Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 15/12/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 78/A/2025 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7027 del registro di segreteria, depositato in data 11/7/2025, promosso da
- IS, nato il IS a IS, rappresentato e difeso dall’avv.
DR NO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano n. 82, con domicilio digitale alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org;
contro
- I.N.P.S. in persona del direttore centrale pensioni pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana NA Norrito
(avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco MU (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv.
Francesco Velardi (avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),
giusta procura agli atti;
avverso la sentenza n. 277 del 2024, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 18/7/2024 e pubblicata il 24/7/2024.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 20/11/2025, l’avv. Antonino Calabrò in sostituzione dell’avv. DR NO, giusta delega in atti, per l’appellante e l’avv. Tiziana NA Norrito per l’I.N.P.S.
Ritenuto in
FATTO
1. IS, ispettore superiore della Polizia di Stato, cessato dall’impiego in data 31/7/2015 per limiti di età, con un’anzianità di servizio al 31/12/1995 superiore a 18 anni, chiedeva, con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (cosiddetto
“moltiplicatore”).
2. La locale Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 277 del 2024, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Il giudice di prime cure, dopo avere dato atto che non vi fosse contesa tra le parti circa l’appartenenza del ricorrente alla Polizia di Stato e alla sua cessazione dal servizio per limiti di età, sosteneva che il beneficio chiesto spettasse solo nel caso in cui il trattamento pensionistico fosse liquidato, anche solo in parte, con il sistema contributivo.
All’uopo, sosteneva: “Quanto alle modalità di calcolo del trattamento previdenziale, invece, parte attrice (che aveva maturato, alla data del 31/12/1995, oltre 18 anni di servizio, con conseguente originario diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo) nulla ha sostenuto in ricorso circa la titolarità anche dell’ultimo dei rassegnati presupposti (applicazione anche solo in parte del sistema contributivo) […] ed anzi premette espressamente nell’atto introduttivo che il proprio trattamento è stato calcolato con sistema retributivo (cfr. punto 1 del ricorso). Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini della controversia”.
Aggiungeva che sebbene l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, avesse previsto che, a decorrere dall1/1/2012, la quota di pensione fosse calcolata, anche per i trattamenti interamente retributivi, con il sistema contributivo, l’I.N.P.S., a seguito della modifica operata dall’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, “al fine di individuare il trattamento pensionistico riconoscibile, è tenuto ad effettuare un preliminare duplice computo alternativo, l’uno con il sistema misto (contributivo solo per il servizio maturato a decorrere dal primo gennaio del 2012) e l’altro interamente retributivo, che costituisce il limite massimo del trattamento concretamente riconoscibile”; conseguentemente, il beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 “potrebbe avere applicazione, avuto riguardo ai presupposti di legge […],
esclusivamente in sede di computo preliminare con sistema misto, e non già ai fini del computo con sistema interamente retributivo”.
Nella fattispecie in esame, proseguiva il giudice, l’I.N.P.S. aveva dimostrato “di avere applicato il trattamento previdenziale computato secondo il sistema interamente retributivo (di ammontare non contestato dal ricorrente, se non con riguardo alla mancata applicazione del beneficio invocato), in quanto inferiore al computo alternativo mediante sistema misto (nel cui ambito soltanto avrebbe potuto farsi teoricamente applicazione del beneficio invocato del c.d.
moltiplicatore, peraltro accrescendo ulteriormente l’importo del trattamento previdenziale computato secondo detta modalità), proprio in applicazione del richiamato disposto dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, applicazione di tale disposto che è stata espressamente menzionata anche nel provvedimento di liquidazione della pensione […]”.
3. IS, avvalendosi del patrocinio dell’avv. DR NO, con atto di appello depositato in data 11/7/2025, impugnava la predetta sentenza; all’uopo, chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento con il beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 165 del 1997 e con l’attribuzione dei ratei arretrati a decorrere dai cinque anni antecedenti alla data del 22/9/2023, allorché era stata inviato l’atto di diffida.
Con l’unico motivo di impugnazione, lamentava “Erroneità e contraddittorietà della sentenza – Difetto di motivazione – Motivazione apparente – Violazione dell’art. 3, comma 7, D.l.gs. n. 165/1997”.
L’appellante poneva in evidenza la contraddittorietà della sentenza impugnata poiché il giudice, da un lato, sosteneva che nel ricorso introduttivo il trattamento pensionistico era dichiarato come esclusivamente retributivo, dall’altro, dava atto che all’udienza di discussione era stato precisato che fosse “misto 2012”, con una componente retributiva e contributiva; in ogni caso, avendo depositato la delibera mod. 5007, emergeva chiaramente che il trattamento pensionistico era stato liquidato con il suddetto “sistema misto 2012”
che comprendeva una quota retributiva e una contributiva e, quindi, che non fosse retributivo puro.
L’appellante aggiungeva che l’I.N.P.S., contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non aveva in alcun modo documentato che la pensione fosse stata liquidata con il sistema retributivo puro, avendolo solo affermato.
