Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 07.05.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.15411 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Stefano Pettorino, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver collaborato dal 2016 con il convenuto er l'apertura e l'avvio di un Controparte_1 centro tatuaggi mettendo a disposizione le proprie risorse economiche per un totale di €
25.000,00; che in data 29.06.2016 il convenuto ha avviato la Blood Art Tattoo e Piercing di cui risultava il titolare;
che dal 29.06.2016 al 30.04.2017 la ricorrente ha svolto attività lavorativa presso la suddetta dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00, senza percepire alcuna retribuzione e svolgendo mansioni di preparazione dei progetti, gestione degli appuntamenti e delle telefonate, pulizie igienico/sanitarie, preparazione dei clienti, rendicontazione della cassa e fatturazione;
che
che tale collaborazione si è protratta fino al 17.04.2017 quando, dopo i solleciti di pagamento rimasti inevasi, anche mediante diffida e messa in mora a mezzo PEC, il rapporto si è interrotto.
Tanto premesso, deducendo che la dedotta collaborazione è consistita in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non in un rapporto di associazione in partecipazione, stante l'assenza di partecipazione agli utili e di aver finanziato con risparmi propri l'attività del convenuto, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare intercorso, alle dipendenze del convenuto, un rapporto di lavoro di tipo subordinato, indeterminato e a tempo pieno e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 48.611,98 - di cui euro 25.000,00 a titolo di prestito o indebito oggettivo per i motivi su indicati - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
ui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
***** Va in premessa evidenziato che le questioni dedotte con il ricorso in esame, con ogni consequenziale capo di domanda, richiedono la preliminare verifica dell'asserita intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e la persona convenuta in giudizio
In particolare , nel ricorso si prospetta una collaborazione di natura subordinata ed è stata formulata la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con , tatuatore professionista, mentre dalla sola lettura dell'atto introduttivo Controparte_1
emerge con ogni evidenza che la presenza della ricorrente presso il locale, in cui, per come dedotto, il predetto ha eseguito il suo lavoro di tatuatore, è stata motivata dal prioritario e sostanziale interesse della ricorrente alla diretta gestione dell'attività economica de qua, essendone la stessa la unica finanziatrice.
Orbene, come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha l'onere di provare, ex art. 2697 primo comma cod. civ., i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, in un giudizio di accertamento, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ebbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto descritto in ricorso, condotta sulla base dei dati fattuali prospettati dalla stessa ricorrente e tenuto conto degli elementi evincibili dagli atti, è senz'altro possibile ritenere infondata la domanda, alla luce del solo quadro fattuale offerto con l'atto introduttivo del giudizio.
In particolare il ruolo di finanziatrice assunto dalla ricorrente non consente di escludere prima facie che la stessa possa aver gestito l'attività economica in questione, avendo un interesse personale al profitto ricavabile, che nulla ha a che fare con una relazione lavorativa di natura subordinata.
La ricorrente infatti ha dedotto di aver 'deciso insieme' al convenuto CP_1
tatuatore di aprire un salone per tatuaggi, ma che sono stati utilizzati esclusivamente i propri risparmi per l'avvio dell'attività, per la ricerca dell'immobile, per il fitto del locale, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La ha altresì precisato che anche i Pt_1
prodotti e i materiali volti a soddisfare la clientela sono stati acquistati unicamente con propri fondi;
di essere stata l'unica responsabile contabile dell'attività commerciale in questione
(Blood Art) provvedendo personalmente al pagamento dei fornitori;
di aver sostenuto tutte le spese necessarie all'attività, attingendo dalle proprie risorse economiche;
che il CP_1 ha svolto essenzialmente l'attività di mero tatuatore professionista, senza alcun interessamento all'andamento gestionale del locale.
Risulta evidente pertanto che il ruolo della ricorrente è stato quello di titolare dell'attività commerciale de qua, dalla stessa intrapresa avendo investito le proprie risorse economiche e gestendone in prima persona ogni aspetto fin dal primo momento.
L'atto introduttivo inoltre presenta evidenti carenze assertive e asseverative con particolare riferimento alle circostanze che dovrebbero provare l'asserita qualità di lavoratore dipendente della . Pt_2
Nel solco della granitica giurisprudenza di legittimità, gli elementi rilevanti e rivelatori della subordinazione sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per l'oggetto e per le modalità detti controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare.
Orbene nel caso di specie la descrizione dei compiti della , con particolare Pt_2
riferimento all'assoggettamento alle direttive della persona indicata come datore di lavoro,
è priva di qualsiasi connotazione fattuale che, se provata, possa condurre a ritenere sussistente un effettivo assoggettamento al potere di controllo e direttivo che caratterizza la subordinazione.
Basti considerare che nella descrizione delle mansioni asseritamente disimpegnate non viene fatto alcun riferimento al ruolo gestionale-direttivo che avrebbe assunto il tatuatore che, di contro, viene descritto come persona del tutto 'disinteressata' alla direzione, alla gestione, all'organizzazione dell'attività economica, sotto ogni profilo.
Basti considerare che la ricorrente – con l'unico capo di prova riguardante la descrizione dei suoi compiti come asseritamente svolti – non fa alcun cenno al potere direttivo e di controllo del soggetto che qualifica suo datore di lavoro, con particolare riferimento alla eterodeterminazione degli orari di lavoro indicati e soprattutto all'assoggettamento al potere di controllo che compete al datore di lavoro, che non emerge in alcun modo dalla descrizione dei fatti ( cfr capo di prova n.4 del ricorso).
In altri termini non è allegato alcun dato fattuale che possa indurre a ritenere - ove effettivamente provato - che le attività che la ricorrente si attribuisce venissero effettuate su specifiche direttive del nè con diretto controllo preventivo o successivo sulla loro CP_1
corretta esecuzione.
Di qui l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta nel ricorso, su circostanze che, per quanto fin qui evidenziato, non condurrebbero al positivo accertamento della dedotta subordinazione, anche ove fossero integralmente confermate dai testimoni.
Risulta chiaro, in definitiva, che l'impegno lavorativo della ricorrente non sia stato
'autoritativamente' inserito in una struttura organizzata da terzi, con insindacabile accettazione delle condizioni , dei tempi e dei modi imposti dal datore di lavoro secondo il tipico 'assoggettamento' che connota la subordinazione, ma piuttosto si sia concretizzato nel proprio esclusivo apporto economico, mediante il finanziamento necessario all'apertura del centro e poi alla sua gestione ( rapporti con clienti e fornitori) per il raggiungimento di uno specifico risultato economico ( profitto). Dovendosi pertanto escludere la sussistenza di una relazione lavorativa di natura
'subordinata' tra le parti, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda per differenze retributive, il ricorso va interamente rigettato.
Nulla per le spese in ragione della contumacia del convenuto
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di giudizio
Napoli 7.5.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)