato in proprietà attrice non essendo, di fatto, disponibile un terreno piano sufficientemente
largo sul lato SP18” e che “per poter accedere liberamente all'interno della part. 5360 e 5361 in
proprietà attrice, è necessario poter disporre delle chiavi di accesso dei n°2 cancelli. Non risulta
agli atti che dette chiavi siano o sono state in possesso della convenuta”. Il consulente quantifica tale voce di indennizzo €. 3.127, cui aggiunge l'imposta “ImpV2” di €. 11,69. Il consulente, infine,
riconosce all'attrice un'ulteriore voce di danno dell'importo di € 500,00, precisamente: “all'attrice
va riconosciuto un danno (D) dovuto alla posa in opera da parte della convenuta di un tirante
ortogonale a sostegno del palo n.
1. L'utilizzo del dispositivo è stato esposto al §2 . 4 , pag. 6 . Il
tirante è stato ancorato dalla convenuta nel muro di cinta della part. 5360; esso costituisce
senz'altro un aggravio per il muro di cinta. Il tirante, in condizioni normali, non induce
sollecitazioni statiche e/o dinamiche elevate ma in condizioni meteorologiche particolari (es. in
presenza di forte vento) o a seguito di sisma, il muro viene sottoposto a sollecitazioni a taglio.
Inoltre, per una superficie di muro (ndr. alto 1 mt) stimata in circa 2 m², il tirante con relativa
staffa, impedisce al muro di essere utilizzato per altri usi”. Il tasso di interesse nel 2022 è del
1,25%. Tali valori vanno riconosciuti in favore dell'attrice in ragione di ¼ e, pertanto, all'attrice è
dovuta definitivamente la somma complessiva di €. 1.284,09 (cfr: ctu p. 20 “calcolo indennità”), a titolo di indennizzo, da parte della convenuta oltre interessi dalla pronuncia Controparte_1
al soddisfo.
Nessuna altra voce di danno, pur quanto a dedotti danni derivanti dall'impedita integrale utilizzazione del bene, sempre richiesta dall'attrice, può essere ad essa riconosciuta, in assenza di sufficiente riscontro probatorio.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in causa, in ragione dell'esito del giudizio e della natura delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da , Parte_1
nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ed assorbita Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di di €. Parte_1
1.284,09, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 92 D.L. 259/2003, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
2) Rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 8.04.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)