In ultimo, sosteneva che l’articolo 1, commi 707 e 708, della legge n. 190 del 2014 aveva previsto che il passaggio al sistema contributivo, di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, “non protesse comportare il riconoscimento di un importo di pensione maggiore a quello di cui il pensionato avrebbe goduto applicando il previgente sistema di calcolo retributivo, e ciò anche in riferimento alle pensioni eventualmente già liquidate”;
conseguentemente, “il beneficio del moltiplicatore non è incompatibile de plano, come invece erroneamente ritenuto dal GUP di primo grado, nel caso di avvenuta applicazione del comma 707 della L. n. 190/14 dovendosi, in primis, verificare l’importo della pensione che sarebbe determinato dietro applicazione delle beneficio invocato e verificare se tale importo fosse maggiore della pensione liquidata con il sistema interamente contributivo. L’INPS non ha fornito alcuna indicazione su tale rilievo limitandosi invece a contestare genericamente l’applicazione del beneficio del moltiplicatore”.
4. L’I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell’avv. Tiziana NA Norrito, dell’avv. Francesco MU e dell’avv. Francesco Velardi, nella memoria di costituzione depositata in data 5/11/2025, chiedeva il rigetto dell’appello.
Sosteneva che il sistema contributivo a cui faceva riferimento il beneficio previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
165 del 1997, oggetto del contendere, fosse quello di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, “previsto per coloro che alla data di promulgamento della medesima legge non avessero all’attivo ancora 18 anni di servizio”.
Il sistema di calcolo della pensione del sig. IS, invece, era quello previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che disponeva, per tutti i dipendenti, il sistema contributivo per il servizio maturato a decorrere dall’1/1/2012; tale sistema, poi, veniva corretto con l’art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 “per il noto effetto distorsivo creatosi nei confronti di alcuni pensionati (che godevano di un sistema di calcolo retributivo con massime aliquote di rendimento, sì da aumentare l’importo della pensione anziché ridurlo come era stato previsto due anni prima) che rese necessaria l’introduzione del c.d. doppio calcolo”.
Per l’Istituto previdenziale “il riferimento alla correttivo del comma 707 è stato richiamato dal giudice della sentenza impugnata, nel corso della motivazione, solo per confermare l’applicazione del sistema di calcolo misto 2012, e non perché l’esito di tale doppio calcolo potesse in qualche modo influire sull’applicabilità del beneficio del moltiplicatore”.
5. All’udienza del 20/11/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.
Considerato in
DIRITTO
1. La materia del contendere attiene al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 che recita: “Per il personale di cui all’articolo 1 [personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione […]”.
2. Il beneficio di cui sopra, dunque, si applica al personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995, ovvero a coloro che alla data del 31/12/1995 non hanno maturato un’anzianità di servizio maggiore di diciotto anni, tale da consentire loro di godere del più favorevole sistema retributivo; la ratio della norma, collocata in un preciso contesto temporale e di sistema, consiste nel compensare, con un più benevolo criterio di calcolo, il personale militare che, avendo limiti di età minori per il collocamento a riposo rispetto agli altri dipendenti, subirebbe una maggiore penalizzazione dalla liquidazione del trattamento di quiescenza con il sistema misto o interamente contributivo.
3. Non vi è dubbio che l’appellante, alla data del 31/12/1995, avesse un’anzianità di servizio maggiore di anni 18, come risulta dall’atto n. IS (“con il quale è stata conferita […] la pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 01/08/2015”), il cui contenuto non è stato smentito nel libello introduttivo del giudizio di primo grado; ne consegue che, prescindendo da ogni altra considerazione e ricostruzione dogmatica, il sig. IS non possedeva, al momento del collocamento a riposo, i presupposti per godere del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.
4. La conclusione di cui sopra non muta per effetto dell’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n.
214 del 2011, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
Tale norma, infatti, si colloca al di fuori del perimetro di applicazione dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 che riguarda solo coloro che alla data del 31/12/1995 non hanno maturato i requisiti, come l’appellante, per godere del sistema retributivo; la pensione del sig. IS continua ad essere una pensione retributiva, con il correttivo per le anzianità maturate dopo l’1/1/2012.
In altre parole, il trattamento di quiescenza dell’appellante non muta natura per effetto della suddetta novella normativa, ovverosia non si trasforma in una pensione mista ai sensi della legge n. 335 del 1995:
le anzianità maturate fino al 31/12/2011 continuano ad essere valutate con il sistema interamente retributivo, e ciò è sufficiente per non concedere il beneficio invocato, mentre quelle maturate dall’1/12/2012 sono valutate secondo il sistema contributivo.
Occorre, dunque, ribadire che l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, si applica solo alle pensioni “miste 1995” e non anche a quelle “miste 2012”, i cui presupposti sono, ovviamente ed evidentemente, del tutto differenti.
5. In tale contesto, nessun ruolo può giocare la modifica apportata dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 all’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n.
214 del 2011, secondo cui “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto […]”; trattasi, infatti, di un mero correttivo volto ad evitare storture di sistema, cioè ad impedire che tale norma possa avere come effetto un aumento del trattamento pensionistico in contrasto con la ratio legis tendente allo scopo opposto.
6. In conclusione, l’appello di IS avverso la sentenza n.
277 del 2024 della locale Sezione di primo grado deve essere rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione trattata, devono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta l’appello di IS avverso la sentenza n. 277 del 2024 della locale Sezione di primo grado e compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Dott. Giuseppe Colavecchio Dott. Vincenzo Lo Presti F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 15/12/2025 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente