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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9820/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Africo
elettivamente domiciliato presso Comune Di Africo Comune 89030 Africo RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6724/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:--
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420249009553726000, notificata in data 20.11.2024, con la quale l'Agenzia delle entrate –
Riscossione, in nome e per conto del Comune di Africo, intimava il pagamento, tra l'altro, della somma di euro 1081.17, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di omesso versamento della “Tarsu” per come risulta dai seguenti atti:
- Cartella di pagamento n. 09420110007738550000 riferita come notificata in data 16.01.2014 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2007, importo presunto del debito € 226.45, comprensivo di interessi e sanzioni;
- Cartella di pagamento n. 09420120020105614000 riferita come notificata in data 10.10.2012 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2009, importo presunto del debito € 282.17, comprensivo di interessi e sanzioni;
- Cartella di pagamento n. 09420140006417588000 riferita come notificata in data 08.07.2014 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2010, importo presunto del debito € 254.57, comprensivo di interessi e sanzioni;
- Cartella di pagamento n. 09420180022027364000 riferita come notificata in data 18.04.2019 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2015, importo presunto del debito € 317,98, comprensivo di interessi e sanzioni;
Impugna l'AVI limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420110007738550000; n.
09420120020105614000; n. 09420140006417588000 e n. 09420180022027364000 per i seguenti motivi.
Prescrizione del credito vantato, essendo abbondantemente decorso, dalla data di maturazione del credito e comunque dalla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento sottese (rispettivamente
16.01.2014,10.10.2012, 08.07.2014 e 18.04.2019) alla data in cui il sig. Ricorrente_1 veniva a conoscenza della intimazione di pagamento oggi impugnata il relativo termine.
Si è costituita l'AdER che resiste al ricorso, ne eccepisce l'inammissiiblità sotto diversi profili e allega di aver interrotto i termini di prescrizione con la notifica dei seguenti atti, non impugnati:
- in data 24.3.2016 l'AVI 09420169004602129000; - in data 8.6.2016 il pignoramento presso terzi 09484201600003602001;
- in data 31.5.2022 l'AVI 09420229001589425000;
- in data 16.11.2022 il preavviso di fermo 09480202200003256000.
Nella odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo alle puntuali deduzioni di AdER, il ricorso non può trovare accoglimento, non essendo maturata alcuna prescrizione estintiva delle pretese in riscossione.
E' bene premettere che la Corte non disconosce l'orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della
Corte di Cassazione nr. 23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui "indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"); tuttavia, la più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 ha ribadito che la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
ed ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate le intimazioni di cui in narrativa, non è possibile più sollevare - nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica delle cartelle presupposte (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza);; nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi
è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 300,00 complessive
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9820/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Africo
elettivamente domiciliato presso Comune Di Africo Comune 89030 Africo RC
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009553726000 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6724/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:--
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420249009553726000, notificata in data 20.11.2024, con la quale l'Agenzia delle entrate –
Riscossione, in nome e per conto del Comune di Africo, intimava il pagamento, tra l'altro, della somma di euro 1081.17, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di omesso versamento della “Tarsu” per come risulta dai seguenti atti:
- Cartella di pagamento n. 09420110007738550000 riferita come notificata in data 16.01.2014 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2007, importo presunto del debito € 226.45, comprensivo di interessi e sanzioni;
- Cartella di pagamento n. 09420120020105614000 riferita come notificata in data 10.10.2012 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2009, importo presunto del debito € 282.17, comprensivo di interessi e sanzioni;
- Cartella di pagamento n. 09420140006417588000 riferita come notificata in data 08.07.2014 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2010, importo presunto del debito € 254.57, comprensivo di interessi e sanzioni;
- Cartella di pagamento n. 09420180022027364000 riferita come notificata in data 18.04.2019 e relativa al mancato pagamento della Tarsu, anno di imposta 2015, importo presunto del debito € 317,98, comprensivo di interessi e sanzioni;
Impugna l'AVI limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420110007738550000; n.
09420120020105614000; n. 09420140006417588000 e n. 09420180022027364000 per i seguenti motivi.
Prescrizione del credito vantato, essendo abbondantemente decorso, dalla data di maturazione del credito e comunque dalla data di asserita notifica delle cartelle di pagamento sottese (rispettivamente
16.01.2014,10.10.2012, 08.07.2014 e 18.04.2019) alla data in cui il sig. Ricorrente_1 veniva a conoscenza della intimazione di pagamento oggi impugnata il relativo termine.
Si è costituita l'AdER che resiste al ricorso, ne eccepisce l'inammissiiblità sotto diversi profili e allega di aver interrotto i termini di prescrizione con la notifica dei seguenti atti, non impugnati:
- in data 24.3.2016 l'AVI 09420169004602129000; - in data 8.6.2016 il pignoramento presso terzi 09484201600003602001;
- in data 31.5.2022 l'AVI 09420229001589425000;
- in data 16.11.2022 il preavviso di fermo 09480202200003256000.
Nella odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo alle puntuali deduzioni di AdER, il ricorso non può trovare accoglimento, non essendo maturata alcuna prescrizione estintiva delle pretese in riscossione.
E' bene premettere che la Corte non disconosce l'orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della
Corte di Cassazione nr. 23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui "indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"); tuttavia, la più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 ha ribadito che la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
ed ha affermato che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate le intimazioni di cui in narrativa, non è possibile più sollevare - nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica delle cartelle presupposte (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza);; nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi
è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 300,00 complessive